Detenzione qualificata del coniuge non proprietario della casa coniugale (Cc articoli 1168 e 1169; Cpc articoli 473-bis.22 e 703)
Tribunale Palmi, civile, ordinanza 27 dicembre 2024
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Il giudice della sezione civile del Tribunale di Palmi, dott. Mariano Cardia, in funzione di giudice
unico, a scioglimento della riserva assunta il 13.12.2024, ha reso la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. …del Registro Generale Contenzioso dell'anno 2024
TRA
P1 , nato a X (R.) il X (...) (c.f. X ) elettivamente domiciliato in Via…, …. (RC) presso lo studio dell'avv.
…che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
C1 , nata X (R.) il X (...) (c.f. X ) elettivamente domiciliata in Via …(RC) presso lo studio dell'avv.
…che la rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
avente per OGGETTO: Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.).
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 25/10/2024, P1 esponeva di essere coniuge della resistente C1 ; nel mese
di dicembre 2023. a causa del comportamento tenuto dalla C1 era stato costretto a trasferirsi
nell'appartamento dove viveva la di lui famiglia d'origine, sito al piano di sotto del medesimo
condominio della casa familiare, continuando a frequentare regolarmente l'abitazione familiare per
seguire i bambini, fare la spesa e tutto quanto necessario per loro, lasciando nell'abitazione la
maggior parte dei proprIn data 21.10.2024, nel tentativo di aprire l'unico portone d'ingresso della casa familiare, il P1
appurava di essere stato violentemente ed occultamente spogliato del possesso da parte della moglie
C1 , la quale aveva sostituito la serratura dell'abitazione in questione sita in G.T. (R.), Via X , n.5 e
detenuta in affitto, con regolare contratto, redatto tra il proprietario- locatore ed il C2.
Rappresentava che l'esigenza di avere le chiavi per l'accesso alla casa coniugale era anche legata alla
necessità di raggiungere i figli minori in qualsiasi momento, al fine di sincerarsi delle condizioni in
cui gli stessi si trovavano.
In conclusione, il ricorrente P1 chiedeva l'immediata reintegra del ricorrente nel pieno ed esclusivo
possesso della casa familiare con la consegna allo stesso delle nuove chiavi dell'immobile.
Si costituiva C1 , la quale esponeva che il rapporto coniugale si era deteriorato per minacce, violenze
fisiche e psicologiche subite dal marito, il quale era solito avere rapporti extraconiugali.
Verso la fine del mese di dicembre del 2023, il P1 fuggiva dalla casa coniugale con l'amante, andando
a convivere con la stessa in altra abitazione, lasciando la C1 ed i loro figli minori privi di ogni mezzo
di sostentamento e senza comunicare un recapito dove lo stesso potesse essere reperibile.
A causa delle violenze e minacce subite, la C1 era stata costretta a presentare denunce, e la stessa,
sin da agosto 2024, aveva richiesto al P1 la restituzione delle chiavi della casa coniugale, poiché,
nonostante l'allontanamento del ricorrente, quest'ultimo continuava ad entrare nell'appartamento
familiare, provocando ansie e paure nella resistente.
A fronte del mancato riscontro alla richiesta di riconsegna delle chiavi, la C1 era stata costretta al
cambio della serratura.
In conclusione, la resistente C1 , nel rappresentare di aver denunciato detti fatti all'Autorità penale e
di aver presentato ricorso per separazione giudiziale con richiesta di addebito (pendente al n.
1341/24 R.G.) dinanzi al Tribunale di Palmi, chiedeva il rigetto del ricorso.
2. Il ricorso è fondato.
Non è contestato che l'abitazione sita in G.T. (R.), Via X , n.5, condotta con contratto di affitto dal
ricorrente P1 , sia l'abitazione in cui i coniugi hanno convissuto durante gli anni di matrimonio.
È altresì pacifico in atti che, pur essendosi il ricorrente allontanato dalla casa coniugale a dicembre
2023 (e pur essendo controverse le ragioni che abbiano determinato tale scelta), tuttavia egli era in
possesso delle chiavi dell'immobile, presso cui continuava a fare accesso (come riconosciuto dalla
stessa resistente C1 ).In primo luogo (cfr. Cassazione civile sez. 11, 21/03/2013, n.7214), il ricorrente è legittimato a
proporre la presente azione di reintegrazione nel possesso ex art. 1168 comma 2 c.c., in quanto (a
prescindere dalla posizione di detentore qualificato derivante al P1 dal contratto di locazione
dell'immobile in questione) il coniuge non proprietario della casa coniugale è titolare, in relazione
alla stessa, di una situazione giuridica di detenzione qualificata, in forza del rapporto di coniugio e
dei connessi obblighi di coabitazione; tale posizione è tutelabile anche nei confronti delle iniziative
di estromissione assunte dall'altro coniuge.
Invero, il coniuge non proprietario vede venir meno ogni legittimazione a mantenere la propria
dimora presso la casa coniugale, soltanto quando l'obbligo di convivenza sia cessato per effetto dei
provvedimenti provvisori ed urgenti in sede di separazione.
Nel caso di specie, non è intervenuto alcun provvedimento che autorizzi i coniugi a vivere separati;
per l'effetto, persiste in capo al ricorrente la situazione di detenzione qualificata sopradescritta, che
non si ritiene sia venuta meno per effetto dell'allontanamento dalla casa familiare di alcuni mesi fa.
Ed infatti, a prescindere dalla sussistenza di presunti e dedotti agiti violenti da parte del marito
(aspetti che non riguardano la tutela possessoria), non si ritiene che l'uscita dall'abitazione da parte
della ricorrente abbia reciso la relazione di fatto con la res oggetto di tutela possessoria, tenendo
conto che la stessa resistente ha confermato l'accesso all'abitazione da parte del P1 fino al cambio
della serratura.
Si ritiene irrilevante l'istruttoria a mezzo di informatori, trattandosi di circostanze inidonee, di per
sé, a far venir meno la legittimazione del coniuge ad accedere alla casa coniugale, che persisterà
fintanto che non interverranno i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. nell'eventuale giudizio di
separazione o altre eventuali determinazioni, se del caso, dell'Autorità Giudiziaria civile o penale.
Infatti, ogni altro aspetto eccepito dalla resistente C1 , estraneo alla tutela possessoria, può essere
oggetto di valutazione in altra sede, penale o civile che sia.
Ciò posto, il cambio della serratura della casa coniugale da parte della resistente (avvenuto il
21.10.2024) è circostanza pacifica in atti e costituisce indubbiamente uno spoglio violento, avendo
modificato lo stato dei luoghi e impedito al ricorrente l'accesso alla casa coniugale.
Alla luce della corrispondenza allegata al ricorso, deve anche ritenersi che la resistente abbia agito
nella consapevolezza della volontà contraria del ricorrente; per ravvisare la sussistenza dell'animus
spoliandi è sufficiente la consapevolezza di operare ledendo l'altrui rapporto di fatto sul bene e tale
elemento soggettivo si può ritenere insito nel fatto stesso di privare il possessore del godimento della
cosa contro la sua volontà, espressa o tacita ed indipendentemente dalla convinzione dell'agente di
operare secondo diritto ovvero di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione
di diritto (cfr. Cassazione civile sez. Il, 22/06/2000, n.8486), non potendo invocarsi il principio di
legittima autotutela, il quale opera soltanto nell'immediatezza di un subito ed illegittimo attacco al
proprio possesso (cfr. Cassazione civile sez. II, 05/03/2014, n.5215), quest'ultimo, peraltro neppure
allegato nel caso di specie, dove, peraltro, risultano decorsi alcuni mesi dalla richiesta della C1 di
riconsegna delle chiavi al marito prima di procedere al cambio della serratura.Per tulle le ragioni sopra esposte, il ricorso è meritevole rii accoglimento; deve pertanto ordinarsi a
C1 di ripristinare lo status quo ante, reintegrando il ricorrente P1 nel possesso della casa coniugale
sita in G.T. (R.), Via X , n.5, mediante consegna delle chiavi del predetto immobile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, secondo quanto previsto dal D.M. n. 55
del 2014 come aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022 per i procedimenti cautelari di valore
indeterminabile e bassa complessità, limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, con
valori ai minimi in considerazione delle difese esplicate e della sovrapponibilità tra fase introduttiva
e decisionale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c.,
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina a C1 di ripristinare lo status quo ante, reintegrando P1 nel
possesso della casa coniugale sita in G.T. (R.), Via X n.5, mediante consegna delle chiavi del predetto
immobile;
2. condanna C1 a rifondere a P1 le spese del giudizio, liquidate in Euro 1.615,00 per compensi, oltre
spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti conseguenti.
Conclusione
Così deciso in Palmi, il 27 dicembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2024.
08-02-2025 08:39
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