CASA CONIUGALE - Divisione di immobili fra ex coniugi e difformità urbanistica
(Cc articoli 143, 316-bis, 337-sexies, 713 e 1418; articolo 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, articolo 29 della legge 27 febbraio 1985 n. 52)
Sul presupposto che durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli articoli 143 e 316 bis, 1 comma, del codice civile, si ritiene che a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio”, se non quando le parti abbiano concluso “un accordo negoziale che può meglio rispecchiare le singole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme di generosità spontanea tra i coniugi) che è comunque finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli, nel rispetto dei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapporto matrimoniale. Non è possibile disporre la divisione giudiziale di un immobile in comunione ordinaria se lo stesso presenta difformità urbanistiche o catastali che ne impediscono la commerciabilità secondo la disciplina vigente (articolo 46 del Dpr 380/2001, articolo 29 della legge 52/1985). La nullità degli atti traslativi, costitutivi o divisionali di diritti reali su fabbricati sussiste anche in caso di incoerenza catastale, se manca la dichiarazione o attestazione di conformità, indipendentemente dall’effettiva conformità. In presenza di tali difformità, la domanda di scioglimento della comunione va rigettata. Nel caso in esame, due ex coniugi, erano comproprietari al 50% di un immobile acquistato in regime di separazione dei beni. Dopo la separazione, la ex moglie (attrice) lamentava di essere stata esclusa dall’uso dell’immobile, poiché l’ex marito (convenuto) aveva cambiato le serrature e vi abitava con la nuova compagna. L’attrice chiedeva la divisione dell’immobile e il risarcimento per l’occupazione esclusiva; il convenuto si opponeva, chiedendo la restituzione di somme versate per l’acquisto e la ristrutturazione e il riconoscimento del diritto di uso esclusivo. Il Ctu nominato accertava la presenza di difformità urbanistiche e catastali sanabili, ma non ancora regolarizzate, che impedivano la divisione e la commerciabilità dell’immobile. Il Tribunale ha ritenuto che gli esborsi pecuniari dell’attore per far fronte ai costi della ristrutturazione dell’immobile di proprietà comune non fossero suscettibili di ripetizione, per essere stati presumibilmente effettuati in adempimento dei doveri patrimoniali coniugali nella conduzione della vita familiare, non essendo, del resto, stato provato, e neppure dedotto, un diverso accordo tra i due ex coniugi in ordine alla detta contribuzione. Ha respinto la domanda di divisione, accolto la richiesta di risarcimento danni dell’attrice per l’uso esclusivo del bene da parte del convenuto, e rigettato le domande riconvenzionali di quest’ultimo (restituzione somme e diritto di uso esclusivo), condannando il convenuto al pagamento di una somma a titolo di indennizzo e alle spese di lite.
Tribunale Gela, sentenza 7 novembre 2025 n. 551 - Giudice onorario Di Pietro
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice monocratico onorario dott.ssa Angela Rita Di Pietro, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 171/2019
PROMOSSA DA
P1 , nata a (...) il (...) e residente in (...) in via (...) n. 32 (c.f: (...), rappresentata e difesa dall'avv. (...)
(c.f.: (...)), giusto mandato allegato all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo
studio in San Marco in Lamis, piazza (...) ed in Agrigento presso lo studio dell'avv. (...) in via (...)
- attrice-
CONTRO
C1 , nato a (...) il (...) e residente a (...), c.so (...) n.25 (c.f.: (...) ), rappresentato e difeso dall'avv. (...)
(c.f: (...), giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio sito in Mazzarino nella via (...)
-convenuto-
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 23.01.2019, la sig.ra P1 conveniva in giudizio il
sig. C1 allegando i seguenti fatti:
- di essere proprietaria, in virtù dell'atto notarile del (...), rep. (...) n. (...), rogato dal notaio dott. X1
del 50% dell'immobile sito in (...) alla via (...) nn. 4 e 6, censito al Catasto Fabbricati del comune di al
foglio (...), particella n. (...);
- che la restante quota del 50% dell'immobile è di proprietà dell'odierno convenuto, con il quale ella
aveva contratto matrimonio il 26.08.2013;
- dopo che nell'immobile erano stati eseguiti lavori di ristrutturazione, nel dicembre del 2015, faceva
ritorno a (...), suo paese d'origine e promuoveva un giudizio per separazione giudiziale dal coniuge;
- al suo ritorno a X nel 2017, l'attrice accertava che le serrature di accesso nell'immobile erano state
cambiate dall'ex marito, che vi abitava unitamente alla convivente, e l'accesso gli veniva precluso,
nonostante i vari inviti e le successive diffide.
Sulla base di quanto rappresentato chiedeva la divisione dell'immobile e la corresponsione di un
risarcimento per la sua illegittima occupazione esclusiva da parte del convenuto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.04.2019, si costituiva in giudizio il sig. C1 che
formulava diverse eccezioni preliminari di rito e nel merito si opponeva integralmente alle pretese
attoree, chiedendone il rigetto, sostenendo che l'attrice non vantava alcun diritto di uso o abitazione
della casa di via (...), non essendo stato stabilito alcunché in ordine all'assegnazione della casa
coniugale in sede di separazione e risultando ella residente in
Contestava il valore dell'immobile dichiarato dall'attrice in citazione e chiedeva in via
riconvenzionale la restituzione delle somme versate dal convenuto nel conto comune con la ex
moglie, acceso presso la B. di (...), per consentirle, asseriva, l'acquisto della quota parte del 50%
dell'immobile da potere del fratello che ne era l'intestatario; chiedeva, altresì, la restituzione delle
somme di danaro pagate per la ristrutturazione dell'immobile.
Dopo alcune udienze dedite al perfezionamento della procedura di mediazione, all'udienza del
22.05.2020 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c.. Le parti producevano
memorie nelle quali formulavano richieste istruttorie.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.12.2024, le istanze di prova testimoniale
venivano rigettate perché i relativi capitolati di prova si appalesavano essere generici, inammissibili
e/o ininfluenti ai fini del decidere; veniva invece accolta la relativa richiesta e nominato un
consulente tecnico di ufficio con il seguente mandato: " 1) si descriva dettagliatamente il bene
immobile oggetto della comunione ordinaria tra le parti, dandone rappresentazione grafica e
fotografica;
2) si quanti felli il valore attuale di tale bene, chiarendo dettagliatamente i concreti clementi di stima
e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
3) si quantifichi il reddito mensile ritraibile dal bene nel caso di locazione, a far data dal settembre
2017;
4) si predisponga un progetto di divisione, con eventuali conguagli in denaro, dell'immobile in due
quote uguali, e ove il bene non sia comodamente divisibile, si dia adeguata spiegazione di detta
indivisibilità;
5) si rilevi se l'immobile presenti, o meno, i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e
ne consenta la commerciabilità ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e succ. modif".
A seguito della rinuncia dei primi due professionisti nominati per esperire il mandato, l'incarico
veniva affidato all' Ing. X2 che prestava il giuramento di rito all'udienza del 21.02.2022 e depositava
la perizia in data 29.09.2022.
All'udienza del 24.04.2023 le parti esprimevano le proprie determinazioni in merito al progetto
divisionale dell'immobile elaborato dal ctu.
In esito all'udienza cartolare del 12.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione
dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
Le domande proposte dall'attrice nel presente giudizio sono essenzialmente due: quella volta ad
ottenere lo scioglimento della comunione ordinaria sull'immobile sito in (...), via (...) n. 4/6, ai sensi
degli artt. 1111 e ss. c.c. e l'altra diretta ad ottenere un risarcimento per l'uso esclusivo che di esso ne
ha fatto il convenuto comproprietario.
Le richieste ed eccezioni di parte convenuta si appalesano essere più articolate e per esse si rimanda
alle conclusioni sopra riportate.
A) Sulla domanda di scioglimento della comunione sull'immobile.
Anzitutto va detto che risulta essere pacifica in causa la titolarità pro-indiviso al 50% dell'immobile
in capo ai due coniugi separati, per come risulta dall'atto notarile del (...), rep. n. (...) rogato dal notaio
dott. X1 prodotto in atti e dalla visura catastale allegata alla CTU.
La comunione è di tipo ordinario e non residuale del regime patrimoniale familiare, atteso che
l'acquisto viene effettuato dall'attrice in regime di separazione dei beni.
La convenzione di separazione dei beni viene stipulata dai coniugi lo stesso giorno di acquisto della
quota parte dell'immobile da parte dell'attrice; sino ad allora per essi vigeva il regime di comunione
legale.
Con ordinanza dell'11.02.2022 questo Tribunale ha disposto CTU, affidando l'incarico all'Ing. X2 il
quale, dopo sopralluogo e verifica catastale, ha accertato che l'immobile:
1- -è costituito da tre elevazioni fuori terra: piano terra, primo e secondo piano, oltre un piccolo
sottotetto non abitabile;
2- -è dotato di due distinti accessi ai civici n. 4 e n. 6 di via (...);
3- -presenta una struttura tipica dell'edilizia residenziale del centro storico, con corpo di fabbrica di
circa 40 mq per piano;
4- - rispetto ai titoli edificatori è in regola urbanisticamente, salvo lievi difformità interne sanabili
mediante CILA in sanatoria e aggiornamento catastale;
Invero, dalla disposta CTU è emerso che nell'immobile sono state realizzate delle opere che lo
rendono urbanisticamente difforme rispetto ai titoli abilitativi e che lo stato di fatto attuale della
distribuzione interna è difforme rispetto alle planimetrie catastali.
Il CTU ritiene che le difformità riscontrate possano essere regolarizzate così da rendere
commerciabile l'immobile ma, allo stato attuale, esso non può essere oggetto di una ordinaria
compravendita.
Orbene è principio pacifico in giurisprudenza che in sede giudiziaria non possa essere attribuito un
bene che non sarebbe possibile trasferire in via ordinaria alle parti, nell'esercizio della loro
autonomia negoziale.
In un recente arresto (cfr. n. 28666/2024) tale principio è stato ribadito dalla Suprema Corte la quale
ha richiamato il proprio precedente a Sezioni Unite: "Com'è noto, con sentenza n. 25021/19 le S.U.
hanno stabilito, mutando la pregressa giurisprudenza della Corte, che quando sia proposta
domanda non endoesecutiva di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il
giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in
assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa
equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della
L. 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex
art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice
realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della
loro autonomia negoziale.
Nella specie - posto che il carattere non endoesecutivo della domanda di scioglimento della
comunione appartiene alla cornice di riferimento comune alle parti, quale si evince sia dal ricorso
che dalla sentenza impugnata -, va osservato che la Corte territoriale con apprezzamento di fatto
non sindacabile in questa sede di legittimità, ha accertato che l'immobile oggetto di divisione è in
parte abusivo.
Tanto basta, pertanto, ad escludere che la domanda di scioglimento della comunione possa essere
accolta".
La causa ostativa alla divisione del bene, nel caso in esame, non attiene solamente alla accertata
difformità urbanistica di esso ma anche alla difformità dello stato di fatto alla planimetria catastale.
Il comma 1 bis dell'art. 29 della L. n. 52 del 1985 stabilisce che "Gli atti pubblici e le scritture private
autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione
di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere,
perle unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle
planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo
stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia
catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata
da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula
dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le
risultanze dei registri immobiliari (comma aggiunto dall'art. 19, comma 14, del D.L. n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010).
Si è precisato in giurisprudenza (cfr. da ultimo cass. n. 27531/2025) che la nullità prevista dalla
normativa in materia di conformità catastale si configura come nullità di carattere formale e testuale
ex art. 1418, terzo comma, c.c. (e non già virtuale ex art. 1418, primo comma, c.c. o strutturale ex art.
1418, secondo comma, c.c.), che discende dalla mancata osservanza delle prescrizioni poste da detta
normativa, attinenti alle modalità redazionali degli atti traslativi, costitutivi e divisionali (sulla
natura formale della nullità Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8989 del 04/04/2024; Sez. 2, Sentenza n. 641
del 12/01/2023; Sez. 2, Sentenza n. 4216 del 09/02/2022; Sez. 2, Sentenza n. 39403 del 10/12/2021; Sez.
2, Sentenza n. 16519 del 31/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 14765 del 19/07/2016; Sez. 2, Sentenza n. 11507
del 03/06/2016; Sez. 2, Sentenza n. 8611 del 11/04/2014; Sez. 6-3, Sentenza n. 5913 del 11/03/2011).
"Al pari della nullità prescritta nell'ipotesi di irregolarità urbanistiche - ove la previsione di nullità è
volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile,
titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile, sicché
in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante circa gli estremi del titolo urbanistico, reale e
riferibile all' immobile, il contratto è valido, a prescindere dal profilo della conformità o della
difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8230 del
22/03/2019; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10360 del 19/04/2025; Sez. 3, Ordinanza n.
538 del 15/01/2020) -, così anche nel caso di incoerenza catastale la nullità è comminata allorché difetti
nell'atto la dichiarazione o attestazione di conformità riferibile all'immobile, indipendentemente
dall'effettività di detta conformità" (Cass. 27531/2025).
Analogamente all'ipotesi di nullità per irregolarità urbanistica - in cui basta la menzione nell'atto del
titolo abilitativo affinché l'invalidità sia esclusa, purché detto titolo esista realmente e sia riferibile
proprio a quel l'immobile -, nel caso di irregolarità catastale è sufficiente a garantire la validità la
dichiarazione di conformità o ila sostitutiva attestazione di conformità, sempre che l'incoerenza con
lo stato di fatto non emerga in modo palese.
Nel caso in cui la difformità emerga dagli atti di causa, come nel caso in esame, è preclusa la
possibilità di far luogo alla divisione del bene e la relativa domanda va rigettata.
B- Sulla domanda dì parte convenuta di restituzione e rimborso della somma di Euro. 13.500,00
spesa per l'acquisto della casa da destinare ad abitazione coniugale ed Euro. 16.800 per la
ristrutturazione di essa.
Il convenuto, allegando che la ex moglie abbia prelevato dal conto corrente cointestato le somme per
l'acquisto della propria parte dell'immobile, in via riconvenzionale, ha chiesto la restituzione e il
rimborso della somma di Euro. 13.500, ai sensi dell'art. 192 commi 111 e IV c.c.
All'uopo ha prodotto la contabile del bonifico della somma di Euro. 9.000 effettuato dal proprio conto
(cointestato con la madre) a quello comune con l'attrice. E sostenendo che nel conto comune con 10ex
coniuge vi erano già gli altri 9.000 euro, chiede la restituzione dell'importo sopra indicato.
Parte attrice opponendosi a tale domanda, ha anzitutto prodotto la contabile del bonifico coevo a
quello dell'attore (6.12.2013) da cui si evince che ella dal proprio conto ha versato nel conto comune
la somma di Euro. 9.000 ed ha allegato che la rimanente somma di Euro 9.000 transitata dal conto
personale del convenuto (cointestato con la madre) era in parte costituita dalle somme ricevute in
dono dai coniugi in occasione del matrimonio, celebrato pochi mesi, in data 26.08.2013, e versate nel
conto del convenuto solo transitoriamente con l'intento di riversarle nel conto comune, e in parte
costituivano la sua contribuzione al pagamento delle spese matrimoniali.
All'uopo chiedeva ordine di esibizione degli estratti del conto corrente cointestato fra il marito e la
di lui madre.
Quanto poi alla pretesa somma di Euro. 16.880, spesa per i lavori di ristrutturazione, da un canto ne
contestava l'ammontare, riferendo fra l'altro che talune fatture relative alla fornitura di materiale
attenessero alla ristrutturazione di altro immobile, quello sito in (...) C.so (...), ristrutturato dal
convenuto nel medesimo periodo, dall'altro allegava di avere anch'ella partecipato alle spese di
ristrutturazione della casa, producendo copia di fatture e bonifici e articolando prova testi.
In diritto eccepiva la irripetibilità delle somme spese da un coniuge per l'acquisto e la
ristrutturazione dell'immobile di proprietà comune, considerato che:
"La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il conferimento in denaro effettuato
da un coniuge, attraverso il quale l'altro coniuge acquisti un immobile sia riconducibile nell'ambito
della donazione indiretta, come tale perseguente un fine di liberalità e soggetta ai soli obblighi di
forma previsti per il negozio attraverso il quale si realizza l'atto di liberalità, e revocabile solo per
ingratitudine.....(cfr. Cass. n. 3147 del 1980 e Cassazione civile sez. III - 04/10/2018, n. 24160).
Secondo la citata sentenza (24160/2018) "Le considerazioni sopra svolte circa il fine di liberalità e la
riconducibilità alla donazione indiretta dell'attività svolta da un coniuge per far acquistare all'altro
la proprietà di un immobile, valgono a fortiori in riferimento ai conferimenti patrimoniali eseguiti
spontaneamente dal coniuge in costanza di matrimonio e volti a finanziare lavori nell'immobile che
ha fatto acquistare in proprietà esclusiva dell'altro coniuge o in regime di comproprietà. La
donazione indiretta, in quanto tale, gode di stabilità, in quanto essa non può essere revocata che per
ingratitudine. A fronte della sussistenza di una causa di liberalità, è superfluo argomentare in ordine
all'applicabilità dei principi dell'obbligazione naturale per giustificare l'effetto della solati retentio".
Nel caso in specie, però, ad avviso del decidente, più che una donazione indiretta appare ricorrere
una diversa ipotesi ovvero quella di attribuzioni eseguite per concorrere a realizzare un progetto di
vita in comune.
Attribuzioni che sono state eseguite sia dal convenuto ma anche dall'attrice che ha partecipato, in
base alle proprie sostanze alla realizzazione del progetto di vita comune, mediante l'acquisto in
proprietà della metà del bene immobile e la sua ristrutturazione sì da destinarlo a residenza
familiare.
Va rilevato che tutti i pagamenti che le parti indicano attengono al periodo in cui essi si trovano in
costanza di matrimonio Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 5385/2023): "In via
generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono
state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune.
L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza:
diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende
di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un
prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto
coniugale o di convivenza".
Ed ancora, sempre secondo il medesimo pronunciamento: "il dovere di contribuzione è per i "bisogni
della famiglia" e, dunque, va inteso (non nell'interesse esclusivo dell'altro coniuge, ma) in senso
solidaristico (cioè nell'interesse collettivo della famiglia) ed ampio (ad es., costituisce adempimento
del dovere di contribuzione: mettere a disposizione della famiglia una casa di cui si era già
proprietari prima delle nozze affinché vi si possa vivere senza doverne acquistare un'altra; effettuare
le spese di ristrutturazione sulla casa di proprietà dell'altro coniuge per poterla abitare
congiuntamente; partecipare alle spese per l'acquisto dell'abitazione familiare da parte del coniuge
in regime di separazione dei beni".
In sostanza, sul presupposto che durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle
esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli
artt. 143 e 316 bis, 1 co., c.c., si ritiene che a seguito della separazione non sussista "il diritto al
rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i
bisogni della famiglia durante il matrimonio" (v. Cass., n. 10927/2018, richiamata, da ultimo, anche
in Cass., n. 13366/2024), se non quando le parti abbiano concluso "un accordo negoziale che può
meglio rispecchiare le singole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme di
generosità spontanea tra i coniugi) che è comunque finalizzato al soddisfacimento delle primarie
esigenze familiari e dei figli, nel rispetto dei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapporto
matrimoniale" (così la citata Cass., n. 13366/2024).
In adesione a tale impostazione interpretativa, qui condivisa, non ravvisandosi validi motivi per
discostarsene, devesi, quindi, ritenere che gli esborsi pecuniali dell'attore per far fronte ai costi della
ristrutturazione dell'immobile di proprietà comune non siano suscettibili di ripetizione, per essere
stati presumibilmente effettuati in adempimento dei doveri patrimoniali coniugali nella conduzione
della vita familiare, non essendo, del resto, stato provato, e neppure dedotto, un diverso accordo tra
i due ex coniugi in ordine alla detta contribuzione.
C-Sulla richiesta di parte convenuta di accertamento del suo diritto a permanere nell'immobile ed
averne il possesso esclusivo.
Fra le domande poste in via riconvenzionale dal convenuto vi è quella di ritenere e dichiarare che
egli ha avuto ed ha il diritto di uso e di abitazione esclusiva dell'immobile sito in (...) nella via (...), ai
civici 4/6, di cui ne mantiene l'esclusivo possesso.
Il convenuto asserisce di trarre tale diritto dai provvedi menti emessi in sede di separazione
giudiziale.
Il Tribunale di Foggia, prioritariamente adito dall'attrice al fine di ottenere la separazione, pur
ritenendosi territorialmente incompetente, nell'emettere i provvedimenti urgenti, disponeva:
ritenuto che alcun provvedimento debba essere adottato in ordine all'assegnazione della (...)
casa coniugale, in quanto la ricorrente risiede stabilmente in (...) presso l'abitazione dei propri
genitori, né ha chiesto che le venga assegnata l'abitazione sita in Sicilia ove il nucleo familiare era
stabilito".
Il Tribunale di Gela, presso cui veniva riassunto il giudizio di separazione, a seguito del regolamento
di competenza, in ordine all'immobile in questione, investito della questione, disponeva: " Rigetta
dunque le richieste di entrambe le parti confermando i provvedimenti già resi con ordinanza del
25.01.2017 che in ordine alla casa coniugale devono essere interpretati nel senso che ciascun dei
coniugi potrà continuare ad abitare presso la casa ove aveva la propria residenza in costanza di
matrimonio ossia il C1 in (...) e la P in (...) assieme al figlio."
Da tali pronunzie il convenuto fa discendere l'assunto secondo cui egli ha diritto di avere il possesso
esclusivo dell'immobile e che "la P1 potrà far valere il suo diritto di comproprietà sul bene
chiedendone la liquidazione pro quota ma non potrà e non può vantare alcun diritto di uso o di
abitazione dell'immobile di(...)".
In ordine alla risoluzione della questione hi esame non appare superfluo far rilevare che il
provvedimento del giudice della separazione di attribuzione della casa coniugale in presenza di figli
minori o maggiori non autosufficienti è "uno strumento di protezione della prole e non può
conseguire altre e diverse finalità" e che "detta assegnazione non ha più ragion d'essere soltanto se,
per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione" (cfr. Cass.,
n. 15367 del 2015; Cass. n. 25604 del 2018; Cass. n. 21334 del 2013; Cass. n. 23591 del 2013) sicché,
ricorrendo tale ultima ipotesi, la regolamentazione della casa comune segue il regime del diritto
ordinario.
Secondo la Cassazione, anche prima dell'introduzione dell'art. 337 sexies c.c., il disposto dell'art.155
quater cod civ., come introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, facendo riferimento all'interesse dei
figli", conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere
mentre, in assenza di prole (o vivendo la prole altrove e non sussistendo le ragioni di tale tutela)
consegue che il giudice non può adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di
assegnazione della casa coniugale. (In tal senso cfr. sent. n. 16398 del 2007, nella quale la S.C. ha
confermato la decisione del giudice di merito, il quale, in assenza di figli, ha negato che si potesse
disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale, ed ha rinviato alle norme sulla comunione
ed al relativo regime per l'uso e la divisione, essendo detta abitazione di proprietà comune di
entrambi i coniugi).
La relativa domanda di parte convenuta va pertanto rigettata.
D-Sulla domanda di parte attrice di condanna al risarcimento del danno conseguente al mancato
utilizzo del bene.
L'attrice ha inoltre chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per illegittima
occupazione dell'immobile comune, deducendo che dal settembre 2017 le è stato impedito l'accesso
all'abitazione per sostituzione delle serrature.
Dalla documentazione in atti risulta che in data 5 settembre 2017 la sig.ra V presentava denuncia ai
Carabinieri di (...) lamentando che l'ex coniuge, sig. C1 , in pari data le aveva precluso l'ingresso
nell'immobile in comproprietà, sostituendo le chiavi e impedendole di accedere. A tale denuncia era
seguita formale diffida per consentire l'immissione nel possesso.
Ai sensi dell'art. 1102 c.c., ciascun comproprietario può servirsi della cosa comune, purché non ne
alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso.
L'uso esclusivo del bene da parte di uno dei comunisti integra una forma di occupazione senza titolo
e comporta l'obbligo di corrispondere agli altri partecipanti un indennizzo commisurato ai frutti
civili che il bene avrebbe potuto produrre, secondo il valore locativo di mercato.
Difatti la Suprema Corte, decidendo sull'annosa questione della prova del danno da mancato
utilizzo di un bene immobile per occupazione sine titulo, con due sentenze a sezioni unite (n. 33645
e n. 33659 del 2022), nel ribadire che non ricorre di una ipotesi di danno in re ipsa, bensì di un "danno
presunto" o "normale" secondo l'id quod plerumque accidit, ha puntualizzato che il danno normale
o presunto da perdita subita può essere rapportato al valore locativo del bene.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio dell'Ing. X2 emerge che il reddito ritraibile dal bene per il periodo
settembre 2017 - giugno 2022, calcolato sulla base dei canoni medi di locazione in (...) e ridotto del
15% per spese di manutenzione, ammonta a Euro 12.425,52.
Aggiornando tale calcolo sino al mese di novembre 2025 con gli stessi parametri tecnici (canone netto
Euro 191,25 mensili), il reddito locativo complessivo risulta pari a Euro 18.933,75.
Poiché la comunione è in parti uguali, l'attrice ha diritto alla metà di tale importo, ossia Euro 9.466,87.
All'importo dovuto andranno applicati gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
A tali importi andranno, altresì, aggiunte le mensilità maturando sino alla effettiva riconsegna del
bene.
La mensilità rivalutata secondo gli indici istat (sett. 2025) ammonta ad Euro. 108,00 (254,25-15% x
per spese :2). La mensilità andrà rivalutata secondo gli indici istat.
Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto del valore della
controversia, del pregio dell'attività prestata, dei risultati conseguiti, si liquidano in favore di parte
attrice e a carico del convenuto ex D.M. n. 147 del 2022 Euro. 1.300 per fase studio; Euro. 1.000 per
fase introduttiva, Euro. 2.500 per la fase di trattazione, Euro. 2.200 per la fase decisionale, quali
onorari, oltre accessori di legge ed Euro. 786,00 per spese vive risultanti in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria domanda, eccezione e
deduzione disattesa, così provvede:
-respinge la domanda, proposta da entrambe le parti, di divisione dell'immobile sito in (...) alla via
(...) nn. 4 e 6, censito al Catasto Fabbricati del comune di (...) al foglio (...), particella n. (...);
-respinge tutte le domande proposte in via riconvenzionale dal convenuto;
-accoglie la domanda di risarcimento del danno da mancato utilizzo del bene proposta da parte
attrice e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento dell'importo maturato, dal settembre 2017
al mese di novembre 2025, di Euro 9.466,87; a tale importo andranno applicati gli interessi legali
dalla sentenza al soddisfo; oltre alle mensilità (Euro. 108,00) maturando dal mese di dicembre
dell'anno 2025 all'effettiva riconsegna del bene; mensilità da rivalutare secondo gli indici istat;
-condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate in Euro. 7.000,00, oltre 15%
spese generali, epa e iva, oltre ad Euro. 786,00 per spese vive
-pone le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, definitivamente in capo ad
entrambe le parti in solido.
Conclusione
Così deciso in Gela, il 7 novembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2025. 13-12-2025 10:03
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