La spettanza della quota del 40% del trattamento di fine rapporto (TFR) ex art. 12-bis della legge n. 898 del 1970 dipende esclusivamente dalla titolarità dell’assegno di divorzio.
Corte suprema di cassazione, prima sezione civile, ordinanza 32910 del 2025
L’attribuzione della quota del TFR è una misura di solidarietà post-coniugale, volta a garantire una partecipazione alle risorse economiche maturate durante il matrimonio, indipendentemente dalla funzione specifica dell’assegno divorzile (assistenziale, compensativa o perequativa) e dal suo importo.
17-12-2025 21:12
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