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Sentenza

L'addebito nelle separazioni e nei divorzi
L'addebito nelle separazioni e nei divorzi


2.1 I presupposti

2.2 La violazione del dovere di fedeltà

2.3 L’abbandono del domicilio coniugale

2.4 La violazione degli obblighi di assistenza

2.5 La violazione del dovere di rispettare l’altro coniuge

2.6 La violazione del dovere di collaborazione e l’assunzione di decisioni contrarie all’interesse della famiglia

2.7 La dipendenza da alcol ed altre dipendenze

2.8 Le conseguenze dell’addebito

Va ricordato che prima dell’introduzione del divorzio nel 1970 e prima della riforma del diritto di famiglia nel 1975 l’ordinamento italiano ammetteva solo la separazione consensuale e la separazione per colpa. Questo significa che, se non veniva raggiunto un accordo in base al quale la separazione veniva chiesta da entrambi, un coniuge non aveva la possibilità di separarsi, se non in presenza di situazioni assai gravi dettagliatamente elencate nel codice civile: adulterio del marito o della moglie, volontario abbandono del coniuge, minacce e ingiurie gravi nei confronti del coniuge, mancata fissazione della residenza da parte del marito, condanna penale superiore ai cinque anni di reclusione ecc. La separazione "per il solo consenso dei coniugi" - come recitava l’art. 158 c.c. nella sua originaria formulazione - non aveva effetto senza l’omologazione del tribunale. Dunque, in assenza di gravi ragioni non era possibile ottenere nei confronti e contro la volontà dell’altro coniuge la separazione la quale costituiva, per tanto, la reazione dell’ordinamento alla violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio da parte di uno dei due contraenti. Il semplice, oggettivo fallimento dell’unione coniugale non trovava rimedio in un ordinamento autoritario e poco sensibile ai diritti dei singoli. Dunque, la separazione giudiziale dei coniugi presupponeva la colpa.

2.1 I presupposti

Dopo la rivoluzione copernicana costituita dalla riforma del diritto di famiglia, non esiste più nel nostro ordinamento la colpa nella separazione. Tuttavia, quello fra i coniugi che ritiene il fallimento dell’unione matrimoniale riconducile a scelte, condotte o atteggiamenti dell’altro può domandare che la separazione sia addebitata a quest’ultimo. La domanda di addebito è dunque eventuale ed accessoria alla domanda principale avente ad oggetto la separazione.

LEGGE

Secondo l’art. 151, comma 2, c.c. "il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi è addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio".

Poiché la domanda deve essere introdotta da una delle parti, spetta al richiedente dimostrare che il coniuge è venuto meno in maniera grave ai doveri connessi allo stato coniugale. Non solo, è richiesto anche che la violazione dei doveri matrimoniali da parte di un coniuge e l’intollerabilità della convivenza siano legati da un nesso causale nel senso che l’intollerabilità della convivenza sia l’effetto della violazione. (1)

GIURISPRUDENZA

"La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito".

Cass. civ. 27 giugno 2006, n. 14840

Anche tale nesso causale deve essere provato da chi chiede l’addebito (2). Tuttavia, in presenza di condotte particolarmente gravi e oggettivamente intollerabili (3) si presume che tale comportamento abbia portato alla fine del matrimonio e spetta semmai al coniuge autore della violazione provare che l’unione affettiva e morale degli sposi era già finita per altra causa. Per tanto, qualora la violazione si verifichi in un contesto di crisi coniugale già in atto, non potrà darsi luogo all’addebito della separazione, non essendo riscontrabile il predetto nesso di causalità (4).

L’addebito della separazione è stato escluso qualora il venir meno ai doveri nascenti dal matrimonio si inserisca in una situazione interpersonale già pesantemente e irrimediabilmente compromessa talché i rapporti personali fra i coniugi siano già ridotti al solo fatto di condividere la stessa abitazione (5). A maggior ragione non possono essere presi in considerazione, ai fini dell’addebito, fatti accaduti successivamente all’instaurarsi di una separazione di fatto (6).

Il principio dell’irrilevanza ai fini dell’addebito di comportamenti che non siano la causa dell’intollerabilità della convivenza è stato portato alle sue estreme conseguenze dalla Corte di legittimità che ha affermato che non dà luogo ad addebito il comportamento del marito che, allo scopo di costringere la moglie a lasciare la casa comune e ad accettare condizioni di separazione inadeguate, tenga nei confronti di quest’ultima atteggiamenti persecutori qualora manchi la prova rigorosa della rilevanza causale di tali comportamenti rispetto alla intollerabilità della convivenza, ovvero al grave pregiudizio per la prole, ben potendo gli atti persecutori costituire la conseguenza e non la causa della crisi familiare già in atto (7).

La valutazione dell’esistenza o meno del nesso causale fra la condotta di uno dei coniugi e la fine dell’unione coniugale dovrà essere condotta dal giudice di merito sulla base di un accertamento rigoroso e di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi (8). È possibile, infatti, che la violazione dei doveri coniugali dell’uno trovi causa in una condotta analoga o persino più grave tenuta precedentemente dall’altro. Dunque, il giudice non dovrà limitarsi a valutare atomisticamente il comportamento di uno solo dei coniugi, ma dovrà valutare il complesso dei rapporti interpersonali all’interno del matrimonio. Nel valutare il comportamento riprovevole del coniuge, non si potrà prescindere dall’esaminare anche la condotta dell’altro, procedendo ad una valutazione globale e comparativa, al fine di individuare se il comportamento censurato non sia solo l’effetto di una frattura coniugale già verificatasi.

GIURISPRUDENZA

"Per l’addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere effettuata con una valutazione globale e con la comparazione delle condotte di tutti e due i coniugi, non potendo il comportamento dell'uno essere giudicato senza un raffronto con quello dell'altro. Infatti, solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale rilevanza essi abbiano avuto, nel verificarsi della crisi matrimoniale". 

Cass. civ. 14 novembre 2001, n. 14162.

Per giurisprudenza costante, la violenza fisica esercitata dall’uno sull’altro coniuge è un comportamento talmente grave e intollerabile da giustificare da sola la pronuncia di addebito, senza che sia possibile alcuna comparazione rispetto ad eventuali mancanze del coniuge aggredito. (9)

Non sono mancate sentenze che hanno dichiarato la separazione addebitabile ad entrambi i coniugi (10), ovviamente sul presupposto che entrambi abbiano formulato la relativa domanda. Infatti, la violazione dei doveri coniugali operata da uno di essi come reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto potrà risultare giustificata purché non si traduca in una violazione di norme imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza. Diversamente, una trasgressione grave dei doveri coniugali, pur se reattiva rispetto al comportamento dell’altro coniuge, dovrà essere valutata come autonoma violazione dei doveri e causa concorrente del deterioramento del rapporto coniugale, con conseguente dichiarazione di addebito a carico di entrambi i coniugi (11). Nella maggior parte dei casi, comunque, la giurisprudenza di legittimità ha considerato la separazione addebitabile a quello fra i coniugi che, pur in una situazione di reciproca mancanza, ha aggredito e leso diritti fondamentali dell’altro. (12)

ESEMPIO

Sono state considerate giusta causa di addebito, senza possibilità di comparazione se non rispetto a comportamenti omogenei, le seguenti condotte:

- l’aver usato nei confronti del coniuge violenza fisica compromettendone l’integrità anche morale e sociale;

- l’aver impedito alla moglie di frequentare un corso professionale rifiutandole ogni finanziamento al riguardo, utilizzando violenza fisica, nonché ostacolando i suoi rapporti con la famiglia di origine;

- l’aver aggredito la moglie verbalmente e fisicamente, anche in presenza di terze persone, ed anche in stato di ubriachezza, mentre è stata respinta la domanda riconvenzionale di addebito avanzata dal marito che cercava di valorizzare a questo scopo la malattia della moglie e il fatto che ella si fosse appropriata di denaro depositato sul suo conto corrente;

- l’avere il marito, sia pur in una situazione di gravissima conflittualità, aggredito e minacciato di morte la moglie e i figli;

- l’avere rifiutato per un lungo periodo (sette anni) di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge arrecando in questo modo una "offesa gravissima alla dignità e alla personalità del partner, cui possono derivare danni irreversibili sul piano dell’equilibrio psicofisico".

In un’occasione la Corte di cassazione ha affermato che il rifiuto prolungato di intrattenere rapporti sessuali con l’altro coniuge è causa di addebito (13). Tale ultima decisione appare in verità anacronistica laddove considera l’intrattenere rapporti sessuali con il coniuge un obbligo derivante dal matrimonio e rifiuta di comparare tale “mancanza” ai comportamenti dell’altro coniuge.

Una parte della dottrina richiede, inoltre, che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio sia commessa dal coniuge con colpa, sostenendo non sia possibile pronunciare l’addebito se, ad esempio, il coniuge è affetto da patologie fisiche o psichiche che lo inducono, suo malgrado, ad un certo comportamento (14). Ugualmente è stato escluso l’addebito laddove la condotta del coniuge volta ad imporre i propri particolari principi o la propria particolare mentalità, pur in sé criticabili, resti nell’ambito delle peculiarità caratteriali senza integrare violazione dei doveri che discendono dal matrimonio (15).

Ai fini della pronuncia dell’addebito non rileva il fatto che il comportamento contrario ai doveri matrimoniali sia stato precedentemente tollerato dall’altro coniuge «vertendosi in materia in cui diritti e doveri sono indisponibili, non essendo configurabile un'esimente oggettiva, che faccia venire meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile» (16).

La giurisprudenza ormai consolidata (17) afferma che la violazione dei doveri che nascono dal matrimonio, oltre che fondamento di una pronuncia di addebito della separazione, può essere un fatto illecito, fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c., che quindi obbliga chi lo ha commesso a risarcire il danno. Il risarcimento può essere esteso anche ai danni non patrimoniali nel caso in cui - secondo il noto orientamento che da tempo si è affermato nella giurisprudenza di legittimità (18) - il fatto leda un diritto costituzionalmente tutelato del coniuge che subisce la violazione.

La Corte di cassazione si è trovata quindi a precisare che l’addebito, di per sé considerato, non è fonte di responsabilità extra-contrattuale ex art. 2043. Di conseguenza, il risarcimento del danno sarà possibile solo qualora i fatti che hanno dato luogo all’addebito integrino già autonomamente gli estremi dell’illecito extra-contrattuale (19). Dunque, con riferimento all’infedeltà coniugale, il risarcimento del danno sarà dovuto solo a condizione che il tradimento abbia comportato una lesione delle dignità personale o un pregiudizio alla salute, cioè un vulnus a diritti costituzionalmente protetti. Il fatto che in sede di separazione non sia stato pronunciato l’addebito, non esclude che venga pronunciata condanna al risarcimento del danno per violazione degli obblighi endo-familiari (20).

GIURISPRUDENZA

"Il danno non patrimoniale da adulterio è risarcibile solo in presenza della lesione di un diritto inviolabile della persona, costituzionalmente protetto, e purché la lesione superi la soglia della tollerabilità".

Cass. civ. 7 marzo 2019, n. 6598

In proposito, il decreto legislativo 31 ottobre 2024 n. 164 – così detto correttivo Cartabia – ha modificato l’art. 473-bis c.p.c. precisando che le disposizioni del titolo IV-bis si applicano anche alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente (21) .

2.2 La violazione del dovere di fedeltà

Rispetto alle domande di addebito formulate nelle aule dei nostri tribunali è possibile delineare una casistica che vede l’infedeltà del coniuge fra i primi posti.

In linea di massima, tuttavia, perché il tradimento possa essere considerato tale da giustificare una pronuncia di addebito è necessario che sia grave e ripetuto. (22)

GIURISPRUDENZA

 "L’obbligo di fedeltà è sicuramente impegno globale di devozione, che presuppone una comunione spirituale tra i coniugi, volto a garantire e consolidare l’armonia interna tra essi (in tale ambito, la fedeltà sessuale è soltanto un aspetto, ma sicuramente assai rilevante). Quanto all’addebito, esso sussiste se vi siano violazioni degli obblighi matrimoniali, di regola gravi e ripetute, che diano causa all’intollerabilità della convivenza (ciò anche per l’obbligo di fedeltà, come per qualsiasi altro obbligo coniugale)".

Cass. civ. 1° giugno 2012, n. 8862

Di conseguenza è stato considerato rilevante ai fini dell’addebito l’esercizio del meretricio da parte di uno dei coniugi (23), così come il fatto che uno dei coniugi abbia intrattenuto rapporti omosessuali (24) o abbia concepito un figlio con un'altra persona (25). Da segnalare, a proposito di omosessualità, che la giurisprudenza di merito ha respinto la domanda di addebito nei confronti della moglie che, pur intrattenendo (in forma riservata) una relazione omosessuale, causa della rottura del matrimonio, "non aveva coscienza e volontà di violare i doveri coniugali" (26).

Ai fini della pronuncia dell’addebito non è necessario che la persona coniugata instauri una relazione amorosa con un terzo, essendo sufficienti anche gli insistenti approcci che un coniuge abbia posto in essere nei confronti di un terzo, pur senza successo (27).

È dibattuto se possa comportare pronuncia di addebito la relazione platonica che uno dei coniugi abbia instaurato con una terza persona. L’addebito è stato escluso in presenza di una relazione intrattenuta esclusivamente mediante contatti telefonici e via internet, priva delle caratteristiche di una relazione adulterina e, comunque, non tradotta in contegni offensivi per la dignità e l’onore del coniuge (28). Viceversa, è stata considerata rilevante una relazione che, a causa degli aspetti esteriori con cui era coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivevano, aveva dato luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, indipendentemente dall’effettiva consumazione dell’adulterio, aveva comportato offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (29).

Nel caso in cui entrambi i coniugi sino venuti meno al dovere di fedeltà, l’addebito della separazione può essere posto a carico di uno solo di essi qualora sia accertata una “primazia” nella violazione del dovere di fedeltà da parte di questi che "conduca ad un giudizio di unica e unilaterale incidenza sull’irreparabile rottura dell’affectio maritalis" (30). 

Quanto all’onere della prova, grava sulla parte che richieda l’addebito l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (31). La discrasia temporale fra infedeltà del coniuge e richiesta di addebito della separazione giudiziale è indice del fatto che l’infedeltà non ha causato l’intollerabilità della convivenza tant’è che essa è proseguita ben dopo la scoperta del tradimento.

La produzione in giudizio di fotografie che mostrano uno dei coniugi in atteggiamenti di intimità con persona diversa dall’altro coniuge è, secondo le regole di comune esperienza, sufficiente a provare l’infedeltà coniugale (32). Allo stesso modo sono stati considerati prova sufficiente della relazione extraconiugale alcuni Sms dal contenuto amoroso ricevuti dal marito sul suo cellulare (33).

Chi deve dare in giudizio la prova dell’infedeltà del coniuge non di rado si rivolge ad un investigatore privato.

NOTA BENE

A questo proposito l’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha precisato che il coniuge che, nell’ambito di un giudizio di separazione personale, esibisce materiale raccolto da investigatori privati autorizzati da lui ingaggiati e comprovante la reiterata violazione, in privato e in pubblico, da parte dell’altro coniuge, del dovere di fedeltà coniugale, non viola alcuna norma o alcun principio della normativa di cui al Codice di protezione dei dati personali, a condizione che il materiale sia specifico e pertinente. La parte non commette alcun illecito se utilizza, allo scopo di fare valere un proprio diritto, dati personali sensibili del coniuge, purché essi siano strettamente pertinenti alla causa e all’oggetto del processo e non eccedenti alle finalità di quest’ultimo (Garante protezione dati personali, 13 dicembre 2005).

In proposito, la Corte di legittimità ha affermato che nell’ambito del processo di separazione "la relazione investigativa redatta da tecnico incaricato da una delle parti deve considerarsi prova documentale lecita e idonea a dimostrare la violazione del dovere di fedeltà, con le conseguenti ricadute in tema di domanda di addebito" (34). Proseguendo sul medesimo filone, la Suprema Corte ha escluso che la produzione di video, fotografie e messaggi che il coniuge fedifrago abbia scambiato con l’amante comporti violazione del diritto alla riservatezza (35).


2.3  L’abbandono del domicilio coniugale

Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l’onere incombe su chi ha posto in essere l’abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata, nonché in conseguenza di tale fatto (36).

Quanto all’onere della prova ai fini dell’addebito è stata ritenuta sufficiente la prova dell’allontanamento dalla casa familiare da parte di uno dei coniugi senza che sia necessario provare il nesso di causalità fra allontanamento e intollerabilità della convivenza che si può desumere anche in via presuntiva, mentre grava sull’altro coniuge provare la giusta causa dell’allontanamento (37). Pronunce meno recenti, tuttavia, hanno posto in capo alla parte che richiede la pronuncia dell’addebito l’onere di dimostrare il rapporto di causalità tra la violazione e l’intollerabilità della convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta causa (38).

L’uscita dalla casa coniugale non porta all’addebito quando colui che si allontana dà prova della intollerabilità della coabitazione alla quale egli ha voluto sottrarsi. In passato sono stati considerati giusta causa di allontanamento i continui litigi con la suocera convivente e il conseguente deterioramento dei rapporti fra i coniugi (39), mentre in tempi più recenti la Suprema Corte ha precisato che l’allontanamento non ha efficacia causale nella crisi coniugale se la convivenza era già diventata intollerabile anche per la sola parte che si è allontanata, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali (40).

L’abbandono della casa coniugale è giustificato, inoltre, qualora fra i coniugi sia venuta meno ogni intesa sessuale. L’assenza di intimità infatti, secondo la Corte, è indicativa di un rapporto non sereno e appagante che giustifica la violazione del dovere di coabitazione (41).

2.4  La violazione degli obblighi di assistenza

In generale un atteggiamento freddo e distante nei confronti del coniuge può configurare una violazione degli obblighi di assistenza morale se si protrae per lungo tempo e non appare giustificato (42), a maggiore ragione se vi è, da parte del coniuge, il rifiuto al dialogo e un atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni e alle richieste del partner con conseguente violazione dell’obbligo di concordare l’indirizzo della vita familiare (43). Una condotta caratterizzata da freddezza e denigrazione può fondare una pronuncia di addebito, anche qualora la fine della solidarietà coniugale si inscriva nel mutamento di fede religiosa del coniuge “denigrante” (44).

In tempi meno recenti è stata addebitata la separazione al coniuge che rifiutava di intrattenere rapporti sessuali con il partner (45).

ESEMPIO

Sempre con riguardo alla vita sessuale dei coniugi, la separazione è stata addebitata ad un marito rivelatosi particolarmente insensibile ed egoista il quale aveva spinto la moglie a lunghe, costose, faticose cure contro la sterilità arrivando poi a chiedere la separazione con addebito alla moglie perché costei, arrivata all’età di 41 anni, si era rifiutata di proseguire le cure, fino a quel momento infruttuose, per avere un figlio.

Sotto il profilo della violazione dell’assistenza materiale la separazione è stata addebitata al coniuge che ha abbandonato il posto di lavoro, senza avere altre prospettive occupazionali, così da costringere l’altro coniuge a vendere arredi e suppellettili, nonché ad accettare lavori umili, non confacenti al suo stato sociale ed alla sua istruzione, per far fronte al mantenimento della famiglia.

Tema delicato è quello della malattia del coniuge a fronte della quale l’altro chieda la separazione: si discute se porre fine al matrimonio configuri, in questo caso, un abbandono del coniuge in difficoltà.

Una menzione a parte merita la malattia mentale. A tale riguardo la Suprema Corte ha affermato che il grave stato di infermità mentale di uno dei coniugi può costituire, per le modalità in cui si manifesti e per le implicazioni nella vita degli altri componenti il nucleo familiare, un elemento di così grave alterazione dell’equilibrio coniugale da determinare un’oggettiva impossibilità di prosecuzione della convivenza, cosicché, qualora il coniuge non venga meno all’impegno solidaristico nei confronti dell’altro, bensì domandi la separazione perché tale malattia è per lui divenuta causa di impossibilità di proseguire la convivenza, non può pronunciarsi nei suoi confronti l’addebito (46).

Qualora la malattia sia nota all’altro coniuge già prima del matrimonio "in caso di successiva separazione, il suddetto stato non può essere fatto valere ai fini dell’addebito" (47).

2.5  La violazione del dovere di rispettare l’altro coniuge

L’aggressione fisica del coniuge e la lesione della sua integrità fisica e morale costituiscono causa di addebito della separazione anche qualora si siano manifestate in un’unica occasione (48).

GIURISPRUDENZA

"Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale".

Cass. civ. 22 marzo 2017, n. 7388

La dignità del coniuge può essere offesa anche da atteggiamenti denigratori, da manifestazioni di disprezzo e da continue svalutazioni del partner le quali risultano tanto più gravi quanto più si manifestino anche in pubblico. In particolare, nella giurisprudenza di merito si rinviene una casistica piuttosto ripetitiva che vede uno dei coniugi denigrare l’altro perché non rispondente ai suoi canoni estetici di bellezza o eleganza o perché non istruito, fino ad accusarlo di essere un fallito dal punto di vista lavorativo e a mettere in dubbio le sue capacità come genitore.

Da segnalare la decisione (49) che considera mancanza di rispetto "le reiterate pretese di scambio sessuale di un coniuge nei confronti dell’altro" che "violano il dovere di rispetto reciproco che si deve al coniuge non solo in quanto tale, ma in quanto persona, perché idonee a diminuire in modo progressivo la stima di sé in relazione all’altro. Tale atteggiamento, ripetuto nel tempo e unito alla circostanza che i continui rifiuti del coniuge siano stati tali da determinare la ostilità del richiedente nei suoi confronti, già da soli devono ritenersi la causa dell’impossibilità di proseguire la vita coniugale e, dunque, della separazione con addebito". In questo caso, dunque, il sottrarsi di un coniuge alle richieste sessuali dell’altro non solo non è stato stigmatizzato, ma le pressioni dell’altro coniuge sono state considerate causa di addebito.

2.6  La violazione del dovere di collaborazione e l’assunzione di decisioni contrarie all’interesse della famiglia

L’art. 143 del codice civile impone ad entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo. Dunque, la separazione può essere addebitata a colui che non presta alcuna collaborazione per soddisfare le necessità materiali e non materiali della famiglia o addirittura tiene una condotta gravemente pregiudizievole per la famiglia stessa. Così può fondare l’addebito della separazione il comportamento del coniuge che per osservare i propri obblighi religiosi venga meno al dovere di collaborazione nei confronti della famiglia, eventualmente imponendo pratiche che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza.

In particolare, la separazione è stata addebitata ad un marito che aveva privilegiato i doveri derivanti dall’appartenenza alla religione professata, venendo meno ai doveri elementari di assistenza e collaborazione verso la moglie privata financo della privacy domestica, a causa della continua presenza imposta al coniuge nella casa coniugale di correligionari di passaggio (50).

NOTA BENE

Non sono stati considerati causa di addebito i seguenti comportamenti:

- mutamento di fede religiosa. In particolare, si è escluso che la responsabilità della frattura dell’unione coniugale potesse farsi risalire alla moglie, che aveva mutato il proprio credo religioso, e si è invece addebitata la separazione al marito il quale, non approvando la scelta di costei, era stato autore nei suoi confronti di violenze fisiche e morali;

- mancato rispetto dell’accordo di spostare la residenza familiare;

- disaffezione e distacco spirituale di uno solo dei coniugi;

-  mancata condivisione con il coniuge del proprio passato sentimentale e delle vicende di vita vissute prima del matrimonio;

- decisione di un coniuge di dedicarsi ad una attività commerciale, pur superflua rispetto alle esigenze di mantenimento della famiglia;

- interruzione della gravidanza;

- malattia mentale del coniuge;

-  incompatibilità caratteriale.

GIURISPRUDENZA

"Non può costituire motivo di addebito della separazione la circostanza che uno dei coniugi, pur non avendone la necessità, per essere l’altro disposto ad assicurargli con le proprie risorse il mantenimento di un tenore di vita adeguato al livello economico-sociale del nucleo familiare, abbia voluto dedicarsi ad una attività lavorativa retribuita o ad un’altra occupazione più o meno remunerativa ed impegnativa, al fine di affermare la propria personalità anche al di fuori dell’ambito strettamente domestico, purché tale decisione non comporti una violazione dell’ampio dovere di collaborazione gravante su entrambi i coniugi, in quanto contrastante con l’indirizzo della vita familiare da essi concordato prima o dopo il matrimonio, e non pregiudichi l’unità della famiglia, in quanto incompatibile con l’adempimento dei fondamentali doveri coniugali e familiari".

Cass. civ. 11 luglio 2013, n. 17199

2.7  La dipendenza da alcol ed altre dipendenze

Le dipendenze sono state considerate causa di addebito, in particolare la dipendenza da alcol, sostanze stupefacenti e quella dal gioco di azzardo.

L’abuso di sostanze alcoliche da parte di uno dei coniugi protrattosi per diversi anni della vita matrimoniale consente di ritenere e presumere, sulla base dei comuni canoni dell’esperienza medica e sociale, la diretta influenza della dipendenza del coniuge sulla stabilità della coppia, logorandone e minandone le fondamenta, provocandone un’insanabile frattura e determinando una condizione di frustrazione generale di intollerabile convivenza tale da integrare la violazione dei doveri di assistenza e di coabitazione che derivano dal matrimonio. (51)

Anche la dipendenza dal gioco d’azzardo o, comunque la consuetudine di uno dei coniugi a sperperare il denaro sui tavoli da gioco sottraendolo al ménage familiare, può dare luogo all’addebito della separazione (52).

Tra le forma di dipendenza si può annoverare anche lo shopping compulsivo che porti il coniuge a dedicarsi a spese smodate e inutili, spinto da un impulso irrefrenabile all’acquisto. Anche tale condizione è causa di addebito della separazione, purché permanga nella persona dedita a tale comportamento la capacità di intendere e di volere (53).

2.8  Le conseguenze dell’addebito

Il coniuge a cui sia stata addebitata la separazione perde il diritto all’assegno di mantenimento a suo favore (cfr. infra, § 5 in questo capitolo). Egli conserva tuttavia il diritto agli alimenti qualora sussista il presupposto dello stato di bisogno richiesto dall’art. 438, comma 1, del codice civile. Gli alimenti potranno essere corrisposti solo nella misura determinata dal comma 2 della medesima norma, e quindi sono limitati a quanto necessario per superare lo stato di bisogno di chi li domanda e sono proporzionati alle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Il diritto alimentare, infatti, ha un contenuto più limitato rispetto a quello di mantenimento, ed include soltanto quanto sia necessario "per la vita dell’alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale".

In forza dell’art. 548 c.c., il coniuge cui sia stata addebitata la separazione perde i diritti successori nei confronti dell’altro, il quale invece conserva tali diritti nei confronti del coniuge colpevole (cfr. supra, § 1, in questo capitolo). Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L’assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. Tale disposizione, come espressamente previsto dall’art. 585, comma 2, ultima parte, c.c. si applica anche nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.

La perdita dei diritti successori come conseguenza dell’addebito è, nel contesto del diritto contemporaneo della crisi familiare, una sanzione assai poco e raramente efficace: i diritti successori, infatti, vengono comunque meno, anche per il coniuge incolpevole, come effetto del divorzio (cfr. infra, capitolo 2, § 3). In particolare, dopo l’introduzione - da parte del d.lsg. n. 149 del 2022 - nel codice di rito dell’art. 473-bis.49 che consente di presentare la domanda di divorzio con l’atto introduttivo del procedimento di separazione (54), e considerando la possibilità che sia la separazione sia il divorzio siano pronunciati e passino immediatamente in giudicato nella forma della sentenza non definitiva (cfr. infra, capitolo 7, § 9.4) prima della definizione del giudizio in relazione alle domande accessorie (e all’addebito in particolare), nella gran parte dei casi in cui viene chiesto l’addebito nel giudizio di separazione, il divorzio viene pronunciato con sentenza passata in giudicato mentre è ancora pendente l’istruttoria relativa all’addebito. Perciò la successiva sentenza che accolga la domanda di addebito non ha l’effetto di far venire meno i diritti successori in quanto essi sono già venuti meno per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

La Corte costituzionale con le sentenze 28 luglio 1987, n. 286 e 27 luglio 1989, n. 450 ha stabilito che il coniuge separato con addebito può essere titolare del trattamento pensionistico di reversibilità dell’altro coniuge. Il diritto è stato espressamente riconosciuto dalla Corte di cassazione: "Il coniuge superstite al quale sia stata addebitata la separazione, come già il coniuge separato per colpa nella previgente disciplina della separazione coniugale, ha diritto alla pensione di reversibilità, indipendentemente dalla circostanza che versi o meno in stato di bisogno e senza che rilevi l’attribuzione di un assegno di mantenimento o altra provvidenza di tipo alimentare" (55).

Il fatto che l’addebito comporti, principale fra le sue conseguenze, la perdita da parte del coniuge che vi ha dato causa del diritto a ricevere un assegno di mantenimento rende l’istituto sostanzialmente iniquo e crea una situazione di squilibrio fra i coniugi. Il coniuge debole, infatti, nel caso in cui subisca una pronuncia di addebito, viene sanzionato con la perdita del diritto a ricevere un assegno di mantenimento. Al contrario, il coniuge forte può violare i doveri che derivano dal matrimonio nella consapevolezza che, anche qualora il suo comportamento fosse ritenuto ragione di addebito, non subirà alcuna concreta conseguenza. Questa è la ragione per cui, nella gran parte dei casi, la domanda di addebito viene proposta (o coltivata) solo nei confronti del coniuge debole ed è anche la vera ragione per cui le statistiche segnalano che, nell’ambito del matrimonio, è prevalentemente la moglie il coniuge a cui viene addebitata la separazione: non certo - come invece si afferma in occasione della pubblicazione di tali statistiche - per una (in realtà certamente inesistente) maggiore propensione del genere femminile a violare l’obbligo di fedeltà che deriva dal matrimonio, quanto piuttosto per la circostanza che la moglie (che nella nostra società è ancora più frequentemente il coniuge economicamente debole) non ha alcun interesse a proporre e coltivare una domanda di addebito - sostanzialmente inefficace - nei confronti del marito.

Peraltro, il giudice non ha alcuna possibilità di modulare le conseguenze sanzionatorie in funzione della gravità dei comportamenti ed è costretto a scegliere fra due soluzioni antitetiche: addebitare la separazione al coniuge debole e quindi lasciarlo senza alcuna tutela economica, oppure non addebitare la separazione e quindi lasciare i comportamenti da questi tenuti senza alcuna sanzione. Si tratta di una alternativa rigida che spesso si dimostra inadeguata al caso concreto.

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(1) Cass. civ. 3 luglio 2023, n. 18725; Cass. civ. 24 maggio 2022, n. 16822; Cass. civ. 5 agosto 2020, n. 16691; Cass. civ. 28 maggio 2019, n. 14591; Cass. civ. 23 marzo 2017, n. 7469; Cass. civ. 20 agosto 2014, n. 18074; Cass. civ. 27 giugno 2006, n. 14840

(2) Cass. civ. 5 agosto 2020, n. 16691; Cass. civ. 28 maggio 2019, n. 14591.

(3) Cass. civ. 24 ottobre 2022, n. 31351; Cass. civ. 22 settembre 2022, n. 27766

(4) Cass. civ. 10 febbraio 2015, n. 2576; Cass. civ. 20 agosto 2014, n. 18074; Cass. civ. 18 novembre 2013, n. 25843; Cass. civ. 20 aprile 2011, n. 9074; Cass. civ. 8 giugno 2009, n. 13185; Cass. civ. 28 maggio 2008, n. 14042; Cass. civ. 20 settembre 2007, n. 19450.

(5) Cass. civ. 8 novembre 2022, n. 32837; Cass. civ. 20 agosto 2014, n. 18074; Cass. civ. 20 aprile 2011, n. 9074; Cass. civ. 27 giugno 1997, n. 5762; Cass. 11 giugno 2005, n. 12333; Corte App. Roma, 29 maggio 2018. Si veda, però, Cass. civ. 30 aprile 2024, n. 11631, secondo cui l’esistenza di criticità e disaccordi prima del matrimonio non esclude di per sé l’accertamento dell’addebito, perché la conflittualità del rapporto è cosa diversa dall’intollerabilità della convivenza.

(6) Cass. civ. 28 maggio 2008, n. 14042; Cass. civ. 18 marzo 1999, n. 2444.

(7) Cass. civ. 19 giugno 2014, n. 13983.

(8) Cass. civ. 19 febbraio 2018, n. 3923; Cass. civ. 23 marzo 2017, n. 7469; Cass. civ. 19 luglio 2010, n. 16873; Cass. civ. 2 settembre 2005, n. 17710; Cass. civ. 14 novembre 2001, n. 14162.

(9) Da ultimo, Cass. civ. 8 maggio 2024, n. 12478.

(10) Cass. civ. 24 febbraio 2006, n. 4204; Cass. civ. 18 marzo 1999, n. 2444; Trib. Napoli, 16 febbraio 2006

(11) Cass. civ. 12 gennaio 2000, n. 279.

(12) Cass. civ. 14 febbraio 2024, n. 4038; Cass. civ. 22 marzo 2017, n. 7388; Cass. civ. 12 febbraio 2007, n. 389; Trib. Milano, 13 gennaio 2014, n. 335

(13) Cass. civ. 6 novembre 2012, n. 19112.

(14) L. Lenti, Diritto della famiglia, cit., pag. 696; E. Zanetti Vitali, La separazione personale dei coniugi, in Commentario al codice civile fondato da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 109; L. Lenti e L. Oliviero, La separazione con addebito, in Separazione e divorzio diretto da G. Ferrando, Utet, Torino, 2003, pag. 312; In giurisprudenza Cass. civ. 3 agosto 2021, n. 22194; Cass. civ. 18 novembre 2013, n. 25843.

(15) Cass. civ. 8 agosto 1990, n. 8013.

(16) Cass. civ. 20 aprile 2023, n. 10711. Nello stesso senso Cass. civ. 2 settembre 2022, n. 25966IDP:4523285;3.

(17) Cass. civ.  1° giugno 2012, n. 8862; Cass. civ. 15 settembre 2011, n. 18853. Si veda anche Cass. civ. 10 maggio 2005, n. 9801 che ha riconosciuto la responsabilità civile e il conseguente obbligo di risarcire il danno di colui il quale contragga matrimonio tacendo al partner l’esistenza, a lui nota, di una patologia che provochi la sua incapacità coeundi.

(18) Per tutte, Cass. S.U. 11 novembre 2008, n. 26972.

(19) Cass. civ. 6 agosto 2020, n. 16740; Cass. civ. 7 marzo 2019, n. 6598; Corte App. Venezia, 7 marzo 2023, n. 527.

(20) Cass. civ. 7 marzo 2019, n. 6598; Cass. civ. 15 settembre 2011, n. 18853.

(21) Si veda diffusamente il capitolo 7, § 5.

(22) Cass. civ. 7 marzo 2014, n. 5395; Cass. civ. 1° giugno 2012, n. 8862

(23) Cass. civ. 19 settembre 2006, n. 20256.

(24) Cass. civ. 25 marzo 2009, n. 7207; Cass. civ. 1°, marzo 2005, n. 4290

(25) Cass. civ. 17 gennaio 2014, n. 929

(26) Trib. Milano, 19 marzo 2014.

(27) Cass. civ. 22 settembre 2008, n. 23939.

(28) Cass. civ. 12 aprile 2013, n. 8929.

(29) Cass. civ. 19 settembre 2017, n. 21657, Cass. civ. 12 aprile 2013, n. 8929; Trib. Firenze, 18 maggio 2021, n. 1362.

(30) Corte App. Bologna, 26 febbraio 2010.

(31) Cass. civ. 12 maggio 2023, n. 13121; Cass. civ. 8 novembre 2022, n. 32837; Cass. civ. 28 ottobre 2022, n. 34944; Cass. civ. 19 febbraio 2018, n. 3923. Nello stesso senso: Cass. civ. 5 agosto 2020, n. 16691; Cass. civ., 5 agosto 2020, n. 16691; Cass. civ. 30 ottobre 2019, n. 27777; Corte App. Ancona, 3 maggio 2023, n. 713. Sulla prova costituita dalla produzione in giudizio di corrispondenza telematica scambiata fra il coniuge e un terzo e sui requisiti del disconoscimento ex art. 2712 c.c., si veda Cass. civ. 13 maggio 2021, n. 12794.

(32) Cass. civ. 7 agosto 2024, n. 22291; Cass. civ. 30 maggio 2023, n. 15196; Cass. civ. 24 febbraio 2020, n. 4899.

(33) Cass. civ. 6 marzo 2017, n. 5510.

(34) Cass. civ. 30 maggio 2023, n. 15196. Nello stesso senso Cass. civ. 14 febbraio 2024, n. 4038; Cass. civ. 23 maggio 2014, n. 11516.

(35) Cass. civ. 12 maggio 2023, n. 13121.

(36) Cass. civ. 22 settembre 2022, n. 27766; Cass. civ. 3 febbraio 2022, n. 3426; Cass. civ. 23 giugno 2020, n. 12241; Cass. civ. 15 gennaio 2020, n. 648.

(37) Cass. civ. 18 settembre 2019, n. 23284.

(38) Cass. civ. 15 dicembre 2006, n. 25966; Cass. civ. 29 settembre 2015, n. 19328.

(39) Cass. civ. 24 febbraio 2011, n. 4540; Cass. civ. 20 gennaio 2006, n. 1202.

(40) Cass. civ. 24 aprile 2024, n. 11032.

(41) Cass. civ. 31 maggio 2012, n. 8773.

(42) Cass. civ. 30 dicembre 1981, n. 6775.

(43) Cass. civ. 19 gennaio 2015, n. 753.

(44) Cass. civ. 10 luglio 2023, n. 19502, la quale ha precisato che «il mutamento di fede religiosa e la conseguente partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto, configurandosi come esercizio dei diritti garantiti dall'articolo 19 Cost., non possono di per sé considerarsi come ragione di addebito della separazione, a meno che l'adesione al nuovo credo religioso non si traduca in comportamenti incompatibili con i concorrenti doveri di coniuge».

(45) Cass. civ. 6 novembre 2012, n. 19112; Cass. civ. 23 marzo 2005, n. 6276; Corte App. Palermo, 13 febbraio 2008.

(46) Cass. civ. 27 febbraio 2024, n. 5171; Cass. civ. 20 aprile 2023, n. 10711; Cass. civ. 20 dicembre 1995, n. 13021. Si veda, però, Cass. 10 luglio 2008, n. 19065 che ha addebitato la separazione al coniuge che aveva rifiutato l’assistenza all’altro affetto da una malattia.

(47) Cass. 18 dicembre 2013, n. 28228.

(48) Cass. civ. 9 maggio 2024, n. 12662; Cass. civ. 22 settembre 2022, n. 27766; Cass. civ. 22 marzo 2017, n. 7388. Nella giurisprudenza di merito è particolarmente significativa Trib. La Spezia, 25 marzo 2021, n. 179 che afferma la rilevanza di un singolo episodio di violenza anche risalente nel tempo: "È vero che la violenza così accertata si verificò oltre sette anni prima dell’effettiva fine della convivenza tra i coniugi. Tuttavia, può ritenersi che dopo quel fatto il rapporto matrimoniale, al di là delle apparenze (nei rapporti con le rispettive famiglie e con amici e conoscenti), non fu mai più realmente recuperato".

(49) Corte App. Lecce e Taranto, 13 marzo 2014, Tr. Lu. contro Gi. Sa..

(50) Trib. Bologna, 5 febbraio 1997.

(51) Cass. civ. 22 dicembre 2016, n. 26883. Sul tema dell’addebitabilità della separazione al coniuge alcolista si veda anche Cass. civ. 11 luglio 2023, n. 19618.

(52) Trib. Napoli, 24 marzo 2017, n. 3545

(53) Cass. civ. 18 novembre 2013, n. 25843.

(54) Per una più ampia trattazione del cumulo fra domanda di separazione e domanda di divorzio cfr. infra capitolo 7, § 7.

(55) Cass. civ. 2 febbraio 2018, n. 2606; Cass. civ. 16 ottobre 2003, n. 15516.
Dal sole 24 ore a cura di Carlo Rimini e Claudia Balzarini
Avv. Antonino Sugamele

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