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Sentenza

MANTENIMENTO – Data del decorso del mantenimento (Cpc articoli 615 e 708)
MANTENIMENTO – Data del decorso del mantenimento (Cpc articoli 615 e 708)

L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale consensuale in omologa di accordo che non ne preveda la decorrenza, è dovuto, sia pure a condizione che l’omologa intervenga e non disponga diversamente, fin dal momento del deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell’omologa.

Pur riguardando la sentenza di separazione, il menzionato orientamento è applicabile analogicamente all’ordinanza presidenziale che viene emessa dal Presidente nella prima fase del procedimento di separazione o di divorzio tra coniugi, la quale può ben fondare il precetto e le successive azioni di recupero del mantenimento non versato dal marito, sino a quando non venga sostituita dalla sentenza.

Di fatti, la natura interinale e provvisoria del provvedimento presidenziale involge il quantum del mantenimento - potendo quest’ultimo essere rivisto e/o integrato in sede di sentenza, la quale prevale sull’ordinanza ex articolo 708 c.p.c. - ma non l’an dell’obbligo, decorrendo quest’ultimo sempre e comunque dalla data di deposito del ricorso.

Tribunale Nocera Inferiore, Sez. I civile, sentenza 23 giugno 2025 n. 2105 - Giudice Velleca

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. …/2022 promossa da:
P1 (C.F. (...)), con il patrocinio degli Avv.ti…, domiciliato in Nocera Inferiore (SA) alla via …
ATTORE
CONTRO
C1 (C.F. (...)), con il patrocinio dell'Avv. …domiciliata in …alla via..;
CONVENUTA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione ex art. 615 co. I c.p.c. proposta il 03.01.2022 da P1 di
precetto ad egli notificato il 15.12.2021 ad istanza di C1.
L'intimazione di pagamento ha ad oggetto l'importo di Euro 14.369,47 (di cui Euro 13.960,00 quale
sorta capitale ed il residuo quale compenso per il precetto) e precisamente:
a) Euro 6.960,60 quale mancato pagamento nel periodo gennaio 2017/ottobre 2021 (pari a n. 58
mensilità) dell'assegno di mantenimento di Euro 120.00 mensili riconosciuti in favore della
precettante, giusta sentenza n. 431/2011 della Corte di Appello di Salerno;
b) Euro 7.000,00 quale mancato pagamento nel periodo marzo 2020/ottobre 2021 (pari a n. 20
mensilità) dell'assegno di mantenimento di Euro 350,00 mensili riconosciuti in favore del loro figlioX1 (nato il (...)), giusta sentenza n. 366/2010 resa dall'intestato Tribunale, sul punto confermata dalla
citata pronuncia n. 431/2011.
Parte attrice ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nonché, nel
merito, la declaratoria di inesistenza del credito precettato per le seguenti ragioni:
1) a far data dall'aprile 2020 X1 ormai maggiorenne si è trasferito presso il padre, sicché quest'ultimo
ha provveduto a versare il mantenimento direttamente nelle mani del figlio, come del resto
successivamente disposto con Provv. presidenziale del (...).2021 adottato in seno al giudizio di
divorzio (r.g. n. 4648/2020);
2) in ogni caso, il Provv. adottato il (...) 2021 in seno al giudizio di divorzio - con il quale è stato
disposto il mantenimento a carico del padre direttamente in favore del figlio - decorre dalla data di
deposito del ricorso di divorzio (ottobre 2020), sicché quanto meno da tale data nulla può essere
chiesto da C1 a titolo di mantenimento del figlio.
Parte convenuta si è costituita, instando per il rigetto della domanda di sospensione.
Con ordinanza del 14.4.2022 è stata rigettata f istanza di sospensione
Tanto premesso, l'opponente nulla ha dedotto in ordine al mancato pagamento di Euro 6.960,00
quale mantenimento in favore della odierna convenuta nel periodo indicato nel precetto.
Pertanto, non essendo stato provato l'adempimento dell'obbligazione di pagamento riconosciuta con
la sentenza n. 43 17201 1, sul punto l'opposizione non è meritevole di accoglimento.
Non è invece dovuto l'importo precettato di Euro 7.000,00 quale mancato pagamento del
mantenimento per il figlio X1 nel periodo marzo 2020/ottobre 2021.
Al riguardo, l'opponente ha dedotto che da aprile 2020 marzo 2020 il figlio si è trasferito da lui, sicché
da tale data egli ha provveduto alle sue esigenze quotidiane.
Tale circostanza non è stata specificamente contestata dall'opposta né in questa sede, né in seno al
giudizio di divorzio, sicché può considerarsi provata.
Da tanto consegue che, non avendo da aprile 2020 C1 provveduto alle esigenze ed al mantenimento
del figlio, ella non può richiedere all'ex coniuge il versamento della somma precettata, diversamente
configurandosi un ingiustificato arricchimento.
Tale conclusione trova conferma nella circostanza che l'ordinanza presidenziale del 25.10.2021 ha
disposto il mantenimento a carico del padre direttamente nelle mani del figlio diventato
maggiorenne.
In assenza di una puntuale specificazione, le parti hanno dibattuto sull'individuazione del dies a
quo di decorrenza di quanto previsto nella citata ordinanza.
Secondo la parte convenuta, il provvedi mento avrebbe efficacia ex nunc (ossia da Ottobre 2021 ).
Viceversa, secondo l'attore la modifica delle modalità di versamento del mantenimento decorrerebbe
dalla data di deposito del ricorso di divorzio (ossia da Ottobre 2020).Ritiene questo giudicante che vada data continuità all'orientamento della Corte di Cassazione,
secondo cui - in difetto di un puntuale precisazione - i provvedimenti aventi ad oggetto il
mantenimento decorrono dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il
quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio ("cfr.
Cass. civ. n. 14281/2022, n. 2960/2017, etc).
Tale principio è stato espresso sia con riferimento alla separazione giudiziale (cfr. la citata Cass. civ.
n. 14281/2022) che a quella consensuale (cfr. Cass. civ. n. 41232/2021 )
Pur riguardando la sentenza di separazione, il menzionato orientamento è applicabile
analogicamente all'ordinanza presidenziale che viene emessa dal Presidente nella prima fase del
procedimento di separazione o di divorzio tra coniugi, la quale può ben fondare il precetto e le
successive azioni di recupero del mantenimento non versato dal marito, sino a quando non venga
sostituita dalla sentenza.
Di fatti, la natura interinale e provvisoria del provvedimento presidenziale involge il quantum del
mantenimento - potendo quest'ultimo essere rivisto e/o integrato in sede di sentenza, la quale
prevale sull'ordinanza ex art. 708 c.p.c.: cfr. Cass. civ. n. 19309/2013 - ma non Van dell'obbligo,
decorrendo quest'ultimo sempre e comunque dalla data di deposito del ricorso.
In ragione di quanto esposto, si ritiene che vada individuata nella data di deposito del ricorso
(ottobre 2020) il momento temporale di decorrenza delle previsioni contenute nel Provv. del 25
ottobre 2021.
In definitiva, l'opposizione proposta da P1 va accolta con esclusivo riferimento all'importo di Euro
7.000,00; per l'effetto, limitatamente a tale importo va dichiarata l'inesistenza del diritto di C1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente.
Per il resto, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite vanno interamente compensate, stante la soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione
disattesa o assorbita, cosi dispone:
1) accoglie l'opposizione proposta da P1 con esclusivo riferimento all'importo di Euro 7.000,00
richiesto con il precetto opposto;
2) per il resto, rigetta l'opposizione;
3) compensa interamente le spese di lite.
Conclusione
Così deciso in Nocera Inferiore, il 20 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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