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Sentenza

Assegno per il nucleo familiare.
Assegno per il nucleo familiare.
PREVIDENZA - Assegno per il nucleo familiare (Legge 13 maggio 1988 n. 153)

L’assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall’articolo 2, Dl n. 69 del 1988, convertito in legge n. 153 del 1988, è finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed è attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell’eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ne consegue che, ai sensi dei commi 2 e 6 dell’articolo 2 del Dl n. 69 del 1988 il reddito rilevante ai fini dell’ammontare dell’assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione, rilevando il reddito di quest’ultimo solo ai fini del diritto all’erogazione della provvidenza.

Nel caso in esame, la ricorrente aveva convenuto in giudizio l’ASL al fine di accertare l’autonomo diritto alla integrale percezione diretta degli assegni per il nucleo familiare già maturati ed il diritto a che l’importo di tali assegni fosse calcolato sulla base del reddito del proprio nucleo familiare composto da sé medesima e dal figlio minore.

La domanda è stata accolta essendo stata provata la sussistenza dei requisiti reddituali per la sua corresponsione.

Giova ricordare che l’assegno viene determinato in modo differenziato tenendo conto del numero dei componenti e del reddito del nucleo familiare che, preso a parametro per la corresponsione dell’assegno, viene elevato per i nuclei familiari che risultino meritevoli di una specifica tutela, fino a comprendere soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali, ovvero minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Avv. Antonino Sugamele

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