Le spese scolastiche universitarie, comprese quelle relative allo studente fuori sede, se menzionate tra le spese straordinarie nel verbale di separazione consensuale tra coniugi, sono considerate certe, prevedibili e quantificabili e il genitore che le ha anticipate può agire in via esecutiva per ottenere il rimborso della quota gravante sull’altro, senza necessità di ulteriore titolo esecutivo.
In tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste “pro quota” a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell’assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, cosi integrando, quali componenti variabili, l’assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull’altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole.
Tribunale Savona, civile, sentenza 24 gennaio 2025 n. 62
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE
in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale …/2024, promossa con atto di citazione
DA
P1 (C.F./P.IVA (...)) rappresentato e difeso dall'avv.to …come da procura allegata all'atto di citazione
depositato telematicamente
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
C1 (C.F./P.IVA (...)), rappresentata e difesa dall'avv. …come da procura allegata alla memoria di
costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto - spese di mantenimento di coniuge e figlio minore
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con allo di citazione regolarmente noli A. alla controparte, P1 ha proposto opposizione avverso l'atto
di precetto notificatogli dalla ex moglie C1 unitamente al verbale di separazione omologato.
In particolare, egli ha esposto che:
- Con decreto del 9.10.2020 il Tribunale di Savona aveva omologato il verbale della separazione
personale intercorsa con la di lui coniuge, che aveva previsto: un contributo a suo carico per il
mantenimento del figlio pari a 500 euro mensili oltre rivalutazione; un contributo a suo carico del
pagamento delle spese extra mutua e scolastiche universitarie del figlio nella misura del 75%; un
contributo al mantenimento della moglie di Euro 150 mensili, indipendentemente dal suo stato
occupazionale;
- Del lutto inaspettatamente, con l'atto di precetto impugnato, la moglie gli aveva intimato il
pagamento di complessivi 13.892.37 euro di cui: 3.000,00 a titolo di mancato versamento del
contributo al mantenimento della coniuge e 10.454,63 a titolo di mancato versamento del 75% delle
spese scolastiche universitarie del figlio, oltre ad Euro 437,74 per spese legali legate all'iniziativa
giudiziaria.
- Tale precetto doveva ritenersi nullo in quanto non fondato su valido titolo esecutivo con riferimento
alle spese straordinarie scolastiche del tiglio. Infatti, il verbale di separazione non poteva essere
considerato tale con riguardo alle statuizioni di natura economica non quantificabili, anche solo
attraverso mera operazione matematica, dallo stesso atto;
- D'altro lato, non era esistente il credito vantato dalla signora C1 Per il proprio mantenimento,
perché le somme non corrisposte a tale titolo si erano estinte per compensazione con le spese di
gestione ordinaria che il sig. X1 aveva pagato nei confronti del Condominio X ove era sita la casa
familiare di sua proprietà ed assegnata alla moglie, di spettanza dell'occupante e pari ad Euro
2.997,15.
Tanto premesso, P1 ha chiesto sospendere l'efficacia esecutiva del precetto e nel merito accertare la
nullità dell'atto e dichiarare che C1 non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti
dell'opponente.
Si è costituita C1 che alle avverse argomentazioni ha replicato che:
- Rispetto alle più varie ed ampie spese straordinarie non pagate dall'ex coniuge, con l'atto di precetto
ella si era limitata a richiedere in pagamento solo le spese scolastiche anticipate per il figlio,
considerato che, come chiarito da tempo dalla Suprema Corte, in relazione a tali esborsi, di natura
prevedibile, il decreto di omologa costituisce valido titolo esecutivo;
- Quanto invece alla compensazione tra l'assegno per il proprio mantenimento c le spese
condominiali, la controparte si era limitata ad allegare versamenti in favore del Condominio ma non
aveva provato il titolo a sostegno del pagamento. Pertanto, non era provato che il marito avesse
provveduto a pagare le spese ordinarie di sua spettanza.
La convenuta ha concluso per il rigetto dell'opposizione avversaria.
Tentata senza esito la conciliazione della vertenza, senza necessità di istruttoria la causa è stata
rinviata per la discussione orale all'udienza del 17.1.2025 e in tale sede trattenuta in decisione, ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è solo in parte fondata e può trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni che di
seguito si espongono.
C1 con l'atto di precetto impugnato, ha intimato al coniuge il pagamento di due crediti di diversa
natura (spese straordinarie per il figlio minore e spese di mantenimento previsto nei suoi confronti),
sulla base del titolo esecutivo costituito dal decreto di omologa del verbale di separazione tra
coniugi.
1 )Relativamente al primo, innanzitutto, occorre considerare che l'opponente non contesta: - che le
spese per acquisto dei libri di testo e materiale scolastico, per canone di locazione dell'immobile in
T. e per tasse universitarie, tutte debitamente documentate, siano state anticipate per intero da C1
nell'interesse del figlio minore; - che egli non ha provveduto al relativo pagamento; - che egli abbia
manifestato il proprio consenso a consentire al figlio X2 di frequentare l'Università a Torino, con
conseguente esigenza di sostenere gli esborsi propri di uno studente fuori sede.
L'opponente si è invece limitato ad eccepire che il verbale di separazione consensuale tra coniugi,
omologato con decreto, non costituirebbe valido titolo esecutivo con riguardo a tali esborsi, in
quanto aventi natura straordinaria e non quantificabili ex ante.
L'argomentazione non viene condivisa.
Come da tempo chiarito dalla Suprema Corte, "in tema di contributo al mantenimento dei figli, le
spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico
di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente
determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro
ordinario e prevedibile ripetersi, cosi integrando, quali componenti variabili, l'assegno
complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva,
per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza
doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per
rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole"
(Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3835 del 15/02/2021).
Nel solco del medesimo indirizzo, ancora di recente la Cassazione ha ribadito che "in tema di
mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (nella specie riferite a quelle universitarie
ed a quelle collegate di studente "fuorisede"), non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario
previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo
della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità
degli elementi indicati nell'art. 337-ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno
soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore
rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l'effetto violativo del
principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere
della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente
contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione
giudiziale o convenzionale dell'assegno" (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 7169 del 18/03/2024).
Sulla scorta di tali principi, nel caso di specie occorre rilevare che il verbale di separazione
contemplava espressamente tra le spese "straordinarie", che il genitore si obbligava a sostenere pro
quota nella misura del 75%, le spese scolastiche universitarie del figlio, già esemplificate
espressamente "in libri, corredo di inizio anno, tasse, affitto comprensivo di utenze, trasporti".
Dunque, già all'epoca della separazione, tenuto conto delle effettive esigenze di vita del figlio, e
considerando espressamente l'eventualità che egli si recasse fuori sede per studiare all'università, il
padre si obbligava a partecipare nella misura del 75% a tali esborsi.
È evidente che tali spese fossero pertanto state previste e messe in conto dai genitori fin dal momento
della separazione e che fossero ragionevolmente prevedibili e quantificabili, sulla base di conoscenze
di comune esperienza.
Del resto, si ribadisce, risulta che l'opponente fosse a conoscenza della scelta del figlio di frequentare
l'università a Torino, scelta rispetto alla quale non si è mai opposto, salvo limitarsi a non rimborsare
alla moglie gli esborsi anticipati.
In relazione a tale credito, il precetto è pertanto legittimo. Occorre però considerare che, solo nelle
more del giudizio, il sig. P1 sta provvedendo a pagare gli arretrati maturati per il titolo specificato,
mediante bonifici mensili dell'importo di curo 1.000,00 ciascuno per i mesi di luglio, settembre,
ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025, e di Euro 2.000,00 per il mese di agosto 2024, per
un totale di 8.000,00 euro.
Ne discende che C1 conserva il diritto ad agire in via esecutiva, per la residua somma di Euro
2.454.63, in relazione alla quale il precetto deve essere confermato.
2) quanto al contributo al mantenimento della moglie, ella ha intimato a tale titolo il pagamento di
Euro 3.000,00 (pari ad Euro 150.00 mensili nei periodi in cui ella non aveva attività lavorativa e alla
metà durante i periodi di occupazione) pacificamente non versato da agosto 2022 alla data del
precetto.
L'opponente ha lamentato l'inesistenza di tale credito, in quanto estinto per compensazione con le
spese condominiali di spettanza della signora C1 che egli aveva provveduto ad anticipare
integralmente.
La convenuta non ha contestato in linea di principio la possibile compensabilità tra i due crediti che,
del resto, è riconosciuta anche da risalente pronuncia della giurisprudenza di legittimità, rimasta
insuperata, secondo cui "il credito dell'assegno di mantenimento attribuito dal giudice al coniuge
separato senza addebito di responsabilità, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., avendo la sua fonte legale
nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nella incapacità della persona
che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, non rientra
tra i crediti alimentari per i quali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1246 comma primo n. 5
e 447 cod. civ., non opera la compensazione legale'' (Cass. 6519/1996).
C1 neanche ha smentito di aver omesso il pagamento delle spese condominiali negli anni 2022 (con
residuo debito del 2021) e del 2023.
Ella ha, invece, contestato che il coniuge avesse dimostrato di aver provveduto ad anticipare le spese
effettivamente afferenti alla gestione ordinaria, e pertanto pacificamente ricadenti sulla occupante
dell'immobile, alla quale è stata assegnata la casa familiare di proprietà del marito.
Sennonché, P1 ha dimostrato in via documentale, mediante la produzione dei verbali di assemblea
ove è stato approvato il consuntivo relativo alla gestione ordinaria degli anni 2021, 2022, 2023 (doc.
10), che le spese di pertinenza dell'immobile di sua proprietà erano esattamente pari ad Euro 959,32
per l'anno 2021, ad Euro 1.030.14 per l'anno 2022 e 1.115,49 per l'anno 2023. Inoltre, nelle tabelle di
suddivisione tra condomini, trovano espressa menzione i versamenti effettuati dai singoli nel corso
di ciascun anno. Con riferimento all'unità abitativa indicata come C1 risultano pagati per il periodo
di riferimento, anteriore al precetto, 2.997,15 euro, che corrispondono esattamente all'ammontare dei
bonifici documentati cd eseguiti dal sig. P1 nei confronti del condominio (per 1967,01 a luglio 2022
e per 565,14 euro e 465 euro a luglio 2023 - doc. 3).
Ne consegue che, in concreto, il contributo al mantenimento previsto in favore di C1 risulta
sostanzialmente e quasi per intero compensato con i crediti che il sig. P1 vantava nei suoi confronti,
per aver anticipato spese condominiali ordinarie dalla medesima dovute.
Sotto tale profilo, pertanto, il precetto deve essere annullato con riferimento alla somma di Euro
2.997,15 euro, residuando un credito di Euro 2,85.
Conclusivamente, tenuto conto dei crediti parzialmente compensati, nonché dei versamenti nelle
more effettuati da P1 a titolo di spese straordinarie, il precetto deve essere confermato per la minor
somma capitale di Euro 2.457,48.
La convenuta ha inoltre diritto ad ottenere il rimborso delle spese di precetto, per complessivi Euro
437,74 considerato che: - il pagamento era stato correttamente intimato per un importo pari ad Euro
10.457,48, - il credito si è notevolmente ridotto solo a fronte dei versamenti effettuati nel corso del
processo; - il credito dedotto in compensazione non produce una variazione nello scaglione di
riferimento relativo al calcolo delle spese del precetto, correttamente quantificate in base ai parametri
ministeriali.
Invece, relativamente alle spese processuali, deve essere applicato l'art. 92 c.p.c., in quanto: - da una
parte, la signora C1 è stata costretta a preannunciare l'azione esecutiva al fine di ottenere il rimborso
delle spese anticipate per il figlio X2 , costituenti la parte preponderante del credito; - dall'altra parte,
l'opposizione è stata accolta con riferimento alla compensazione dedotta tra il credito di
mantenimento della moglie e le spese condominiali. Al riguardo, si ritiene infatti che l'intimante
avesse non solo la possibilità (mediante semplice richiesta all'amministratore) ma anche il dovere di
verificare, anteriormente al precetto, le spese effettivamente accumulate nei confronti del
condominio a titolo di gestione ordinaria, rapportate ai versamenti effettuati dall'ex marito, non
essendo peraltro contestato che tra i coniugi fosse intercorso un accordo di compensazione in tal
senso.
Pertanto, si ritiene di compensare tra le parti le spese processuali nella misura di 1/2, e di porre a
carico di parte opponente la rimanente metà. Le spese sono liquidate direttamente in dispositivo in
base ai parametri indicati dal D.M. n. 147 del 2022. tenuto conto del valore della causa, della modesta
complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo
applicazione degli importi di riferimento, ridotti del 25% per le fasi di esame ed introduttiva, e del
50% per le fasi istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione
rigettata, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione e tenuto conto dei versamenti nelle more effettuati da
P1 annulla il precetto opposto limitatamente alla somma di Euro 10.997,15, confermandolo per la
restante parte;
2) condanna P1 al pagamento in favore di C1 della quota del 50% delle spese processuali che liquida
in Euro 237.00 per esborsi ed in Euro 1.481,50 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso
forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
3) compensa tra le parti le spese processuali per l'ulteriore porzione di ½.
Conclusione
Così deciso in Savona, il 24 gennaio 2025.
Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2025.
21-02-2025 13:39
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