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Sentenza


Assegnazione casa coniugale.- Non deve confondersi il piano del rilievo economico per il genitore assegnatario dall’assegnazione della casa familiare, dalla finalità del provvedimento, esclusivamente destinata a non compromettere lo sviluppo equilibrato del minore.
Assegnazione casa coniugale.- Non deve confondersi il piano del rilievo economico per il genitore assegnatario dall’assegnazione della casa familiare, dalla finalità del provvedimento, esclusivamente destinata a non compromettere lo sviluppo equilibrato del minore.
    Tribunale di Reggio Emilia, civile, sentenza 6 febbraio 2025 n. 126
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Parisoli Presidente
dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore
dott. Stefano Rago Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. …/2024 promossa da:
X , con il patrocinio dell’avv. …del Foro di Modena, elettivamente domiciliata presso lo studio del
predetto difensore in VIA…, MODENA;
RICORRENTE
contro
Y , con il patrocinio dell’avv. …del Foro di Bologna, elettivamente domiciliato presso lo studio del
predetto difensore in VIA …BOLOGNA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
Il resistente ha concluso come da memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Premesse
Con ricorso ex artt. 473 bis.11 e 473 bis.47 c.p.c. depositato in data 22/10/2024, X - premesso di aver
contratto matrimonio in data ***/***/2011 con Y , e che dall’unione coniugale erano nati i due figli M.
(nata il ***/***/2014) e R. (nato il ***/***/2018) - chiedeva dichiararsi la separazione dal marito, alle
seguenti condizioni:
affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocazione dei figli presso di sé;
assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
diritti di visita del padre disciplinati come segue: la prima settimana il martedì, il venerdì ed il sabato
pernotti compresi; la seconda settimana il martedì, il venerdì e dalla domenica pomeriggio con
pernotto; i periodi di vacanze come meglio prospettati nel ricorso;
un contributo paterno al mantenimento dei due figli pari ad € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun
figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il resistente Y , il quale chiedeva dichiararsi la separazione con addebito alla
moglie, sulla base dell’assunto che quest’ultima avesse intrapreso una relazione extraconiugale con
altro uomo, e che la violazione del dovere di fedeltà coniugale posta in essere dalla X fosse stata la
causa della rottura del matrimonio.
Aderiva alla domanda di affidamento condiviso dei figli; chiedeva una frequentazione paritaria dei
minori da parte di ciascun genitore; si opponeva all’assegnazione della casa coniugale in favore della
moglie chiedendo invece, nel caso l’immobile non fosse stato venduto a terzi, che la casa coniugale
fosse assegnata in proprio favore.
In merito al mantenimento dei figli, condizionava le proprie domande alle sorti della casa coniugale,
e dunque domandava: nel caso l’immobile fosse stato venduto a terzi, di disporre il mantenimento
diretto dei figli da parte di ciascun genitore; nel caso invece l’immobile fosse stato assegnato al Y,
quest’ultimo offriva di pagare un assegno mensile di mantenimento pari ad € 200,00, oltre al 50%
delle spese straordinarie; in subordine, nella denegata ipotesi di assegnazione della casa coniugale
alla X, chiedeva che fosse quest’ultima a versargli un assegno mensile di mantenimento per i figli di
€ 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi tenutasi in data 04/02/2025, fallito il tentativo di
conciliazione, la causa, a seguito di discussione orale, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2.
La separazione.
Fatte queste premesse, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz’altro pronunziata,
ricorrendo tutti i presupposti di cui all’art.151 c.c., essendo resa evidente l’intollerabilità della
convivenza dal fallimento del tentativo di conciliazione all’udienza di comparizione dei coniugi
tenutasi in data 04/02/2025, nella quale entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati da
oltre un anno (separazione di fatto risalente al mese di novembre 2023), nonché dal tenore degli atti
difensivi e delle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, le quali riconoscono l’avvenuta
irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
3.
La domanda di addebito.
Passando ad esaminare la domanda del resistente di addebito della separazione alla moglie, tale
domanda è stata fondata sull’assunto che la moglie avesse intrattenuto una relazione extraconiugale
con altro uomo, e che questa fosse stata la causa della rottura del matrimonio.
Ritiene il Collegio che la relazione extraconiugale non possa ritenersi provata.
In particolare, non potrebbe rappresentare prova sufficiente dell’esistenza di una relazione
extraconiugale, il contenuto del messaggio di risposta che la X avrebbe mandato ad un’amica in data
28/12/2022, né che il Y, entrato in un bar nel settembre 2023, avesse trovato la X "in compagnia di un
uomo presentatosi come M." (cfr. capitoli di prova 4-5-6 del resistente).
La domanda di addebito non può pertanto trovare accoglimento.
4.
Le statuizioni riguardanti i figli minori.
Quanto alle statuizioni riguardanti i due figli minori M. (nata il 13/11/2014) e R. (nato il 26/05/2018),
che hanno rispettivamente l’età di 10 e di 6 anni, come da concorde domanda sul punto deve essere
disposto l’affidamento condiviso dei due minori ad entrambi i genitori.
Nulla quaestio, quindi, sull’affidamento condiviso, il quale, previsto come regola dall’art. 337 ter c.c.,
comporta l’esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, ed una
condivisione delle decisioni di maggiore importanza (secondo lo schema del comune accordo
previsto dall’art. 337 ter, terzo comma, c.c.). Con l’affidamento condiviso, spetta ai genitori l’esercizio
congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori -
riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo
conto della capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei due figli, nonché l’esercizio
disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente
a ciò che riguarda l’organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la
permanenza dei figli presso ciascun genitore. Venendo ai tempi di permanenza dei figli presso
ciascun genitore, è emerso all’udienza del 04/02/2025, in sede di interrogatorio libero esperito dal
giudice relatore, che i coniugi, da oltre un anno, hanno di fatto messo in atto, di comune accordo, un
calendario articolato su base bisettimanale, secondo il quale, nella prima settimana il padre tiene i
figli il martedì, il venerdì, il sabato (pernotti compresi) sino alla domenica pomeriggio; mentre nella
seconda settimana li tiene il martedì ed il venerdì, nonché il sabato sino al primo pomeriggio, per
poi riprenderli la domenica pomeriggio, con pernottamento ed accompagnamento a scuola il lunedì
mattina; così, a seguire, a settimane alternate.
Ciò posto, ritiene il Collegio che il calendario in essere, essendo articolato su tempi tendenti al
paritario, garantisca ai minori un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure
genitoriali, e sia come tale pienamente attuativo del principio di bigenitorialità.
Quanto ai periodi di vacanze, essi vengono regolamentati come meglio specificato in dispositivo.
Vi è contrasto in ordine all’assegnazione della casa coniugale.
L’immobile è in comproprietà al 50% ciascuno tra i coniugi, ed è gravato da mutuo cointestato, la
cui rata mensile ammonta a circa € 960,00.
La decisione sull’assegnazione della casa coniugale deve aver riguardo esclusivamente al
preminente interesse dei due figli minori M. e R. (che hanno l’età di 10 e di 6 anni), a conservare il
più possibile, anche dopo la separazione dei genitori, le loro consuetudini di vita.
Giova infatti a tal proposito rammentare che, ai sensi dell’art. 337 sexies c.c., "Il godimento della casa
familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli", a conferma del fatto che
la decisione sull’assegnazione della casa familiare debba essere orientata in via prioritaria
dall’esigenza di salvaguardare il preminente interesse del minore (in tal senso, ex multis, Cassazione
civile sez. I, Sentenza 22 novembre 2010, n. 23591; Cass. Civ. Sez. 1 , Ordinanza n. 25604 del
12/10/2018).
La previsione di tempi pressoché paritari di permanenza dei minori presso ciascun genitore, non
esclude di per sé che possa comunque essere adottato, nel superiore interesse dei minori a non veder
modificate le loro consuetudini di vita, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale ad
uno dei due genitori (in tal senso, Cass. Civ., Sez. I, Ord. N. 5738 del 24/02/2023).
Nel caso di specie, è pacifico, in quanto riconosciuto dallo stesso resistente, che quest’ultimo abbia
lasciato la casa coniugale da oltre un anno, nel mese di novembre 2023, quando si è trasferito in un
immobile condotto in locazione, il cui canone mensile viene pagato dalla di lui madre.
Da quando i coniugi, di fatto, si sono separati, quindi da oltre un anno, i due minori sono rimasti a
vivere con la madre presso la casa coniugale, sita in *** (RE), Via *** n. ***, ivi conservando anche la
loro residenza anagrafica.
Ne discende che, al fine di garantire ai minori una continuità rispetto alla situazione di fatto già in
essere da oltre un anno, sia maggiormente rispondente al loro interesse che la casa coniugale venga
assegnata alla madre, formalmente genitore collocatario della prole.
La residenza anagrafica dei due minori va quindi conservata presso la madre nell’abitazione sopra
indicata, a lei assegnata ai sensi dell’art. 337 sexies c.c.
Venendo infine alla questione economica del mantenimento dei figli, la ricorrente lavora presso un
bar, ed il suo stipendio netto ammonta, in media, a circa € 1.200,00 al mese, come si evince dalle
dodici buste paga dell’anno 2024 prodotte in atti, il cui totale è pari ad € 14.587,00 (diviso dodici,
corrisponde quindi ad una media mensile di € 1.215,58).
Il resistente, di contro, è socio ed amministratore di una s.n.c., esercente l’attività di realizzazione e
commercio di arredi.
Le sue dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2021 e 2022 evidenziano una disparità
di redditi a suo vantaggio rispetto ai redditi della moglie, posto che il Modello Unico PF presentato
dal Y per l’anno di imposta 2021 riporta un reddito imponibile di € 43.081,00, che detratte l’imposta
netta ( - € 12.211 ) e le addizionali irpef dovute ( - € 757 - € 271 ), si riduce ad € 29.842,00,
corrispondenti ad un reddito mensile netto di € 2.486,83 moltiplicato per dodici mensilità; il Modello
Unico PF per l’anno di imposta 2022 riporta invece un reddito imponibile di € 36.605,00, che detratte
l’imposta netta ( - € 5.071 ) e le addizionali irpef dovute ( - € 625 - € 146 ), corrisponde ad un reddito
netto annuo di € 30.763,00, pari quindi ad € 2.563,58 al mese per dodici mensilità.
Per l’anno di imposta 2023 (l’ultimo disponibile), si è verificato un drastico calo reddituale: il Mod.
Unico PF relativo all’anno di imposta 2023 riporta infatti un reddito imponibile di soli 3.680,00 euro.
Non è dato sapere se, ed in che misura, tale ultima contrazione reddituale sia di natura contingente
ovvero strutturale e permanente.
Occorre in ogni caso tener conto che, pur volendo ipotizzare la natura temporanea della riduzione
di reddito verificatasi nell’anno di imposta 2023, e pur considerando i maggiori redditi percepiti dal
Y negli anni precedenti, la disparità economica a vantaggio del marito risulta comunque perequata:
- dal fatto che il marito stesso concorre, per la metà (€ 480,00 al mese), al pagamento della rata del
mutuo gravante sulla casa coniugale (in comproprietà al 50% ciascuno), il cui pagamento costituisce
anche una forma indiretta di contribuzione al mantenimento della prole convivente con la madre;
- dall’assegnazione alla moglie della casa coniugale;
- dalle spese gravanti sul resistente per la sua sistemazione abitativa, essendo documentato in atti
che egli abbia stipulato, in data 25/10/2023, un contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile
sito in…, Via…, in cui si è trasferito dopo la separazione, con canone di locazione mensile previsto
in contratto pari ad € 650,00 (doc. n. 4 fasc. resistente), a nulla rilevando che, ad oggi, il Y sia aiutato
da sua madre nel pagamento del canone, delle spese condominiali e delle utenze, trattandosi
comunque di contratto di locazione a lui intestato e quindi di debito a suo carico, relativo ad una
esigenza essenziale di vita, quale la sistemazione abitativa a seguito della separazione dal coniuge.
Pur vero che lo stipendio mensile netto della ricorrente ammonta ad € 1.215,00, e che detraendo la
sua quota parte della rata di mutuo (480 euro) il reddito della ricorrente vada al di sotto dei 1.000,00
euro al mese; tuttavia, come si è più sopra accennato, deve essere valorizzata l’assegnazione in suo
favore della casa familiare, che le consente di godere per intero di un immobile che, per la metà, è di
proprietà del marito; assegnazione che, pur essendo funzionale ai sensi dell’art. 337 sexies c.c. al
preminente interesse della prole, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento
economico per il coniuge che ne usufruisce.
Risulta poi documento che, per effetto della successione mortis causa della di lei madre, deceduta in
data 03/09/2024, la ricorrente abbia di recente ereditato la consistente somma pari a circa € 80.000,00
(doc. n. 16 fasc. ricorrente).
Ciò posto, nei casi come quello in esame in cui i tempi di permanenza dei figli sono pressoché paritari
presso ciascun genitore, la previsione di un assegno perequativo che un genitore dovrebbe versare
all’altro per il mantenimento della prole, troverebbe giustificazione nell’ipotesi di un significativo
divario economico, perché in tal caso le maggiori risorse economiche di un genitore
giustificherebbero l’obbligo posto a suo carico di versare all’altro un assegno mensile di
mantenimento, onde garantire ai figli il medesimo tenore di vita anche quando stanno con il genitore
economicamente più svantaggiato.
Nel caso in esame, per le ragioni più sopra esposte, non si ritiene sussista quel divario economico
che possa giustificare un assegno perequativo di mantenimento a favore dell’uno o dell’altro
genitore.
Si ritiene quindi equo che i genitori provvedano al mantenimento ordinario diretto dei due figli, con
suddivisione, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie, così come disciplinate nel protocollo
aggiornato in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
Si precisa infine per completezza, in merito all’erogazione dell’assegno unico, che esso segue la
disciplina legislativa, la quale prevede che in caso di affido congiunto, per i genitori separati,
l’importo vada ripartito nella misura del 50% ad ognuno di essi, salvo specifico diverso accordo.
5.
La causa non necessita di ulteriore istruzione
Le istanze istruttorie formulate dalle parti sono inammissibili.
La richiesta della ricorrente di ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., della dichiarazione di
successione presentata dal Y in seguito alla morte del di lui padre è inammissibile, poiché manca
l’offerta della prova, richiesta dall’art. 94 disp. att. c.p.c., che il documento sia nel possesso del
resistente, avendo quest’ultimo dichiarato che la denuncia di successione non sia mai stata
presentata, in quanto il padre era privo di proprietà.
La prova per testi richiesta dalla ricorrente nella sua prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. è
parimenti inammissibile, atteso che il capitolo I) verte su fatto non contestato, ed il capitolo II) ha
contenuto estremamente generico.
La richiesta attorea di accertamenti sulla società di cui il convenuto è socio-amministratore tramite
indagini di polizia tributaria risulta generica ed esplorativa, in assenza di precise allegazioni circa
l’incoerenza tra i redditi dichiarati dal Y ed il tenore di vita da costui condotto. L’unica emergenza
documentale anomala è quella relativa al drastico calo reddituale risultante dalla dichiarazione dei
redditi per il periodo di imposta 2023, che tuttavia appare compatibile con le gravi problematiche di
salute che hanno interessato il Y proprio nell’anno 2023, unite alla fuoriuscita dalla compagine
sociale dell’altro socio della s.n.c. di cui il convenuto è socio amministratore.
Anche le istanze istruttorie formulate dal resistente nella memoria ex art. 473 bis.17, comma 2, c.p.c.
sono inammissibili: in particolare, i capitoli di prova orale ivi articolati sono in parte irrilevanti ai
fini della decisione (cap. 1-2-3-7-8-9, da 11 a 18), in parte documentali (cap. 10), in parte generici (cap.
19), ed in parte, come si è più sopra precisato nella parte dedicata all’addebito, inconcludenti ai fini
della prova della relazione extraconiugale posta a fondamento della domanda di addebito (cap. 4-5-
6)
Superfluo, infine, anche l’ordine di esibizione richiesto dal convenuto, alla luce delle buste paga,
relative all’intero anno 2024, prodotte dalla ricorrente.
6.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni
diversa eccezione, domanda ed istanza anche istruttoria disattesa ed assorbita:
1) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi Y e X , unitisi in matrimonio a *** (MO) in data
***/***/2011, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di *** (MO) (Atto
n. ***, Parte ***, Serie ***, anno 2011).
2) Ordina all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di *** (MO) di procedere all’annotazione della
presente sentenza.
3) Respinge la domanda del resistente di addebito della separazione alla moglie.
4) Dispone l’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione e
residenza anagrafica dei minori presso la madre, ponendo a carico di entrambi i genitori l'obbligo di
comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambiamento di residenza.
5) Dispone che, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori
eserciti separatamente la responsabilità genitoriale sui figli nei periodi di rispettiva permanenza di
questi ultimi presso il singolo genitore.
6) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diversi accordi tra le parti, secondo
il seguente calendario:
- prima settimana: martedì, venerdì, sabato (pernotti compresi) sino alla domenica pomeriggio ad
orario da concordarsi tra i genitori
- seconda settimana: il martedì, il venerdì (pernotti compresi), il sabato sino al pomeriggio in orario
da concordarsi tra i genitori, e la domenica pomeriggio con pernottamento della domenica ed
accompagnamento a scuola il lunedì mattina;
così di seguito, a settimane alterne.
Il padre potrà inoltre tenere i figli sette giorni durante le festività natalizie, alternando di anno in
anno i periodi dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01; tre giorni durante le vacanze Pasquali,
ricomprendendovi ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell’Angelo, e due settimane anche non
consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
7) Assegna la casa coniugale, sita in *** (RE), Via *** n. ***, alla madre sig.ra X .
8) Pone a carico di ciascuno dei genitori l’obbligo di provvedere al mantenimento ordinario diretto
dei minori nei periodi di rispettiva permanenza, nonché di sostenere al 50% ciascuno le spese
straordinarie, così come disciplinate nell’aggiornato Protocollo per la famiglia in uso presso il
Tribunale di Reggio Emilia.
9) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 6 febbraio 2025.
Il Giudice estensore
Dott. Damiano Dazzi
Il Presidente
Dott. Parisoli
Avv. Antonino Sugamele

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