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Sentenza

Casa coniugale. Irripetibilità delle spese sostenute per l’acquisto dell’immobile adibito a casa familiare (Cc articolo 143)
Casa coniugale. Irripetibilità delle spese sostenute per l’acquisto dell’immobile adibito a casa familiare (Cc articolo 143)
 A nulla rileva il venir meno, in un secondo momento, di tale finalità, essendo l’attribuzione giustificata – nel momento in cui viene posta in essere - dall’adempimento dei bisogni comuni ed essendo, conseguentemente, rispondente al principio di solidarietà familiare.

In tema di separazione personale, non sono ripetibili le attribuzioni effettuate da un coniuge in favore dell’altro in costanza della vita matrimoniale, in quanto - in assenza di prova contraria - si presume che tali dazioni concorrano a realizzare il progetto di vita in comune.

In via generale ed astratta, può affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L’erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l’eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l’operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza.

    Tribunale di Catania, Sezione III civile, sentenza 24 febbraio 2025
ribunale Civile di Catania, Sez. III, 24 febbraio 2025
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Le domande di parte ricorrente risultano infondate e vanno, pertanto, rigettate. Invero, le spese
sostenute dal ricorrente per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare - in particolare, il
pagamento della quota di ingresso alla società cooperativa e, successivamente, l'accollo per intero
del relativo mutuo - devono considerarsi oggetto dell'obbligo, vigente in capo a entrambi i coniugi,
di contribuire ai bisogni ed alla vita familiare, ciascuno secondo le proprie sostanze e capacità di
lavoro professionale o casalingo. La circostanza che l'immobile sia stato intestato esclusivamente
all'altro coniuge, come anche l'integrale pagamento del mutuo da parte del A. A. non rilevano al fine
della qualificazione giuridica di tali attribuzioni patrimoniali. Occorre infatti ricordare a tal fine che
l'obbligo di contribuzione ai bisogni familiari, come previsto ai sensi dell'art. 143 c.c., può essere
diversamente ripartito con un accordo tra i coniugi, il quale non soltanto può avere forma non scritta,
ma può finanche derivare da comportamento concludente dei medesimi. Alla luce di tali
considerazioni, pertanto, le attribuzioni patrimoniali direttamente e indirettamente sostenute dal
ricorrente devono considerarsi irripetibili, in quanto riconducibili al fine di realizzazione di un
progetto di vita comune con il coniuge.
Come da orientamento anche recentemente affermato dalla Corte di cassazione (vedasi, sul punto,
ordinanza n. 5385 del 21.02.2023), sono infatti “irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state
eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si
presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in
quanto sorretta da una giusta causa”.
A nulla rileva il venir meno, in un secondo momento, di tale finalità, essendo l'attribuzione
giustificata – nel momento viene posta in essere - dall'adempimento dei bisogni comuni e,
conseguentemente, rispondente al principio di solidarietà familiare. Ne consegue altresì che la
circostanza invocata da parte ricorrente, inerente alla sproporzione di tali attribuzioni, non può
assumere alcuna rilevanza ai fini della fondatezza della domanda. In primo luogo, infatti, il requisito
della proporzionalità viene in rilievo in relazione alle obbligazioni naturali, al fine di giustificare la
ripetibilità di attribuzioni (sproporzionate) effettuate in adempimento di un dovere morale o sociale
– al di fuori, dunque, dagli obblighi giuridici che derivano dal vincolo matrimoniale. Tuttavia, nel
caso di specie, non pare doversi riferire il pagamento sostenuto dal ricorrente ad un vero e proprio
obbligo morale o sociale, versandosi nel caso dell'acquisto di un immobile che è sempre stato adibito
a casa familiare (ed attenendo, per ciò solo, al soddisfacimento dell'interesse stesso della famiglia).
In secondo luogo, anche a voler ricondurre tali attribuzioni all'adempimento di un'obbligazione
naturale (rispetto alla quale verrebbe a mancare il requisito giurisprudenziale della proporzionalità),
la mera allegazione della sproporzione esistente tra la capacità reddituale e/o patrimoniale del
ricorrente e la spesa sostenuta non può, da sola, ritenersi sufficiente ad affermare la ripetibilità del
pagamento.
Sarebbe, infatti, onere della parte che richiede la restituzione provare il fondamento di tali
affermazioni ovvero, in alternativa, dimostrare l'eventuale causa giustificativa di tali attribuzioni
patrimoniali, diversa dall'obbligo contributivo ex art. 143 c.c. (ad esempio l'effettuazione di un
prestito in favore del coniuge).
Tuttavia, non versando in atti alcuna prova relativa a tali fatti e circostanze, deve escludersi la
sussistenza di un obbligo restitutorio in capo alla resistente, non potendosi considerare i pagamenti
sostenuti ingiustificati o frutto di un indebito oggettivo. Infine, deve altresì rigettarsi la domanda
relativa alla intestazione dell'immobile per cui è causa.
Sebbene il pagamento del mutuo sia stato interamente oggetto di esborso da parte del A. A. ciò non
può mutare l'intestazione formale dell'immobile, il quale risulta acquistato esclusivamente dalla
parte resistente, come risulta dal rogito notarile. La stessa Cassazione ricorda, infatti, sul punto che
“proprietario dell'immobile (acquistato con il mutuo cointestato) non necessariamente è il coniuge
che paga le rate del mutuo in costanza di matrimonio, essendo rilevante sul punto quanto pattuito
in fase di rogito notarile: infatti, se un solo coniuge paga il mutuo per intero, ma in sede di rogito è
stato pattuito che la casa è intestata all'altro, la proprietà in alcun modo fa capo a chi paga i ratei del
mutuo (salvo che non vi sia la comunione dei beni)”.
Per tutto quanto sopra esposto, le domande di parte ricorrente devono essere rigettate.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa;
parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minima per le restanti, considerando la natura
documentale del giudizio e l'assenza di questioni nuove in sede di decisione), seguono la
soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. …/2023; 1. rigetta le domande
proposte da A. A. nei confronti di B. B.;
2. condanna la parte ricorrente A. A. alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente B. B. ,
che liquida in complessivi € 5.261,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella
misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Avv. Antonino Sugamele

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