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Sentenza

DIVORZIO - Assegno divorzile in favore dell’ex coniuge e valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti

(Legge 1 dicembre 1970 n. 898, articolo 5)
DIVORZIO - Assegno divorzile in favore dell’ex coniuge e valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti (Legge 1 dicembre 1970 n. 898, articolo 5)

Al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all’assegno è, necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità fra le rispettive situazioni economico - patrimoniali degli ex coniugi; una volta raggiunta la prova di tale circostanza, occorre accertare - e in entrambi i casi l’onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l’assegno - se questa disparità sia stata determinata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare e ai rispettivi ruoli all’interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare, o quanto meno ridurre, il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via.

    Corte d’Appello Napoli, sezione delle persone, dei minori e della fam., sentenza 30 luglio 2025 n. 4024 – Pres. Gaviano; Cons. Rel. Risolo
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Efisia Gaviano - Presidente
dott.ssa Marina Tafuri - Consigliere
dott. Stefano Risolo - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo in grado di appello n. …/2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del
matrimonio (appello contro Tribunale di Nola, 20.06.2024, n. 2051), vertente
FRA
B.A., nata a N. il (...) (c.f.: (...)), rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'avv…..(c.f.: (...)),
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in …(NA), alla via ..(p.e.c.:…);
appellante
E
G.D., nato a C. (N.) il (...) (c.f.: (...)), rappresentato e difeso in virtù di procura in allegato alla
comparsa di costituzione dall'avv. …(c.f.: (...)), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
…(NA), alla via …(p.e.c.:…);
appellato
nonchè
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Nola il 17.01.2019, G.D. domandava pronunziarsi la
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con B.A. il 07.07.2007 - dal quale,
rispettivamente nelle date del 03.05.2008, del 12.11.2010 e dell'1.11.2012, erano nati i figli I.P., V.M.
ed A. - chiedendo disporsi l'affido condiviso della prole con prevalente collocazione presso la moglie
e regolamentazione del diritto di visita padre-figli, assegnarsi alla coniuge la casa familiare (di sua
proprietà per la quota del 10% e per la restante quota di proprietà della B.) ubicata in V. (N.), alla via
S. F. n. 24, porsi a proprio carico, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'assegno
complessivo di Euro 800,00 al mese (comprensivo dell'Assegno Unico Universale per la prole), oltre
al 50% delle spese straordinarie; nulla disporsi in favore della controparte a titolo di assegno
divorzile, essendo la moglie ancora in giovane età, abile al lavoro, in possesso di un diploma di
scuola superiore e percettrice di redditi fiscalmente non dichiarati.
Con memoria di costituzione depositata in vista dell'udienza presidenziale fissata per il 22.11.2019,
B.A., rappresentato di essere disoccupata e di percepire un reddito di cittadinanza dell'importo di
190 Euro al mese nonché di essere dedita all'accudimento della prole e di sostenere l'intera rata (pari
a circa 370 Euro al mese) del mutuo dell'importo di 75.000 Euro contratto unitamente al marito per
la ristrutturazione della casa coniugale, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, affidarsi in forma condivisa la prole con collocazione prevalente della medesima presso
di sé e regolamentazione del diritto di visita paterno, fissarsi a carico del marito un assegno di
contributo al mantenimento dei figli dell'importo complessivo di Euro 1.050,00 al mese, oltre
all'Assegno Unico Universale ed al 50% delle spese straordinarie; contestualmente, la resistente
formulava rinuncia all'assegno divorzile per sé.
All'esito dell'udienza celebratasi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Nola, nel corso della
quale la B. ribadiva la propria rinuncia alla corresponsione dell'assegno divorzile, l'A.G. aumentava
(rispetto a quanto statuito nella sentenza di separazione emessa il 10.05.2017) l'importo mensile
dell'assegno dovuto dal G. a titolo di contributo al mantenimento della prole da Euro 450,00 ad Euro
700,00, oltre agli assegni familiari (pari ad Euro 390,00 al mese), e confermava l'assegno di
mantenimento in favore della B., dell'importo di Euro 200,00 al mese.
Falliti i successivi tentativi delle parti di pervenire ad una soluzione concordata della controversia
dinanzi al G.I., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini
di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Con sentenza n….del 20.06.2024, depositata il 24.06.2024, il Tribunale adito - dichiarata la cessazione
degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, disposto l'affido condiviso della prole con
collocazione preferenziale presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno nonché
assegnazione della casa coniugale alla resistente - poneva a carico di G.D. l'obbligo di corrispondere
alla coniuge, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di Euro 750,00 al mese (al
di fuori dell'Assegno Unico per la prole - dell'importo mensile di 390 Euro - già percepito dalla B.),
oltre al 50% delle spese straordinarie; contestualmente, il Tribunale dichiarava non dovuto dal
ricorrente alla coniuge alcun assegno divorzile, sul punto stigmatizzando il comportamento
processuale incoerente della B., la quale - come esposto nella motivazione della sentenza - "nella
comparsa di costituzione dichiara di rinunciare all'assegno divorzile; le parti addivengono anche a
bozza di accordo all'udienza del 12.03.2021, in cui le stesse manifestano l'intento di mutare il rito, ed
ancora parte resistente conferma di rinunciare all'assegno divorzile. Tuttavia, nella successiva
udienza del 16.04.2021, la resistente chiede determinarsi assegno divorzile nella misura di Euro
100,00"; rilevato, poi, che la B. (peraltro non diversamente dal ricorrente, che aveva rappresentato di
trarre dalla propria attività lavorativa di pasticciere un reddito inferiore a 21.000 Euro all'anno e di
essere gravato del canone di locazione dell'alloggio in cui vive, dell'importo di 250 Euro al mese)
non aveva ottemperato all'onere di depositare documentazione reddituale aggiornata all'attualità, il
Tribunale osservava che la donna "si è dichiarata per ben due volte con autosufficienza economica,
formula una richiesta di mantenimento per un ammontare che appare irrisorio o quantomeno
simbolico, in quanto detto ammontare, come tale, non può certamente garantire un'adeguata
autonomia economica alla parte, dal che è agevole desumere che la B. abbia verosimilmente
autonomia economica e, quindi, mezzi adeguati per la propria sussistenza".
Lo stesso comportamento processualmente ostativo della B., che aveva impedito una risoluzione
consensuale della controversia già nel 2021 senza addurre valide ragioni giustificative a base della
scelta di revocare la rinuncia all'assegno divorzile, veniva ritenuto suscettibile di fondare la
condanna della resistente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte.
1.1. Con ricorso depositato il 12.09.2024 ha proposto appello B.A., la quale, per le ragioni che di
seguito saranno sintetizzate, ha chiesto - in riforma della sentenza impugnata - sancirsi il suo diritto
ad ottenere dal G. un assegno divorzile dell'importo di Euro 100,00 al mese, con compensazione
delle spese del primo grado di giudizio e vittoria delle spese processuali relative al grado di appello.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza cartolare di
trattazione, si è costituito con comparsa di risposta G.D., resistendo nel merito.
All'esito della camera di consiglio del 02.07.2025, sul deposito delle note scritte delle parti ai sensi
dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la decisione.
M.D.D.
2. Con l'atto di gravame, B.A. lamenta che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto immotivato il
mutamento del suo contegno processuale manifestato dopo la rinuncia - inizialmente formulata
nella comparsa di costituzione depositata il 07.11.2019 - all'assegno di divorzio attraverso la
successiva revoca della medesima formalizzata posteriormente all'udienza del 16.04.2021. In
particolare, l'appellante osserva che, in realtà, nel corpo della "comparsa integrativa" datata
05.10.2021, ella aveva esplicitato che la richiesta dell'assegno di divorzio era stata motivata dalle
condizioni di salute della donna (affetta da scoliosi dorso-lombare e dai postumi di una seria
affezione da C. 19) e dal mancato mantenimento dell'impegno, assunto dal marito nel corso
dell'udienza presidenziale del 12.03.2021, di consegnare ai figli delle polizze-vita, poi risultate
inesistenti. Tanto rilevato, argomenta la B. che, nel caso in esame, sussisterebbero i presupposti per
la fissazione in suo favore del domandato assegno di divorzio, dato che - come precisato nel verbale
di udienza cartolare del 10.07.2023 - ella sarebbe priva di una fissa occupazione lavorativa, sostiene
in via esclusiva la rata (pari a circa 370 Euro al mese) del mutuo cointestato relativo ai lavori di
ristrutturazione della ex casa coniugale in cui vive (che fino al 2014 pagava il marito, titolare di una
quota del 10% dell'immobile) - rispetto alla quale risulta ultimamente morosa per le sue critiche
condizioni economiche - e si sostenterebbe solo grazie all'assegno di mantenimento che le
corrispondeva il marito ed all'esiguo importo (pari a 187 Euro al mese) del reddito di cittadinanza,
fruendo per il resto del solo ammontare dell'Assegno Unico per la prole (pari a circa 390 Euro al
mese); ricorrerebbe, dunque, una significativa sperequazione fra le situazioni economiche delle
parti, atteso che il marito (precedentemente già gravato da un assegno di mantenimento in suo
favore di 200 Euro al mese) percepisce una retribuzione netta di circa 21.000 Euro all'anno.
Riguardo alla domanda di compensazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, poi,
l'appellante ribadisce le giuste ragioni che avrebbero sorretto la revoca della sua rinuncia a percepire
l'assegno di divorzio e sottolinea, altresì, la parziale soccombenza in cui sarebbe incorso lo stesso G.,
condannato a corrisponderle un assegno di contributo al mantenimento della prole dell'importo di
complessivi 750 Euro al mese, superiore di 50 Euro alla somma che l'uomo nel corso del processo si
era dichiarato disponibile a sostenere.
2.1. Con la comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata resiste nel merito G.D., il
quale, nel chiedere il rigetto del gravame, ribadisce l'incoerenza del comportamento processuale
della B., evidenziando come nella stessa "comparsa integrativa" depositata in fase di apertura di
istruttoria ella aveva nuovamente formalizzato la rinuncia all'assegno divorzile, rinuncia
ulteriormente richiamata, del resto, con la "memoria di precisazione della domanda" depositata il
02.03.2022.
Proprio la citata ambiguità del contegno processuale della controparte, unitamente alla necessità di
valutare l'esito complessivo della causa, imporrebbero la conferma della sentenza impugnata anche
in punto di governo delle spese del primo grado di giudizio.
3. Il gravame è infondato e deve essere rigettato.
3.1. Va evidenziato, in primo luogo, che la più recente ed autorevole giurisprudenza della S.C. (Cass.,
Sez. Un., 11 luglio 2018 n. 18287) ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il
riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione
assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n.
898 del 190 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e
dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla
prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla
attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare,
alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in
considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla
formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in
relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto; 2) all'assegno divorzile in favore
dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-
compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di
solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente
non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il
raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella
realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali
sacrificate; 3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal
legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale,
ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole
alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Quindi, come sopra ampiamente precisato in punto di diritto, la funzione dell'assegno di divorzio
non è più meramente assistenziale, poiché tesa a ricostituire il tenore di vita coniugale, né fondata
solo sulle condizioni soggettive del richiedente - c.d. criterio dell'autosufficienza economica -, bensì
è quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni
economiche nei casi in cui vi sia la prova, il cui onere ricade sul richiedente l'assegno, che la
sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle comuni scelte di
vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative
professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla conduzione
del nucleo ed alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge.
In definitiva, al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è, pertanto,
necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità fra le rispettive situazioni
economico - patrimoniali degli ex coniugi; una volta raggiunta la prova di tale circostanza, occorre
accertare - ed in entrambi i casi l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno - se questa
disparità sia stata determinata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare ed ai
rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la
possibilità di superare, o quanto meno ridurre, il divario esistente, sotto il profilo delle concrete,
effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione,
in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del
mercato del lavoro e così via.
Ciò posto, deve in via preliminare ed assorbente rilevarsi come, nella fattispecie in esame, non sia
stata fornita prova di una significativa sperequazione fra le situazioni reddituali delle parti,
condizione preliminare per la configurabilità del diritto di uno dei coniugi alla percezione
dell'assegno di divorzio a carico dell'altro.
Ed invero, appare indubitabile come in relazione all'assegno di divorzio la B. abbia assunto un
atteggiamento processuale ondivago e poco trasparente, ove si consideri che, dopo avere
esplicitamente rinunciato alla fissazione in suo favore del detto emolumento nella comparsa di
costituzione depositata il 07.11.2019 e nel corpo della bozza di accordo sottoscritto dinanzi al
Presidente delegato il 12.03.2021, durante la successiva udienza del 16.04.2021 la donna chiedeva
determinarsi in suo favore un assegno divorzile dell'importo (peraltro esiguo) di Euro 100,00 al
mese.
Né appaiono persuasive le ragioni della revoca della rinuncia addotte dall'appellante nell'atto di
gravame (quali sopra riportate), atteso che, nella medesima "comparsa integrativa" depositata in fase
di apertura dell'istruttoria (nel corpo della quale la B. descriveva l'esiguità delle sue risorse
economiche dovuta all'onere connesso alla rata mensile del mutuo contratto per la ristrutturazione
della casa coniugale ed il sopravvenuto peggioramento delle sue condizioni di salute), al punto 4
delle conclusioni ella rinnovava nuovamente la "rinuncia per se stessa ad ogni contributo da parte
del sig. G.D. a titolo di assegno divorzile", ribadendo tale posizione nella successiva "memoria di
precisazione della domanda ex art. 183 c.p.c. co. VI - I termine" depositata il 02.03.2022, con cui si
richiamava "a tutte le conclusioni" della succitata comparsa integrativa, salvo poi, in sede di
precisazione delle conclusioni, a rinnovare tout court la richiesta di fissazione a carico del marito
dell'assegno in parola.
Alla stregua di quanto testé osservato, appare logico desumere (come ritenuto dal giudice di prime
cure) che la B. disponga di adeguati mezzi economici e che non sussista la rappresentata
sperequazione fra la sua condizione economica e quella del G. (il quale, a sua volta, percepisce una
retribuzione annua inferiore ai 21.000 Euro ed è onerato del canone di locazione dell'immobile in cui
abita - dell'importo di Euro 250,00 al mese - e dell'assegno di contributo al mantenimento della
prole); supporta - del resto - tale conclusione l'argomento logico secondo cui in alcun modo il
modesto importo (oggetto della domanda dell'appellante) di Euro 100,00 al mese potrebbe
contribuire a ridurre il dedotto divario patrimoniale.
Peraltro, a differenza di quanto rappresentato nell'atto di gravame, la B. ha riferito ai Servizi Sociali
del Comune di Volla (NA) - la cui relazione socio-ambientale datata 30.01.2025 è stata depositata in
atti dall'appellante - che ha conseguito il titolo di A. e dal 2021 lavora (con frequenza asseritamente
saltuaria) come operatrice d'infanzia presso varie cooperative sociali, palesando di avere acquisito
una specifica qualificazione professionale.
Discende da quanto esposto che deve dichiararsi non dovuto in favore di B.A. alcun assegno di
divorzio a carico dell'appellante.
3.2. Analogamente è ad opinarsi riguardo alla richiesta di compensazione delle spese del giudizio di
primo grado, tenuto conto del descritto contegno processuale della B., peraltro ingiustificatamente
ostativo ad una definizione consensualizzata della procedura già dal 2021; né appare configurabile
una concreta (parziale) soccombenza reciproca delle parti nella circostanza che la sentenza di primo
grado abbia posto a carico del G. un assegno di contributo al mantenimento della prole di soli 50
Euro superiore alla somma che il predetto si era dichiarato disponibile a sostenere.
Del resto, le determinazioni relative alle spese processuali di primo grado non possono prescindere
dalla valutazione dell'esito complessivo della causa e - in tale ottica - il rigetto integrale del gravame
in disamina assume rilievo decisivo ai fini della conferma della condanna al pagamento delle spese
riportata dalla B. con la sentenza impugnata ed altresì della condanna della medesima alla refusione
in favore della controparte delle spese del presente grado di giudizio, le quali, liquidate come in
dispositivo secondo i criteri tabellari vigenti, seguono la soccombenza.
Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella
fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della
L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da B.A. nei confronti di G.D. avverso
la sentenza n. …/2024, emessa dal Tribunale di Nola il 20.06.2024 e pubblicata il 24.06.2024, così
provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna B.A. al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'appellato, che liquida
in Euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per
legge;
c) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di
legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 L. n.
115 del 2002 citato.
Conclusione
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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