Elevata conflittualità fra i coniugi, nomina di un coordinatore e affidamento ai Sevizi Sociali.
(Cc, articolo 333; Cedu, articolo 8; della Legge 4 maggio1983 n. 184, articolo 5-bis)
Corte d’appello Milano, sezione V, sentenza 10 marzo 2025 n. 665 - Pres. Rel. Pizzi
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Pizzi - Presidente rel.
Dott.ssa Paola Tanara - Consigliere
Dott.ssa Maria Vicidomini - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, tra:
OMISSIS (C.F. OMISSIS, nato a M. il (...) ed ivi residente in via S. n.21, rappresentato e difeso
dall'Avv…., presso il cui studio in Milano, Via…, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
Contro
OMISSIS (C.F. OMISSIS ), nata M. il (...) ed ivi residente in via M. Q. n. 20 (20154), rappresentata e
difesa dall'avv. …( OMISSIS ) del foro di Milano e dall'avv. …del Foro di Bologna (C.F. OMISSIS ),
con domicilio eletto presso lo studio delle stesse in Milano, …;
APPELLATA
OGGETTO: sentenza n. …/2024 del Tribunale di Milano del 27.03.2024, depositata il 10.04.2024, nel
procedimento di separazione giudiziale recante R.G…. /2020.
Con l'intervento del Procuratore Generale dott.ssa Simonetta Bellaviti; dell'avv. …del foro di Milano,
con studio in Milano, …, C.F.: OMISSIS nella sua qualità di Curatore Speciale delle minori ...
OMISSIS, nata a M. il (...) e OMISSIS, nata a M. il (...), entrambe interessate dal procedimento indicato
in epigrafe, che le rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
I.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
1. OMISSIS e OMISSIS contraevano matrimonio in data 17.05.2014; dall'unione nascevano OMISSIS
((...)) e OMISSIS ((...)).
2. In seguito al deteriorarsi dei rapporti coniugali, in data 25.08.2020 ... OMISSIS proponeva ricorso
al Tribunale di Milano chiedendo la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso di OMISSIS
e OMISSIS con collocamento prevalente presso la madre, presso l'abitazione condotta in locazione
dalla stessa in M., Via M. Q. 20 o, in subordine, collocare le figlie in via prevalente presso la madre
ed assegnare la casa coniugale alla ricorrente; disciplina del diritto di visita e frequentazione paterno;
un contributo al mantenimento per le figlie di Euro850,00 mensili a carico del OMISSIS e 70% spese
straordinarie; l'assegnazione del veicolo Qashqai tg. (...) alla Sig.ra OMISSIS in ragione delle
necessità di quotidiana gestione delle figlie, con vittoria di spese.
3. In data 04.12.2020 si costituiva in giudizio OMISSIS ; contestando la fondatezza degli assunti di
controparte chiedeva la separazione personale, l'affido condiviso delle figlie minori con residenza e
collocamento prevalente presso il padre, l'assegnazione della casa coniugale sita in M., via S. n. 21,
regolamentazione del diritto di visita paterno e frequentazione delle minori, mantenimento per le
figlie di Euro350,00 a carico del resistente e spese al 50%, vittoria di spese.
4.All'udienza presidenziale del 21.12.2020, svoltasi in modalità da remoto, il Giudice sentiva
separatamente e poi congiuntamente i coniugi e ne tentava la conciliazione, che tuttavia non riusciva;
dopo ampia discussione i genitori raggiungevano un accordo provvisorio:
- affido condiviso
- la mamma si trasferirà a vivere nell'immobile di via …il giorno lunedì 28 dicembre 2020;
- la casa famigliare è assegnata al padre;
- le bambine si trasferiranno a vivere con la mamma,
- salvo ogni migliore ogni accordo tra i genitori le bambine staranno con il papà
- a fine settimana alternati con la madre dall'uscita da scuola del venerdì (per OMISSIS dal pisolino)
fino al lunedì mattina quando il padre riaccompagnerà OMISSIS a scuola e OMISSIS dalla mamma;
- nelle settimane che si concludono con il fine settimana paterno le bambine staranno con il papà dal
mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola (per OMISSIS dal pisolino) fino al giovedì mattina quando
il padre riaccompagnerà OMISSIS a scuola e OMISSIS dalla mamma
- nelle settimane che si concludono con il fine settimana materno le bambine staranno con il papà
dal martedì dall'uscita da scuola (per OMISSIS dal pisolino) fino al giovedì mattina quando il padre
riaccompagnerà OMISSIS a scuola e OMISSIS dalla mamma;
quanto alle vacanze estive, il padre terrà con sé le figlie due settimane, non consecutive, da
concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno; in ogni caso, i genitori dovranno comunicare
preventivamente l'uno all'altro l'esatto indirizzo di destinazione e di soggiorno del figlio.
- Le minori trascorreranno le vacanze natalizie ad anni alterni con un genitore dalla fine delle lezioni
scolastiche al giorno 30.12 fino alle ore 17.00 e con l'altro dal 30.12 alle ore 17.00 fino alla ripresa
dell'attività scolastica. Fatto salvo quanto premesso le bambine trascorreranno con il genitore con
cui non trascorrono il primo periodo la giornata del 25 dicembre alle ore 10.00 al 26 dicembre ore
10.00 Per quest'anno le bambine staranno con entrambi genitori.
- le vacanze pasquali saranno trascorse con entrambi i genitori dividendo il periodo della metà; ad
anni alterni il minore trascorrerà il primo periodo con un genitore ed il secondo con l'altro. 2021 il
primo periodo con la mamma;
- il genitore che, da calendario, non si troverà con le figlie nel giorno del loro compleanno, avrà
comunque diritto di vederlo, previo accordo con l'altro genitore;
-i genitori garantiscono nei fine settimana contatti delle bambine con l'altro genitore mediante video
chiamata alle ore 18.00 nelle giornate del sabato e della domenica.
- il padre si impegna a contribuire nel mantenimento delle bambine versando alla madre l'importo
di 450,00 Euro oltre al 60% delle spese straordinarie delle bambine;
- i genitori concordano che la madre percepirà gli assegni famigliari.
All'esito, il Presidente ritenuto che gli accordi raggiunti dai genitori fossero meritevoli di
accoglimento e che, pertanto, potessero essere recepiti in provvedimenti provvisori, adottava i
seguenti provvedimenti provvisori:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Recepisce gli accordi provvisori raggiunti come sopra trascritti;
3) Rinvia per il prosieguo dell'udienza presidenziale all'udienza del 19 maggio 2021.
5. La ricorrente OMISSIS in data 10 marzo 2021 presentava istanza di modifica dei provvedimenti
provvisori adducendo che le modalità di frequentazione concordate padre-figlie generassero
smarrimento e preoccupazioni nelle bambine ;
6. All'udienza anticipata del 20.04.2021 la OMISSIS chiedeva la modifica dei provvedi assunti su
accordo dei genitori come da richiesta depositata e che venisse disposta CTU al fine di accertare sia
le dinamiche genitoriali che le dinamiche genitori minori.
7.In data 26.04.2021 il Giudice, in via provvisoria, ritenuta la non trascurabile conflittualità tra
coniugi, confermava l'autorizzazione a vivere separati; confermava l'affido condiviso; fermo il
"collocamento prevalente" delle minori presso la madre, provvedeva a rimodulare le modalità ed i
tempi di frequentazioni delle minori con il padre, rideterminava in 500,00 Euro mensili ( 250,00 Euro
per figlia) il contributo al mantenimento, con spese extra assegno al 60%; disponeva l'iscrizione di
OMISSIS e OMISSIS per l'anno scolastico 2021/2022 nell'istituto pubblico di zona per via Q. 20;
disponeva la presa in carico e monitoraggio del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale del
Comune di Milano, attivando nell'interesse di OMISSIS e OMISSIS i percorsi educati e/o psicologici
ritenuti necessari ed opportuni nonché un percorso di mediazione e sostegno alla genitorialità
rispetto al quale le parti si dicevano disponibili; fissava udienza al 16.12.2021 per la trattazione e
comparizione delle parti.
8. Nelle more del giudizio, la conflittualità tra i genitori - tradottasi anche nella presentazione di
diversi ricorsi cautelari (cfr. pg.12 sentenza 27.03.2024 Trib. Milano sez. IX Civ. rg..../2020) - rendeva
necessaria la nomina di un curatore speciale nell'interesse delle bambine e l'espletamento di una
CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare;
9.In data 18.10.2021 il Tribunale nominava Curatore Speciale delle minori l'avv. ... OMISSIS
10. In data 12.01.2022 il Giudice istruttore, con provvedimento reso nell'ambito del procedimento
sub -3, affidava OMISSIS e OMISSIS al Comune di Milano con limitazione della responsabilità
genitoriale, disponeva procedersi CTU conferendo incarico alla dott.ssa OMISSIS
11. In data 22.07.2022 veniva depositato l'elaborato del Consulente tecnico, dott.ssa OMISSIS ove
emergeva che: "Alla luce delle complesse e intense valutazioni effettuate, si evince che la situazione
psicologica di OMISSIS sia attualmente connotata da sofferenza psichica e che il permanere
dell'accesa conflittualità nella coppia genitoriale la pone a rischio di acutizzare e cronicizzare i
segnali di malessere già presenti. OMISSIS ha un'età e degli aspetti di personalità che le permettono,
ad oggi, di coinvolgersi meno nel conflitto dei genitori e di risentirne, quindi, in misura inferiore gli
effetti, non presenta infatti segnali di malessere di rilievo clinico, pur risentendo anch'essa della
triangolazione nel conflitto genitoriale. Come precedentemente evidenziato, le minori sono inserite
in un contesto familiare caratterizzato da due mondi, quello materno e quello paterno, che si
presentano come così contrapposti e incomunicabili tra loro che le figlie si ritrovano 'costrette’ a
scegliere da che parte stare. Pur non emergendo in questo momento evidenti segnali di rifiuto di un
genitore, si rileva però un'attitudine di OMISSIS e di OMISSIS a prendersi carico dei bisogni
emozionali rispettivamente della madre e del padre. Entrambi i genitori sono caratterizzati da
strutture di personalità nel complesso adattate, in assenza di segnali di franca psicopatologia.
Nonostante ciò, mostrano importanti aspetti di fragilità che hanno influito sulle dinamiche della
coppia sentimentale prima e che sono poi detonate nel corso degli eventi critici che hanno
successivamente caratterizzato la loro vita familiare. Nello specifico la sig.ra OMISSIS sembra aver
vissuto gli eventi coinvolgenti della sua vita con strategie di evitamento e inibendone la forte
componente affettiva, nel tentativo di farsi coinvolgere meno; si ipotizza una sua immaturità sul
piano della gestione delle emozioni, tanto che gli eventi stressanti sembrano far perdere ai suoi
racconti la coerenza logico-temporale. Inoltre, il contesto socioculturale in cui è cresciuta può aver
favorito la repressione di sentimenti inaccettabili. Tali ipotesi trovano una conferma sia ai test che
all'osservazione clinica, da cui la si è potuta osservare reagire con aggressività a domande più
incalzanti o dalle quali ha sentito di doversi in qualche modo difendere, in un modo che risulta
insolito in un contesto come quello forense e che fa pensare ad una struttura di personalità passivo-
aggressiva. La storia anamnestica della signora è caratterizzata da oscillazioni tra il bisogno di
dipendenza, di ricevere rassicurazione, sostegno e sicurezza, e il desiderio di affermazione
individuale. Questo avrebbe determinato nella sua vita dei cambiamenti che hanno comportato
l'essere alternativamente dentro e fuori da un determinato contesto. Se da una parte c'è la sua
appartenenza e partecipazione ad un movimento ecclesiale come CL tale da vederla nel ruolo di
organizzatrice, dall'altra c'è un abbandono di questo mondo, in nome della propria indipendenza di
convinzioni e valori. Lo stesso sembra accadere con la sua famiglia d'origine, da cui si allontana per
un periodo per poi tornare e poi riallontanarsene. Rispetto alla famiglia, però, la signora non risulta
mai critica ma anzi sempre attenta a giustificare certi comportamenti altrui e questo risulta
assolutamente coerente sia con un atteggiamento difensivo dato dal contesto forense in cui si trova,
sia con il suo attuale desiderio di avvicinamento al contesto della sua famiglia d'origine, a OMISSIS.
Come supportato dalle rilevanze testistiche, tali oscillazioni hanno anche a che fare con la sua
ambivalenza tra l'attribuire caratteristiche positive alle esperienze e relazioni (negandone le criticità)
e il focalizzarsi invece su aspetti prevalentemente negativi delle situazioni e degli altri. Un fattore
protettivo che la signora sembra aver messo in campo in particolare nella sua vita lavorativa e sul
quale potrebbe lavorare per superare le criticità attuali è il desiderio di sperimentarsi in esperienze
nuove e il perseverare in scelte sane che favoriscano la sua indipendenza. Le bambine potrebbero
trarre giovamento da una madre in grado di intercettare figure e strutture esterne alla famiglia che
forniscano a tutte e tre il giusto supporto e un maggiore equilibrio adattivo. Il sig. OMISSIS si è
approcciato all'intera valutazione in modo rigido, poco spontaneo e razionale, chiedendo più volte
di poter tornare su argomenti già trattati per poterli meglio specificare. Si tratterebbe di una modalità
molto logica ma anche ansiosa di approcciarsi alla vita che si acuisce nel contesto della CTU, dove
sente di doversi porre sulla difensiva e di giustificare sue azioni a fronte di accuse da parte della
signora. Pertanto i suoi processi di pensiero risultano caratterizzati da ripetitività, da rimuginio;
potrebbe aver usato questa modalità anche per fronteggiare un'altra situazione temuta e per lui
molto stressante, come il desiderio della moglie di separarsi, con l'illusione di controllare tale
problematica. Una manifestazione comportamentale di tali processi potrebbe essere stata, in quella
occasione, il suo frequente tentativo di confrontarsi e chiarirsi con la signora in un modo che è
risultato alla stessa molesto e inappropriato. Si ipotizza una storia di crescita del sig. OMISSIS
connotata da una scarsa sintonizzazione da parte delle figure genitoriali, che sembra siano stati
presenti ma poco in grado di coinvolgersi affettivamente con le parti più spontanee e immediate del
figlio. L'assetto educativo in cui è cresciuto è parso orientato al ragionamento logico e alla
performance. Questo può aver determinato l'attivarsi di difese di razionalizzazione,
un'autocentratura e un assetto poco avvezzo al contatto con il proprio mondo emotivo, ma anche
con quello dell'altro, risultandone un assetto relazionale evitante. Pertanto, pur avendo, come dice,
diverse relazioni amicali, queste potrebbero essere superficiali e orientate al 'fare’ delle cose insieme
più che al 'sentire’. Una risorsa che rappresenta per il sig. OMISSIS un fattore protettivo sono i tratti
di curiosità e l'interesse per gli apprendimenti, che è il lato vantaggioso del suo investimento sugli
aspetti cognitivi e del suo assetto difensivo-controllante, che se vissuto in maniera sana può essere
utile come supporto allo sviluppo cognitivo e all'apprendimento, anche scolastico, delle figlie. Alla
luce dei dati raccolti si ipotizza che le parti si siano incontrate sul bisogno reciproco di
riconoscimento e di centratura su di sé che in un primo momento, in cui la dedizione reciproca era
completa, è stata in un certo senso soddisfatta dall'altro, ma che poi con il tempo e con il
contemporaneo passaggio alla convivenza della coppia e alla genitorialità è venuta a mancare. Allo
stesso tempo quei tratti caratteriali apparentemente così diversi, come positività ed entusiasmo della
signora e rigore e controllo del signore, sono stati in un primo momento apprezzati dalle parti come
elementi compensativi per sé stessi, mentre sono questi stessi fattori ad essere diventati, poi, un
ostacolo al loro rapporto. Questo è avvenuto forse perché in realtà quelle 'risorse’ individuate
all'inizio come caratteristiche di personalità contrapposte celavano aspetti ben più complessi e
somiglianti, che si sono poi rivelati in tutta la loro criticità nei momenti di crisi.
L'investimento da parte della signora sull'essere entusiasta e positiva e del sig. OMISSIS sugli aspetti
cognitivi e sull'assetto difensivo-controllante rappresenterebbero delle difese dagli aspetti di sé
meno gradevoli, più fragili e con cui entrambi faticano ad entrare in contatto perché li sentono come
pericolosi per il proprio sé e difficilmente gestibili. In altre partole in entrambi i casi le loro difese,
seppure determinino dei comportamenti manifesti diversi, sottendono un funzionamento mentale
rigido, poco flessibile, coartato e basato sull'evitamento del coinvolgimento emotivo-affettivo.
Mentre da una parte la signora appare sollecitata dalle problematiche sanitarie, sia per le sue
esperienze traumatiche pregresse nella famiglia d'origine che per i due aborti vissuti, problematiche
che riconosce in modo attento e che problematizza, l'approccio del sig. OMISSIS appare
caratterizzato in generale da una descrizione delle situazioni, delle persone e delle emozioni spesso
sommaria e poco approfondita, frutto dell'interferenza di fattori emotivi e della sua strategia di
controllo degli stessi che sottende elementi ansioso-depressivi. Tali caratteristiche personali
sarebbero entrate in rotta di collisione nel momento in cui, in contrapposizione all'altro, si sono
estremizzate in una modalità tesa alla drammatizzazione da parte della signora e alla
neutralizzazione da parte del sig.
OMISSIS Le caratteristiche psicologiche qui evidenziate e precedentemente approfondite hanno
delle ricadute sulle competenze genitoriali di entrambi i genitori che sono state analizzate nel testo
della relazione.
In sintesi si ritiene che la sig.ra OMISSIS abbia in generale, nonostante le criticità sia strutturali che
reattive riscontrate, maggiori risorse potenziali in merito alla disponibilità affettiva e sociale, risorse
che però in questo momento fatica a mettere in campo a causa di una focalizzazione sui propri
bisogni frustrati e sulle sofferenze personali acuite dal suo coinvolgimento nella crisi di coppia. Si
sono riscontrate delle risorse nella relazione tra il padre e le figlie e competenze genitoriali paterne
riguardanti, ad esempio, le funzioni di cura e la capacità organizzativa, ma risulta carente, ad oggi,
quella componente di coinvolgimento relazionale che invece nel contesto materno risulta essere più
presente. Si precisa che la madre, come si dirà meglio sotto, dovrà anch'ella lavorare per una migliore
modulazione delle proprie emozioni, e in ottica emulativa ed educativa, di quelle delle figlie. Al
contempo entrambi risultano carenti nella capacità di garantire un pieno 'accesso’ all'altro genitore,
ma in modo particolare in questo momento la signora, a causa di una implicita tendenza ad auto
attribuirsi la funzione di caregiver primario e a causa di una sua importante e pervasiva sfiducia
nelle competenze genitoriali del sig. OMISSIS Di fatto nel corso della consulenza non sono stati
rilevati elementi tali da comportare per le minori uno specifico ostacolo alla relazione con nessuno
dei genitori.
Per un sintetico affondo sulle condizioni psichiche di OMISSIS si può dire che la bambina presenta
un disagio emotivo e relazionale, in particolare nel rapporto tra pari, che si esprime all'esame clinico
sia fisicamente con una attivazione psicomotoria, che con risposte talvolta tangenziali e confuse con
cui di fatto non risponde, mantenendosi in una posizione di neutralità. Si tratta di una bambina che
ha bisogno di mostrare di essere accondiscendente e sempre felice, celando rabbia e tristezza e
mostrando una scarsa autonomia di pensiero, elementi che non trovano espressione forse perché i
suoi bisogni e le sue motivazioni profonde sembrano essere oggi poco accolti da due genitori che
sono, invece, più focalizzati sul proprio conflitto e poco in grado di sintonizzarsi emotivamente in
maniera profonda con lei. Inoltre, nessuno dei suoi genitori sembra avere familiarità con la
modulazione delle emozioni. Infatti, colpisce come OMISSIS condivida con i suoi genitori la
tendenza ad evitare le emozioni negative manifestando, al contrario, affetti positivi e piacevoli.
Di fatto i suddetti aspetti dei genitori non aiutano OMISSIS ad entrare in contatto, riconoscere ed
esprimere in maniera meno bonificata le proprie emozioni. Anche alla luce delle condizioni
psichiche di OMISSIS sarebbe auspicabile non mutare allo stato attuale la abituale collocazione
ambientale delle minori, quindi non prevedere un loro trasloco a OMISSIS né un cambio di scuola
di OMISSIS . Si ritiene che il trasferimento a OMISSIS, almeno nell'attualità, costituisca infatti un
fattore di rischio per le minori e in particolare per OMISSIS, su vari fronti: sia perché intaccherebbe
ulteriormente i suoi rapporti sociali coi pari, che risultano già problematici, sia perché potrebbe
risentirne negativamente il suo legame con la figura paterna alla luce anche di un contesto familiare
materno adesivo alla signora rispetto alle dinamiche conflittuali, sia rispetto alla costruzione da parte
di OMISSIS di una propria identità che possa differenziarsi dal mondo materno, così come da quello
paterno. Questo potrà avvenire se verranno trovati per lei e per la sorella degli spazi terzi in cui
potersi esprimere, ad esempio attività scolastiche che non siano legate al contesto materno e attività
extrascolastiche non inglobate nel mondo paterno. In particolare, vista la relazione tra OMISSIS e la
madre è importante che venga incentivata una maggiore autonomizzazione e favorito un contesto
in cui ci possa essere spazio per il riconoscimento delle risorse di entrambi i genitori. Sarebbe inoltre
auspicabile evitare un trasferimento in un altro comune per poter attivare un sistema supportivo su
OMISSIS e sui genitori che possa essere monitorato da una figura terza che abbia il compito di
coordinarlo, come si dirà meglio sotto. In questo momento sarebbe anche auspicabile non mutare
neppure i tempi di permanenza delle figlie con il padre, pur prevedendo, in prospettiva e a seguito
degli interventi di supporto indicati di seguito, la possibilità di un graduale allargamento delle
frequentazioni padre-figlie, fino ad un collocamento pari-tempo se le condizioni conflittuali tra le
parti e psichiche di tutti i membri della famiglia lo permetteranno. Oggi non sembrano esserci le
condizioni perché venga messo in atto un cambiamento in tal senso, che rischia di diventare
iatrogeno accendendo ulteriormente i termini del conflitto tra la parti. Il livello del conflitto, della
sfiducia in particolare della madre e della sua famiglia rispetto alle competenze genitoriali paterne
e la rigidità delle reciproche posizioni potrebbero attivare, a fronte di un cambiamento nelle
frequentazioni, dinamiche controproducenti principalmente per le ripercussioni sul benessere delle
bambine.
Si ritiene che i genitori debbano esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale dal momento
che risultano avere una discreta capacità di cura delle bambine e che le relazioni genitori-figlie
osservate non presentano criticità importanti. Ma si ritiene che possano farlo solo se aiutati da una
figura terza, come un Coordinatore Genitoriale, che possa aiutarli a gestire, contenere ed
eventualmente risolvere i conflitti e a mettere in pratica un loro piano genitoriale. Si ritiene utile
questa figura dal momento che il conflitto si protrae ormai da tempo e rappresenta un fattore di
rischio per le figlie (vista la difficoltà di comunicazione e l'educazione impartita che risulta
incoerente e frammentata) e dal momento che sono stati già coinvolti diversi professionisti, ma
nessuno che abbia avuto un ruolo decisionale più importante e che abbia coordinato interventi di
sostegno alla genitorialità e di psicoterapia individuale per gli adulti e per OMISSIS.
Se i genitori non dovessero giungere ad un accordo sull'intervento di Coordinazione Genitoriale
sarebbe utile, invece, protrarre l'affido all'Ente con la limitazione della responsabilità genitoriale
tutt'oggi attiva, ma sempre con un contemporaneo lavoro di supporto alla genitorialità, di
psicoterapia individuale per gli adulti e per OMISSIS che possa essere perlomeno svolto in un'unica
struttura in modo da garantire un lavoro quanto più possibile integrato e coordinato. Alla luce del
fatto che il conflitto tra le parti si 'combatte’ anche sul piano economico, e al valore simbolico che
esso ha, si ritiene che il supporto alla genitorialità possa essere svolto anche a livello consultoriale e
la psicoterapia su OMISSIS possa passare attraverso il servizio pubblico della UONPIA territoriale.
Inoltre, la UONPIA potrebbe prevedere una ulteriore valutazione su OMISSIS preliminare alla
psicoterapia, utile in quanto il disagio rilevato nella minore meriterebbe un approfondimento clinico
al di fuori dai 'condizionamenti’ di un setting che è inevitabilmente giudiziario e che in qualche
modo può aver accentuato nel caso di OMISSIS le difese, l'atteggiamento compiacente e la fatica ad
esprimere i suoi bisogni e pensieri più profondi".
11. All'udienza del 07.09.2022 il Giudice sottoponeva alle parti la relazione della CTU; le parti
dichiaravano di aver raggiunto un accordo sui seguenti aspetti:
-Affido condiviso; - Impegno a nominare un coordinatore genitoriale congiunto entro 10 giorni
lavorativi da oggi - Impegno a consentire il coordinamento con il professionista che seguirà OMISSIS
e con i professionisti che seguiranno privatamente i genitori anche nell'ottica di un percorso di
supporto alla genitorialità; - costi del coordinatore genitoriale al 50%; - Impegno di entrambi i
genitori ad un percorso di sostegno invidiale; - Autorizzazione del coordinatore rispetto al deposito
di una relazione di aggiornamento nel fascicolo dell'ufficio.
All'esito il Giudice, sulla richiesta condivisa di sentenza parziale, riservava la decisione al Collegio;
rimettendo al Collegio la decisione su tutte le questioni come da richiesta delle parti, assegnava
termine alle parti entro il 30 settembre 2022 per depositare il nominativo del COGE.
12. All'udienza del 19.10.2022 il Tribunale di Milano, non definitivamente pronunciando nel giudizio
civile n..../2020 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, dichiarava la separazione
personale dei coniugi, con separata ordinanza respingeva le istanze di prova costituenda articolate
dalle parti e recepiva gli accordi raggiunti dai genitori.
13. All'udienza del 25.01.2023 il Giudice, preso atto del concreto impegno dimostrato dalle parti nel
percorso di COGE e della positiva evoluzione della situazione, revocava l'affidamento delle minori
all'Ente rinviando il procedimento all'udienza del 20.09.23 per la precisazione delle conclusioni.
14. All'udienza del 20.09.2023 la madre revocava il mandato al COGE per sopravvenuta mancanza
di fiducia; le parti richiedevano quindi di precisare le conclusioni anche rispetto a tutti i sub
procedimenti. Il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni sostituendola ex art.
127 ter c.p.c.; con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 17.11.2023 il Giudice, dato atto che le parti
avessero depositato note in sostituzione di udienza precisando le proprie conclusioni con richiesta
di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., concedeva alle parti i suddetti termini e tratteneva la
causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in Camera di Consiglio.
15. In data 27.03.2024 il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.
.../2020 R.G., richiamata la sentenza non definitiva di separazione n. 8691/2022 resa dal Tribunale di
Milano il 19 ottobre 2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvedeva:
1) Respinge la domanda della ricorrente di addebito della separazione a OMISSIS ...
2) Assegna, su concorde richiesta delle parti, la casa familiare sita in M., via S., 21, a OMISSIS ;
3) Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis L. n. 184 del 1983 l'affidamento delle figlie minori OMISSIS (nata il
16.11.2015) e OMISSIS (nata il 20.7.2018) al Servizio Sociale del Comune di Milano per un periodo di
anni due; almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per le minori che
ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
4) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per le
figlie minori relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale e pratiche
amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per
le figlie minori;
5) Dispone che i SS dell'Ente affidatario OMISSIS in collaborazione con le competenti A. provvedano
a
- attivare un importante e massiccio monitoraggio sul nucleo famigliare e prendere contatto con il
pediatra di base delle minori e con le insegnanti;
- garantire che OMISSIS e OMISSIS continuino ad abitare con la mamma in M. via M. Q. n. 20;
- Verificare il pedissequo rispetto delle modalità e tempistiche di frequentazioni con il padre di
seguito stabilite:
- a weekend alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando il
padre le riaccompagnerà a scuola;
- nelle settimane che si concludono con il fine settimana paterno le bambine staranno con il papà dal
mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola fino al giovedì mattina quando il papà le riaccompagnerà
a scuola;
- nelle settimane che si concludono con il fine settimana materno le bambine staranno con il papà
dal mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina quando il papà le riaccompagnerà a
scuola;
- le minori trascorreranno le vacanze natalizie ad anni alterni con un genitore dalla fine delle lezioni
scolastiche al 1 gennaio e con l'altro dal 1 gennaio fino alla ripresa dell'attività scolastica. Fatto salvo
quanto premesso, le bambine trascorreranno con il genitore con cui non trascorrono il primo periodo
la giornata del 25 dicembre dalle ore 11.00 al 26 dicembre alle ore 11.00 e con il genitore con cui
trascorrono il primo periodo la giornata della Vigilia di Natale al 25 dicembre ore 11.00. natale 2024
primo periodo con la mamma
- le minori trascorreranno le vacanze pasquali ad anni alterni con un genitore dalla fine delle lezioni
scolastiche al giorno di Pasqua ore 18.30 e con l'altro genitore dal giorno di Pasqua ore 18.30 fino alla
ripresa delle attività scolastiche;
- le bambine trascorreranno le festività infrasettimanali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre,
7/8 dicembre) in via alternata con ciascun genitore ed i giorni di vacanza scolastica previsti dll scuola
saranno di competenza del genitore con cui le minori trascorreranno la festività infrasettimanale;
- quanto alle vacanze estive, come positivamente sperimentato nella scorsa estate, le bambine
staranno cin genitori secondo alternanza settimanale con decorrenza dalla settimana successiva alla
fine delle lezioni. Madre e padre potranno poi godere di un periodo di quindici giorni consecutivi
di ferie con le bambine, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno che si precisa non dovrà
essere successivo alla settimana di competenza al fine di evitare tre settimane consecutive
- Introdurre un massiccio intervento di educativa domiciliare in entrambi i contesti materno e
paterno, possibilmente con lo stesso operatore, con il compito di facilitare l'accesso alle bambine ai
due mondi genitoriali e di uniformare modalità educative e relazionali;
- Verificare l'evoluzione degli interventi educativi e di supporto attivati anche nell'interesse dei
genitori, con delega, a rimodulare le frequentazioni con entrambi i genitori nel modo meglio
corrispondente all'interesse delle bambine tenendo in debita considerazione quale sia il genitore più
in grado di preservare la figura ed il ruolo dell'altro nell'auspicato intervento unificante delegato
all'operatore educativo presente in entrambi i contesti;
- Attivare un percorso di supporto nella genitorialità congiunto per entrambi i genitori;
- Verificare che OMISSIS continui il percorso psicologico privato attivato per il tempo necessario
- Attivare nell'interesse delle bambine tutti gli interventi valutativi, educativi e psicologici necessari
6) Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione
ordinaria delle figlie minori ed adottare le decisioni necessarie nel loro interesse;
7) Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse delle figlie minori e in quanto
funzionale ad un sano percorso di crescita delle medesime, alle statuizioni del presente
provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale dell'Ente
Affidatario e dei Servizi Specialistici della A., avvisandoli che, in caso di mancata effettiva
collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per le minori, potranno essere assunti
ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale previa segnalazione da
parte dell'Ente affidatario alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ;
8) Respinge i due sub procedimenti - 3 e 4- presentati OMISSIS ;
9) Pone a carico del padre l'obbligo con decorrenza dalla mensilità successiva al deposito della
presente sentenza di contribuire al mantenimento delle figlie OMISSIS e OMISSIS mediante
versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di Euro 450,00,
importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione marzo 2025);
10) Pone a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno il pagamento delle spese straordinarie
secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano
congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della
giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito riportate ( Cfr.pg.26,27 sent.)
11) Dispone che l'assegno unico venga percepito dalla madre nella misura del 100%;
12) Condanna OMISSIS al pagamento delle spese di lite sostenute da ... OMISSIS per l'importo
complessivo di 12.300,00 oltre 15% spese generali, IVA, CPA come per legge, così dettagliate
- 3/4 delle spese di lite sostenute nel presente giudizio, importo da calcolarsi sulla liquidazione
complessiva di 7.200,00 Euro oltre spese generali IVA e CPA di Legge con compensazione del
restante 1/4: totale 5.400,00 Euro oltre spese generali IVA e CPA di Legge
- 1.500,00 Euro oltre spese generali IVA e CPA di Legge per ciascuno dei tre sub procedimenti 2, 3,e
4 incardinati e respinti: totale 4.500,00 Euro oltre spese generali IVA e CPA di Legge
- 2.400,00 Euro oltre spese generali IVA e CPA di Legge per il procedimento di reclamo respinto dalla
Corte d'Appello respinto
13) Compensa le spese del procedimento sub 1 tra le parti;
14) Condanna OMISSIS e OMISSIS a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese di CTU come
già liquidate con decreto del 19 ottobre 2022; 15) Condanna le parti a rifondere lo Stato nella misura
del 50% ciascuno della somma che verrà liquidata a titolo di compenso con separato decreto di
liquidazione in favore dell'avv. OMISSIS, curatore speciale delle minori OMISSIS (ammessa al
beneficio del patrocinio a spese dello Stato con Delib. n. 2021/5068 del 4 novembre 2021) e (ammessa
al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera n. OMISSIS 2021/5053 del 4.11.2021).
In ordine alla richiesta separazione con addebito da parte della ricorrente, il Tribunale ha reputato
le allegate violenze totalmente sfornite di alcuna prova, come anche l'allegata dipendenza da
sostanze alcoliche del OMISSIS
che ha ritenuto smentita dai numerosissimi test tossicologici e percorsi valutativi presso il SERD a
cui il resistente si è sottoposto.
Quanto alla responsabilità genitoriale il Collegio ha rilevato che a distanza di quasi quattro anni,
nonostante il massiccio intervento dei Servizi sociali, del curatore speciale delle minori, delle diverse
Autorità Giudiziarie adite (civili -di primo e secondo grado- e penali) e, in ultimo, del COGE, l'acceso
conflitto genitoriale non è venuto meno continuando a pervadere la relazione tra i genitori ( da
ultimo, il fallito tentativo di COGE per revoca da parte della OMISSIS e la riproposizione da parte
del OMISSIS del collocamento pari tempo, tema che avrebbe assunto un ruolo centrale nel conflitto
di coppia).
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto necessario limitare l'esercizio della responsabilità di entrambi
genitori, ritenendo che solo l'introduzione di un soggetto terzo con compiti di indirizzo e decisori
importanti potesse essere fattore protettivo per OMISSIS e OMISSIS dando mandato ai Servizi di
attivare un importante e massiccio monitoraggio sul nucleo familiare e di introdurre un massiccio
intervento di educativa domiciliare in entrambi i contesti materno e paterno.
In ordine al mantenimento delle figlie, il Tribunale ha reputato i redditi percepiti dalle parti di
importo sostanzialmente equivalente; e ,tenuto conto delle concrete esigenze delle minori rapportate
all'età 8 anni OMISSIS e 5 OMISSIS e, soprattutto, del fatto che il padre non avesse oneri abitativi,
mentre la madre sosterrebbe un canone di locazione mensile pari a Euro 700,00 oltre spese, ha posto
a carico del resistente la somma di Euro 450,00 oltre al 50% delle spese extra assegno.
Quanto alle spese di lite il Tribunale ha ritenuto OMISSIS soccombente rispetto a tutte le domande
articolate nel giudizio principale, nei 3 sub procedimenti promossi nonché nel procedimento
proposto in Corte d'Appello; le parti entrambe soccombenti con riferimento alla domanda di
esercizio della responsabilità genitoriale ed al mantenimento; le spese del sub procedimento 1
compensate; spese CTU e CS al 50%.
1.2 IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO
1. Avverso la sentenza del Tribunale di Milano, in data 30.05.2024 OMISSIS ha proposto appello per
i seguenti motivi:
a. Erronea decisione sulla responsabilità genitoriale e sulla modalità e sulle tempistiche di
frequentazione.
OMISSIS ha ritenuto la sentenza appellata gravemente erronea, ingiusta ed illegittima in un aspetto
decisivo della vicenda: i tempi di frequentazione delle figlie con i genitori.
Altresì, ha sostenuto, il Tribunale avrebbe disposto, senza alcuna spiegazione, un collocamento
prevalente in favore della madre. Ha sottolineato che sul punto la CTU aveva auspicato una
frequentazione pari tempo con le figlie, e che anche il COGE e il CS avevano concluso in tal senso;
tanto che, ha sostenuto, il collocamento pari tempo veniva indicato dalla CTU come necessario al
più tardi dal luglio 2023, il COGE aveva provato ad introdurlo a settembre 2023 e la curatrice
chiedeva a gennaio 2024 al Tribunale di provvedere, visto il ritardo e l'ostruzionismo della sig.ra
OMISSIS . Pertanto, secondo il OMISSIS il Tribunale poteva anche disattendere le risultanze peritali,
ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per
addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali avrebbe ritenuto di discostarsi dalle
conclusioni della CTU.
Ha evidenziato che la ricorrente, anche processualmente, avrebbe cercato in più modi (3 ricorsi e 2
reclami in sede civile, denuncia per maltrattamenti ed abusi sessuali con integrazioni ed opposizione
alla richiesta di archiviazione in sede penale) di interrompere la frequentazione padre/figlie; che
tutte le accuse (di violenza, alcolismo, patologie psichiatriche, incapacità genitoriale) della madre si
sono rivelate infondate e che dunque l'esito, oltre che nella condanna alle spese di lite, avrebbe
dovuto assumere rilevanza anche nella decisione di merito; che l'unico ricorso in sede civile
promosso dal padre, non contro l'ex coniuge, ma in favore della figlia (richiesta dell'iscrizione
all'asilo per OMISSIS ) avrebbe avuto l'esito sperato.
b. Erronea decisione sulla responsabilità genitoriale e sulla disposizione in ordine all'Ente
affidatario.
Secondo OMISSIS la sentenza del Tribunale di Milano è gravemente erronea, ingiusta ed illegittima
anche in ordine alla limitazione della responsabilità genitoriale.
La sentenza odiernamente impugnata avrebbe disposto l'introduzione di "un massiccio intervento
di educativa domiciliare in entrambi i contesti materno e paterno, possibilmente con lo stesso
operatore".
L'appellante ha evidenziato che il tenore ed il merito della decisione sarebbero in contrasto con
quanto emerso nel corso del giudizio, ove la prima nomina dei Servizi sociali aveva, nei fatti,
aumentato il conflitto tra i genitori, anche perché, ha rimarcato, l'attività di presa in carico non
avrebbe condotto a decisioni utili nell'interesse delle minori.
Altresì, la CTU depositata in giudizio avrebbe messo in luce i buoni rapporti tra entrambi i genitori
e le figlie e le capacità genitoriali tanto del padre quanto della madre, escludendo la presenza di
patologie in capo ai genitori tali da rendere impossibile o anche solo limitare l'esercizio della potestà
genitoriale. Pertanto, la misura disposta dal Tribunale è sensibilmente invasiva perché in grado di
mettere in discussione l'assetto familiare risultando nei fatti, afflittiva per le minori. Di fatto, secondo
OMISSIS introdurre nuovamente altre figure, diverse da quelle del primo intervento, diverse dal
COGE, diverse dai genitori e del tutto estranee all'ambito familiare, contribuirebbe a destabilizzare
le minori.
Per l'appellante, il Tribunale avrebbe già delegato alla CTU il compito di approfondire l'odierna
vicenda traendo indicazioni chiare ed incontrovertibili; di guisa che chiedere ai Servizi Sociali di
verificare "quale sia il genitore più in grado di preservare la figura ed il ruolo dell'altro"
significherebbe secondo l'appellante svalutare il lungo lavoro svolto.
c. Erronea quantificazione del contributo economico, erronea decisione sulla richiesta di
mantenimento diretto e sulla attribuzione dell'assegno familiare.
Parte appellante ha reputato erronea, ingiusta ed illegittima la sentenza di I grado in ordine alle
determinazioni economiche, laddove ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al
mantenimento delle figlie OMISSIS e OMISSIS mediante versamento alla madre della somma
mensile di Euro 450,00.
Ha evidenziato che la motivazione resa dal Tribunale per cui tenuto conto che" i redditi percepiti
dalle parti sono di importo sostanzialmente equivalente; delle concrete esigenze delle minori
rapportate all'età 8 anni OMISSIS e 5 OMISSIS e, soprattutto, del fatto che il padre non ha oneri
abitativi, mentre la madre deve sostenere un canone di locazione mensile pari a Euro 700,00 oltre
spese il Collegio pone carico di ... OMISSIS, con decorrenza dalla mensilità successiva al deposito
della presente sentenza l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie OMISSIS e OMISSIS "
sarebbe incongruente con quanto emerso nel giudizio, poiché, secondo parte appellante, l'unica
sostanziale differenza risiederebbe nei costi per l'abitazione; ed invero, ha sottolineato, la OMISSIS,
nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, avrebbe affermato di aver preso in locazione
quel tipo di casa in via Quadrio perché il prezzo era "ragionevole"; altresì, per la casa di proprietà, il
OMISSIS ha rappresentato di sostenere numerose spese, quali quelle condominiali e quelle di
manutenzione ordinaria e straordinaria, per cui non è vero che costui non abbia oneri abitativi; la
differenza per gli oneri abitativi, quindi, sarebbe ben inferiore a Euro 700,00. Altresì, ha riportato che
nel corso del giudizio la Sig.ra OMISSIS avrebbe avuto un aumento significativo del reddito,
beneficiando altresì in via esclusiva dell'assegno familiare. Per il OMISSIS sarebbe stato dunque
inspiegabile il rigetto da parte del Tribunale della richiesta di disporre il mantenimento diretto.
Tutto quanto esposto, OMISSIS ha rassegnato le conclusioni sopra richiamate.
2. In data 16.04.2024 si è costituita in giudizio OMISSIS
compagno, avrebbero manifestato segnali di malessere (sonno agitato di OMISSIS pensieri di morte
da parte di OMISSIS ).
Al rientro dalle vacanze delle minori con il padre, a fine agosto, la sig.ra OMISSIS le ha fatte visitare
dal medico curante perché presentavano segni sulla pelle, diagnosticati come lesioni cutanee ed in
bocca tipiche della malattia bocca-mani-piedi.
La sig. ra OMISSIS inoltre ha espresso l'intenzione di trovare un'abitazione più adeguata a quella
attuale (…) Le scriventi, che ritengono legittima l'aspirazione a migliorare il luogo di vita del nucleo,
hanno ribadito alla sig.ra OMISSIS la necessità di cercare un eventuale nuovo appartamento nelle
vicinanze della zona attuale, in modo da consentire alle figlie di mantenere i riferimenti già in corso
(scuole ed attività di tempo libero frequentate).
A tale proposito il sig. OMISSIS ha avanzato ferme obiezioni, rimarcando che il trasferimento
abitativo dovrebbe essere limitato al massimo ad un diverso numero civico nella stessa via. La ex
Curatrice Omodeo, a cui si sono chiesti chiarimenti circa il dispositivo molto vincolante rispetto alla
residenza, ha riferito che la madre potrebbe spostarsi all'interno della città di Milano senza avallo da
parte del padre, a condizione di mantenere le abitudini delle bambine (scuola/sport).
Riguardo ai percorsi individuali e di coppia relativamente al supporto delle competenze genitoriali,
gli incontri con il Coordinatore Genitoriale sono stati sospesi poiché la madre delle minori non ha
aderito alla decisione dello specialista di aumentare ulteriormente i giorni di collocamento di
OMISSIS e OMISSIS presso il padre, in modo da pareggiare i giorni di permanenza presso ognuno
dei genitori. La signora conferma che non riteneva più utile quel percorso, considerato che le cose
andavano meglio e riferisce di essersi sentita "forzata" a proseguire. Il sig. OMISSIS afferma di essere
disponibile a riprendere il percorso con la dott.ssa OMISSIS o con un altro nuovo professionista,
purché in ambito privato, mentre l'ex moglie afferma la preferenza per un operatore del servizio
pubblico (Consultorio Familiare), che però potrebbe fare un lavoro di mediazione familiare oppure
di supporto alla genitorialità, alla coppia di genitori o ad ognuno di loro.
La questione è quindi rimasta irrisolta in relazione al mandato del decreto che disponeva
specificamente un lavoro condotto da una figura di Coordinatore Familiare.
Riguardo al percorso psicologico individuale, attualmente continua ad essere in corso sola quello
del sig. OMISSIS
Le abitazioni dei genitori sono apparse entrambe adeguate e rispettose degli spazi delle bambine,
che hanno luoghi dedicati e hanno personalizzato le case con disegni e lavori autoprodotti.
Le scriventi hanno incontrato OMISSIS e OMISSIS una prima volta il 18/6 in ufficio ed in data 8/10 a
casa loro. Durante il colloquio di conoscenza OMISSIS si è dimostrata molto curiosa e loquace,
desiderosa di raccontare della sua famiglia, mentre OMISSIS è rimasta più in disparte, adeguandosi
alle affermazioni della sorella. La maggiore delle bambine ha riferito di avvertire la mancanza della
madre dopo qualche giorno di collocamento presso il padre, come se avesse bisogno di avere un
momento di contatto con lei che non sia solo telefonico.
La minore ha portato alle scriventi anche altre istanze, dal cambiamento del cognome al
trasferimento abitativo, che farebbero pensare ad un suo coinvolgimento forte nella dinamica
familiare in cui appare allinearsi maggiormente con la figura della madre.
Considerato che OMISSIS non è mai stata vista da nessuna specialista ma vive le stesse dinamiche
familiari complesse che meritano un approfondimento riguardo al suol disagi e bisogni, le scriventi
ritengono opportuno lo svolgimento di una valutazione psicologica per meglio comprendere il suo
stato psico-emotivo.
Riguardo all'avvio dell'intervento educativo domiciliare, entrambi i genitori nonostante non
ritengano utile e opportuno l'inserimento di un'educatrice nella vita delle figlie, hanno dato la loro
adesione all'intervento(…).
6. All'udienza del 17.10.2024, tenutasi col deposito di note scritte come da D.P. del 3 giugno 2024, la
Corte d'Appello, rilevato che non risultasse né la notifica al CS né la costituzione di quest'ultimo, ha
provveduto a rinviare l'udienza al giorno 6.03.2025 invitando parte appellante alla notifica al
curatore e assegnando, altresì, i termini per la costituzione di quest'ultimo e per il deposito di note
di trattazione ai fini dell'udienza. La Corte ha inoltre disposto che i Servizi Sociali, già incaricati in
primo grado, inviassero relazione di aggiornamento sul nucleo entro il 25.2.2025.
7. Successivamente alla prima udienza OMISSIS, revocando il precedente difensore, avv. C., ha
conferito mandato per la sua difesa agli avvocati OMISSIS che, costituitesi in giudizio il 31.10.2024,
si sono riportate integralmente alle conclusioni formulate dall'appellata nella propria comparsa di
costituzione.
8.In data 15.02.2025 si è costituita l'avv. Anna Omodeo Salé nella sua qualità di Curatore Speciale
delle minori OMISSIS e OMISSIS.
Il C.S. ha ritenuto non sussistenti allo stato i presupposti per la revoca dell'affidamento all'Ente
disposto con sentenza e degli incarichi conferiti ai Servizi incaricati. A suo avviso, la scelta del
Tribunale di primo grado non si è posta in contrapposizione con le conclusioni della CTU, ma anzi
in linea con essa. Ed infatti, ha evidenziato il CS, la Dottoressa OMISSIS CTU nominata in primo
grado, nelle proprie conclusioni aveva osservato che i due genitori avrebbero potuto esercitare
congiuntamente la responsabilità genitoriale soltanto se sostenuti da una figura terza che li aiutasse
"a gestire, contenere ed eventualmente risolvere i conflitti e mettere in pratica un loro piano
genitoriale". Di fatto, in epoca immediatamente successiva al deposito della relazione peritale i due
genitori hanno saputo affidarsi ad un coordinatore genitoriale e collaborare per discutere un piano
genitoriale condiviso, ma, dopo pochi mesi, l'intervento è stato interrotto e la riaccesa conflittualità
tra i due genitori ha ricominciato ad incidere nei rapporti interni al nucleo familiare, con pregiudizio
per le figlie; ragion per cui il Tribunale ha disposto la limitazione della responsabilità genitoriale e
prescritto una serie di interventi, conferendo apposito incarico all'Ente.
Il CS ha precisato che i fatti verificatisi in epoca successiva alla definizione del procedimento di
primo grado avrebbero confermato la persistenza di una totale assenza tra i genitori di dialogo e di
un progetto genitoriale condiviso. Ha riferito di un forte coinvolgimento di OMISSIS nel conflitto
genitoriale; ha suggerito alle parti di affidarsi ad un professionista privato, scelto di comune accordo,
possibilmente uno psicologo dell'età evolutiva, al fine di promuovere una maggiore collaborazione
tra le parti e un approccio genitoriale e co-genitoriale più funzionale, così da garantire il benessere
delle minori; professionista eventualmente nominato dalla Corte, invitata altresì a nominare un
professionista ausiliario.Il CS ha sottolineato che non corrisponderebbe a vero quanto asserito
dall'appellante in merito al fatto che il raggiungimento del pari-tempo di frequentazione fosse un
obiettivo certo e immediato della CTU, poiché essa nelle proprie conclusioni suggeriva di addivenire
a tempi paritetici di frequentazione solo a seguito di un intervento di supporto e "se le condizioni
conflittuali tra le parti e psichiche di tutti i membri della famiglia lo permetteranno". Vero è che, ha
ribadito il CS , nel momento in cui il Tribunale si è trovato a decidere se concedere l'ultimo
ampliamento richiesto dal padre e negato dalla madre la conflittualità tra i genitori era nuovamente
esplosa e con essa le accuse di inidoneità genitoriale reciproche. É stato dunque corretto, secondo il
CS, confermare il regime di frequentazione già rodato e rinviare eventuali modifiche alla messa in
atto da parte del Servizio Sociale degli interventi prescritti a tutela delle minori, che non hanno
ancora trovato pieno compimento. Pertanto, secondo il CS, non vi sarebbero al momento le
condizioni per modificare le frequentazioni disposte del Tribunale. Quanto ai rapporti economici tra
i genitori ha ritenuto condivisibile l'impianto motivazionale assunto dal Tribunale.
9. Con note scritte del 3.03.2025 OMISSIS ha insistito nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni,
formulate nella comparsa di costituzione del 16.9.2024.
10. In data 3.03.2025 i Servizi affidatari hanno trasmesso relazione sulle minori OMISSIS e OMISSIS
ove si legge che: Le scriventi hanno proseguito il lavoro di sostegno al nucleo familiare delle minori
in oggetto, si fa presente tuttavia che non è ancora stato possibile reperire una figura educativa
domiciliare;(…)È stata inviata ai servizi specialistici la richiesta di valutazione riguardante OMISSIS
tuttavia, non è ancora stato individuato un professionista incaricato. A riguardo il papà ha espresso
una certa preoccupazione sulla possibilità che OMISSIS debba affrontare una fase di valutazione, da
lui ritenuta fonte di ansia per la bambina avendo gia manifestato un chiaro disagio durante la CTU.
Rispetto alle minori, le scriventi hanno potuto avere uno scambio di informazioni con la referente di
plesso della scuola dell'infanzia Porta Nuova, la quale ha riferito che gli insegnanti non rilevassero
nessun elemento significativo da riportare riguardo OMISSIS e OMISSIS entrambe le pagelle delle
bambine sono state ottime e risultano entrambe ben integrate nel gruppo classe. La referente ha
inoltre riportato che i genitori partecipano ai colloqui ed alle attività proposte anche insieme.Le
scriventi negli scorsi mesi hanno proseguito il lavoro con i genitori di OMISSIS e OMISSIS
effettuando colloqui singoli con entrambi i genitori in quanto ritenuto più funzionale. Le scriventi
hanno conosciuto anche il compagno della sig.ra OMISSIS, sig. OMISSIS .I sigri OMISSIS e OMISSIS
si sono sempre mostrati genuinamente legati alle loro figlie, tuttavia, sono emerse dinamiche che
hanno mostrato, per entrambi, alcune fragilità nel rappresentarsi i bisogni reali delle bambine.Per
quanto riguarda il sig. OMISSIS le scriventi hanno potuto osservare sia tramite il colloquio con lui
che tramite un confronto con la sua terapeuta (da lei richiesto) dott.ssa OMISSIS che viva una
dimensione di profonda angoscia rispetto all'ipotetica "sostituzione" della figura paterna che a suo
dire la sig. ra OMISSIS starebbe cercando di attuare tramite la sua nuova relazione. Essendo questo
il suo vissuto, il sig. OMISSIS sembra vivere il rapporto con i servizi e con la sig.ra OMISSIS in
posizione difensiva e mostra una certa tensione nel tentativo di salvaguardare il proprio spazio.È
risultato complesso per le scriventi mediare con il sig. OMISSIS rispetto alla sua posizione, in quanto
è parso molto rigido nel proprio pensiero e poco disponibile ad accogliere visioni alternative. Il sig.
OMISSIS ha riportato più volte comportamenti delle bambine da lui giudicati di sofferenza
relativamente ai progetti della mamma di evoluzione nella costruzione di una nuova famiglia.
Sottolinea inoltre che soprattutto OMISSIS venga molto coinvolta nelle varie tappe di costruzione di
tale progetto e che questo venga fatto per indurre le figlie ad aderire al pensiero della mamma.La
sig.ra OMISSIS, dal canto suo, risulta desiderosa di poter andare avanti con la propria vita,
specificamente per ciò che concerne l'acquisto di un'abitazione di proprietà in cui poter vivere con
le bambine in spazi adeguati.
La signora OMISSIS, pur mantenendo un rapporto di collaborazione con il servizio, ha mostrato
maggiore fatica nel comprendere le ragioni delle richieste della rete di operatori di circoscrivere la
presenza del proprio compagno solo ad alcuni momenti e di procedere con maggiore calma
nell'inserimento di giornate insieme e pernottamenti.Entrambi i genitori, in diverse occasioni, hanno
preso decisioni unilaterali e non condivise con i servizi che hanno sottolineato una mancanza di
focalizzazione sul bisogni delle bambine.A titolo di esempio, Il sig. OMISSIS ha prenotato i biglietti
del treno per partire con le bambine primo gennaio al mattino presto, vincolando quindi le bambine
a non fare nulla la sera di Capodanno in quanto avrebbero dovuto svegliarsi presto.La signora
OMISSIS ha comunicato a posteriori alle scriventi di un pernottamento del suo compagno non
concordato a casa loro. Le scriventi hanno incontrato il compagno della signora OMISSIS ; il sig.
OMISSIS ha raccontato di essere laureato in matematica e di lavorare presso un'azienda. Ha riferito
di essere a conoscenza delle dinamiche complesse tra i genitori delle bambine rispetto alle quali
intende tenere una certa distanza. Il sig. OMISSIS ha mostrato di non avere alcuna intenzione di
ricoprire un ruolo paterno nei confronti delle bambine con le quali ha un rapporto prevalentemente
ludico.Prosegue il percorso psicologico della dottoressa OMISSIS con OMISSIS . Rispetto al
confronto con la dottoressa, si è venuti a conoscenza del fatto che entrambi i genitori sono sempre
presenti in sala d'attesa durante le sedute di OMISSIS . La dottoressa ha affermato che tale
atteggiamento manifesta un controllo che in certa misura entrambi cercano di attuare rispetto a tale
spazio e che non è utile al percorso terapeutico della bambina.Le scriventi hanno rimandato al
genitori la urgente necessità di nominare un nuovo coordinatore genitoriale che possa supportarli
anche nel quotidiano in una gestione maggiormente corresponsabile della propria genitorialità.
Recentemente sono stati forniti ai genitori alcuni nominativi dalla dottoressa OMISSIS sui quali non
hanno ancora trovato un accordo. Sarà fondamentale raccogliere l'osservazione dell'educatrice
domiciliare rispetto alle dinamiche presenti fra le minori ei genitori. Le scriventi intensificheranno
la ricerca fra altre cooperative.Si sottolinea che risulterà complesso individuare un glomo per
svolgere l'educativa domiciliare in quanto l'agenda delle bambine, soprattutto di OMISSIS, è
praticamente occupata per l'intera settimana da attività svariate. La stessa ha manifestato fatica nel
non avere mai un momento libero, la madre a tal proposito ha concordato con lei di sospendere
l'attività di nuoto".
11. All'udienza del 6.03.2025 tenutasi in modalità cartolare la Corte sulla scorta degli atti di causa ha
trattenuto la causa in decisione.
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 AFFIDO E COLLOCAMENTO DEI MINORI
I .L'affido all'Ente si giustifica, nella fattispecie in esame, al fine di evitare che un conflitto ad elevata
tensione che permane tra le parti anche a distanza di tempo dalla rottura dei rapporti in ambito
familiare, possa compromettere le scelte di maggiore rilevanza per l'educazione delle minori
creando uno stallo. Infatti la denunciata conflittualità è in concreto di ostacolo ad un equilibrato
esercizio della responsabilità genitoriale. La coppia deve infatti essere sostenuta nell'avviare e nel
sostenere la capacità di dialogo a vantaggio della minore anche in ragione del disagio manifestato
dalle minori che necessitano di sostegno in quanto esposte alla logorante situazione familiare. Va
rimarcato che sono rimasti costanti nel corso del procedimento indici di un clima di preoccupante
ostilità quali la assenza di rapporti allo stato inesistenti, con ricadute in termini di sostanziale
inidoneità genitoriale che hanno comportato e comportano rilevanti rischi di pregiudizio evolutivo
per le minore. La decisione si colloca in un quadro giurisprudenziale consolidato alla stregua del
quale "L'incapacità di rapportarsi responsabilmente alla genitorialità incide sulle modalità
dell'affidamento, dovendosi tutelare il superiore interesse del minore. In via di principio la mera
conflittualità tra genitori non coniugati che vivono separati non è di per sé ostativa all'affidamento
condiviso dei figli. Ciò a condizione che si mantenga entro i limiti di un tollerabile disagio per la
prole e non si traduca invece in forme che possono alterare o porre in serio pericolo l'equilibrio e lo
sviluppo psico-fisico dei figli." (Cass 10/12/2018, n.31902, Cass n. 9691/2022 del 24/03/2022) Pertanto
alla stregua della manifesta assenza di comunicazione che "non rimane sul piano di una forte
difformità di vedute o di orientamenti educativi ma è tale da determinare un vero e proprio blocco
delle funzioni decisionali inerenti la vita del minore" si ritiene confermare la decisione del primo
giudice.
II Quanto alle limitazioni a carico dei genitori ,ad avviso della Corte meritano conferma le
valutazioni espresse sul punto dal primo giudice in ragione degli aspetti di disfunzionalità nella
coppia genitoriale emersi nel corso del procedimento e attestati dalle risultanze peritali di cui sopra.
Nella specie, la scelta si giustifica in ragione delle denunciate sofferenze delle minori con particolare
riferimento alla posizione di OMISSIS che necessita del percorso psicologico in atto .La minore ha
espresso disagio derivante dalla conflittualità familiare, ragione che giustifica la predisposizione e
per quanto possibile permanenza di tutti gli strumenti di supporto e di sostegno già posti in essere
in forza del provvedimento impugnato. Infatti il sostegno al nucleo non può che essere soddisfatta
proprio mantenendo gli strumenti già posti in essere e diretti, per l'appunto, ad un monitoraggio del
nucleo, anche da parte di soggetti specializzati al fine di realizzare le condizioni che possono portare
ad un benessere evolutivo ed affettivo delle minori , condizioni che al momento risultano carenti nel
contesto dato. Del resto è pacifico che le prescrizioni di un percorso terapeutico per i genitori non
siano coercibili trattandosi di prescrizioni connotate dalla finalità di accompagnarli in una
maturazione personale ( Cass 19530 del 22.6.23) anche in riferimento al sostegno da parte dei servizi
, e che resta evidentemente nella discrezionalità della parte coglierne o meno l'opportunità ,nella
prospettiva di raggiungere l'obbiettivo di una genitorialità realmente condivisa .Come sopra
accennato non è ravvisabile in capo ad alcuno dei genitori ( cfr .relazione Servizi del 3.3.25) una
presa di coscienza adeguata. che non è maturata nel periodo di periodo di sorveglianza,
monitoraggio e guida nel recupero delle rispettive capacità genitoriali, stante la mancanza di
apertura rispetto alle indicazioni provenienti dai servizi affidatari
III .In ogni caso va esclusa ,allo stato ,l'ipotesi di un affido condiviso dei minori alla appellante ( .
Cass. Civ. sez. I, 22 giugno 2023, n. 17903). L'individuazione di tale modalità di affido presuppone
un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella
nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi
sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo
alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità
ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue
consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore." (Cass. civ., Sez. I, Ord., 30
giugno 2021, n. 18603 - Pres. Acierno, Cons. Rel. Iofrida, Cass. Civ., Sez. I, ord. 18 dicembre 2023 n.
35253). Una volta individuata nel genitore , segnatamente il padre , la figura più adeguata a svolgere
il ruolo di affidatario , nell'ipotesi di affido esclusivo va, in ogni caso ,preservato nell'interesse
superiore del minore, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza
comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde
relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed
istruzione (Cass., n. 28723/20; n. 9764/19; cfr. ord. Cass. Sez. I n 286/2022 del 24/03/2022 Cass. Civ.,
Sez. I, Ord., 06 luglio 2022, n. 21312). Infatti il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare
relazioni rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento
nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella
fattispecie concreta. (Cass., n. 19323/20; n. 4790/22). Siffatta caratterizzazione del diritto del minore
impone, dunque, nell'applicazione delle singole norme, un'interpretazione che valorizzi in ogni caso
il miglior interesse del minore, con prevalenza su altri diritti la cui attuazione possa, seppur
parzialmente e indirettamente, comprimerlo, che vanno ritenuti recessivi.
Nella specie la denunciata incomunicabilità è in concreto di ostacolo non solo ad un equilibrato
esercizio della responsabilità genitoriale ma ancor più alla concentrazione in capo ad un unico
genitore della responsabilità genitoriale. E prematura la possibilità di una modifica del regime di
affido e collocamento attuale, che vede la concentrazione in capo al padre della responsabilità
genitoriale , rispetto all'urgenza di consolidare un quadro che sia alternativo a quello preesistente,
da lungo tempo carico di conflittualità, e che sia piuttosto connotato dal supporto di organi e
competenze a più livelli.
IV. Quanto alla censura che attiene alla supposta ingerenza del Tribunale nella vita familiare che la
reclamante lamenta invocando il perimetro sovranazionale in cui la disciplina in discussione si
inquadra con particolare riferimento all'art. 8 Convenzione Edu, va detto che è nota a questa Corte
la giurisprudenza citata dalla reclamante così come tutte le plurime pronunce intervenute sul punto
(cfr. Causa OMISSIS E Altri C. Italia ,Ricorso No 19537/03 ,21 Ottobre 2008 Definitiva 06 Aprile 2009;
causa D. c. Italia - Prima Sezione - sentenza 23 febbraio 2017, Sentenza della Corte Edu 19 ottobre
2023, OMISSIS e OMISSIS, ric. n. 48618/22 ,Affaire A et Autres 23 settembre 2023 ricorso 17793 / 22 ,
Sentenza del 24 giugno 2021 - Ricorso n. 40910/19 - Causa A.T. contro Italia 14 gennaio 2021) In
nessuna delle pronunce sul tema ( cfr. in particolare Cedu 24 giugno 2021 - Ricorso n. 40910/19 -
Causa A.T. contro Italia e Sentenza della Corte Edu 19 ottobre 2023, A.S. e OMISSIS Italia, ric. n.
48618/22) è dato rinvenire una qualche affermazione di incompatibilità ovvero contrasto tra la
disciplina interna in tema di affido del minore a terzi ed i principi Cedu. Piuttosto si afferma
ripetutamente che, in un contesto relazionale caratterizzato da una crescente ostilità tra i due genitori
tale da determinare l'affidamento ai servizi sociali del minore e la nomina di un curatore speciale,
l'articolo 8 della Convenzione va interpretato alla stregua delle circostanze fattuali che "richiedono,
semmai, di porre in essere azioni tese a conciliare gli interessi in conflitto, sempre tenendo a mente
la preminenza di quelli afferenti al minore" il nodo centrale posto all'esame della Corte è quello di
valutare se, tenuto conto del margine di discrezionalità di cui dispone, lo Stato convenuto abbia
realizzato un corretto equilibrio tra i diversi interessi in gioco, considerato il preminente interesse
del minore. In casi analoghi, difatti, occorre, per un verso, considerare l'interesse di quest'ultimo a
essere protetto da una situazione familiare che minaccia il suo benessere psicofisico. Parimenti, non
si deve trascurare il suo interesse a preservare i legami con i componenti della famiglia, salvo che
nelle circostanze, del tutto eccezionali, in cui quest'ultima si sia rivelata particolarmente inadatta.
Inoltre, la Corte rammenta come l'adeguatezza dell'operato delle autorità si giudica, in questi casi,
anche e soprattutto dalla loro rapidità."(Causa A.T. contro Italia e Sentenza della Corte Edu 19
ottobre 2023, OMISSIS e OMISSIS c. Italia, ric. n. 48618/22). Per di più è nota a questa Corte la
giurisprudenza di legittimità che ha recepito le istanze emerse in sede sovranazionale e le ha fatte
proprie affermando che "l'art. 8 nella lettura che ne rende la Corte Edu tutela la vita familiare e
stabilisce che l'eventuale ingerenza dei pubblici poteri nella vita privata e familiare è legittima
soltanto qualora sia necessaria e fondata su una base legale chiara e prevedibile per segua un fine
legittimo nel rispetto del principio di proporzionalità tra la misura e lo scopo perseguito la norma
obbliga lo stato anche all'adozione di misure positive finalizzate a garantire i diritti degli interessati
bilanciando gli interessi individuali con quelli della società e tenendo conto che il miglior interesse
del minore costituisce considerazione preminente di regola prevalente sull'interesse dei genitori."
(Cass. Sez. I, Est. Caiazzo, ord. 29.11.23. n. 33193). La citata giurisprudenza ha a più riprese ribadito
"la ragionevolezza del ricorso alla collaborazione dei servizi sociali poiché le corti nazionali non
possono farsi carico direttamente del benessere quotidiano dei minori." "Si osserva che qualora i
genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati gli interventi in favore del minore possono essere
distinti in due gruppi interventi di sostegno a supporto alla famiglia ampliativi di quelle che sono le
risorse destinate al benessere del minore quindi giudice affianca ai genitori un soggetto terzo con la
finalità di supportarli e assisterli nello svolgimento dei loro compiti seppure nel rispetto del diritto
all'autodeterminazione sul punto"( Cass 17093 del 22/6/21). Per la Cassazione l'affido all'ente realizza
la finalità di supportare ed assistere il minore (Cass 15.11.23 n 32290) in quanto "secondo quanto
affermato da questa Corte con la ordinanza n. 32290/2023 (pronunciata all'esito della adunanza
camerale del 15 novembre 2023) in ordine alle diverse ipotesi che possono rientrare sotto la comune
"voce" dell'affidamento del minore ai Servizi sociali, che il giudice, in corso di causa o a conclusione
della stessa, può disporre nell'ambito dei provvedimenti tipici ed atipici a tutela del minore.
Nell'ordinanza suddetta, è stato osservato che, qualora i genitori si rivelino in tutto o in parte
inadeguati, gli interventi in favore del minore possono essere distinti in due gruppi: a) interventi di
sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del
minore, in quanto il giudice "affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed
assisterli nello svolgimento dei loro compiti (sia pure nel rispetto del diritto di autodeterminazione,
sul punto v. Cass. n. 17903 del 22/06/2023 ), nonché con la finalità di supportare ed assistere il minore,
e per esercitare una funzione di vigilanza", ipotesi nella quale "nulla viene tolto a quell'insieme di
poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o
addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interest of the child"; b) interventi in tutto o in
parte ablativi, allorché, rilevata l'incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti,
si dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale o le si impongono limiti e, in quest'ultimo
caso, alla sfera delle funzioni genitoriali (poteri e doveri) vengono sottratte alcune competenze e il
compito di esercitare le funzioni tolte ai genitori (e le correlate responsabilità) viene demandato a
terzi, procedendosi quindi per sottrazione e non per addizione.). (Cass 15.11.23 n 32290). Va
rimarcato altresì che, al fine di circoscrivere l'ambito di operatività dell'affido all'ente la Cassazione
ha posto un ulteriore corollario precisando che ,"Ai fini della sospensione della responsabilità
genitoriale ex art. 333 c.c. non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio,
poiché la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche
involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento
anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno. Cass. Civ.,
Sez. I, ord. 19 gennaio 2024 n. 2021 - Pres. Genovese, Cons. Rel. Caiazzo).
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. I, Est. Caiazzo, ord. 29.11.23. n. 33193) ha di recente
precisato che l'affidamento conseguente al provvedimento limitativo (anche provvisorio) della
responsabilità genitoriale, costituendo una ingerenza nella vita privata e familiare, deve essere
giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi
morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i precedenti interventi; dovendo i contenuti
del provvedimento essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e
l'obiettivo perseguito, il giudice deve descrivere dettagliatamente i compiti affidati al servizio in
relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall'ambito della responsabilità genitoriale e
distinti dai compiti che sono e eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona
diversa da i genitori; i servizi non possono svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità
genitoriale se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo; in questo caso il minore
è rappresentato in giudizio da un curatore speciale i cui compiti sono pure precisati. Conformemente
alle disposizioni dell'art. 5bis della L. n. 184 del 1983, il primo giudice ha correttamente assegnato al
Servizio Sociale affidatario incarichi limitati nel tempo, precisi e dettagliati in supporto della minore
e del nucleo familiare, accompagnati da prescrizioni ai genitori affinché si impegnino a collaborare
agli interventi e al progetto di cura della figlia e in un percorso di sostegno alla genitorialità. Come
rimarcato dai Servizi (cfr. relazione 3.3.25) le misure adottate vanno nella direzione di supportare il
nucleo e la minore in concreto mediante la predisposizione di misure che si attagliano
specificatamente alle peculiarità della situazione del nucleo tant'è che i genitori sia pure in misura
diversa sembrano manifestare adesione ai progetti lori proposti. Va da sé che nella specie appare
pienamente soddisfatto il principio di proporzionalità delle misure adottate. Pertanto, alla stregua
del quadro emerso, ritenuta la piena legittimità dell'affido all'ente e degli interventi predisposti a
tutela del nucleo tenuto anche conto che il provvedimento impugnato contiene, ed è fatto non
contestato, i requisiti di specificità previsti dalla dall'art. 5 bis L. n. 184 del 1983 il motivo è infondato
e va respinto.
V Analoghe considerazioni valgono in ordine al collocamento ed al diritto di visita tenuto conto che
per l'età delle minori correttamente il primo giudice in adesione alle valutazioni emerse in sede
peritale ha privilegiato l'esigenza di stabilità delle minori .Del resto il calendario disposto lascia ampi
tempi di frequentazione tra il padre e le minori e lo stretto monitoraggio e la serie di interventi
consentirà nel corso della valutazione all'Ente affidatario potrà offrire nel prosieguo eventuali
margini di miglioramento( cfr punto del dispositivo in cui si indica che Verificare l'evoluzione degli
interventi educativi e di supporto attivati anche nell'interesse dei genitori, con delega, a rimodulare
le frequentazioni con entrambi i genitori nel modo meglio corrispondente all'interesse delle bambine
tenendo in debita considerazione quale sia il genitore più in grado di preservare la figura ed il ruolo
dell'altro nell'auspicato intervento unificante delegato all'operatore educativo presente in entrambi
i contesti; "
IL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO E L'ASSEGNO UNICO
Va premesso che giova sgombrare il campo dalla questione relativa all’"an" dell'obbligo di
mantenimento del minore che l'appellante pone, sia pure in via subordinata ,in quanto la doglianza
fatta valere non solo non supera il vaglio di specificità. (C. 918/2024 ) , ma è comunque svolta sul
fondamento di considerazioni estranee al tema di discussione che potrebbero al più valere nella
ipotesi, altra , in cui fosse controversa la spettanza dell'assegno divorziale. L'obbligo di concorrere
al mantenimento del figlio trova la sua ragione d'essere nello status di genitore, la cui efficacia
retroattiva risale al momento della nascita del figlio. Ne deriva che l'obbligo dei genitori di
mantenere i figli sussiste per il fatto di averli generati come da monolitica giurisprudenza in tema di
art. 337 ter c.c. ( Cass., Sez. I, ord. 29.08.24 n. 23323). Superata la questione dell'"an" dell'obbligo di
mantenimento a carico del genitore non collocatario, è infondata la censura che attiene alla
quantificazione del contributo a favore delle minori avanzata dalla appellante. Le ragioni del rigetto
della domanda di revisione si snodano lungo due ordini di considerazioni.
In primo luogo, va valorizzata l'esigenza che il contributo in questione copra gli oneri di
mantenimento abitativo a carico della madre (che versa a titolo di locazione circa Euro 700 mensili).
La Corte di cassazione si è di recente pronunciata in ordine al rapporto tra le spese di manutenzione
della casa familiare e gli oneri di mantenimento dei figli, affermando la legittimità del
riconoscimento di un importo destinato alla copertura dei costi abitativi quale componente del
contributo al mantenimento dei figli sino al raggiungimento della loro indipendenza economica e
alla conseguente cessazione della destinazione della residenza familiare alla loro abitazione.
(Cassazione civile sez. VI - 23/09/2022, n. 27948). Nella specie tenuto conto dell'esborso a titolo di
locazione totalmente a carico della appellata e del rapporto tra siffatto costo e il reddito a
disposizione della stessa, si ritiene giustificato che una componente del contributo in contestazione
venga riconosciuta a titolo di copertura dei costi di manutenzione dell'abitazione familiare in quanto
luogo di residenza del minore.
In secondo luogo, occorre valorizzare il principio di proporzionalità che riguarda il rapporto tra le
disponibilità dei genitori inteso come criterio discretivo al fine specifico di evitare che le differenze
nella capacità di spesa di ciascuno si ripercuotano negativamente determinando condizioni di vita
deteriori per il minore legate alla permanenza presso il genitore che sia dotato di minori risorse.
Infatti, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 4 c.c., rientrano nel concetto proprio di proporzionalità, tanto
la valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, quanto la considerazione delle esigenze
del figlio e del tenore di vita da lui goduto e che potenzialmente potrà tenere presso ciascun genitore
al fine di evitare che si profilino disparità di trattamento. Si è precisato, tra l'altro, che non solo le
condizioni esistenti durante l'unione debbano fungere da parametro di riferimento, ma anche gli
eventuali miglioramenti della situazione economica di uno o di entrambi i genitori (Cass., Sez. I, est.
Reggiani, ord. 29.08.24 n. 23323 e Cass. Civ. n. 785/2012) . Va rimarcato che il taglio della verifica in
discussione è sostanziale e non attiene tanto al tenore di vita in quanto tale bensì tende allo scopo "
di assicurare ai figli, in relazione all'età, al grado di sviluppo, alle inclinazioni e aspirazioni dei
medesimi, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e ai compiti di cura assunti da entrambi,
la soddisfazione delle esigenze primarie e, in proiezione futura, le stesse prerogative e opportunità
cui avrebbero potuto ambire qualora il nucleo familiare fosse rimasto unito." (Cass. Civ., Sez. I, ord.
26 gennaio 2024 n. 2536). In altri termini le esigenze del minore "non sono riconducibili al solo
obbligo alimentare ma vanno estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale,
all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione
domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di
soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare
il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza" (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16739
del 06/08/2020
Come condivisibilmente affermato dal primo giudice alle cui motivazioni si fa espresso rinvio ex art.
118 disp att c.p.c.. Una valutazione comparata dei redditi, quale emerge dai dati esposti dalle stesse
parti . evidenzia che i redditi percepiti dalle parti sono di importo sostanzialmente equivalente, la
situazione reddituale e patrimoniale delle parti è rimasta pressoché invariata (nel 2021 - rispetto al
2020 - vi è stato un leggero incremento per entrambi), la madre deve sostenere un canone di
locazione mensile pari a Euro 700,00 . Nella specie ai fini comparativi estrapolando , tra quelli
esposti, i dati omogenei documentati in causa , emerge quanto segue:
- quanto alla OMISSIS lavora alle dipendenze della S. s.p.a. e
-nell'anno 2020 ha prodotto un reddito annuo netto pari a Euro 24.729,54 e nel 2021 pari a Euro
28.833, 61;
- è titolare di un conto corrente bancario il cui saldo attivo al 31.12.2020, dal modello disclosure
depositato in data 22.11.2022, risulta essere pari a Euro 1.365,65 e al 31.12.2021 pari a Euro 2.012, 80;
- vive in una casa in locazione sita in M., via Q., con esborso mensile a titolo di locazione pari a Euro
700,00, oltre a 170,00 Euro di spese condominiali.
- Quanto a OMISSIS lavora alle dipendenze della E. s.p.a., nel 2020 ha prodotto un reddito annuo
netto pari a Euro 26.476,25 e nel 2021 pari a Euro 28.243,00;
- è titolare di un conto corrente bancario il cui saldo attivo al 31.12.2020, dal modello disclosure
depositato in data 30.11.2022, risulta essere pari a Euro 4.117,15, al 31.12.2021 pari a Euro 2.281,24 e
al 30.11.2022 pari a Euro - 1.778,64 (saldo negativo);
- vive nella ex casa coniugale sita in M., via S., 21, su cui non grava alcun onere di mutuo, di sua
esclusiva proprietà.
Ad avviso della Corte poiché, l'AUU dovrà essere percepito per intero dalla madre in quanto
collocataria. In senso conforme anche Cass.L.n.11876/2003 relativamente agli assegni familiari
astrattamente assimilabili al beneficio in contestazione ha affermato " Qualora sia adottato dalla
competente autorità giudiziaria un provvedimento di affidamento del minore al servizio sociale
minorile e, per esso, all'Azienda unità sanitaria locale, a norma dell'art. 26, ultimo comma, R.D.L. 20
luglio 1934, n. 1404, convertito nella L. 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni,
disponendosi tuttavia che il minore resti collocato presso il proprio genitore naturale, quest'ultimo
mantiene il diritto alla corresponsione degli assegni familiari per il minore stesso, per tutto il tempo
di detto collocamento, dato che il provvedimento di affidamento non determina di per sè modifiche
in ordine al dovere del genitore di mantenere il minore, come d'altra parte risulta anche dalla
previsione dell'art. 25, terzo comma, del medesimo R.D.L., a norma del quale le spese di affidamento,
benché anticipate dall'erario, restano comunque a carico del genitore; ne consegue che opera in tale
ipotesi la presunzione di cui all'art. 5 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, in base alla quale i figli ed
equiparati devono ritenersi a carico del capofamiglia quando convivano con lo stesso, realizzandosi,
in caso di collocamento presso la famiglia di origine del minore affidato al servizio sociale, un'ipotesi
di convivenza, con correlati oneri economici a carico del capofamiglia, salva la prova, incombente
sul debitore dell'assegno per il nucleo familiare, che, nel caso concreto, la collocazione presso la
famiglia non comporti per quest'ultima siffatti oneri."
Assorbita ogni altra questione dalle considerazioni che precedono l'appello è infondato e va respinto.
2.3. LE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. A carico solidale delle
parti va altresì posto il compenso del curatore
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da OMISSIS ... nei confronti di
OMISSIS avverso la sentenza n. …/2024 del Tribunale di Milano del 27.03.204, depositata in data
10.04.2024 nel procedimento di R.G .../2020, assorbita ogni altra questione, così provvede:
I. RESPINGE l'appello;
II. Condanna OMISSIS a corrispondere in favore di ... OMISSIS le spese di lite che si liquidano in
Euro 2200,00 oltre accessori
III. Pone a carico delle parti in via solidale il compenso del curatore che si liquida in Euro 1980,00
oltre accessori
Si comunichi alle parti ai difensori al curatore …ed all'Ente Affidatario comune di Milano nonché ai
Servizi Sociali del Comune di Milano.
Conclusione
Così deciso in Milano, il 6 marzo 2025.
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2025.
03-05-2025 21:41
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