DIRITTI REALI – Natura del diritto di uso e abitazione nella casa al mare spettante all’ex moglie (Cc articoli 1022 e ss. cod. civ.)
Il diritto di abitazione, nella sua configurazione tipica prevista dagli articoli 1022 e seguenti del codice civile, è un diritto reale di godimento che consente al titolare e alla sua famiglia di utilizzare un immobile come alloggio stabile e permanente, escludendo ogni forma di godimento indiretto e ogni utilizzazione diversa della casa. Perché si configuri come tale, occorre che il diritto sia costituito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, che sia iscritto nei registri immobiliari, e che abbia carattere di stabilità, non meramente temporaneo e occasionale.
Ne deriva che ogni godimento atipico dell’immobile esula da tale schema e si colloca nell’ambito dei diritti personali di godimento, con effetti vincolanti tra le parti ma non opponibili ai terzi né suscettibili di trascrizione.
Con riguardo al caso in esame, le domande della moglie, rigettate dal Tribunale, si fondavano integralmente sull’assunto secondo cui, in forza dell’accordo intervenuto tra le parti in sede di separazione personale, si era costituito in capo all’attrice un diritto reale di abitazione su una villetta, da esercitarsi esclusivamente nei mesi di agosto e settembre di ogni anno.
Tribunale Siracusa, Sez. II civile, sentenza 26 giugno 2025 n. 1040 - Giudice Spitaleri
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. …/2024
PROMOSSA DA
P1 (C.F. (...)), con il patrocinio dell'Avv…., presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta
procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
C1 (C.F. (...), con il patrocinio dell'Avv. ..., presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta
procura in atti;
CONVENUTO
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. - Oggetto di lite è la domanda proposta da P1 nei confronti di C1 , tesa a: a) dichiarare la titolarità
esclusiva in capo all'attrice del diritto di abitazione sull'intera villetta con annesso giardino sita a S.
via (...) n. 14 nei mesi di Agosto e Settembre di ogni anno a partire dalla data di pubblicazione del
decreto di omologazione degli accordi di separazione; b) dichiarare la responsabilità del convenuto
per aver arbitrariamente suddiviso in due porzioni l'ex casa coniugale e il giardino circostante e aver
impedito all'attrice l'accesso ad una metà della casa e alla quasi totalità dell'annesso giardino nei
mesi di Agosto e Settembre dal 2010 al 2021 compreso, limitandone e comprimendone drasticamente
il diritto di abitazione riconosciuto dalle pattuizioni con l'ex coniuge; c) condannare il convenuto al
pagamento della somma di Euro 27.000,00 a titolo di risarcimento danni per aver impedito all'attriceil godimento esclusivo dell'immobile; d) dichiarare l'illegittimità della disdetta formalizzata dal
convenuto; e) condannare il convenuto al pagamento della somma di Euro 11.000.00 a titolo di
risarcimento danni quale spesa sostenuta dall'attrice per la locazione alternativa di altra villetta
similare in sostituzione di quella coniugale negata dall'ex marito per i mesi estivi di Agosto-
Settembre degli anni 2022 e 2023; f) accertare e dichiarare la sussistenza del danno emotivo e
psicologico patito dall'attrice per la violazione della privacy e per la sottrazione degli spazi vitali in
conseguenza dell'arbitraria divisione della casa e dell'annesso giardino ad opera del convenuto
nonché per le sofferenze patite dalla medesima per la forzata compresenza in loco dell'ex marito e
della sua famiglia durante il succitato periodo 2010 - 2021 compreso e, per l'effetto, condannare il
convenuto al pagamento della somma di Euro 22.000.00; g) ordinare al convenuto di consentire
all'attrice, quale titolare del diritto di abitazione sul detto immobile, l'accesso allo stesso nei mesi di
Agosto c Settembre di ogni anno, con gli oneri e diritti tipici del conduttore e senza obbligo di
corresponsione di canone; h) in difetto, condannare il convenuto al pagamento della somma di Euro
6.000,00 a titolo di risarcimento danni per lesione del diritto di abitazione dell'attrice sull'ex casa
coniugale per ciascun bimestre Agosto - Settembre dall'anno 2024 in poi.
1.1. - A supporto della domanda, l'attrice ha dedotto che, nell'ambito del giudizio di separazione
personale dei coniugi, la stessa c il convenuto raggiungevano un accordo per la separazione
consensuale, omologato dal Tribunale di Siracusa con decreto n. 183/2005, in forza del quale il
convenuto attribuiva all'attrice, quale risarcimento del danno non patrimoniale per le gravi
sofferenze inflitte alla moglie, il diritto di abitazione nei mesi di Agosto e Settembre di ogni anno
della casa coniugale ubicata a S., via (...) n. 14. In virtù del suddetto accordo, l'attrice godeva in via
esclusiva dell'immobile sino all'Agosto - Settembre 2009 compreso. Tuttavia, nell'agosto 2010,
l'attrice trovava l'immobile diviso a metà da pareti divisorie fisse, senza possibilità di accedere alla
restante parte della casa né alla quasi totalità del giardino ad essa annesso, rimasti in possesso
esclusivo dell'ex marito e del suo nuovo nucleo familiare. A causa di tale situazione, dall'anno 2010
l'attrice è stata costretta ad occupare nei due mesi estivi pattuiti soltanto metà dell'ex casa coniugale
rimasta a sua disposizione. Nel corso degli anni successivi, l'ex marito ha richiesto la revoca del
diritto di abitazione dell'attrice, ma tale richiesta è stata sempre rigettata. Nel 2022, dopo aver
intimato all'attrice la disdetta del diritto di abitazione, il convenuto ha impedito alla stessa l'accesso
all'immobile, costringendola a prendere in locazione un'abitazione similare alternativa ubicata nella
medesima zona balneare.
2. - Si è costituito in giudizio C1 , chiedendo il rigetto della domanda, poiché infondata in fatto e in
diritto.
3. - Omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 26.06.2025, sulle
conclusioni precisate a verbale dai procuratori presenti delle parti costituite, all'esito della
discussione orale di cui all'art. 2814. - La domanda é infondata e va respinta.
4.1. - Al riguardo, va premesso che il diritto di abitazione, nella configurazione tipica prevista dagli
artt. 1022 e ss. c.c., è un diritto reale di godimento, che consente al titolare e alla sua famiglia di
utilizzare un immobile come alloggio stabile e permanente.
Tale diritto è funzionalmente orientato al soddisfacimento di bisogni abitativi primari e continuativi,
conferendo al titolare unicamente la facoltà di abitare l'immobile con il proprio nucleo familiare, con
esclusione, pertanto, di ogni forma di godimento indiretto nonché di ogni utilizzazione diversa della
casa (quali la destinazione ad attività professionale, commerciale, ecc.), e nei limiti dei bisogni
personali suoi e della sua famiglia.
Perché si configuri un diritto reale di abitazione, dunque, occorre che esso sia costituito per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, che sia iscritto nei registri immobiliari, rendendolo
opponibile ai terzi e che abbia carattere di stabilità, non necessariamente perpetuo, ma non
meramente temporaneo e occasionale.
Il diritto di abitazione, inoltre, in quanto diritto reale, soggiace al principio di tipicità, che impedisce
alle parti di modificare gli elementi essenziali del diritto previsti dal legislatore, e a quello di
tassatività (numerus clausus), che impedisce ai privati di creare nuove figure di diritti reali per via
negoziale.
Ne deriva che ogni godimento atipico dell'immobile esula da tale schema e si colloca nell'ambito dei
diritti personali di godimento, con effetti vincolanti tra le parti ma non opponibili ai terzi né
suscettibili di trascrizione.
4.2. - Con riguardo al caso in esame, le domande attoree si fondano integralmente sull'assunto
secondo cui, in forza dell'accordo intervenuto tra le parti in sede di separazione personale, sarebbe
stato costituito in capo all'attrice un diritto reale di abitazione sull'immobile sito a S., via (...) n. 14,
da esercitarsi esclusivamente nei mesi di agosto e settembre di ogni anno.
Tale argomento, tuttavia, non può trovare accoglimento.
In primo luogo, infatti, il godimento dell'immobile riconosciuto all'attrice, contrariamente a quanto
sopra chiarito in riferimento al diritto di abitazione, ha una finalità prevalentemente turistico-
ricreativa, che non risulta in alcun modo riconducibile a un'esigenza abitativa stabile e continuativa.
Inoltre, anche laddove non si ritenesse decisivo il superiore rilievo, resterebbe, comunque,
assorbente la considerazione secondo cui i diritti reali soggiacciono al principio di tipicità e di
tassatività, mentre il diritto fatto valere dall'attrice non corrisponde in alcun modo al tipo codicistico
di cui agli artt. 1022 e ss. c.c.
Esso, infatti, presenta profili di difformità rispetto al suddetto modello sia sotto il profilo del
contenuto che della disciplina applicabile.Anzitutto, il godimento turnario e limitato ai soli mesi di Agosto e Settembre di ciascun anno
configura un uso atipico del bene, assimilabile - semmai - a forme contrattuali come la multiproprietà
o la locazione stagionale.
Inoltre, l'accordo tra i coniugi prevede espressamente che "il marito ... si impegna, fin da adesso, a
manlevare la moglie da tutte le obbligazioni, spese e incombenze inerenti il predetto immobile ed
avrà diritto di raccoglierne i frutti. La moglie avrà diritto ad abitare a titolo esclusivo la villetta in
oggetto nei mesi estivi di villeggiatura e precisamente ad agosto e settembre di ogni anno, in questo
bimestre la P1 avrà gli oneri e diritti tipici del conduttore ancorché a titolo gratuito" (cfr. doc. 1, fasc.
attrice), prevedendo, dunque, un regime di ripartizione delle spese derogatorio rispetto all'art. 1025
c.c., con espresso richiamo, invece, alla disciplina della locazione, dunque, secondo un regime
negoziale di tipo personale.
Tali elementi, unitamente alla circostanza che il godimento dell'Immobile è frutto di un accordo
privato, ancorché omologato, e non di un titolo costitutivo di diritto reale. inducono a ritenere che
l'accordo intercorso tra le parti configuri un mero diritto personale di godimento,
convenzionalmente pattuito nell'ambito della separazione consensuale, la cui tutela è di natura
obbligatoria e non reale.
Sul punto, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che l'assegnazione della
casa coniugale in sede di separazione - anche se fondata su accordo delle parti - non attribuisce un
diritto reale, bensì un diritto personale atipico di godimento, opponibile nei limiti del titolo e della
sua natura negoziale, ma privo dei caratteri dell'assolutezza e della tipicità propri dei diritti reali
(cfr. Cass. n. 17412/2021; Cass. n. 4420/1988).
4.3. - Ne consegue che il diritto azionato dall'attrice non è qualificabile come diritto reale di
abitazione: da qui l'integrale rigetto della domanda.
5. - Tale qualificazione assorbe le ulteriori domande di tutela, ivi comprese quelle inibitorie e
risarcitorie, che risultano prive di fondamento giuridico in difetto del presupposto accertamento
della titolarità di un diritto reale giuridicamente tutelabile.
6. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014,
aggiornati con D.M. n. 147 del 2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (valore
indeterminabile - complessità media), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese
spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e,
pertanto, vanno poste a carico dell'attrice ed in favore del convenuto, per le fasi di studio,
introduttiva e di trattazione/istruttoria ai valori medi, e per la fase decisionale ai valori minimi, attesa
la ripetitività delle questioni trattate dai procuratori delle parti all'odierna udienza di discussione
orale; con distrazione a favore dell'Avv.6.1. - Va, infine, respinta la richiesta di condanna della parte convenuta ex art. 96 c.p.c., sul rilievo
che la mera infondatezza della domanda non è sintomo di un comportamento della parte
caratterizzato da mala fede o colpa grave, requisiti indispensabili ai fini della suddetta condanna,
che non si ravvisano nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo Spitaleri,
disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa
civile iscritta al n. 1145/2024 r.g., così dispone:
1) Rigetta tutte le domande proposte da P1 nei confronti di (...).
2) Condanna P1 alla rifusione, in favore di C1, delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro
9.071,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta,
come per legge, distraendone il pagamento a favore dell'Avv. ..., dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.
Conclusione
Così deciso in Siracusa, il 26 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2025.
25-07-2025 16:04
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