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Sentenza

Giudice competente e pensione di reversibilità (legge 898/1970, articolo 9)
Giudice competente e pensione di reversibilità (legge 898/1970, articolo 9)
Tribunale Messina, Sezione I civile, sentenza, 20 dicembre 2024 n. 380
IL TRIBUNALE DI MESSINA
- I sezione civile -
composto dai (...): dott. (...) - est. dott. (...) dott. (...) riunito in
(...) di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. (...) del Registro Generale volontaria giurisdizione 2024
TRA
(...) nata ad (...), il (...), C.F.: (...), residente in (...) via (...) 137, elettivamente domiciliat (...), presso e
nello (...) & (...) rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in atti, dall'(...) c.f.: (...), pec: (...),
fax (...), congiuntamente e disgiuntamente all'(...) c.f.: (...), pec: (...);
PARTE RICORRENTE
E
I.N.P.S. (...) della (...) cod fisc.: (...), con sede (...)persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti (...) e Cammaroto, in virtù di mandato alle liti per atto del notaio
(...) in (...) del 21.07.2015, elettivamente domiciliato presso l'(...) dell'Avvocatura INPS di (...) in via
(...) n. 1; PARTE (...) E (...) nata a (...) il (...) C.F.: (...), residente (...); (...)
avente per oggetto: (...) istituti camerali e di volontaria giurisdizione
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato il (...) presso la (...) della (...) di questo (...) premesso che era coniuge
divorziato di (...) nato a (...) il (...) e deceduto a (...) il (...); che il predetto al momento del decesso era
coniugato con (...) che ella era titolare di assegno divorzile ed aveva, pertanto, diritto ad una quota
della pensione di reversibilità dell'ex coniuge; che l'(...) non aveva inteso corrisponderle una quota
della pensione di reversibilità; tutto ciò premesso, chiedeva che fosse dichiarato il suopercepire una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge (...) Con comparsa del 16.10.2022
si costituiva l'I.N.P.S. che contestava la fondatezza del ricorso rilevando che dalla sentenza di
divorzio non emergeva con chiarezza che la (...) avesse acquisito il diritto a percepire un assegno
divorzile.
Non si costituiva, viceversa, (...) nonostante la ritualità della notifica del ricorso.
Con Provv. del 4 luglio 2024 il (...) del (...) disponeva la trasmissione del fascicolo al (...) del (...) per
la riassegnazione ad una sezione ordinaria non rientrando nella competenza del giudice
specializzato le domande ex art. 9 L. n. 898 del 1970.
Rimessa la causa alla prima sezione civile del (...) di (...) veniva fissata l'udienza del 17.12.2024 per la
comparizione delle parti ed all'esito di tale udienza, sulle conclusioni del procuratore della
ricorrente, unica parte comparsa, il (...) delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Nel merito, va osservato che, in forza della disciplina normativa in materia, il coniuge divorziato è
titolare di un diritto alla pensione di reversibilità che in mancanza di un coniuge superstite può
essere fatto valere direttamente nei confronti dell'ente previdenziale mentre solo in caso di
contestazione o di mancato riconoscimento del diritto, l'interessato dovrà instaurare apposito
procedimento davanti alla Corte dei (...) per le pensioni a carico dello Stato, ovvero davanti al (...)
del lavoro per le altre pensioni (Cass. Civ. sez. un. 13 maggio 1993 n. 5429). Viceversa, nel caso di
concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite deve intervenire l'autorità giudiziaria ai sensi
dell'art. 9 comma 3 L. n. 898 del 1970 così come modificato dalla L. n. 74 del 1987.
Il riconoscimento del diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità è subordinato alla
ricorrenza di alcuni presupposti, che nella specie ricorrono certamente in capo al coniuge divorziato.
In particolare, occorre accertare la circostanza che il coniuge divorziato percepiva un assegno
divorzile e che non sia passato a nuove nozze. Dalla documentazione prodotta risulta che (...)
percepiva in base a sentenza del tribunale di (...) pubblicata il (...), un assegno divorzile di Euro
350,00. Infatti, dall'esame di detta sentenza, emessa su domanda congiunta, risulta che le parti,
all'udienza dell'08.03.2004 avevano raggiunto un accordo di divorzio che contemplava la conferma
di tutte le statuizioni contenute nella sentenza di separazione, emessa dal (...) di (...) il (...).07.2001,
tra le quali vi era anche l'obbligo a carico di (...) di corrispondere alla (...) per il di lei mantenimento,
un assegno mensile di £ 2.150.000. (...) è pure l'ulteriore presupposto del mancato passaggio
dell'istante a nuove nozze, mentre risulta che, al momento del decesso, (...) era titolare di due
pensioni, una pensione di vecchiaia (...) (sede 7000, certificato (...)) ed una pensione (...) (sede 7014
certificato (...)), mentre la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che è indifferente il fatto del
collocarsi della maturazione del diritto del binubo alla pensione (o dell'evento cui si collega il diritto
pensionistico) in data anteriore o successiva alla cessazione del primo matrimonio (Cass. civ. I
18.07.1997 n. 6619). (...) problema che si pone è, pertanto, quello relativo alla ripartizione della
pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, che va effettuata, secondo
quanto affermato dal menzionato art. 9 L. n. 898 del 1970, "tenendo conto della durata del rapporto".
In giurisprudenza è, invero, controverso se nel concetto di "durata del rapporto" debba guardarsi
esclusivamente al rapporto matrimoniale ovvero si debba considerare più in generale la comunione
di vita e di affetti, calcolando anche l'eventuale periodo di convivenza prematrimoniale; inoltre si è
a lungo dubitato se il criterio della durata del rapporto matrimoniale escluda altri elementi di
valutazione, come il diverso stato di bisogno dei due titolari del diritto. Le sezionCassazione, intervenute a comporre il contrasto su tali questioni (Cass. civ. sez. un. 12.01.1998 n. 159)
hanno sostenuto la tesi che la durata del rapporto matrimoniale, coincidente con la durata legale del
matrimonio, costituisce un criterio esclusivo di valutazione che precluderebbe la possibilità di
attribuire rilevanza ad altri elementi. Sul punto è, tuttavia, intervenuta in seguito la Corte
Costituzionale che, con sentenza 4.11.1999 n. 419, ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità dell'art. 9 comma 3 L. n. 898 del 1970, essendo possibile interpretare la norma nel senso
che l'elemento temporale, pur costituendo momento imprescindibile dell'apprezzamento del
giudice, non è elemento esclusivo dello stesso, sì che tale valutazione non si riduce ad un mero
calcolo aritmetico. La Corte di Cassazione, preso atto di questa pronuncia della Corte Costituzionale
ha, nelle successive pronunce, abbandonato la soluzione adottata dalle sezioni unite ed ha affermato,
in modo pienamente condivisibile, che in ragione del carattere solidaristico della pensione di
reversibilità e alla luce dei precetti costituzionali di uguaglianza sostanziale e solidarietà sociale la
ripartizione del trattamento di reversibilità in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge
superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata oltre che sulla
base del criterio della durata del rapporto matrimoniale, anche ponderando ulteriori elementi
correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utilizzare eventualmente quali
correttivi del criterio temporale, come l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato
prima del decesso dell'ex coniuge, le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, l'eventuale
esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge (Cass. civ. 14.03.2000
2920; Cass. civ. 10.01.2001 n. 282; Cass. civ. 16.12.2004 n. 23379; civ. 30.03.2004 n. 6272).
Nel caso in esame, il matrimonio tra la (...) ed il (...) è stato contratto il (...) ed è stato sciolto il (...),
mentre il matrimonio tra ilo (...) e la (...) è stato contratto il (...) e si è sciolto con il decesso del (...) in
data (...). Tenuto conto, allora, della diversa durata dei due rapporti matrimoniali e dell'importo
dell'assegno divorzile riconosciuto alla (...) ritiene il collegio che sia congruo attribuire alla ricorrente
il 70 % della pensione di reversibilità spettante al marito.
Va, infine, osservato che la Suprema Corte (Cass. 31.01.2007 2092) ha stabilito che il diritto alla quota
di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge
assicurato o pensionato; tale decorrenza nasce nei confronti dell'ente previdenziale erogatore onde
a carico soltanto di quest'ultimo debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato,
salva restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le eventuali
somme versategli in eccesso.
Appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, atteso che l'intervento
giurisdizionale per il riparto della pensione tra coniuge divorziato e coniuge superstite era
ineludibile a prescindere dalle ragioni rappresentate dall'(...) per il mancato riconoscimento della
pensione, mentre l'unico reale contraddittore, (...) non ha sollevato alcuna ingiustificata opposizione
all'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Dichiara che (...) nata ad (...), il (...) ha diritto ad una quota pari al 70 % della pensione di reversibilità
liquidata a seguito del decesso di (...) nato a (...) il (...) e deceduto a (...) il (...), con decorrenza sin dalprimo giorno del mese successivo al decesso di quest'ultimo; dichiara interamente compensate tra
le parti le spese processuali.
Conclusione
Così deciso in Messina, il 20 dicembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2024.
Avv. Antonino Sugamele

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