Famiglia - Affidamento de i figli minori - Affidamento esclusivo - Interesse del minore
Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Ordinanza, 16 giugno 2025, n. 16084
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria - Presidente
Dott. TRICOMI Laura - Relatore
Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere
Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11713/2024 R.G. proposto da:
Bo.Da., elettivamente domiciliato in MESSINA LU.MA., presso lo studio dell'avvocato MI.CO. che la rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
ricorrente principale
contro
Co.An., elettivamente domiciliato in MESSINA S.MA., presso lo studio dell'avvocato CH.RO. che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
controricorrente e ricorrente incidentale
nonché contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Intimato
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 234/2024 depositata il 11/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2025 dal Consigliere LAURA TRICOMI.
SVOLGIMENTO DELO PROCESSO
Bo.Da. ha proposto ricorso con quattro mezzi, chiedendo la cassazione della sentenza della Corte di appello di Messina pubblicata l'11 aprile 2024, con la quale era stato parzialmente accolto l'appello proposto da Co.An., con condanna dell'appellante alle spese di lite.
Co.An. ha replicato con controricorso, accompagnato da ricorso incidentale con cinque mezzi.
Entrambe le parti hanno illustrato le rispettive posizioni con memoria.
La controversia in esame trae origine dal rapporto di coniugio interrotto con la domanda di separazione legale proposta da Bo.Da. il 25 febbraio 2020.
Con sentenza n. 875/23 pubblicata in data 8.05.2023, il Tribunale di Messina dichiarava la separazione personale dei coniugi Bo.Da. e Co.An. con addebito a quest'ultimo; confermava l'ordinanza presidenziale del 14 luglio 2020 con riferimento all'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore, Gabriele Salvatore, all'assegnazione alla predetta della casa coniugale nonché all'obbligo di mantenimento di moglie e figlio in capo al Co.An. nella misura, rispettivamente fissata, di Euro 200,00 e di Euro 300,00 mensili, oltre ISTAT; autorizzava i Servizi Sociali di Spadafora a stabilire modalità e tempi del confermato "spazio neutro assistito" e di determinarne la cessazione allorché ritenuto non più utile nell'interesse dei congiunti interessati; condannava, infine, il Co.An. al pagamento delle spese di lite.
La Corte di appello, a seguito di appello proposto da Co.An., ha confermato le statuizioni di primo grado, salvo che per le modalità di frequentazione del minore da parte del padre, che ha modificato, disponendo che "nei giorni stabiliti per gli incontri tra il padre ed il figlio, Bo.Da. accompagni quest'ultimo presso la sede dei Servizi Sociali di Spadafora, affidandolo ad un operatore, per poi riprenderlo al termine dell'orario stabilito e che Co.An. Antonino prelevi il bambino presso la detta sede ed ivi lo riaccompagni al termine dell'incontro affidandolo ad un operatore".
È stata disposta la trattazione camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. - Il ricorso principale è articolato nei seguenti motivi:
I) Nullità della Sentenza (art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.) in relazione all'art. 132 n. 4 c.p.c., per la mancanza della concisa esposizione delle ragioni di diritto della decisione.
II) Violazione e/o falsa applicazione (art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.) per errata interpretazione degli artt. 337 ter e quater c.c. in relazione all'affidamento rafforzato e alla revoca dello spazio neutro.
La ricorrente sostiene che la Corte di Appello di Messina, nel decidere sulla revoca dello spazio neutro, ha errato nella valutazione dell'applicazione dell'art. 337 ter in relazione all'art. 337 quater. Difatti, i giudici di prime cure, avevano disposto l'affido super-esclusivo e lo spazio neutro sulla base delle risultanze processuali del primo grado e a tutela del minore, nella carenza delle capacità genitoriali del Co.An. per come evidenziato dalle relazioni ASP in atti.
III) Violazione e/o falsa applicazione (art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.) per errata interpretazione dell'art. 31 Convenzione di Istanbul così come ratificato con legge 77/2013 (Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza - Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza).
La ricorrente deduce che la Corte di Appello di Messina ha errato nell'eliminare l'unica forma di garanzia a tutela del minore, vittima di violenza assistita ed ha violato l'art. 31 della Convenzione di Istanbul, nella consapevolezza che il Co.An., condannato per violenza in famiglia, non aveva svolto alcun percorso al fine di revisionare le proprie condotte né, per come risulta dagli atti, aveva compreso il disvalore delle azioni compiute.
IV) Violazione e/o falsa applicazione (art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.) per errata interpretazione dell'art. 345 c. 3 c.p.c. per avere fondato la decisione su un nuovo documento prodotto da parte appellante.
La ricorrente si duole che la decisione del Collegio della Corte di Appello di Messina si sia basata esclusivamente su un documento che è entrato per la prima volta in grado di appello depositato dall'appellante con le note di trattazione scritta del 13.10.2023, a suo parere in violazione dell'art.345, comma terzo, c.p.c. Lamenta, inoltre, che nel caso di specie, la relazione firmata e indirizzata al Tribunale di Messina e non alla Corte di Appello non indica in base a quali criteri l'assistente sociale sia pervenuta alle sue valutazioni e supera di fatto le competenze attribuite dalla legge al Servizio Sociale; con la memoria la ricorrente ha esposto e documentato che nei confronti dell'assistente sociale, che aveva redatto la nota prodotta dal Co.An., posta a base della modifica del regime di visita del minore, è stato avviato un procedimento disciplinare con collocazione presso un altro ufficio.
3.- Il primo motivo è infondato perché, in maniera sia pure stringata, la sentenza impugnata consente di comprendere le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione e ricostruisce in maniera sufficiente i fatti di causa.
4.1.- I motivi secondo e terzo del ricorso principale, da trattare congiuntamente, vanno accolti per falsa applicazione delle norme indicate, in quanto la decisione relativa alla modifica delle modalità di esercizio del diritto di visita del minore, con eliminazione del cd. "spazio neutro", prescinde dalla valutazione del concreto interesse del minore in relazione alla già accertata complessiva condizione dei rapporti familiari, fortemente compromessi per la gravità dei maltrattamenti messi in atto dal marito, cui è seguita anche una condanna in sede penale, in considerazione dei quali era stato disposto in primo grado l'affido esclusivo e la modalità di incontro in "spazio neutro".
In tema di provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale, il giudice - anche nella disciplina anteriore rispetto all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149 del 2022 - non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti (Cass. n.4595/2025) e non va trascurato che, anche in caso di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Cass. n.4790/2022).
La modifica della modalità dello "spazio neutro", adottata dal Tribunale di Messina in connessione con l'affido esclusivo rafforzato, non è conseguita ad una valutazione complessiva da parte del giudice di appello dell'interesse del minore, avendo mancato di prendere in esame gli episodi di violenza assistita patiti dal minore e di svolgere un adeguato accertamento in merito alla ricorrenza o meno dei denunciati tentativi di manipolazione da parte del padre durante lo spazio neutro (registrazione durante gli incontri, consegna di giochi poco adeguati..) e, se del caso, alla attitudine di tali circostanze a compromettere i diritti e la sicurezza della madre e del bambino, di guisa che la decisione impugnata va cassata.
Invero, la Corte di merito ha modificato il diritto di visita paterno, prevedendo che lo stesso possa essere esercitato di fuori dello "spazio neutro", nonostante abbia confermato la decisione di primo grado relativa all'affido esclusivo materno, segnatamente ricordando che "Il Tribunale ha ritenuto ostativa al regime dell'affidamento condiviso anche "la riferita incapacità del Co.An. di attuare una revisione critica alle proprie condotte ancora attuale, nonostante le restrizioni cautelari, le sanzioni penali... quale è dato evincere dalla posizione processuale assunta, che sembra orientata ad assoluta noncuranza rispetto a tali pregnanti esigenze...". Tale valutazione è più che mai attuale, dato che, anche in questa sede, pur a fronte di un giudicato di condanna, l'appellante non sembra aver colto la gravità delle proprie pregresse condotte, che, anzi, ha tentato di mettere in dubbio, facendo riferimento alla condotta della Bo.Da., che non le aveva denunciate con immediatezza né fatto oggetto di confidenze", quindi dopo avere ricordato che la grave conflittualità tra i genitori può fondare la pronuncia di affidamento esclusivo nell'interesse del minore (Cass. n. 18559/20169), ha aggiunto "Nella specie, le accertate condotte violente del Co.An. comprovano l'esistenza tra i due coniugi di una conflittualità che trascende quella fisiologica normalmente presente nella fase di disgregazione del vincolo coniugale e che, ad avviso della Corte, compromette la possibilità dei predetti di collaborare e di condividere i compiti di educazione e cura del figlio, di elaborare e mettere in atto un progetto educativo comune. In tal contesto, il regime prescelto dal Tribunale risulta essere la soluzione preferibile "allo scopo di sottrarre il minore alle tensioni che sarebbero ingenerate dalla compartecipazione del padre alle scelte di vita più importanti del minore, a fronte dell'aspro conflitto ancora attuale non solo tra i genitori ma anche tra i rispettivi contesti familiari".
Orbene, la Corte territoriale ha errato nell'omettere di apprezzare, al fine di statuire sulle modalità di esercizio del diritto di visita, l'incidenza di queste circostanze di fatto e di queste determinazioni, non smentite da alcuna positiva emergenza, sia in relazione alla gravità della compromissione della relazione familiare del Co.An., a seguito delle violenze accertate, che al pregiudizio che ciò può comportare per il minore, e conseguentemente, ha errato nel prendere in esame esclusivamente gli esiti degli incontri svolti in "spazio neutro" e la relazione positiva instaurata in questa specifica situazione tra il padre ed il minore per come riferita nella relazione. Orbene, questa circostanza, sicuramente apprezzabile nell'interesse del bambino ad instaurare, coltivare, migliorare e consolidare un proficuo rapporto affettivo e relazionale con il padre in un quadro di bigenitorialità, andava tuttavia valutata - non atomisticamente, ma - nel quadro della relazioni familiari gravemente compromesse all'esito di accertati maltrattamenti, al fine di adottare la regolamentazione del diritto di visita più consona e proporzionata alla concreta fattispecie e all'interesse del minore, più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, anche mediante opportuni e mirati approfondimenti istruttori e l'individuazione di un percorso incrementativo progressivo coerente con i complessivi esiti istruttori.
In proposito, non risulta persuasiva la decisione laddove la Corte territoriale, dando atto di poter ampliare l'esplicazione della relazione padre-figlio afferma "Risulta, però, necessario procedere con cautela, posto che la conflittualità esistente tra i coniugi e la stessa incapacità del Co.An. di sottoporre a revisione critica le proprie condotte e di apprezzarne il disvalore impongono di mantenere in vigore l'intervento dei Servizi Sociali, seppure ridimensionandolo al ruolo di mero tramite. Ne consegue che nei giorni stabiliti per gli incontri, la Bo.Da. dovrà accompagnare il bambino presso la sede dei Servizi Sociali di Spadafora ed affidarlo ad un operatore, per poi riprenderlo al termine dell'orario fissato; il Co.An. potrà prelevare il bambino presso la sede dei Servizi Sociali di Spadafora ed ivi riportarlo al termine dell'incontro, affidandolo ad un operatore, che avrà cura di consegnarlo alla madre." (fol.10/11) perché, a fronte di una conclamata e perdurante conflittualità genitoriale incidente anche sul bambino - come in precedenza affermato dalla stessa Corte di merito, per confermare l'affido esclusivo - appare estremamente riduttivo che i compiti del Servizio Sociale siano stati circoscritti a "mero tramite", in presenza di una relazione genitoriale in una delicatissima fase di costruzione, tanto più che ciò comporta anche la forte attenuazione della possibilità di esplicare i compiti di vigilanza e di segnalare eventuali violazioni o problematicità da parte del Servizio Sociale.
4.2.- La decisione, invero, non è nemmeno in linea con i principi espressi dalla Corte EDU che ha rimarcato che nei casi di violenza familiare, anche di ciò si deve tener conto nella regolamentazione dei rapporti tra il figlio ed il genitore "violento" nel bilanciamento degli interessi in causa (sentenza I.M. e altri c. Italia - ricorso n.25426/20, p.79-91, 109-113).
Con questa significativa pronuncia la Corte EDU, ha ricordato che "79. Nelle cause in cui gli interessi del minore e quelli dei suoi genitori siano in conflitto, l'articolo 8 (CEDU) esige che le autorità nazionali garantiscano un giusto equilibrio tra tutti questi interessi e che, nel farlo, attribuiscano una particolare importanza all'interesse superiore del minore che, a seconda della sua natura e complessità, può avere la precedenza su quello dei genitori (si veda, per esempio, Sommerfeld c. Germania (GC), n. 31871/96, par. 64, CEDU 2003-VIII (estratti), nonché i riferimenti ivi citati). (...) 81. Sebbene l'articolo 8 della Convenzione non contenga alcuna condizione procedurale esplicita, il processo decisionale deve essere equo e idoneo a rispettare adeguatamente gli interessi protetti da tale disposizione. I genitori devono prendere sufficientemente parte al processo decisionale, considerato complessivamente, affinché si possa ritenere che abbiano beneficiato della protezione richiesta dei loro interessi e siano pienamente in grado di presentare la loro causa. Le giurisdizioni nazionali devono procedere a un esame approfondito della situazione familiare nel suo complesso e di tutta una serie di elementi, in particolare di ordine fattuale, affettivo, psicologico, materiale e sanitario, e procedere ad una valutazione equilibrata e ragionevole dei rispettivi interessi di ciascuno, cercando costantemente di determinare quale sia la migliore soluzione per il minore, considerazione che assume un'importanza fondamentale in tutte le cause. Il margine di apprezzamento lasciato alle autorità nazionali competenti varia a seconda della natura delle questioni controverse e dell'importanza degli interessi in gioco (Petrov e X c. Russia, n. 23608/16, parr. 98-102, 23 ottobre 2018)"; ha, quindi, censurato l'operato delle autorità giudiziarie minorili italiane sotto più profili, con riferimento al caso sottoposto al suo esame in cui i minori ricorrenti erano stati costretti a incontrare il padre non convivente in condizioni inidonee a garantire loro un'adeguata protezione, fisica e morale, che apparivano ancor più ingiustificabili alla luce del fatto che, a partire dal 2016, il genitore risultava sottoposto a un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia ex art. 572 cod. pen., commessi in danno della madre e dei figli, che avevano provocato scompensi psichici ed educativi a tutti i componenti del suo pregresso nucleo familiare. Sulla scorta di ciò ha ritenuto la violazione della Convenzione (artt. 3 e 8) nei riguardi dei minori e della loro madre, cui la potestà genitoriale era stata sospesa, per un presunto atteggiamento oppositivo agli incontri dei figli minori con il padre, senza tener conto delle difficoltà gravi emerse concretamente durante quegli incontri e del suddetto procedimento penale.
Pur sussistendo delle differenze fattuali tra il caso esaminato dalla Corte EDU e la fattispecie in esame, risultano certamente pertinenti le considerazioni svolte ai pp. 109-113 di questa sentenza, ove è evidenziato che le decisioni in tema di responsabilità genitoriale devono tener conto delle difficoltà che possono aver caratterizzato lo svolgimento degli incontri e la mancanza di sicurezza segnalata dalle parti, nonché della situazione di violenza vissuta dalla madre e dai figli, parti lese in un procedimento per maltrattamenti, ed ha rimarcato che nel suo rapporto sull'Italia, il GREVIO (Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) ha sottolineato che la sicurezza del genitore non violento e dei figli deve essere un fattore determinante per decidere l'interesse superiore del minore in materia di affidamento e di diritto di visita ed ha osservato che i giudici interni non sempre tengono conto dell'articolo 31 della Convenzione di Istanbul; quindi, la Corte di Strasburgo conclusivamente ha espresso condivisione per le preoccupazioni del GREVIO "circa l'esistenza di una prassi, molto diffusa tra i tribunali civili, che consiste nel considerare le donne che denunciano fatti di violenza domestica per rifiutarsi di partecipare agli incontri tra i loro figli e il loro ex compagno e per opporsi all'affidamento condiviso con quest'ultimo o al fatto che quest'ultimo goda di un diritto di visita, come genitori "non collaborativi", e dunque "madri inadeguate" che meritano una sanzione".
4.3.- I motivi secondo e terzo vanno pertanto accolti e la decisione va cassata con rinvio alla Corte di appello che dovrà procedere ad un nuovo esame per la determinazione della disciplina delle modalità di visita del padre alla luce dei principi espressi.
5. - Il quarto motivo è assorbito in ragione dell'accoglimento dei motivi secondo e terzo.
6.- Il ricorso incidentale svolge i seguenti motivi:
I) Inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c.
II) Nullità della Sentenza per violazione di legge in relazione all'art. 337 ter c.c., e art. 132 c.p.c., ed agli artt. 2,3,29 e 30 Cost., per manifesta lesione del diritto alla bigenitorialità relativamente all'affidamento esclusivo del minore.
III) Nullità della Sentenza per violazione di legge in relazione all'art. 337 ter c.c., e art. 132 c.p.c., ed agli artt. 2,3,29 e 30 Cost., per manifesta lesione del diritto alla bigenitorialità relativamente agli incontri padre-figlio.
IV) Nullità della decisione per l'omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di un fatto decisivo per la controversia. Il ricorrente si duole che, nonostante abbia documentato di essere stato licenziato e di avere subito un impoverimento, ciò non era stato preso in considerazione in relazione alla richiesta di modifica dell'assegno di mantenimento per la moglie ed il figlio.
V) Nullità della decisione per inesistenza, illogicità, inconferenza e erroneità della motivazione ex articolo 360 n. 3 c.p.c., laddove, nonostante il parziale accoglimento della domanda, le spese di lite erano state integralmente poste a suo carico.
7.- Il primo motivo è infondato perché l'atto di impugnazione, nel suo complesso, ancorché sinteticamente, consente di ricostruire il thema disputandum ac decidendum, oggetto del giudizio di merito.
8.- Il secondo ed il terzo motivo vanno disattesi.
In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. n. 4056/2023; Cass. n. 21425/2022).
Nel caso in esame, il secondo motivo è inammissibile perché si esaurisce nella riproduzioni di principi che, peraltro, risultano rettamente applicati dalla Corte di merito, che ha confermato l'affidamento esclusivo del minore alla madre, indicando e valutando le circostanze fattuali estrinsecatesi in una gravissima disgregazione familiare maturata in un contesto di ripetuta violenza fisica e morale - come evinto dell'accertamento in sede penale cui è conseguita la condanna passata in giudicato riportata dal Co.An. per i delitti di maltrattamenti aggravati dall'essere stato il fatto commesso alla presenza del minore e di lesioni - ritenuta ostativa ad un affidamento condiviso, stante la mancanza di revisione critica delle proprie condotte da parte del genitore e l'esigenza di perseguire il superiore interesse del minore, vittima di violenza assistita, e di "sottrarre il minore alle tensioni che sarebbero ingenerate dalla compartecipazione del padre alle scelte di vita più importanti del minore, a fronte dell'aspro conflitto ancora attuale non solo tra i genitori ma anche tra i rispettivi contesti familiari." (fol.9 della sent. imp.). In proposito, va rimarcato che la censura non prende affatto in esame l'articolata motivazione espressa dalla Corte di merito, ma prospetta in maniera astratta la mancata valutazione delle capacità genitoriali paterne.
Le medesime considerazioni conducono alla declaratoria di inammissibilità del terzo motivo, speculare per opposte ragioni ai motivi secondo e terzo del ricorso principale, in quanto il ricorrente denuncia un pregiudizio all'esercizio dei diritti di frequentazione del minore nell'esercizio della bigenitorialità, senza prendere in esame la complessiva motivazione riguardante il regime di affido esclusivo e la disciplina del diritto di visita, oggetto, peraltro di cassazione per le ragioni già esposte sub.4.1. e ss.
9.- Il quarto motivo è infondato perché non ricorre l'omesso esame del fatto costituto dal licenziamento, avendolo la Corte di merito preso in esame, pur non considerandolo decisivo a fronte della idoneità al lavoro del padre e dello svolgimento di altre attività lavorative.
10.- Il quinto motivo è assorbito dall'accoglimento del ricorso principale.
11.- In conclusione, i motivi secondo e terzo del ricorso principale vanno accolti, infondato il primo ed assorbito il quarto, e i motivi primo, secondo e terzo del ricorso incidentale vanno respinti, assorbito il quarto; la sentenza impugnata va cassata nei limiti dell'accoglimento con rinvio della causa alla Corte di appello di Messina in diversa composizione, che procederà al riesame alla luce di principi indicati e alla statuizione sulle spese del presente giudizio.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
Accoglie i motivi secondo e terzo del ricorso principale, infondato il primo ed assorbito il quarto, e respinge i motivi primo, secondo e terzo del ricorso incidentale, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata nei limiti dell'accoglimento con rinvio della causa alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità;
- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, l'1 aprile 2025.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2025.
26-06-2025 05:39
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