Maltrattamenti. Assenza di prova della reiterazione abituale e derubricazione del reato (Cp, articoli 572, 576 n. 5, 577, comma 1, n. 1, 582, 585; Cpp, articoli 340, 495, 530, 531, 532, 544)
Maltrattamenti: se difetta la prova della reiterazione in caso di reato di lesioni personali volontarie e maltrattamenti in famiglia, sì da travalicare il limite della commissione di singoli atti di violenza o di intimidazione, seppure non sporadici, ma di per sé non contraddistinti dalla frequenza e dall’intensità che sono coessenziali all’integrazione del reato e la persona offesa rimette la querela, il reato di lesioni personali volontarie va dichiarato estinto, come pure estinti sarebbero i reati di minacce o di percosse ravvisabili in luogo del reato di cui all’art. 572 c.p..
Tribunale Udine, sentenza 8 marzo 2025 n. 259 – Giudice Faleschini Barnaba
TRIBUNALE DI UDINE
Sezione penale
Il Tribunale di Udine sezione penale in composizione monocratica in persona del dott. Daniele
Faleschini Barnaba all'udienza dibattimentale del 18.2.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante
lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE NON CONTESTUALE
nei confronti di:
O.O., nato il (...) a L. (Nigeria), residente in S.V.D.F., borgo Z. n. 12, con domicilio eletto presso il
difensore di fiducia
dal 25.10.2023 sottoposto a misura cautelare personale non custodiale (allontanamento dalla casa
familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa), dichiarata cessata in data 18.2.2025
non presente, considerato presente
assistito e difeso di fiducia dall'avv. …del foro di Udine, presente
IMPUTATO
a) delitto p. e p. dall'art. 572 c.p., perché maltrattava la madre J.M.E..
In particolare, rivolgeva alla madre frequenti ingiurie e denigrazioni ("sei una persona stupida", "sei
senza testa", "non hai cervello" e altre di simile tenore), le rivolgeva minacce a più riprese ("te la
faccio pagare", "vedrai che te ne andrai via di casa", "ti farò qualcosa di brutto che ti ricorderai per
sempre" e altre di simile tenore) e la spintonava in più occasioni;
da ultimo, il 25.9.2023 sfondava la porta dell'abitazione familiare, percuoteva la madre con vari
pugni, tanto da provocarle le lesioni personali indicate al capo che segue, e occupava l'appartamento
(di fatto costringendo la persona offesa a stabilirsi presso una struttura protetta).
In generale, teneva nei confronti della madre atteggiamenti costantemente vessatori e prevaricatori.
In…, dal mese di gennaio del 2021 al 25.9.2023
b) delitto p.e p. dagli artt. 582, 585, 576 n. 5), 577, co. 1, n. 1) c.p., perché percuoteva la madre J.M.E.
colpendola con vari pugni, così cagionandole lesioni personali (nella specie: "contusioni multiple")
giudicate guaribili in giorni 5 s.c..
Con le aggravanti di aver commesso il fatto:
in occasione della commissione del delitto p. e p. dall'art. 572 c.p. contestato al capo che precede;
- ai danni della madre.
In …il 25.9.2023
CON LA RECIDIVA REITERATA E SPECIFICA
Persona offesa:
J.M.E., non presente, già presente
costituitasi parte civile con l'avv. …del foro di Udine costituzione revocata in data 12.2.2025
Con l'intervento del pubblico ministero dott. Alberto Cino (v.p.o. con delega)
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
L'imputato veniva tratto a giudizio con decreto del g.u.p. di data 2.10.2024 per rispondere delle
imputazioni di cui alla rubrica.
All'udienza del 19.11.2024, non presente l'imputato, considerato presente, sottoposto a misura
cautelare non custodiale per la presente causa, avutasi all'udienza preliminare la costituzione di
parte civile della persona offesa J.M.E., si dichiarava aperto il dibattimento e si ammettevano le prove
con ordinanza resa ex art. 495 c.p.p.. All'udienza del 9.1.2025 si procedeva all'esame delle testi J.M.E.
e M.M.. All'udienza del 18.2.2025, revocata la costituzione di parte civile, si svolgeva l'esame dei testi
F.L., I.T. e D.M.S.; la difesa, nulla opponendo il pubblico ministero, rinunciava al rimanente teste di
lista siccome superfluo; previa dichiarazione di utilizzabilità degli atti acquisiti al fascicolo
dibattimentale, le parti concludevano come in epigrafe e il giudice pronunciava come da dispositivo.
La penale responsabilità dell'imputato non risulta provata oltre la soglia del ragionevole dubbio in
ordine al reato di cui al capo a).
Dalla testimonianza resa dalla persona offesa J.M.E., madre dell'imputato, sono emerse plurime
condotte inappropriate tenute da quest’ ultimo in ambito familiare, con le quali egli le aveva
ripetutamente rivolto delle ingiurie e delle espressioni minacciose del tenore descritto al capo a)
d'imputazione, le aveva in una circostanza spento la stufa in casa con un getto d'acqua, adirato
perché la madre si era rifiutata di ospitare in casa una sua amica, non contribuiva adeguatamente
alle spese domestiche e nella notte del 25.9.2023 si era reso autore del fatto ascritto al capo b),
allorché, volendo rientrare nell'abitazione familiare, sita in S.V.D.F. (località indicata in F.
nell'imputazione per mero errore materiale), dopo un periodo di assenza di alcuni mesi, ma
incontrando l'opposizione della madre a causa dell'ora notturna e del fatto che ella ne aveva
denunciato la scomparsa ai Carabinieri; aveva colpito con dei calci la porta d'ingresso,
danneggiandola, ed era riuscito a entrare - in casa, dopodiché aveva portato un'aggressione fisica
alla madre, che, impaurita, aveva tentato la fuga da una finestra, raggiungendola, gettandole a terra
il telefono, presumibilmente al fine di impedirle di chiamare le forze dell'ordine, pestandolo Con un
piede, percuotendola con pugni, spintonandola e causando la sua caduta a terra; intervenuta una
pattuglia dei Carabinieri, come confermato anche dall'operante D.M.S., ella era stata accompagnata
al pronto soccorso dell'Ospedale di San Daniele del Friuli, ove le erano state diagnosticate
"contusioni multiple da riferita violenza altrui" con prognosi di cinque giorni; nell'occasione la J.
aveva riferito ai sanitari di essere stata spintonata dal figlio, finendo a terra e riportando trauma
diretto al ginocchio sinistro, e successivamente di essere stata colpita con calci e pugni; in seguito
ella si era rivolta a un centro antiviolenza, presso il quale era stata ospitata per alcuni mesi.
La vicina di casa M.M. ha riferito di avere udito la notte del 25.9.2023 del trambusto provenire
dall'abitazione della persona offesa e di avere visto un giovane con un cappuccio in testa entrare in
casa e la J. piangere e allontanarsi dall'abitazione. La teste I.T., amica della persona offesa, ha riferito
di essere al corrente che la J. era intimorita dal figlio; nella prima mattinata del 25.9.2023 ella aveva
ricevuto un messaggio telefonico col quale la J. la informava che il figlio la stava picchiando.
Va ricordato che la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. richiede la prova del succedersi di reiterati atti di
vessazione, fisici o verbali, suscettibili di cagionare al soggetto passivo sofferenze fisiche e psichiche^
dalle quali derivi uno stato di disagio costante e incompatibile con normali condizioni di esistenza,
in cui il dolo si configura come volontà comprendente il complesso dei fatti e coincidente col fine di
rendere penoso il vivere del familiare; il reato ricorre allorché si imponga un sistema di vita familiare
abitualmente doloroso e avvilente, consapevolmente instaurato e mantenuto dall'agente in
violazione delle regole di normale convivenza, pur senza che sia richiesto né che si pervenga allo
stato di totale soggezione della vittima, ben potendo essa mantenere ambiti di libertà di scelta, grazie
ai quali addivenire ad esempio alla decisione di chiedere l'intervento delle forze dell'ordine o di
presentare denuncia, né che i maltrattamenti siano continuativi e ininterrotti, essendo invece
possibile che gli atti lesivi vengano intervallati da periodi di normalità o che abbiano origine o si
accentuino per motivi contingenti, purché ripetuti e abituali (tra le molte: Cass. sez. VI, 19.6.2024 n.
34276; Cass. sez. III, 19.9.2023 n. 44174; Cass. sez. VI, 17.2.2023 n. 6937; Cass. sez. III, 6.2.2020 n. 10384;
Cass. sez. VI, 11.6.2019 n. 32782; Cass. sez. VI, 6.10.2017 n. 49997; Cass. sez. VI, 19.5.2016 n. 30704;
Cass. sez. III, 11.2.2016 n. 14742; Cass. sez. VI, 19.3.2014 n. 15147).
Nel caso in esame in base alle risultanze dibattimentali come sopra esposte difetta peraltro la prova
della reiterazione in forma abituale della condotta, sì da travalicare il limite della commissione di
singoli atti di violenza o di intimidazione, seppure non sporadici ma di per sé non contraddistinti
dalla frequenza e dall'intensità che sono coessenziali all'integrazione del reato e in assenza delle
quali residua la configurabilità di più tenui fattispecie. La persona offesa ha tuttavia rimesso la
querela all'udienza del 9.1.2025, di modo che, dandosi per accettata la remissione in assenza di
ricusazione e dovendosi escludere la circostanza aggravante di cui all'art. 576 comma 1 n. 5 c.p.
contestata al capo b), il reato di lesioni personali volontarie va dichiarato estinto per la suddetta
causa; parimenti estinti sarebbero i reati di minacce o di percosse ravvisabili in luogo del reato di cui
all'art. 572 c.p..
Conseguono pronuncia assolutoria dell'imputato dal reato di cui al capo a) perché il fatto non
sussiste a norma dell'art. 530 comma 2 c.p.p. e pronuncia di non doversi procedere per estinzione
del reato per intervenuta remissione di querela in ordine al capo b) a norma dell'art. 531 c.p.p.; le
spese sono poste a carico dell'imputato a norma dell'art. 340 comma 4 c.p.p. in difetto di diverse
pattuizioni tra le parti.
A norma dell'art. 532 comma 1 c.p.p. va dichiarata la cessazione della misura cautelare applicata
all'imputato.
Appare congrua l'assegnazione del termine di trenta giorni per il deposito della sentenza, avuto
riguardo alle questioni trattate, a norma dell'art. 544 comma 3 c.p.p..
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine sezione penale in composizione monocratica, letto l'art. 530 c.p.p.,
assolve
l'imputato O.O. dal reato ascritto al capo a) perché il fatto non sussiste.
Letto l'art. 531 c.p.p.,
dichiara
non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui al capo b) per essere il
reato estinto per intervenuta remissione di querela, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.
576 comma 1 n. 5 c.p.
Spese a carico dell'imputato come per legge.
Letto l'art. 532 c.p.p.,
dichiara
la cessazione immediata della misura cautelare applicata all'imputato.
Motivazione riservata nel termine di 30 giorni.
Conclusione
Così deciso in Udine, il 18 febbraio 2025.
Depositata in Cancelleria il 8 marzo 2025.
03-05-2025 21:56
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