Disconoscimento di paternità e accertamento giudiziale di altra paternità.
(Cc, articoli 235, 243 bis, 253, 295, 2043 e 2059; Cpc, articoli 34, 40,103, 118, 260, 274 e 295; Costituzione, articoli 24 e 111)
Tribunale Busto Arsizio, sezione I, sentenza 1 aprile 2025 n. 436 – Pres. Pupa; Giud. Rel. Palvarini
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa - Presidente
Manuela Palvarini - giudice relatore
Alessandra Ardito - giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta in data 06.12.2022 al n. …/2022 R.G. promossa da:
B.R. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. …
ATTORE
nei confronti di
C.A. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. …e dell'avv. …
B.D. (C.F. (...)) e B.M. (C.F. (...)), entrambi con il patrocinio dell'avv. …
CONVENUTI
con la partecipazione necessaria del PM Sede.
Oggetto: disconoscimento della paternità, dichiarazione giudiziale di paternità e risarcimento dei
danni patrimoniali e non patrimoniali.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
A mezzo dell'atto di citazione iscritto a ruolo in data 06.12.2022, ritualmente notificato alle
controparti, tra l'altro, l'attore ha esposto quanto segue:
Il sig. R.B., all'anagrafe, risulta figlio legittimo dei coniugi L.B. (padre) e L.C. (madre) (doc.1), che si
sono uniti con matrimonio concordatario in data 27/07/1957.
Durante il matrimonio sono nati: M.B. nata a V. il (...) C.F. (...) residente in via S. n. 14 - 21013 G. (V.)
(doc. 2), D.B. nato a V. il (...), C.F. (...) residente in via P. n. 6 - 21013 G. (V.) (doc. 3) ed infine R.B.,
nato a V. (V.) il (...) residente in G. (V.) (doc. 4), via F. n. 1, attuale attore.
Quindi fin dalla nascita R.B. ha assunto lo status di figlio legittimo dei coniugi B..
Tuttavia, solo recentemente, dopo il divorzio avvenuto in data 01/01/1987, la madre L.C., prima di
morire, ha trovato il coraggio di svelare a R.B., ormai ben più che cinquantenne, che suo padre non
è L.B. bensì il sig. A.C. nato a V. (V.), il (...), residente in V. (V.), via B. n. 6, C.F. (...) (doc. 5).
Dal racconto della madre si evinceva che:
1) negli anni 1967/1968 la sig.ra C. aveva avuto una relazione extraconiugale all'epoca non nota
all'altro coniuge
2) la sig.ra L.C. aveva conosciuto il sig. A.C. nel suo negozio di famiglia, sito in Corso A. M. n. 15 V.;
4) la relazione extraconiugale era nata per le continue insistenze amorose e promesse di amore del
sig. A.C.;
5) gli incontri avvenivano nelle pause pranzo o anche durante l'orario lavorativo all'interno di un
appartamento disabitato, sito al primo piano dello stabile ove si trovava il negozio del sig. C.
(quest'ultimo la invitava per "stare un po’ da soli", come era solito dire);
6) per accedere al suddetto appartamento, si doveva uscire dal retro e salire una scala. Al di sopra
dell'appartamento in questione (precisamente al secondo piano), viveva la signora C., madre di A.C.,
la quale era solita sostituire temporaneamente in negozio l'assenza dei due. Ne consegue, quindi,
che anche la sig.ra C. fosse a conoscenza dei rapporti di suo figlio con la commessa L.C.;
7) fin da subito, la signora C. ha messo al corrente della gravidanza il sig. A.C., il quale si è dimostrato
immediatamente contrario, consigliandole di abortire e di non rivelare a nessuno l'evento
(quest'ultimo dichiarava più volte alla stessa: "liberatene! "), in quanto lo stesso avrebbe creato sicuro
scandalo per entrambi. Infatti, A.C. era fidanzato all'epoca con la signora M.G., (nata a P. C. V., il
(...), C.F. (...)) che sarebbe presto diventata sua moglie;
8) nonostante ciò, nel mese di luglio del 1968, L.C. si assenta regolarmente dal lavoro di commessa
per portare a termine la maternità;
9) in data 12 ottobre 1968, la signora L.C. portava a termine la gravidanza. Successivamente alla
nascita, il sig. A.C. si è recato all'ospedale Del Ponte di Varese per fare visita al neonato R.;
10) il sig. C. - da sempre contrario alla nascita del figlio - decide di troncare la relazione e quindi di
non rinnovare il contratto di lavoro della signora L.C. (cessato in data 5 dicembre 1968), in accordo
con la madre C., essendo proprio quest'ultima ad impedire il suo rientro al lavoro in negozio;
11) la signora L.C. ha tentato più volte di mettersi in contatto con il sig. A.C., sia telefonicamente sia
recandosi in prima persona al negozio, ma quest'ultimo si è assolutamente rifiutato di prendere atto
del fatto ormai compiuto, convolando a nozze con la sig.ra G.;
12) il sig. A.C. si è sempre più allontanato, declinando ogni responsabilità genitoriale nei confronti
del figlio R.B.. In particolare, nei successivi due anni, la signora C. ha contattato più volte il sig. C.
per dargli la possibilità di fare visita al figlio. Solo dopo tanta insistenza, il sig. C. ha proposto alla
signora C. di incontrarsi in una di lui abitazione in via P. a V., peraltro soltanto loro due e in orario
notturno;
13) a causa dei toni minacciosi utilizzati dal sig. C. in tale frangente, la sig. C. decise di evitare
l'appuntamento di cui sopra, poiché spaventata;
14) nonostante ciò, la sig. C. ha sempre richiesto al sig. C. di assumersi le sue responsabilità in qualità
di padre, senza alcun riscontro;
In data 22 ottobre 2021 il sig. R.B. cita innanzi al Tribunale di Varese il padre legittimo L.B., la madre
L.C. e il presunto padre biologico A.C.. L'iter processuale però in data 14 giugno 2022 viene dichiaro
interrotto per sopravvenuta morte di uno dei litisconsorti necessari e cioè per la morte del sig. L.B.
(doc. 6). Nel frattempo, sopravviene anche la morte della sig.ra L.C. in data 5 settembre 2022 (doc.
7) e la predetta causa non viene riassunta a causa dei lutti, con la conseguente estinzione del
processo.
In seguito al decesso della sig.ra L.C. e del sig. L.B., litisconsorzi necessari ex artt. 102 c.p.c. e 247 c.c.,
la presente azione di disconoscimento di paternità viene proposta dal figlio R. ai sensi dell’art. 244
comma 5 c.c. nei confronti dei discendenti D.B. e M.B. Con il presente atto, l'attore R.B. propone
azione di disconoscimento della paternità legittima nei confronti dei discendenti di L.B. e L.C., cioè
dei fratelli D.B. e M.B..
L'attore richiede all'Illustrissimo Tribunale che venga anche dichiarato che il sig. A.C. è il padre
naturale del sig. R.B..
L'attore richiede, altresì, all'Illustrissimo Tribunale di condannare la parte convenuta A.C. al
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto dal sig. R.B. ai sensi del combinato
disposto dagli artt. 2043 e 2059c.c. per i seguenti motivi. Innanzitutto, si deve preliminarmente
ribadire come costituisca illecito civile ai sensi dell'art. 2043c.c. la violazione dei doveri di
mantenimento, istruzione e di educazione verso la prole.
In considerazione delle condizioni economiche abbienti del sig. C., all'epoca, un assegno di modesto
importo di soli Euro250,00 mensili fino alla maggiore età di R.B., comporta di per sé solo già una
cifra di Euro54.000,00 da rivalutarsi fino alla data dell'effettivo pagamento.
Non solo: questo ammontare risulta assolutamente compatibile anche, in considerazione della
attuale capacità economica del sig. A.C. che possiede diverse e plurime proprietà a lui intestate (doc.
11) tale da essere considerato una persona abbiente che, anche allora, poteva benissimo essere in
grado di sostenere patrimonialmente il figlio fino al raggiungimento della maggiore età, per potergli
permettere un'ottima educazione ed istruzione oltre i c.d. beni di prima necessità.
Per quanto riguarda, invece, il danno non patrimoniale, la giurisprudenza parametra lo stesso
prendendo in considerazione la voce del danno non patrimoniale per perdita del genitore, presente
all'interno delle tabelle dei giudici milanesi.
Quest'ultimo ammontare, però, deve essere equamente ridotto, in quanto non si è verificata la morte
del genitore, bensì un'assenza prolungata ancorché temporanea.
A parere della scrivente parte attorea, il danno non patrimoniale risulta ragionevolmente liquidabile
per una somma pari ad Euro70.000,00.
Il convenuto C.A., costituendosi tempestivamente in giudizio in data 22.02.2023, per quello che qui
rileva, ha dedotto che la domanda avversaria " Lo ha travolto, quale fulmine a ciel sereno, a distanza
di oltre cinquant'anni dalla conoscenza tra il signor C. e la signora C. che si inserisce nel contesto di
un breve periodo di lavoro (circa un anno da quel che si apprende dal libretto di lavoro della signora)
che la stessa ha svolto alle dipendenze della madre del signor C., titolare di uno storico negozio di
pelletteria nel centro di Varese. La loro conoscenza è stata appunto occasionata da tale rapporto di
lavoro poiché all'epoca A.C. era un ragazzo di ventisei anni che aveva una propria attività lavorativa
e saltuariamente frequentava il negozio della madre … la signora C. non ha più avuto alcun contatto
con la famiglia C. dal momento in cui si è risolto il rapporto di lavoro … Dal luglio 1968 il signor C.,
infatti, non ha più avuto alcuna occasione di incontrare la signora C. ... non si è mai sottoposto
volontariamente ad alcun esame genetico, non avendo mai ricevuto alcuna richiesta in tal senso e
non avendo mai neppure avuto il sospetto di poter avere generato un figlio cinquant'anni fa: dunque
non è dato sapere come sia potuto legittimamente avvenire un confronto tra campioni biologici del
presunto padre e dell'asserito figlio … La difesa di R.B. ... dichiara di fornire nel contesto del presente
giudizio una ulteriore "prova" a sostegno dei fatti esposti, ovvero una video registrazione che la
defunta L.C. avrebbe rilasciato alla società V. S.r.l., prima di morire e nella quale
"inequivocabilmente dichiara che il padre di R.B. è A.C.". Tale video registrazione non risulta agli
atti, né risulta che controparte abbia ad oggi presentato istanza al Giudice Ist ruttore di
autorizzazione al deposito, una autorizzazione che si rende necessaria per l'ingresso di qualsiasi file
audio nel processo telematico … Sussistono quindi dubbi sulla legittimazione passiva dei signori D.
e M.B., convenuti nel presente giudizio in qualità di presunti eredi legittimi di L.B. e L.C. e che in
capo agli stessi vi sia effettiva titolarità a controvertere circa il rapporto di filiazione di R.B. ... il
cumulo di domande di disconoscimento e riconoscimento rende comunque la presente azione
inammissibile/improcedibile e/o nulla … poiché l'azione di riconoscimento è ammissibile solo a
fronte della non esistenza di altra paternità o della sua esclusione con sentenza avente forza di
giudicato … il presente giudizio, relativamente alla domanda di riconoscimento di paternità e alle
ulteriori domande risarcitorie svolte nei confronti del signor A.C., dovrà comunque necessariamente
essere sospeso in attesa del giudicato rispetto alla domanda di disconoscimento di paternità".
I convenuti B.D. e B.M., costituendosi in giudizio tempestivamente in data 04.10.2023 (giusta
dichiarazione di nullità dell'atto di citazione, per mancato rispetto del termini a difesa, resa a mezzo
dell'ordinanza assunta in data 30.07.2023 ai sensi dell'art. 164, comma 2, c.p.c.), "evidenziano di avere
ricevuto, anche essi, una dichiarazione verbale da parte della madre L.C., di pochi mesi antecedente
al decesso della medesima, con la quale la madre ha posto anche i comparenti a conoscenza dei fatti
esposti dall'attore nell'atto di citazione e relativi alla relazione intrattenuta con il signor A.C., al
concepimento del signor R.B., alla nascita dello stesso e al conseguente licenziamento successivo e
deterioramento dei rapporti personali tra la signora C., il signor C. e la di lui famiglia per la nascita
non desiderata. I comparenti confermano quindi di avere ricevuto direttamente dalla madre L.C.
delle dichiarazioni dal contenuto sostanzialmente coincidente con quanto affermato in proposito
dall'attore nell'atto di citazione. Gli stessi manifestano quindi fin da ora la propria disponibilità a
sottoporsi agli accertamenti medici che dovessero essere disposti dal Tribunale sulle persone dei
medesimi".
Alla prima udienza celebrata in data 19.12.2023 l'attore ha chiesto disporsi accertamento tecnico
preventivo in corso di causa per accertare la paternità biologica di B.R. in capo a C.A.
ultraottantenne, ammettere i mezzi di prova orale articolati nell'atto introduttivo del presente
giudizio e concedere i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Il convenuto C.A., tra l'altro, ha eccepito l'inammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo
richiesto in udienza dal ricorrente e del deposito della chiavetta USB in cancelleria in data 23.05.2023
senza autorizzazione giudiziale e si è opposto all'interrogatorio formale di tutte le parti convenute.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 29.12.2023, il giudice istruttore, considerato che "nei giudizi
promossi per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale l'esame genetico sul presunto padre
si svolge mediante consulenza tecnica c.d. percipiente, ove il consulente nominato dal giudice non
ha solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti, ma di accertare i fatti stessi. È
necessario e sufficiente in tal caso che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto
e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche, perché la
consulenza costituisca essa stessa fonte oggettiva di prova (Cass. n. 6155 del 13/03/2009, n. 4792 del
26/02/2013, n. del 2017). Nei giudizi in questione tale mezzo istruttorio rappresenta, dati i progressi
della scienza biomedica, lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per
l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale, e con esso il giudice accerta
l'esistenza o l'inesistenza di incompatibilità genetiche, ossia un fatto biologico di per sé suscettibile
di rilevazione solo con l'ausilio di competenze tecniche particolari (Cass. n. 14462 del 29/05/2008).
Al contrario, gli artt. 118, 258 e 260 c.p.c., attengono all'ispezione corporale e sono pertanto estranei
all'accertamento tecnico in questione, non costituendo il prelievo ematico (al pari del prelievo di
saliva dalla mucosa buccale) un'ispezione corporale, ma un mezzo necessario per l'espletamento
della consulenza genetica ed ematologica (Cass. n. 8733 del 09/04/2009; n. 13880/17). Ancora, nel
giudizio diretto ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità naturale in tema di prova, se
la volontà di sottoporsi al prelievo ematico per eseguire gli accertamenti sul DNA non è coercibile,
nulla tuttavia impedisce al giudice di valutare, in caso di rifiuto, sia pur in sé legittimo, ma privo di
adeguata giustificazione, il comportamento della parte, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. … È stato altresì
affermato che nel giudizio di disconoscimento della paternità è valutabile, come elemento indiziario
di convincimento, non solo il rifiuto della parte di sottoporsi alla disposta prova genetica ed
ematologica (il quale è assimilabile al rifiuto di ottemperare all'ordine d'ispezione corporale di cui
all'art. 118c.p.c., comma 2), ma anche la sistematica opposizione avverso l'istanza di detta prova,
riconducibile nell'ambito del comportamento processuale di cui all'art. 116c.p.c., comma 2 (Cass., n.
3094/85; n. 6400/80)", è stata ritenuta ammissibile l'istanza formulata dall'attore (diretta ad accertare
"immediatamente" la compatibilità genetica tra l'attore e il convenuto C.A. anche in ragione dell'età
anagrafica di quest'ultimo) e opportuno disporre contestualmente l'accertamento della compatibilità
genetica tra l'attore e il de cuius B.L. e, per l'effetto, è stata disposta c.t.u. genetica, nominando quale
ausiliario il dott. A.A.M.P. (che in data 15.01.2024 ha accettato l'incarico conferitogli)
L'elaborato peritale è stato depositato in data 04.06.2024.
Nessuna delle parti costituite ha contestato la correttezza delle operazioni svolte dal c.t.u. e la "bontà"
delle conclusioni dal medesimo rassegnate.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 19.06.2024 sono stati concessi i richiesti termini
di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
A mezzo dell'ordinanza istruttoria assunta in data 23.10.2024 è stato ammesso "l'interrogatorio
formale del convenuto A.C. articolato dall'attore limitatamente ai capitoli di cui alle lettere a, h, j, k,
l, m, n, o; non sono state ammesse le ulteriori prove orali articolate dall'attore perché, a tacere d'altro,
o non rilevanti ai fini del decidere o formulate in termini o generici o valutativi".
All'udienza celebrata in data 14.11.2024 i procuratori del convenuto C.A. hanno esibito
"certificazione medica datata 14.11.2024 attestante il deterioramento cognitivo moderato del loro
assistito" risalente a marzo 2023.
Il giudice istruttore ha disposto che l'interrogatorio formale del convenuto C.A. avesse luogo tramite
collegamento da remoto e ha fissato all'uopo l'udienza del 28.11.2024 all'esito della quale ha ritenuto
la causa matura per la decisione e ha fissato udienza con trattazione scritta per la precisazione delle
conclusioni al 18.12.2024 (concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella versione ratione
temporis antecedente la c.d. riforma Cartabia).
L'odierno thema decidendum investe la fondatezza (o meno) dell'azione di disconoscimento della
paternità promossa dall'attore.
In rito, a mezzo della comparsa conclusionale depositata in data 17.02.2025, il convenuto C.A. ha
reiterato "l'eccezione di nullità della citazione per vizi della vocatio in ius La contraddittoria
indicazione in atto di citazione di due diversi Giudici (intestazione al Tribunale di Busto Arsizio e
invito a comparire avanti il Tribunale diVarese) determina una assoluta incertezza sul Giudice
effettivamente adito e conseguentemente una nullità dell'atto di citazione che non puo dirsi sanata
per effetto della presente costituzione in giudizio del convenuto". Nel merito, rispetto al
riconoscimento di paternità, ha preso atto che "La consulenza ha accertato la corrispondenza tra il
DNA del sig. R.B. e quello del sig. A.C." e ribadito che, giusta Cassazione civile Sez. Unite,
22/03/2023, n. 8268, "Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in
cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità così che, nel caso della loro contemporanea
pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295c.p.c.".
A mezzo della memoria di replica depositata in data 07.03.2025 l'attore ha replicato, in estrema
sintesi, che "l'errore materiale contenuto nell'indicazione dell'ufficio giudiziario competente nella
vocatio in ius (rectius, Tribunale di Varese anziché Tribunale di Busto Arsizio) non ha pregiudicato il
diritto di difesa del convenuto, il quale ha comunque acquisito tempestiva conoscenza del
procedimento, esercitando in modo pieno le proprie prerogative processuali, in conformità all'art.
24 e 111 Cost. … che, in data 3 dicembre 2022, il convenuto ha ricevuto la notifica della citazione in
giudizio e, successivamente, in data 19 gennaio 2023 il medesimo ha depositato (ottenendo
l'autorizzazione) l'istanza di visibilità al fascicolo telematico, così esercitando i propri diritti a difesa
in termini pieni, senza subire alcun nocumento processuale e che il Giudice potrà prima pronunciarsi
sul disconoscimento della paternità legittima di L.B., per poi procedere all'accertamento della
paternità biologica nei confronti di A.C.".
Il Collegio osserva:
in rito, la nullità eccepita dal convenuto C.A. deve ritenersi sanata perché l'atto, sebbene indichi
nell'intestazione a pag. 1, utilizzando i caratteri maiuscolo, grassetto e sottolineato, "TRIBUNALE
CIVILE E PENALE DI BUSTOARSIZIO SEZIONE CIVILE" e, a pag. 15, utilizzando il carattere
minuscolo (fatte salve le iniziali in carattere maiuscolo), non grassetto e non sottolineato, "Tribunale
di Varese", ha raggiunto tempestivamente il suo scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.. Tra
l'altro, anche nella procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione (e, unitamente al medesimo,
notificata a mani a C.A. in data 02.12.2022) è chiaramente scritto che l'attore ha conferito al suo
difensore il potere di rappresentarlo nel giudizio innanzi al "Tribunale di Busto Arsizio" nei
confronti, tra gli altri, "del Sig. A.C.".
Trattasi, quindi, di un mero errore materiale/formale che non ha impedito al convenuto di sapere
(sin dal 19.01.2023) dinanzi a quale Tribunale doveva costituirsi.
Nel merito, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione a mezzo della Sentenza n. 8268 del
22/03/2023 hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il giudizio di disconoscimento di
paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità così
che, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per
pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. ". Tra l'altro, hanno osservato che "Con la sentenza n. 266 del 2006, il
giudice delle leggi aveva, poi, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 235 c.c., nella parte in
cui, ai fini dell'azione di disconoscimento, condizionava l'esame delle prove tecniche sulla non
paternità alla previa dimostrazione di fatti ulteriori: nello specifico, alla prova dell'adulterio. La
sentenza n. 266 del 2006 rilevava, infatti, che "il subordinare … l'accesso alle prove tecniche, che, da
sole, consentono di affermare se il figlio è nato o meno da colui che è considerato il padre legittimo,
alla previa prova dell'adulterio è, da una parte, irragionevole, attesa l'irrilevanza di quest'ultima
prova al fine dell'accoglimento, nel merito, della domanda proposta; e, dall'altra, si risolve in un
sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 della Costituzione".
… E’ impossibile, nel nostro ordinamento, far valere lo stato di figlio prima di aver rimosso il titolo
cui risulta uno status contrastante. … Ne deriva che sia l'accertamento giudiziale positivo della
filiazione fuori dal matrimonio sia l'atto di riconoscimento negoziale non possono intervenire
quando si pongano "in contrasto" con lo stato di figlio preesistente (art. 253 c.c.), allo scopo di
impedire una sovrapposizione di stati di filiazione tra loro in contrasto, stante il carattere unico ed
indivisibile dello status. … "la condizione di "figlio legittimo" è ostativa all'accoglimento della
domanda di dichiarazione giudiziale di paternità da parte di colui che assume di essere il padre
biologico, atteso che deve, prima, essere rimosso lo stato di "figlio legittimo", con accertamento
efficace erga omnes" (Cass. n. 27560/2021) e che la rimozione dell'impedimento, costituito ad un
diverso stato di figlio, decorre solo dal passaggio in giudicato dell'azione di disconoscimento (Cass.
n. 15990/2013). … Presupposto dell'accertamento giudiziale della filiazione fuori dal matrimonio
(così come per il riconoscimento) è, dunque, la demolizione dello stato di figlio preesistente. Atteso
che tale stato è provato da un titolo, nell'attuale sistema, è richiesto il passaggio in giudicato della
sentenza che conclude il giudizio demolitivo dello stato preesistente: giudicato sul disconoscimento
della paternità (art. 243 bis c.c. e ss., per quel che rileva in questa sede), sulla contestazione dello
stato di figlio (art. 240 c.c.) o sull'impugnazione del riconoscimento (art. 263 c.c.) … l'evoluzione della
scienza … ha reso disponibili prove capaci di offrire un grado elevatissimo di affidabilità nel
dimostrare la sussistenza o insussistenza di un vincolo biologico (in proposito, Corte di cassazione,
sezione prima civile, ordinanza 6 ottobre 2021, n. 27140)", con la conseguenza che, rispetto al passato,
in cui lo status, comprovato dal titolo, si caratterizzava per una notevole resistenza, "attualmente i
nuovi accertamenti disponibili potrebbero suggerire soluzioni differenti, come, per l'appunto, la
caducazione dello status antecedente, con il relativo titolo, quale effetto di un nuovo accertamento
con esso incompatibile"; tuttavia l'esigenza della previa azione demolitiva a oggi permane e
nonostante si tratti di una disposizione "non priva di criticità sotto il profilo costituzionale", "per
rimuovere il vulnus lamentato dal giudice a quo, eliminando la condizione del giudizio demolitivo
del precedente status, sarebbe necessaria - alla luce dell'evoluzione delle tecniche di accertamento
della filiazione - una riforma di sistema idonea a farsi carico di molteplici profili" e della complessità
degli interessi, di rango costituzionale, coinvolti, … rientrando nei compiti del legislatore procedere
ad una "revisione organica della materia in esame" (revisione già da tempo auspicata da Corte Cost.
n. 100 del 2022, ma cfr. anche sentenze n. 143, n. 100 e n. 22 del 2022, n. 151, n. 32 e n. 33 del 2021; n.
80 e n. 47 del 2020, n. 23 del 2013) … vi è stata un'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, che
appare avviata verso una configurazione della necessaria rimozione del pregresso st atus non più
come presupposto processuale dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternità (o maternità)
che rende inammissibili o improponibile la domanda (Cass. n. 8190/1998), ma come questione
pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non ostativa alla proposizione della domanda ma solo al
suo accoglimento, il che renderebbe necessaria una sospensione del giudizio pregiudicato in attesa
della definizione del giudizio pregiudiziale (Cass. n. 17392/2018) … come sia tempo di rivedere in
termini semplificanti il rapporto tra demolizione e accertamento dello stato, in quanto il sistema
duale, se prima dell'avvento delle prove genetiche era funzionale al raggiungimento della certezza
in ordine alla non veridicità dello stato di filiazione in essere, ora è divenuto inattuale stante il
carattere di preminenza del risultato dell'esame genetico, idoneo a provare o negare la genitorialità
con un grado di sostanziale certezza … trattandosi di accertamenti relativi allo stato delle persone,
non è possibile una pronuncia incidentale (ex art. 34 c.p.c.) ed è la legge a richiedere espressamente
di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante … in ragione del nesso
di pregiudizialità affermato, non si può escludere la possibilità, in alcuni casi, del simultaneus
processus (che rappresenta in genere la soluzione da privilegiare rispetto a quella della sospensione
ex art. 295c.p.c. che rappresenta sempre un'extrema ratio) tra azione di disconoscimento (o di
impugnazione del riconoscimento o di contestazione dello status di figlio) ed azione di dichiarazione
giudiziale di paternità, che potrebbero nascere separatamente e venire riunite (ex art. 40 c.p.c., se
pendano davanti a giudici diversi, o ex art. 274c.p.c., se pendano dinanzi allo steso ufficio
giudiziario) ovvero essere cumulativamente promosse in unico atto introduttivo da parte del
soggetto legittimato ad entrambe le azioni (ad es. il figlio e la madre), salva ovviamente la possibilità
ex art. 103 c.p.c., comma 2, per il giudice del merito di disporre la separazione dei giudizi, nei casi
di difficile gestione del processo cumulativo (laddove ad es. i soggetti direttamente coinvolti dal lato
genitoriale siano ancora in vita). Il tutto, nel rispetto della cronologia e della pregiudizialità degli
accertamenti riguardanti il disconoscimento della paternità ed attraverso una necessaria e rigorosa
scansione (utilizzando il vigente meccanismo della "calendarizzazione") dei tempi procedurali e
dell'attività istruttoria relativa all'azione pregiudicante, da esperire necessariamente in via
prioritaria".
Nella presente sede, il "preminente risultato" degli esami genetici svolti dal c.t.u. (di cui anche il
convenuto C.A. ha preso atto) e il " grado di sostanziale certezza" con cui il c.t.u. ha affermato che
"C.A., nato a V. il (...), deve essere indicato padre biologico di B.R., nato a V. il (...), soggetti meglio
identificati come da relativo protocollo di identificazione, essendo l'indice di paternità(PI) superiore
a 5.486.676,2, la probabilità di paternità (W), superiore al 99,99998%", impongono l'accoglimento
della prima delle domande formulate dall'attore (che è pregiudiziale all'accoglimento della seconda).
Rispetto alla "prima" domanda formulata dall'attore, in forza del certificato storico di famiglia in atti
versato dall'attore in data 17.07.2023, i legittimati passivi sono certamente i convenuti B.D. e B.M.
(che, tra l'altro, sul punto, nulla hanno eccepito/contestato).
Sussistono valide ragioni per compensare per intero le spese di lite sostenute dall'attore e dai
convenuti B.D. e B.M. (n. q. di eredi legittimi del padre B.L.) tenuto conto dell'esito della lite (ove
non è stato né dedotto, né tanto meno provato che, alla nascita dell'attore, il de cuius fosse a
conoscenza della relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie con C.A. in epoca compatibile
con il concepimento).
La causa va rimessa sul ruolo "soltanto" per verificare il passaggio in giudicato della presente
sentenza parziale (essendo la causa già matura per le pronunce di cui alle ulteriori domande in atti
formulate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ogni
contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o respinta, così dispone:
1) ACCERTA E DICHIARA CHE B.L. (C.F. (...)) non è il padre biologico di B.R. (C.F. (...)) E, per
l'effetto, CHE B.R. (C.F. (...)) non è il figlio legittimo di B.L. (C.F. (...));
2) COMPENSA le spese di lite tra l'attore e i convenuti B.D. e B.M.;
3) DISPONE con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Conclusione
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Busto Arsizio il 31
marzo 2025.
Depositata in Cancelleria il 1 aprile 2025
16-05-2025 22:16
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