Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Divorzista Trapani

Sentenza

In tema di modifica alle condizioni di divorzio l’allegazione di sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato comporta che il Giudice verifichi se si gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest’ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti
In tema di modifica alle condizioni di divorzio l’allegazione di sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato comporta che il Giudice verifichi se si gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest’ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti
Tribunale di Matera, sentenza 6 dicembre 2024, n. 875
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in ### di Consiglio il giorno 04/12/2024, nelle persone
dei magistrati: dott. ### rel. dott. ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile n. ###/2024 R.G., sulla domanda proposta da: ### nato a ### il
### (C.F. ###), con l'avvocato ### E ### nata a ### il ### (C.F. ###), con l'avvocato
### con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale, ### delle condizioni di
divorzio ###
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente ed iscritto a ruolo il ###, ### avanzava domanda
per la modifica delle condizioni stabilite in sede di divorzio nei confronti di ###
adducendo il peggioramento delle sue condizioni economiche.
Assumeva in effetti, che potendo contare su un trattamento pensionistico decurtato
dell'importo dell'assegno divorzile e di una serie di finanziamenti, doveva pure
provvedere al pagamento del canone di locazione della sua dimora, con un ### delle
condizioni di divorzio ### sostanziale azzeramento delle sostanze.
Diceva così di essere stato costretto a trovare un'occupazione estemporanea presso un
fruttivendolo, nonostante la sua età avanzata, e pur tuttavia gli residuavano appena
poche centinaia di euro, non bastevoli al suo sostentamento.
Aggiungeva che, per converso, la ### godeva anche lei di una pensione, e questa in
aggiunta all'assegno divorzile, le consentiva di godere di una posizione ben più florida
della sua.
Si costituiva la resistente con propria comparsa nella quale contestava gli avversi
assunti. Dopo una ricostruzione delle vicende economiche pregresse che avevano
imperversato sulla loro condizione familiare per condotte pregiudizievoli, imputabili, a
suo dire, al ### riconduceva anche le nuove sofferenze finanziarie alla sole scelte nefaste
di lui.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
Depositate le ulteriori memorie ex art.473bis n. 17 c.p.c., dopo il rinvio di un'udienza a
richiesta di parte, i difensori rilevavano l'assenza di attività istruttoria e chiedevano di
poter precisare le conclusioni e procedere alla discussione della causa.
In esito a tanto, il ### relatore rimetteva la decisione alla camera di consiglio con
trasmissione degli atti al P.M.. Questi concludeva a sua volta, con parere favorevole.
Tanto premesso, osserva il collegio che la domanda è infondata.
Trattandosi di modifica alle condizioni di divorzio va richiamata la giurisprudenza di
legittimità secondo cui l'allegazione di sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, posti
a fondamento della domanda, comporta che “il giudice deve verificare se si gli stessi
abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da
postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione
economicopatrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione
dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri”
(Cass. 29 luglio 2021, ord. n. 21818)
Si tratta di un principio esattamente rispondente alla fattispecie.
Ciò perchè è documentalmente dimostrata l'inesistenza del paventato impoverimento del
### Costui che afferma di godere di una pensione di poco più di 1.000,00 euro netti e di
proventi reddituali di circa 400,00 euro mensili, gravati tutti da oneri finanziari e da
spese di locazione, è contraddetto dagli estratti conto da lui stesso depositati. Da questi
si evince che nei mesi più recenti e quanto meno dal gennaio 2023 a tutto giugno 2024,
i redditi da pensione dichiarati nel ricorso, vanno aumentati di importi aggiuntivi riscossi
nei mesi di agosto e di dicembre 2023. Soprattutto i proventi della collaborazione con il
fruttivendolo sono ammontati a 14.167,00 nell'anno 2023 e a 7.285,00 nel semestre 2024
e dunque a poco più o poco meno di 1.200,00 euro mensili, cifra che costituisce il triplo
di quella indicata in ricorso.
In più, nello stesso periodo il ### ha ricevuto 1.952,20 euro dal Comune di ### come
sostegno agli oneri di locazione, la cui incidenza negativa viene ad essere
corrispondentemente mitigata, e ha goduto di altri proventi di cui il ### non ha dato
spiegazione (a titolo di rappresentanze generali il 7 marzio 2023 e l'1 giugno 2023).
Quanto alla ### invece, ella ha riconosciuto di ricevere emolumenti da pensione per
614,00 euro netti mensili, ha però pure dimostrato di essere tenuta al rimborso di un
finanziamento per un importo di euro 168,59 mensili.
In tal modo, riproponendosi un giudizio di comparazione delle disponibilità delle parti,
va escluso che il rapporto fra loro abbia avuto un'evoluzione negativa a detrimento del
### E' vero che egli, a fronte della sua età avanzata, può godere di risorse aggiuntive
grazie al suo impegno lavorativo, ma fintanto che queste continueranno ad incrementare
i suoi redditi, non può giustificarsi in alcun modo una riduzione dell'assegno divorzile,
che resta congruo nel garantire l'equilibrio che gli ex coniugi hanno impartito con gli
accordi di divorzio. Le spese seguono la soccombenza, pur con una compensazione
parziale che tiene conto della continuità lavorativa del ### come manifestazione di un
impegno che non costituisce un obbligo giuridico per una persona anziana e che
avvantaggia indirettamente anche la ### La parte non compensate delle spese va posta
a carico del ricorrente, a seguito del rigetto della domanda, liquidata come da dispositivo
in ragione della relativa semplicità delle questioni trattate, risolte in via di fatto, e del
valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda
proposta in data ### da ### nei confronti di ### così provvede: 1) Rigetta la domanda
di ### 2) dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio in ragione della metà, e
condanna ### al pagamento della residua metà in favore di ### con distrazione in capo
all'avv. ### dichiaratasi antistataria, nell'importo che si liquida in euro 1.698,50 oltre al
rimborso delle spese generali, e all'### Cap e altri accessori di legge se dovuti.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati
personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza