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Sentenza

Famiglia - Matrimonio - Diritti e doveri dei coniugi - Educazione, istruzione e mantenimento della prole - In genere figli maggiorenni di genitori divorziati - Mancato reperimento di una occupazione lavorativa stabile - Attesa ulteriore di un’occupazione consona alle proprie aspettative - Esclusione - Obbligo di contribuzione al mantenimento da parte del genitore - Esclusione - Strumenti alternativi.
Famiglia - Matrimonio - Diritti e doveri dei coniugi - Educazione, istruzione e mantenimento della prole - In genere figli maggiorenni di genitori divorziati - Mancato reperimento di una occupazione lavorativa stabile - Attesa ulteriore di un’occupazione consona alle proprie aspettative - Esclusione - Obbligo di contribuzione al mantenimento da parte del genitore - Esclusione - Strumenti alternativi.

Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un’occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l’obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell’individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito.

Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Ordinanza, 6 maggio 2024, n. 12123
REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente

Dott. MELONI Marina - Consigliere

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere - Rel.

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14105/2023 R.G. proposto da:

Fo.Ro., elettivamente domiciliata in PESARO (...), presso lo studio dell'avvocato BA.AN. che la rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.

-ricorrente-

contro

Me.Ma., elettivamente domiciliato ROMA (...), presso lo studio dell'avvocato AN.ST. che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 628/2023 depositata il 14/04/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI.

RILEVATO CHE:

1.- Fo.Ro. propose appello avverso la sentenza con cui, in data 28 dicembre 2022, il Tribunale di Pesaro, avendo già dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto con Me.Ma., pose a carico della Fo.Ro. l'obbligo di versare in favore di Me.Ma. un assegno mensile d'importo pari ad euro 225,00= quale concorso nel mantenimento della figlia Il. (n. 15 gennaio 2000), già maggiorenne ma non ancora autonoma.

La Corte di appello di Ancona ha respinto l'appello e condannato la Fo.Ro. alle spese di giudizio.

Fo.Ro. ricorre con quattro mezzi illustrati con memoria chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafe. Me.Ma. ha replicato con controricorso corroborato da memoria.

CONSIDERATO CHE:

2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342 -324 c.p.c -2909 c.c. Si censura la parte della sentenza gravata nella parte in cui si afferma che "La sentenza di primo grado non è stata tuttavia censurata nella parte in cui ha motivatamente ritenuti inattendibili le dichiarazioni rese dai testi indicati dalla Fo.Ro., sentiti proprio in merito alle opportunità lavorative in questione" concernenti la figlia Il.

Secondo la ricorrente, la Corte territoriale ha tentato di superare la questione dell'onere probatorio ricadente sul soggetto che avanza la richiesta di mantenimento invocando, maldestramente, l'omessa impugnazione in ordine all'inattendibilità dei testi indicati dalla Fo.Ro. espressa dal giudice di prime cure.

2.2.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 cod.proc.civ.

La ricorrente si duole che non sia stata presa in considerazione la produzione documentale offerta dalla sua difesa a riprova dell'offerta di occasioni di lavoro sottoposte alla figlia.

2.3.- I motivi primo e secondo vanno trattati congiuntamente per connessione; sono fondati e vanno accolti.

Va ricordato che il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. n.29264/2022) e che, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366 /2021); inoltre, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento - che è a carico del richiedente il mantenimento - vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, richiede una prova particolarmente rigorosa per il caso del "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023), se del caso anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. n. 17183/2020; Cass. n.27904/2021).

La Corte di merito ha riservato valenza decisiva alla declaratoria di inammissibilità delle testimonianze prodotte dalla Fo.Ro., trascurando di considerare la retta applicazione dei principi in tema di onere probatorio, prima ricordati, gravanti su colui che richiede l'assegno, ovvero, a secondo della prospettiva dell'azione, su colui che si oppone alla revoca, a cui la ricorrente odierna si era richiamata; inoltre, non risulta l'esame della documentazione prodotta dalla ricorrente e la statuizione risulta decontestualizzata dalla concreta ed attuale situazione personale della figlia, che non appare esplicitata in alcun modo.

3. - Resta assorbito il terzo motivo, con cui si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. - 27292697 c.c.- 132 c.p.c-111 c. 6 Cost., per omessa o carente motivazione in relazione alla statuizione con cui è stato affermato che "La documentazione sanitaria prodotta dall'appellato comprova in ogni caso oggettivi deficit intellettivi e mnemonici della ragazza, tali da rendere più arduo non soltanto il suo percorso scolastico, ma anche un adeguato inserimento lavorativo", deducendo che la relazione clinica in questione risaliva al 2016 quando la figlia era minorenne ed era con ogni evidenza confinata ad una mera valutazione di idoneità scolastica in punto di previsione elaborativa di un approccio personalizzato al corso di studi frequentato.

Ciò in quanto la Corte di appello dovrà provvedere, in ragione dell'accoglimento dei primi motivi, al riesame delle complessive emergenze probatorie rilevanti al fine di statuire sul riconoscimento o meno dell'assegno di mantenimento in favore della figlia.

4.- Con il quarto motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91-92 c.p.c. da parte del giudice di primo grado) si censura la parte della sentenza gravata che ha confermato la condanna alle spese nella misura stabilita dal giudice di primo grado, nonostante il padre avesse inizialmente chiesto il riconoscimento di un contributo anche in favore dell'altro figlio, ormai autonomo.

Il motivo è inammissibile perché non coglie e non confuta la ratio decidendi fondata sulla circostanza che, in primo grado, la decorrenza della revoca del mantenimento per il figlio non era stata riconosciuta a far data dal 2018, come chiesto dalla madre, risultata sul punto soccombente, ma dal 2021, come dichiarato dallo stesso padre nelle memorie ex art.183, sesto comma, cod.proc.civ.

5.- In conclusione, sono accolti i motivi primo e secondo, assorbito il terzo e dichiarato inammissibile il quarto motivo; la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione per il riesame e per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

-Accoglie i motivi primo e secondo, assorbito il terzo e dichiarato inammissibile il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità;

- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2024.
Avv. Antonino Sugamele

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