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Sentenza

 Irripetibilità delle spese sostenute per l’acquisto della casa coniugale (Cc articolo 143). Sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune.
Irripetibilità delle spese sostenute per l’acquisto della casa coniugale (Cc articolo 143). Sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune.
   Tribunale di Catania, Sez. III civile, sentenza 24 febbraio 2025

Svolgimento del processo e motivi della decisione
Le domande di parte ricorrente risultano infondate e vanno, pertanto, rigettate.
Invero, le spese sostenute dal ricorrente per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare - in
particolare, il pagamento della quota di ingresso alla società cooperativa e, successivamente, l'accollo
per intero del relativo mutuo - devono considerarsi oggetto dell'obbligo, vigente in capo a entrambi
i coniugi, di contribuire ai bisogni ed alla vita familiare, ciascuno secondo le proprie sostanze e
capacità di lavoro professionale o casalingo.
La circostanza che l'immobile sia stato intestato esclusivamente all'altro coniuge, come anche
l'integrale pagamento del mutuo da parte del A. A. non rilevano al fine della qualificazione giuridica
di tali attribuzioni patrimoniali.
Occorre infatti ricordare a tal fine che l'obbligo di contribuzione ai bisogni familiari, come previsto
ai sensi dell'art. 143 c.c., può essere diversamente ripartito con un accordo tra i coniugi, il quale non
soltanto può avere forma non scritta, ma può finanche derivare da comportamento concludente dei
medesimi. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, le attribuzioni patrimoniali direttamente e
indirettamente sostenute dal ricorrente devono considerarsi irripetibili, in quanto riconducibili al
fine di realizzazione di un progetto di vita comune con il coniuge. Come da orientamento anche
recentemente affermato dalla Corte di cassazione (vedasi, sul punto, ordinanza n. 5385 del
21.02.2023), sono infatti “irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a
realizzare un progetto di vita in comune.
L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza:
diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa”. A nulla rileva il venir meno, in un
secondo momento, di tale finalità, essendo l'attribuzione giustificata – nel momento viene posta in
essere - dall'adempimento dei bisogni comuni e, conseguentemente, rispondente al principio di
solidarietà familiare. Ne consegue altresì che la circostanza invocata da parte ricorrente, inerente alla
sproporzione di tali attribuzioni, non può assumere alcuna rilevanza ai fini della fondatezza della
domanda. In primo luogo, infatti, il requisito della proporzionalità viene in rilievo in relazione alle
obbligazioni naturali, al fine di giustificare la ripetibilità di attribuzioni (sproporzionate) effettuate
in adempimento di un dovere morale o sociale – al di fuori, dunque, dagli obblighi giuridici che
derivano dal vincolo matrimoniale. Tuttavia, nel caso di specie, non pare doversi riferire il
pagamento sostenuto dal ricorrente ad un vero e proprio obbligo morale o sociale, versandosi nel
caso dell'acquisto di un immobile che è sempre stato adibito a casa familiare (ed attenendo, per ciò
solo, al soddisfacimento dell'interesse stesso della famiglia). In secondo luogo, anche a voler
ricondurre tali attribuzioni all'adempimento di un'obbligazione naturale (rispetto alla quale
verrebbe a mancare il requisito giurisprudenziale della proporzionalità), la mera allegazione della
sproporzione esistente tra la capacità reddituale e/o patrimoniale del ricorrente e la spesa sostenuta
non può, da sola, ritenersi sufficiente ad affermare la ripetibilità del pagamento. Sarebbe, infatti,
onere della parte che richiede la restituzione provare il fondamento di tali affermazioni ovvero, in
alternativa, dimostrare l'eventuale causa giustificativa di tali attribuzioni patrimoniali, diversa
dall'obbligo contributivo ex art. 143 c.c. (ad esempio l'effettuazione di un prestito in favore del
coniuge).
Tuttavia, non versando in atti alcuna prova relativa a tali fatti e circostanze, deve escludersi la
sussistenza di un obbligo restitutorio in capo alla resistente, non potendosi considerare i pagamenti
sostenuti ingiustificati o frutto di un indebito oggettivo.
Infine, deve altresì rigettarsi la domanda relativa alla intestazione dell'immobile per cui è causa.
Sebbene il pagamento del mutuo sia stato interamente oggetto di esborso da parte del A. A. ciò non
può mutare l'intestazione formale dell'immobile, il quale risulta acquistato esclusivamente dalla
parte resistente, come risulta dal rogito notarile. La stessa Cassazione ricorda, infatti, sul punto che
“proprietario dell'immobile (acquistato con il mutuo cointestato) non necessariamente è il coniuge
che paga le rate del mutuo in costanza di matrimonio, essendo rilevante sul punto quanto pattuito
in fase di rogito notarile: infatti, se un solo coniuge paga il mutuo per intero, ma in sede di rogito è
stato pattuito che la casa è intestata all'altro, la proprietà in alcun modo fa capo a chi paga i ratei del
mutuo (salvo che non vi sia la comunione dei beni)”.
Per tutto quanto sopra esposto, le domande di parte ricorrente devono essere rigettate.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa;
parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minima per le restanti, considerando la natura
documentale del giudizio e l'assenza di questioni nuove in sede di decisione), seguono la
soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. …/2023;
1. rigetta le domande proposte da A. A. nei confronti di B. B.;
2. condanna la parte ricorrente A. A. alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente B. B. ,
che liquida in complessivi € 5.261,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella
misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Si comunichi.
Avv. Antonino Sugamele

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