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Sentenza

Il diritto dei nonni a frequentare i nipoti.
Il diritto dei nonni a frequentare i nipoti.
In seguito alla separazione dei genitori, il minore può avere significativi rapporti con i nonni, se ciò – ad avviso del giudice – avviene nel suo esclusivo interesse. il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., coerentemente con l'interpretazione dell'articolo 8 Cedu fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non ha un carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira «l'esclusivo interesse del minore». Il diritto degli ascendenti a frequentare i nipoti minorenni presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente, per cui il giudice deve accertare il preciso vantaggio derivante loro dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti.
Avv. Antonino Sugamele

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