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Sentenza

Assegno divorzile, superamento del criterio del tenore di vita endocoiugale.
Assegno divorzile, superamento del criterio del tenore di vita endocoiugale.
Di Giancarlo Cerrelli
Il sole24ore NT
Il contesto giurisprudenziale e la questione dell’assegno divorzile

Negli ultimi anni la funzione dell’assegno divorzile ha conosciuto una profonda trasformazione nella giurisprudenza italiana, culminata nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287 dell’11 luglio 2018. Il caso di specie, recentemente affrontato anche dal Tribunale di Crotone, (sentenza del 17 luglio 2025 - T. c. S), offre un’occasione per riflettere sull’allontanamento definitivo dal criterio del “tenore di vita matrimoniale” come parametro di riferimento esclusivo, e sull’affermazione di un criterio composito, ispirato a principi costituzionali di pari dignità e solidarietà tra gli ex coniugi.
Il superamento del criterio del tenore di vita endoconiugale

Prima della svolta delle Sezioni Unite, la giurisprudenza maggioritaria tendeva a considerare l’assegno divorzile come uno strumento destinato a garantire al coniuge economicamente più debole la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Tale approccio, tuttavia, ha generato negli anni numerose criticità interpretative e applicative, nonché dibattiti dottrinali circa la sua coerenza rispetto ai principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà.

La sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018 ha radicalmente innovato il quadro: “Secondo l’indirizzo delle sezioni unite il riconoscimento dell’assegno di divorzio richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma (all’art. 5 c. 6 L. 898/70). Essi costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per l’attribuzione e la determinazione dell’assegno; in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, della considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi e in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto (Cass. SU 11 luglio 2018 n. 18287)”.
Le nuove funzioni dell’assegno divorzile: assistenziale, compensativa, perequativa

Le Sezioni Unite hanno così delineato un nuovo modello fondato su una funzione multipla dell’assegno:

• Funzione assistenziale: mira a garantire al coniuge economicamente più debole un sostegno, ma non sulla base di un diritto al mantenimento del tenore di vita matrimoniale in astratto, bensì in relazione all’effettiva inadeguatezza dei mezzi e all’impossibilità oggettiva di procurarseli.

• Funzione compensativa e perequativa: l’assegno è finalizzato a riconoscere e compensare il contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale degli ex coniugi, nonché i sacrifici e le rinunce professionali sostenute in costanza di matrimonio.

Le Sezioni Unite precisano: “L’assegno divorzile ha infatti una natura sia assistenziale sia perequativo-compensativa, con riferimento alla situazione effettiva nella quale si inserisce la fase di vita post matrimoniale” (Cass. SU 11 luglio 2018 n. 18287, confermata da Cass. 30 marzo 2023 n. 9021, Cass. 13 ottobre 2022 n. 29920, Cass. 28 febbraio 2022 n. 6534, Cass. 9 agosto 2019 n. 21234, Cass. 23 gennaio 2019 n. 1882). L’assegno non si deve più considerare come un mezzo per consentire al coniuge di ricostituire il tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma ha una funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, finalizzata al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.

Il nuovo indirizzo si fonda, dunque, su criteri compositi, che impongono:

• Una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi;

• L’analisi del contributo fornito dal coniuge richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale;

• La considerazione della durata del matrimonio e dell’età dell’avente diritto;

• Un bilanciamento ispirato a principi costituzionali di pari dignità e solidarietà anche dopo lo scioglimento del vincolo (“Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che caratterizzano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo (Cass. 28 febbraio 2019 n. 5975). L’orientamento delle sezioni unite si applica a tutte le controversie in tema di determinazione e quantificazione dell’assegno divorzile (Cass. 23 aprile 2019 n. 11178).”).
La determinazione concreta dell’assegno: criteri e modalità applicative

La funzione equilibratrice dell’assegno divorzile si traduce, nella prassi, in una valutazione che non si limita all’accertamento dell’autosufficienza economica sulla base di parametri astratti, ma tiene conto del livello di reddito adeguato e parametrato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, con particolare riferimento alle aspettative professionali sacrificate (“L’assegno deve consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello di reddito adeguato e parametrato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (Cass. 18 gennaio 2023 n. 1482, Cass. 20 ottobre 2021 n. 29195, Cass. 17 febbraio 2021 n. 4215, Cass. 29 gennaio 2019 n. 2480)”).

In questo percorso valutativo, il giudice deve:

• Analizzare la situazione economico-reddituale delle parti, comprese le potenzialità dell’ex coniuge richiedente di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli;

• Procedere a una comparazione delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali, verificando l’esistenza di uno squilibrio;

• Valutare se tale squilibrio sia espressione di scelte condivise assunte in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata del vincolo e del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune (“Successivamente il giudice deve valutare se lo squilibrio rilevato, è frutto di scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e dell’evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell’altro, considerando la durata del vincolo coniugale, che ha una rilevanza particolare come chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione.”).
L’applicazione dei principi nel caso del Tribunale di Crotone

La recente sentenza del Tribunale di Crotone, in linea con l’indirizzo delle Sezioni Unite, richiama espressamente la funzione assistenziale, compensativa e perequativa dell’assegno divorzile e respinge la pretesa di riprodurre il tenore di vita matrimoniale. Nel determinare l’importo dell’assegno, il Tribunale ha valorizzato:

• La sperequazione economica tra le parti;

• Il contributo dato dal coniuge economicamente più debole alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune;

• L’effettiva situazione occupazionale e le prospettive reddituali di entrambi gli ex coniugi.

L’approccio adottato dal Tribunale di Crotone rappresenta così un esempio concreto di applicazione dei principi delle Sezioni Unite, offrendo un modello di valutazione composita e articolata dell’assegno divorzile, incentrata su equità sostanziale e tutela dei soggetti più deboli della crisi coniugale.
Conclusione: la nuova regola applicabile e le sue ricadute

La funzione dell’assegno divorzile, dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, si articola oggi in una prospettiva plurifunzionale e composita, che:

• Abbandona definitivamente il criterio esclusivo del tenore di vita endoconiugale;

• Afferma la centralità della valutazione comparativa delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti;

• Riconosce il rilievo costituzionale dei principi di pari dignità e solidarietà post-matrimoniale;

• Attribuisce all’assegno una funzione equilibratrice, compensativa e assistenziale, parametrata al contributo effettivo fornito dal coniuge richiedente.

Questa evoluzione giurisprudenziale, applicata anche dal Tribunale di Crotone nella sentenza evidenziata, rappresenta un significativo avanzamento nella tutela degli ex coniugi economicamente più deboli e nella valorizzazione dei contributi non economici offerti durante la vita matrimoniale, segnando un importante punto di svolta nella disciplina dell’assegno divorzile in Italia.
Avv. Antonino Sugamele

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