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Sentenza

L’articolo 473 bis 39 c.p.c. prevede espressamente l’applicabilità dei provvedimenti contemplati anche alle inadempienze di carattere economico. I poteri officiosi del giudice possono pertanto operare e le sanzioni previste possono essere inflitte anche nel caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento per la prole.

Per applicare la sanzione, il Tribunale di Verona ha ritenuto, come richiesto dalla lettera della norma, che la violazione dovesse considerarsi grave. La gravità è stata ricollegata alle finalità del mantenimento, che riguarda il soddisfacimento delle esigenze di vita dei minori cui esso è destinato.
L’articolo 473 bis 39 c.p.c. prevede espressamente l’applicabilità dei provvedimenti contemplati anche alle inadempienze di carattere economico. I poteri officiosi del giudice possono pertanto operare e le sanzioni previste possono essere inflitte anche nel caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento per la prole. Per applicare la sanzione, il Tribunale di Verona ha ritenuto, come richiesto dalla lettera della norma, che la violazione dovesse considerarsi grave. La gravità è stata ricollegata alle finalità del mantenimento, che riguarda il soddisfacimento delle esigenze di vita dei minori cui esso è destinato.
Tribunale di Verona, ordinanza 7 aprile 2025 – Giudice Vaccari
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI civile
Il giudice dott. Massimo Vaccari
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa tra (...) con l'avv. XX
Contro
G. con l'avv. YY
A scioglimento della riserva assunta all'esito della scadenza dei termini concessi alle parti per il
deposito di note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
rilevato che l'istanza di revoca della propria ordinanza del 27.9.2024 avanzata il 4.2.2025 dalla
resistente è palesemente destituita di fondamento e come tale va rigettata;
che infatti essa si fonda su circostanze, quali la allegata non conoscenza della predetta ordinanza da
parte della medesima G., che non possono considerarsi dimostrate in quanto a riprova di esse è stata
allegata della documentazione, ovvero degli screenshot una messaggistica whatsapp che sarebbe
intercorsa tra la G. e il suo precedente difensore, che proviene dalla stessa resistente;
che a prescindere da tale considerazione deve peraltro evidenziarsi che il quadro probatorio a carico
della medesima in relazione alla sua gravissima e reiterata condotta di sottrazione del figlio nelle
more dall'adozione del predetto provvedimento si è aggravato atteso che:
- il ricorrente ha prodotto una sentenza del Tribunale di Bucarest del 10 gennaio 2025 che ha accertato
tale condotta e ha ordinato alla resistente di rimpatriare insieme al figlio e che sebbene essa stia stata
impugnata costituisce circostanza di indubbio rilievo;
- dai messaggi prodotti dalla stessa G. si evince come ella dopo l'adozione della predetta ordinanza
sia rientrata in Italia in almeno un paio di occasioni per incontrarsi con il precedente difensore senza
però contattare il ricorrente per fargli incontrare il figlio;
- nemmeno in occasione della ultima udienza, come ha dedotto il difensore del… nelle note
autorizzate senza essere smentito dal difensore della G., costei ha fatto incontrare il figlio al
ricorrente;
- la difesa della resistente ha ammesso che anche il padre di quest'ultima potrebbe assistere la madre
gravemente così smentendo la giustificazione che la resistente aveva finora dato della necessità della
sua presenza in Romania ;
Che alla luce delle sopra dette considerazioni è palese come la G. continui a non osservare senza
nessuna valida ragione l'ordinanza di questo giudice del 27.9.2004 sebbene con essa fosse stata
condannata al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni in favore sia del che de figlio
con la conseguenza che sussistono i presupposti per l'adozione, d'ufficio, di un ulteriore
provvedimento ai sensi dell'art. 473-bis. 39c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di revoca della propria ordinanza del 27.9.2004 avanzata dalla resistente;
Visto l'art. 473-bis. 39, primo comma, lett. b) c.p.c. fissa in Euro 200,00 la somma di denaro dovuta
dalla resistente al ricorrente per ogni giorno di ulteriore ritardo nella esecuzione della predetta
ordinanza e di quella del 24 luglio 2024, nelle parti in cui avevano disposto il collocamento del
minore presso il padre, a decorrere da 7 giorni successivi alla comunicazione del presente
provvedimento e rinvia la causa all'udienza di discussione orale del 15 maggio 2025 h.9.20
Conclusione
Così deciso in Verona, il 7 aprile 2025.
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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