L’articolo 123 c.c. prevede come causa di invalidità del matrimonio l’accordo simulatorio dei coniugi per non adempiere gli obblighi derivanti dal matrimonio e per non esercitare i diritti da esso discendenti. L’intento degli sposi è quindi quello di creare attraverso la celebrazione del matrimonio, pur voluto, una situazione apparente in ordine all’attuazione dei diritti e degli obblighi che ne formano il contenuto tipico.
Tribunale di Trani, sez. Civile, sentenza 18 febbraio 2025 n. 202
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art.
132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140
del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 evocava in giudizio Controparte_1 [...]
al fine di vedere dichiarato annullato il matrimonio civile contratto con la stessa in data 13
febbraio 2017 in …trascritto presso l'ufficio di Stato civile del medesimo comune al numero
5 parte seconda serie C con ogni conseguente annotazione e con il favore delle spese di lite
in caso di opposizione.
Premetteva di essere laureato in giurisprudenza e di avere sofferto profondamente a seguito
del decesso della madre; di avere sempre vissuto in un ambiente familiare << ovattato>>
potendo sempre contare sul supporto della propria famiglia, benestante, di avere
completato i suoi studi affermandosi anche nella vita sociale << in maniera brillante ed
intelligente e ricoprendo anche ruoli istituzionali a livello locale>>; che il decesso della
madre, avvenuto in data 28 novembre 2014, lo aveva portato ad un profondo stato di
prostrazione e di sconforto non superati dalla presenza dell'affetto paterno; che, in un tale
contesto personale, incontrava l'odierna resistente più giovane della madre di soli tre anni
tanto inducendolo ad un affetto quasi compulsivo che conduceva alla celebrazione del
matrimonio civile; che pertanto il consenso a tale atto matrimoniale sarebbe nato viziato e
simulato; che, dunque, vi sarebbe stata un'assenza di consenso in relazione ai principi legati
all'atto di matrimonio. Aggiungeva che i coniugi sin dalla celebrazione del matrimonio non
avrebbero mai convissuto un solo giorno né coabitato non essendovi stato alcun tipo di
affectio coniugalis, che il matrimonio non sarebbe stato consumato non avendo, i coniugi,
intrattenuto alcun rapporto sessuale e che egli non avrebbe mai avuto alcuna intenzione di
rispettare i principi essenziali legati a tale atto matrimoniale. Sulle dette premesse
concludeva nei superiori termini.
La resistente rimaneva contumace nonostante la ritualità della notifica. Alla prima udienza
di trattazione l'attore, presente personalmente, ribadiva quanto già evidenziato nel ricorso.
Era altresì presente personalmente la resistente, pur non essendo formalmente costituita, la
quale dichiarava anch'essa di non avere avuto volontà alcuna di procedere all'atto
matrimoniale, confermando non esservi mai stata alcuna forma di coabitazione e/o
convivenza e che il matrimonio non è mai stato consumato non essendovi mai stato alcun
rapporto sessuale. Non veniva formulata richiesta di concessione dei termini ex art 183 c.p.c.
né formulata alcuna richiesta istruttoria sicchè la causa veniva rinviata per la precisazione
delle conclusioni.
Con comparsa depositata in data 21 maggio 2021 la convenuta si costituiva formalmente
non formulando alcuna deduzione e/o conclusione nel mentre la causa era stata rinviata per
la precisazione delle conclusioni. All’udienza di precisazione delle conclusioni ex art 127 ter
c.p.c., con le note scritte le parti sostanzialmente chiedevano congiuntamente dichiararsi
l'annullamento del matrimonio. Indi la causa veniva assunta in decisione con concessione
dei termini ex art 190 c.p.c.
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La domanda è infondata e deve, pertanto, essere respinta. Invero, l’art. 122 c.c. prevede che
il matrimonio può essere impugnato per violenza ed errore.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che si tratta della stessa violenza che, nelle
materie delle obbligazioni, viene prevista quale causa di annullamento del contratto. In
particolare “Deve, quindi, anche nel caso di violenza usata per costringere al matrimonio,
ricorrere il requisito ritenuto indispensabile dall’art. 1435 c.c. dell’attitudine della violenza
posta in essere a far temere un male ingiusto, oltre che notevole e da valutarsi con gli stessi
criteri stabiliti dagli articoli 1434 e 1438 c.c. per la materia contrattuale” (Cass. n. 68/93).
Quanto all’errore, l’art. 122 c.c. comma II, prevede che il matrimonio può altresì essere
impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull’identità
della persona o di errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge”, specificando,
nel comma successivo, su cosa debba vertere l’errore essenziale.
Orbene, nel caso sottoposto al vaglio di questo Collegio, non sono state rappresentate
ragioni sussumibili nella fattispecie normativa suindicata. Ed invero, già dalla mera
prospettazione del narrato non si ravvisa la sussunzione della fattispecie in alcuna delle
ipotesi normativamente previste quali cause di annullamento del matrimonio civile né,
peraltro, le parti hanno chiesto di provare la sussistenza di alcuna delle ipotesi che ex lege
fondano la declaratoria di annullamento dell’atto matrimoniale. L’ annullamento del
matrimonio, a differenza del divorzio, cancella il vincolo coniugale come se non fosse mai
esistito.
La legge prevede, tra gli altri, i seguenti casi: incapacità di intendere e di volere: uno degli
sposi può chiedere l’annullamento se prova di essere stato incapace di intendere e di volere
per qualsiasi causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio (art.
120 c.c.); violenza o timore: il matrimonio può essere annullato se il consenso alle nozze è
stato ottenuto con violenza fisica o morale, oppure è stato determinato da grave timore
causato da fattori esterni. L’annullamento non può essere richiesto se i coniugi hanno
coabitato per almeno un anno dopo la cessazione della violenza o delle cause che hanno
determinato il timore (art 122 c.c.). L’errore è considerato causa di annullamento non solo
quando ricade sull’identità dell’altro coniuge, ma anche l’errore essenziale (che abbia cioè
determinato il consenso) su qualità personali che riguardino l’esistenza di una malattia fisica
o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, che impediscano lo svolgimento della
vita coniugale; l’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla
reclusione non inferiore a cinque anni; la dichiarazione di delinquenza abituale o
professionale; la condanna ad una pena non inferiore ai due anni per reati che riguardano
la prostituzione; lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in
errore purché vi sia stato il disconoscimento di paternità ex art 233 c.c. se la gravidanza è
stata portata a termine; la simulazione.
A norma dell’art 123 c.c. il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi
quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i
diritti da esso discendenti. L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla
celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come
coniugi successivamente alla celebrazione medesima.
Orbene, oltre alla generica allegazione di cui s’è detto va aggiunto che nessuna delle
circostanze anzidette è stata provata dalle parti: non l’incapacità di intendere e di volere,
peraltro smentita non solo dalla circostanza che l’attore si è descritto nei superiori termini
ma anche in ragione dell’arco temporale trascorso tra la morte della madre e la celebrazione
del matrimonio. In disparte la totale carenza probatoria della esistenza del nesso causale.
Quanto alla simulazione oltre ad esservi una radicale carenza di allegazione in relazione al
disposto normativo per come chiarito non è emerso in alcun modo che i due coniugi fossero
d’accordo nei termini di cui all’art 123 c.c. e quale sarebbe stato l’accordo sottostante.
In disparte la considerazione che l’azione non può essere proposta decorso un anno dalla
celebrazione del matrimonio: nella specie il matrimonio è stato contratto nel 2017 mentre
l’azione è stata promossa nel 2019. Per mera completezza si fa poi osservare che alcuna
rilevanza giuridica possono avere le concordi dichiarazioni rese dai coniugi atteso che oltre
a non fondare i presupposti normativamente richiesti potrebbero persino palesarsi quale
rimedio elusivo del rispetto delle norme poste a presidio di un istituto quale è il matrimonio
e delle relative conseguenze. In ragione dell’andamento dei fatti di causa si ravvisano
eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei
confronti di Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così
provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. spese compensate
02-03-2025 10:58
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