Divorzio - Assegno di mantenimento - Modifica - Revoca - Valutazione
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile ordinanza 10 gennaio 2023 n. 354
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria - Presidente
Dott. MELONI Marina - Consigliere
Dott. PARISE Clotilde - Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria - rel. Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8484/2020 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avvocato (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio sito in (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
(OMISSIS), nella qualita' di amministratore di sostegno di (OMISSIS), in virtu' del provvedimento autorizzativo del giudice tutelare di Venezia del 11.3.2020, rappresentato e difeso dall'Avvocato (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato (OMISSIS), sito in (OMISSIS);
- controricorrente -
avverso il decreto n. 7867/2019 della corte d'appello di Venezia, depositato il 24/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/12/2022 dalla Consigliera Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
Che:
1. Con ricorso L. n. 898 del 1970, ex articolo 9, depositato in data 5 luglio 2017, (OMISSIS) ha chiesto la revoca, per quel che qui ancora rileva, dell'assegno divorzile pari ad Euro 800,00 mensili in favore della (OMISSIS), posto a suo carico in sede di dichiarazione della cessazione degli effetti del loro matrimonio risalente al (OMISSIS).
2. A sostegno della domanda, il (OMISSIS), commercialista, ha esposto che nel (OMISSIS) l'ex moglie, dipendente dell'azienda ULSS (OMISSIS) con reddito lavorativo pari a Euro 28.653,00 (annui), aveva ereditato l'altra parte del palazzetto nel quale la stessa risiedeva, a (OMISSIS), completando a se' l'intera proprieta' dell'edificio. Contestualmente, il ricorrente ha rappresentato di essere ormai prossimo al pensionamento, lamentando altresi' la asserita diminuzione dei propri redditi professionali, documentata mediante produzione delle dichiarazioni nel periodo intercorso tra la domanda e il divorzio.
3. Istruita la causa ed espletata ctu, con decreto del 21 febbraio 2018, l'adito tribunale di Venezia ha rigettato la domanda di revoca dell'assegno divorzile in favore della (OMISSIS).
3.1. Per quanto concerne la percipiente, il tribunale ha rilevato che, per le condizioni in cui versava l'edificio, il lascito ereditario configurava un incremento patrimoniale non idoneo a determinare una maggiore capacita' reddituale. Invero, il valore locativo delle porzioni dell'immobile non occupate dalla (OMISSIS) stimato dal ctu in Euro 26.208,00 annui, avrebbe potuto essere realizzato solo mediante un previo investimento di ristrutturazione stimato in Euro 96.800,00, oltre accessori.
3.2. Inoltre, il tribunale ha rilevato che la (OMISSIS) e' affetta da una grave malattia degenerativa, in ragione della quale, nell'(OMISSIS), l'USSL (OMISSIS) l'ha posta in quiescenza per invalidita' assoluta e permanente. Sicche', l'INPS le ha riconosciuto un'indennita' premio servizio pari ad Euro 59.325,21 ed una pensione mensile di Euro 1.553,56, significativamente inferiore alla retribuzione percepita in precedenza pari ad Euro 2.239,00 mensili. L'indennita' di accompagnamento pari ad Euro 517,84 mensili non poteva essere conteggiata, ha proseguito il giudice di prime cure, in quanto avente natura assistenziale e non retributiva.
3.3. Quanto al soggetto obbligato, il tribunale ha escluso che la capacita' lavorativa del (OMISSIS) fosse diminuita, accertando piuttosto una stabilita' dell'andamento della sua attivita' professionale, alla luce del confronto tra i compensi percepiti nell'anno del divorzio, per una somma pari a Euro 251.106,00 e quelli percepiti nel 2017, per una somma pari ad Euro 275.192,00. 4. Avverso la suddetta decisione (OMISSIS) ha proposto reclamo innanzi alla corte d'appello di Venezia, la quale ha rigettato l'impugnazione spiegata.
4.1. La corte distrettuale ha rilevato che la doglianza non era stata formulata in termini di intervenuto aumento dei costi connesso all'abbattimento dei redditi bensi' come allegata, ma ad avviso del giudice d'appello non provata, diminuzione della capacita' lavorativa.
4.2. La corte di merito ha altresi' confermato la valutazione effettuata dal giudice di prime cure, sulla scorta dei rilievi del ctu, circa l'inidoneita' del cespite ereditario a determinare una maggiore capacita' reddituale della percipiente, in considerazione degli ingenti costi che la stessa dovrebbe sopportare per poterne sfruttare le (pur accertate) potenzialita' locative.
4.3. Da ultimo, la corte territoriale ha disatteso la censura volta a porre in discussione la gravita' delle patologie che affliggono la (OMISSIS), non avendo il (OMISSIS) fornito evidenze documentali idonee a superare l'accertamento effettuato dal giudice di prime cure.
5. (OMISSIS) ha proposto ricorso per la cassazione del predetto decreto reso pubblico il 5/11/2019, con atto notificato in data 21 febbraio 2020 ed affidato a due motivi.
6. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
7. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO
Che:
8. Con il primo motivo (erronea o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, della L. n. 898 del 1970, articolo 9, e successive modificazioni in ordine ai giusti motivi legittimanti la richiesta di modificazioni/revoca dell'assegno divorzile in relazione alle mutate condizioni economiche delle parti) si sostiene che entrambi i profili sottoposti alla valutazione giudiziale, ossia gli incrementi patrimoniali della percipiente e la diminuzione dei redditi dell'obbligato, concretizzerebbero i giusti motivi sopravvenuti legittimanti la revisione delle disposizioni sul contributo al mantenimento convenute in sede di divorzio della L. n. 878 del 1970, ex articolo 9, comma 1.
8.1. Secondo la prospettazione del ricorrente, l'esclusione della rilevanza dei notevoli incrementi patrimoniali (per la successione alla madre e per il riconoscimento, a seguito del pensionamento nel 2018 e cioe' nel corso del giudizio di primo grado dell'indennita' premio di Euro 59.325,21) in ragione delle condizioni psicofisiche della beneficiaria dell'assegno operata dai giudici di merito non soddisferebbe il requisito dell'"oggettiva impossibilita'" dell'ex coniuge di conseguire, nonostante i medesimi incrementi patrimoniali ricevuti, quei "mezzi adeguati" che la L. n. 878 del 1970, articolo 5, pone quale scriminante dell'insorgenza dell'onere di contribuzione. A giudizio del ricorrente, detta valutazione giudiziale dovrebbe prescindere dalle sopravvenienze di carattere soggettivo attinenti alla sfera del beneficiario, non rientranti nell'ambito economico o comunque inidonee ad assorbire gli effetti di rilevanti incrementi potenzialmente fruttuosi.
9. Il secondo motivo (violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e articolo 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo e controverso oggetto di discussione tra le parti sulla variazione in peius del reddito del ricorrente) deduce l'erroneita' della decisione impugnata in relazione alla valutazione dei dati reddituali offerti dal ricorrente.
9. 1. Ad avviso del ricorrente, detta valutazione avrebbe carattere illogico ed apparente, in quanto pur avendo la corte di merito rilevato la effettiva diminuzione dei redditi del (OMISSIS), l'avrebbe erroneamente ritenuta preclusa per un difetto dell'allegazione introduttiva.
10. Il primo motivo e' fondato.
10.1. La L. n. 898 del 1979, articolo 9, subordina la revisione delle disposizioni concernenti la misura dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge, a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla sopravvenienza di giustificati motivi.
10.2. Quanto al significato da attribuire ai "giustificati motivi" la giurisprudenza ha evidenziato la necessita' di valorizzare nell'accertamento di essi criteri di carattere oggettivo, avendo cioe' riguardo alla verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti.
10.3. Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca o riduzione dell'assegno divorzile, e' indispensabile procedere, poi, al rigoroso accertamento della effettivita' dei predetti mutamenti e verificare l'esistenza di un nesso di causalita' tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi. (cfr. Cass. 10133/2007; id. 11/2011; id. 1119/2020).
10.4. Cio' posto, nel caso di specie la corte di merito, ha condotto la valutazione della nuova situazione patrimoniale della (OMISSIS) allegata dal (OMISSIS), e determinata dalla successione materna e dal riconoscimento dell'indennita' premio, alla luce della condizione soggettiva della stessa, finendo per neutralizzare il valore oggettivo dell'accrescimento subito dal patrimonio immobiliare della stessa. La mancanza di valore economico e reddituale (anche potenziale) del cespite doveva essere rigorosamente accertato, anche in relazione alle possibilita' di alienazione parziale o totale dello stesso.
10.5. La corte di merito ha giustificato la conclusione sulla scorta delle condizioni di salute della (OMISSIS), affetta da "quadro di afasia primaria progressiva variante semantica di media gravita' in degenerazione fronto parietale, incontinenza urinaria" ed ha affermato che non appare ragionevole pretendere che una persona in questa condizione patologica si impegni nei costosi lavori edili necessari, secondo la ctu, per mettere a reddito il suo patrimonio immobiliare.
10.6. La corte di merito ha aggiunto, senza alcuna spiegazione, l'affermazione che non risulterebbe la possibilita' di alienare direttamente parti dell'immobile.
10.7. Si tratta di considerazioni che trascurano, tuttavia, il carattere pure evidente dell'incremento patrimoniale accertato nel caso di specie, per essere la (OMISSIS) divenuta proprietaria di un immobile composto di cinque unita' abitative e dal valore commerciale di Euro 1.252.000,00 stimato dal ctu.
10.8. Ebbene, nella valutazione comparativa delle situazioni degli ex coniugi tale oggettivo incremento non puo' essere azzerato in ragione delle condizioni psico-fisiche della beneficiaria dell'assegno e della ritenuta non ragionevolezza di un impegno per mettere a reddito il proprio evidente patrimonio immobiliare.
10.9. Cosi' opinando ne verrebbe, altrimenti, inciso il presupposto giustificativo dell'assegno divorzile e cioe' la mancanza di mezzi adeguati ovvero l'impossibilita' per ragioni di carattere oggettivo di procurarseli, non potendo a quest'ultimo fine ritenersi assorbente di ogni altra considerazione e, quindi, decisiva la precaria condizione di salute della beneficiaria, a prescindere da qualunque sopravvenuta modifica delle condizioni economiche della stessa.
11. Il ricorso va quindi accolto in relazione al primo motivo.
12. Il secondo motivo e' assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
13. In conclusione il decreto impugnato va cassato con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa e rinvia alla Corte d'appello di Venezia anche per le spese del giudizio di legittimita'.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile ordinanza 10 gennaio 2023 n. 354
29-01-2025 20:24
Richiedi una Consulenza