Essendo entrambi i genitori decaduti dall’esercizio della responsabilità genitoriale deve procedersi alla revoca dell’affido della bambina al Servizio Sociale, non essendovi più alcuna responsabilità genitoriale da limitare.
Tribunale per i Minorenni di Genova, civile, decreto del 11 marzo 2025
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA
N. __/21 V.G. Cron n.
Il Tribunale per i Minorenni di Genova riunito in Camera di Consiglio il giorno 10 febbraio 2025
nella persona dei Signori:
Dott. Manuela Casella Presidente Estensore
Dott. Nadia Guerrieri Giudice
Dott. Daniela Malfatti Giudice Onorario
Dott. Joseph Moyersoen Giudice Onorario
Ha pronunciato il seguente
DECRETO DEFINITIVO
a tutela della minore R. R. , nata a G. il __.20; rappresentata e difesa dal tutore Avv. C. D. L. del Foro
di Genova; figlia di R. F., nato a G. il ________02, ivi residente in via dei C. ______ e domiciliato in
via G. C. n. ___, rappresentato e difeso dall’Avv. A. P. del Foro di Genova ed ivi elettivamente
domiciliato;
e di
R. V. N. X. , nata a G. (Ecuador) il ____01, residente presso la Casa Comunale di Genova;
rappresentata e difesa dall'Avv. L. L. del Foro di Genova, che ha comunicato la dismissione del
mandato il 3.10.24, senza tuttavia sostituzione da parte della R. V. , il tutto agli effetti di cui all’art.
85 c.p.c
Visti e integralmente richiamati i seguenti decreti:
- decreto 7.06.21, con il quale la minore, per i fatti e le motivazioni ivi dettagliatamente riportate,
veniva affidata al Servizio Sociale del Comune di Genova, incaricato di una sua immediata
collocazione in comunità per bambini, approfondimento delle condizioni personali dei genitori e
ricerca presso la famiglia allargata di eventuali figure vicarianti i genitori, al fine di valutare un
eventuale stato di abbandono della piccola; veniva inoltre nominato un curatore speciale per la
minore nella persona dell’Avv. C. D. L. del Foro di Genova;
- decreto 31.01.22, con il quale, rilevata l'incapacità di entrambi i genitori di fornire adeguate garanzie
per un regolare sviluppo psicofisico della bambina, che nei suoi nove mesi di vita aveva già
sperimentato molteplici situazioni di vita e di relazione, questo Tribunale confermava l'affidamento
di R. al Servizio Sociale, sospendeva i genitori dalla responsabilità genitoriale, nominava l'Avv. C.
D. L. quale tutore della minore e, nella prospettiva di una collocazione di R. in famiglia affidataria,
convocava in udienza gli aspiranti affidatari unitamente agli operatori del Servizio Sociale,
incaricando questi ultimi di proseguire con tutti gli interventi già in atto, ove compatibili con quanto
già disposto nel precedente decreto;
Rilevato che:
- all'udienza del 14.02.22 l'assistente sociale riferiva che la famiglia selezionata per l'accoglienza di
R. aveva rinunciato al progetto di affido e che pertanto il Servizio era alla ricerca di una nuova coppia
di aspiranti affidatari; segnalava la disponibilità di una famiglia residente al di fuori del territorio
genovese, idonea al progetto ma non compatibile con una programmazione settimanale degli
incontri madre-figlia; riportava comunque una discontinuità materna alle visite con la bambina,
ipotizzando eventuali videochiamate in caso di collocazione della minore fuori Genova;
- con relazione del 17.11.22 il Servizio Sociale comunicava che: - la famiglia affidataria reperita dal
gruppo affidi dopo le festività pasquali aveva iniziato a conoscere R. presso la Casa famiglia ove
viveva e che era stato effettuato un incontro tra gli aspiranti affidatari e la mamma della minore;
- dopo il passaggio della bambina dalla Casa famiglia alla famiglia affidataria erano proseguiti gli
incontri con la mamma, con modalità diversificate nei vari periodi (vacanze estive, nascita della
secondogenita della madre) e quindi si erano assestati su una cadenza quindicinale; - gli incontri si
svolgevano positivamente e R. aveva conosciuto la sorellina L. ; - la madre si era trasferita insieme
al compagno ed alla secondogenita presso i genitori dell'uomo, svolgeva lavori saltuari come colf e
nella gestione della bambina era aiutata dai nonni paterni; - la madre ed il compagno si erano
dichiarati disponibili a seguire tutte le indicazioni del Servizio allo scopo di accogliere R. in famiglia;
- il Servizio Sociale, con relazione del 13.06.23, riferiva i risultati del monitoraggio effettuato negli
ultimi mesi e che, dopo un periodo di irrequietezza della minore in occasione degli incontri con la
mamma e le richieste di continue rassicurazioni circa la presenza dell'affidataria all'esito della visita
materna, mostravano una ritrovata serenità di R. anche in tali occasioni; - il padre della minore aveva
contattato il Servizio, comunicando di aver terminato il percorso psicologico e chiedendo di poter
vedere la figlia; l'uomo era stato indirizzato ad un percorso di sostegno genitoriale finalizzato a
garantire una continuità nella relazione con la bambina; - la madre proseguiva la convivenza con la
figlia ed il compagno e insieme a quest'ultimo aveva rilevato un lavoro di portineria e di pulizia
presso uno studio professionale; continuava regolarmente il percorso di sostegno alla genitorialità;
il Servizio Sociale ipotizzava l'avvio di incontri tra la madre e l'affidataria, al fine di condividere con
serenità le comunicazioni riguardanti la bambina;
- il difensore della madre, con istanza di revoca e/o modifica di provvedimento depositata il 9.10.23,
dopo aver ricordato quanto disposto da questo Tribunale con decreto del 31.01.22 e riassunto tutti i
risultati positivi conseguiti dalla R. V. nell'ambito del progetto a favore della minore, evidenziava in
primo luogo il superamento dei motivi che avevano condotto alla sospensione della madre dalla
responsabilità genitoriale in quanto la donna aveva reperito un regolare lavoro, si era stabilita con il
compagno in idonea abitazione, aveva rinnovato il permesso di soggiorno, non presentava profili di
inadeguatezza genitoriale nei confronti della secondogenita, manifestava l'intenzione di
ricongiungersi con R. , nel rispetto dei tempi e delle esigenze della stessa; il difensore lamentava la
riduzione degli incontri tra madre e figlia, previsti con cadenza settimanale all'avvio del progetto di
inserimento in famiglia affidataria e poi dimezzati a seguito della nascita di L. , non più ripresi con
la cadenza iniziale e mai recuperati in caso di impossibilità ad effettuarli alle date previste; alla luce
di quanto esposto chiedeva a questo Tribunale in via principale di revocare la sospensione
genitoriale della madre nei confronti della figlia; in ogni caso chiedeva di fissare udienza e, richiesto
ogni più opportuno chiarimento alla rete affidataria circa l'elaborazione del progetto relativo alla
minore e previo espletamento di eventuale attività istruttoria ritenuta necessaria, disporre ogni
consequenziale provvedimento nell'interesse di R. e nel rispetto dei diritti dell'istante; - all'udienza
del 28.12.23 l'assistente sociale spiegava dettagliatamente le modalità e le cadenze con le quali erano
stati effettuati gli incontri madre-figlia dopo l'inserimento di R. in Casa famiglia ed il motivo per cui
non si era più provveduto alla prevista calendarizzazione settimanale, motivo legato soprattutto ai
segnali di disagio manifestati dalla bambina in prossimità di tali incontri; la madre affermava di
comprendere la sofferenza della figlia che riportava alla difficoltà di vivere in "due mondi separati"
ed al bisogno di essere rassicurata circa la presenza della madre; il padre affermava di aver concluso
il percorso presso il Servizio di Salute mentale e chiedeva di poter incontrare la bambina; si
dichiarava disponibile ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità propedeutico
all'avvio di eventuali contatti con la figlia; il difensore della madre, visti i segnali di disagio
manifestati da R. , chiedeva una valutazione delle sue condizioni psicologiche; il curatore aderiva al
progetto illustrato dal Servizio Sociale nell'ultima relazione;
- con relazione di aggiornamento del 26.06.24 il Servizio Sociale informava che:
- proseguiva il monitoraggio sul progetto a favore della minore, che continuava a vivere presso la
famiglia affidataria ed incontrava la madre e la sorellina ogni quindici giorni;
- la bambina continuava a presentare diverse manifestazioni di disagio in concomitanza con gli
incontri protetti, bisogno di rassicurazioni ed attenzioni da parte degli affidatari, fatica
nell'addormentamento, oltre ad alcuni episodi di enuresi;
- a dicembre 2023 la madre aveva iniziato un percorso psicologico presso il CIF ed a febbraio anche
il compagno aveva intrapreso un analogo percorso, seguito poi da alcuni incontri di terapia di
coppia;
- nel corso di un incontro di rete con il Servizio Sociale che aveva in carico la secondogenita era
emerso che nel dicembre 2023 si era verificato un accesso della Polizia presso l'abitazione della R. V.
, intervenuta a seguito di una forte discussione tra i genitori di L. ;
- il 25 marzo la madre non si era presentata all'incontro con la figlia, senza avvertire; in seguito era
emerso che vi era stata una lite con il compagno, che l'avrebbe portata a sporgere denuncia per
violenza nei suoi confronti; nei giorni successivi il Servizio Sociale aveva appreso che la R. V. aveva
ritirato la denuncia e che a seguito dell'ingestione di diversi psicofarmaci era stata ricoverata presso
la Clinica Psichiatrica dell'Ospedale Galliera; dopo tale episodio la signora, che nel frattempo aveva
perso anche il lavoro, era rientrata a vivere presso la propria madre;
- dopo tali episodi la R. V. non si era presentata sia all'incontro con la figlia previsto per il 7 maggio,
sia all'appuntamento fissato presso il Servizio Sociale; - visto l'atteggiamento di scarsa fiducia
dimostrato dalla madre nei confronti degli operatori sociali, ai quali aveva di fatto nascosto il
progressivo deterioramento della relazione di coppia e la motivazione reale dell'accesso presso il
CIF, la mancata presenza a quattro incontri programmati con la figlia, senza preavviso o
comunicazione (con conseguente disagio e delusione della bambina), l'instabilità della sua
collocazione abitativa e della sua situazione lavorativa, non compatibili con un progetto di rientro
di R. presso di lei, il Servizio Sociale proponeva un'ulteriore dilatazione degli incontri madre-figlia,
cadenzati ogni venti giorni; - il 27.09.24 il Servizio Sociale inviava nuovo aggiornamento con il quale
riportava la persistenza delle problematiche materne e delle ricadute sulla figlia, già segnalate con
la precedente relazione; riferiva inoltre che: - la donna era ritornata a vivere con il compagno, ma il
3 agosto si era nuovamente rivolta alle Forze dell'ordine a seguito di un nuovo episodio di
maltrattamento e, dopo l'accesso al Pronto Soccorso, era stata collocata in albergo dal Centro
antiviolenza, mentre la figlia L. era stata lasciata alle cure del padre e della nonna paterna;
- nei mesi successivi la R. V. , nonostante numerosi solleciti, non si era più presentata presso il
Servizio Sociale ed aveva nuovamente saltato gli incontri con la figlia; - gli eventi sopra citati, oltre
ad evidenziare l'estrema fragilità e la precaria situazione della madre di R. , incompatibile con un
progetto di rientro della figlia presso di sè, ponevano in luce le ricadute di tale situazione sulla
minore, che nel contesto familiare in cui era collocata aveva trovato una condizione di vita stabile,
sicura e serena; - l'Ente affidatario auspicava l'apertura di una procedura di adottabilità ex art. 44,
con la possibilità per la madre di mantenere i contatti con la figlia, nei modi e nei tempi ritenuti più
opportuni per la piccola, anche in considerazione della disponibilità a tale progetto da parte degli
affidatari;
- l'8.10.24 il Giudice Delegato, ritenuta la causa matura per la definizione, disponeva il deposito degli
atti, dando termine alle parti costituite, compreso il tutore, per il deposito di note conclusive fino al
10.11.24 e per eventuali repliche fino al 20.11.24, disponendo l'invio al P.M. del fascicolo, dopo la
scadenza dei citati termini, per il parere finale;
- il 5.11.24 il Servizio Sociale comunicava che la madre non si era più presentata agli appuntamenti
con gli operatori ed agli incontri con la figlia e non aveva più risposto ai tentativi di contatto
telefonico; chiedeva pertanto l'autorizzazione alla sospensione degli incontri protetti madre-figlia; -
il tutore della minore, con note conclusive del 5.11.24 così concludeva:
"Piaccia al Tribunale Ill.mo, - dichiarare entrambi i genitori naturali signori R. F. e R. V. N. X.
decaduti dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore R. R. , nata a G. il ___ 2020
e, quindi, dichiarare lo stato di adottabilità della predetta minore R. R. , nata a G. il _____ 2020, con
ogni consequenziale pronuncia anche in relazione all'eventuale apertura di procedimento di ADS; -
in via subordinata, ferma la declaratoria di decadenza dei genitori naturali dall'esercizio della
responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore R. R. , confermare e mantenere
l'affidamento della minore stessa ai Servizi Sociali di riferimento e la sua collocazione abitativa
presso l'attuale famiglia collocataria, sospendere gli incontri genitori naturali figlia minore,
prendendo atto l'Ill.mo Tribunale che il sottoscritto Tutore presta il proprio parere favorevole al
progetto di adozione ex art. 44 L. 184/83 da parte della famiglia collocataria, con le conseguenti
statuizioni"; - il difensore del padre, con note conclusive del 7.11.24, richiamava quanto dichiarato
dal R. all'udienza di comparizione del 28.12.23, ribadendo la disponibilità del padre a "seguire un
percorso di sostegno alla genitorialità nell'ottica di un riavvicinamento padre-figlia secondo le
modalità che vorranno essere indicate ed alle quali lo stesso dichiara di volersi attenere";
- il difensore della madre, che il 3.10.24 aveva dismesso il mandato, depositava note conclusive con
le quali spiegava che si era trovato costretto a tale decisione per irreperibilità della R. V. e che da
allora non aveva più avuto contatti con la stessa; chiedeva breve rinvio per consentire alla madre di
munirsi eventualmente di altro difensore;
- l'11.12.24, dopo la scadenza dei termini, il Servizio Sociale comunicava che la R. V. , dopo aver
chiesto accoglienza presso la Comunità dove era stata inserita da minorenne, a ottobre aveva ripreso
i contatti con il SerD, ma a metà novembre, a seguito di anomalie comportamentali, uso di alcol e
cannabinoidi in presenza di terapia psicofarmacologica, aveva effettuato alcuni accessi presso il
Pronto soccorso, rifiutando il ricovero in SPDC, quindi a novembre era stata ricoverata in regime di
TSO presso l'SPDC dell'Ospedale S. Martino ed a dicembre si trovava nuovamente in SPDC a seguito
di ricovero volontario;
- il 24.12.24 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole alla definizione del presente
procedimento con pronuncia di adottabilità della minore.
Ritenuto che: questo Tribunale è intervenuto sulla situazione della minore fin dai suoi primi mesi di
vita e, - anche a supporto delle evidenti fragilità di entrambi i genitori, molto giovani, già separati e
non ancora sicuri del loro progetto di vita e di relazione - ha affidato R. al Servizio Sociale per
l’elaborazione di un progetto a sua tutela, finalizzato a garantire alla minore il superamento delle
condizioni potenzialmente pregiudizievoli per la sua crescita serena ed equilibrata; nel tentativo di
conservare al meglio la relazione madre-figlia e, contestualmente, favorire la maturazione e
l’autonomia lavorativa ed abitativa della R. V., viste anche le precedenti esperienze comunitarie non
positive della giovane madre, il Servizio Sociale ha escluso l’inserimento della diade in struttura
madre-bambino, optando per una sua collocazione in casa famiglia e l’organizzazione di un fitto
calendario di incontri tra la madre e la bambina; le successive vicende personali della madre
(incontro con un nuovo compagno, nuovo stato di gravidanza con conseguente rallentamento e/o
abbandono del progetto di autonomia e degli interventi necessari a garantire a R. una stabilità nella
relazione con la madre) hanno purtroppo ulteriormente allontanato ogni possibile ipotesi di rientro
della minore presso l’abitazione materna in tempi compatibili con le necessità della minore ed
orientato il progetto a sua tutela nella direzione di un ulteriore passaggio in famiglia affidataria; se
fino alla fine del 2023, pur con le evidenti difficoltà della madre ad assumere un ruolo genitoriale
sufficientemente tutelante per la minore, la R. V. è riuscita a mostrare una evoluzione positiva delle
sue condizioni generali di vita ed a garantire una frequenza costante agli incontri protetti con la figlia
(al punto che l’Ente affidatario aveva ipotizzato di prolungare la durata di tali incontri), l’accesso
della Polizia presso l’abitazione della donna e del suo compagno del dicembre 2023 ha messo in luce
una grave situazione personale e familiare, mai condivisa con gli operatori del Servizio Sociale,
connotata da un progressivo deterioramento della relazione di coppia fino ad arrivare ai diversi
episodi di violenza domestica, accessi in Pronto Soccorso, ricoveri in SPDC per uso di alcol e
cannabinoidi; nel corso del 2024 la situazione personale e familiare della R. V. non ha mostrato alcun
segnale di miglioramento ma, al contrario, si è caratterizzata per una sempre maggiore instabilità ed
incostanza anche nella relazione con R. e con gli operatori del Servizio Sociale, con evidenti ricadute
negative sulla primogenita, spesso in attesa dell’incontro previsto con la mamma e disatteso
all’ultimo momento; non si può che concordare con quanto evidenziato in modo chiaro nelle ultime
relazioni del Servizio Sociale circa l’incompatibilità di tale evoluzione della condizione materna con
l’auspicato progetto di rientro di R. presso la genitrice, ad oggi apparentemente disinteressata a
recuperare una relazione con la figlia e del tutto refrattaria persino ad un confronto con il Servizio
Sociale che l’ha sostenuta in tutti questi anni; il comportamento materno dell’ultimo anno risulta di
fatto gravemente pregiudizievole per la salute psicofisica della minore, che ha visto letteralmente
“sparire” la madre dalla sua esistenza e conduce questo Tribunale a dichiarare la decadenza della
donna dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia; il padre della minore, che già
all’avvio del presente procedimento aveva dichiarato di non sentirsi in grado di assumere la
responsabilità della figlia, avendola riconosciuta solo “perché la madre ci teneva”, nel corso dei
primi anni di vita di R. non si è mai interessato della figlia, non ha mai chiesto informazioni circa la
sua salute o la sua crescita, non ha mai contribuito al suo mantenimento, e solo dopo tre anni si è
presentato al Servizio Sociale per chiedere di poterla vedere, dichiarandosi genericamente
disponibile ad affrontare un percorso di sostegno genitoriale, di fatto mai avviato; anche nei suoi
confronti, pertanto, deve essere dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei riguardi
della bambina; alla pronuncia di decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale sulla figlia
consegue in primo luogo l’interruzione degli incontri della bambina con i medesimi; R. , dopo i
diversi contesti nei quali ha vissuto durante i primi anni di vita, ha trovato nell’attuale famiglia
affidataria un importante punto di riferimento, una stabilità affettiva che ha dimostrato di ricercare
attivamente anche in concomitanza degli incontri con la madre e che ad oggi, dopo le innumerevoli
delusioni prodotte dalle assenze materne, rappresenta l’unica realtà veramente protettiva per la sua
salute psicofisica e la sua crescita serena ed equilibrata, per cui l’attuale collocazione della minore
non può essere messa in discussione quale realtà di vita per il presente e per il futuro, nell’ottica di
un ulteriore radicamento di R. nel contesto familiare attuale, anche attraverso l’apertura di una
procedura di adottabilità ex art. 44 L. 184/83; vista la stabilità della situazione personale e familiare
della minore, che non appare suscettibile di cambiamenti significativi nel breve periodo di tempo, il
presente procedimento può essere definito con la conferma della sua collocazione presso gli attuali
affidatari e la conferma della nomina dell’Avv. C. D. L. quale tutore per la minore; essendo entrambi
i genitori decaduti dall’esercizio della responsabilità genitoriale deve procedersi alla revoca
dell’affido della bambina al Servizio Sociale, non essendovi più alcuna responsabilità genitoriale da
limitare, fermo il mandato di monitoraggio e sostegno già conferito al servizio sociale (cfr Cass. civ.
Sez. I, Ord., (ud. 15/11/2023) 21-11-2023, n. 32290); il Servizio Sociale dovrà in particolare proseguire
con il monitoraggio della situazione della minore, sia in vista di eventuali richieste di incontri
formulate dai genitori, alle condizioni meglio individuate dall’Ente e nell’esclusivo interesse della
minore, sia per fornire un adeguato supporto agli affidatari nell’eventuale procedimento adottivo ex
art. 44 L. 184/83; debba essere dichiarata inammissibile la domanda di adottabilità formulata dal
Pubblico Ministero, in quanto il ricorso ex art 8 l. 184/83 è un autonomo ricorso e non può essere
formulato mediante una domanda avanzata all’interno di una diversa procedura, così come
inammissibile è la medesima istanza proposta dal Tutore, essendo solo il Pubblico Ministero
legittimato a promuovere tale azione.
Nel merito appare opportuno evidenziare come un procedimento di adottabilità non solo non
appare necessario ai fini della tutela della minore ma anzi è potenzialmente controproducente in
quanto la bambina, come sopra esposto, ha trovato la propria stabilità nella attuale famiglia
affidataria, in relazione alla quale il Servizio Sociale auspica una pronuncia di adozione ai sensi
dell’art 44 Legge Adozioni (cfr la relazione del 27.09.24) e l’apertura di una procedura di adottabilità
potrebbe, in ipotesi, ostacolare detto percorso (ove la famiglia non avesse i requisiti di legge per una
adozione legittimante);
P.Q.M.
Visto il parere del P.M.,
Visti gli artt. 330, 333, 336 c.c., 38 disp. att. c.c. e 741 cpc, provvedendo in via definitiva e con effetto
immediato
DICHIARA
la decadenza di R. F. e R. V. N. X. dall’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della
figlia R. R.
REVOCA l’affidamento della minore al Servizio Sociale del Comune di Genova CONFERMA
l’attuale collocazione della minore in famiglia affidataria e la nomina dell’Avv. C. D. L. quale tutore
per la minore
INCARICA il Servizio Sociale del Comune di Genova, in collaborazione con i Servizi Sanitari
territorialmente competenti di:
• proseguire con il monitoraggio della situazione personale e familiare della minore presso la
famiglia affidataria; • fornire un adeguato supporto agli affidatari nell’eventuale procedura adottiva
ex art. 44 L. 184/83;
• porre in essere ogni ulteriore intervento a completamento del progetto a favore della minore;
• interrompere l’organizzazione di incontri coi genitori, che potrà riorganizzare solo in caso di
eventuali richieste di incontri formulate dai medesimi, alle condizioni meglio individuate dall’Ente
e nell’esclusivo interesse della minore
DICHIARA
inammissibile la domanda di adottabilità formulata dal Pubblico Ministero Dà atto che il presente
decreto ha efficacia immediata, ex art. 38 disp. att. c.c.., nella formulazione anteriore alle modifiche
di cui al d. lvo 149/22, siccome applicabile al presente procedimento, in quanto instaurato
anteriormente al 28/2/2023, ai sensi dell’art. 35 comma primo del medesimo decreto, come modificato
con l. 197/2022.
Dispone l'archiviazione del presente procedimento. Manda alla cancelleria per la comunicazione al
PM, al servizio sociale (ATS 51), al Tutore, e per la notifica ai genitori presso il difensore costituito.
Il Presidente estensore Manuela Casella 04-04-2025 19:18
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