Affido dei minori - regole derogabili - Pregiudizio per il minore - Interesse del minore - Affido esclusivo - Affido condiviso - Educazione del minore
nell’ambito di un procedimento per lo scioglimento del vincolo coniugale, il ricorrente chiede l’affidamento esclusivo rafforzato (detto anche super esclusivo) della figlia sedicenne (o comunque il suo collocamento prevalente presso la propria abitazione) e il riconoscimento esclusivo della responsabilità genitoriale, con precisa regolamentazione degli incontri madre/figlia, sì da evitare situazioni di conflitto.
Il quadro normativo legato all’affidamento
Innanzitutto, preme mettere in evidenza le particolarità dell’istituto invocato in via principale dal genitore, il quale – come ben messo in luce anche dal giudice astigiano e dalla richiamata giurisprudenza di legittimità – rinviene la propria disciplina nel III comma dell’articolo 337 quater del Codice Civile.
Preliminarmente, dalla rubrica della norma, “Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso”, è possibile ricavare la regola generale che vuole i figli minori affidati ad entrambi i genitori, rispondendo essa al loro migliore interesse.
Ciò tuttavia non è sempre vero, in quanto, ai sensi del comma I, il giudice può decidere diversamente, affidandolo ad uno solo sulla base di un’adeguata motivazione.
Il successivo II comma precisa che ognuno può sempre domandare l’affidamento esclusivo della prole quando vi siano ragioni per le quali la scelta condivisa si riveli contraria al suo interesse. In caso di accoglimento della richiesta di affidamento esclusivo, la disposizione fa comunque salvi i diritti del minore di cui al precedente articolo 337 ter del Codice Civile, in particolare quello di conservare un legame stabile ed importate sia con il padre sia con la madre (oltre che con i parenti di entrambe le parti) e quelli di cura, di istruzione e di assistenza morale e materiale, riconosciuti altresì dall’articolo 31 della Costituzione.
Venendo al comma III, di maggiore rilevanza in questa sede, esso dispone che il genitore affidatario esclusivo eserciti, sempre in via esclusiva, la responsabilità genitoriale sui figli e si attenga alle prescrizioni fornite dal giudicante. In merito alle decisioni di maggiore importanza per i minori, la disposizione stabilisce che debbano essere assunte da entrambi i genitori, a meno che non sia altrimenti previsto.
Le differenze tra i diversi tipi di affidamenti previsti
Uno degli aspetti più interessanti, messi in risalto dalla sentenza n. 203/2025, riguarda proprio la differenza tra affidamento esclusivo – che non esclude il genitore non affidatario dalle decisioni più importanti riguardanti i figli – ed affidamento rafforzato (o super esclusivo) – che, facendo leva proprio sull’inciso normativo “salvo che non sia diversamente stabilito”, permette ad uno solo di assumersi questo gravoso compito.
Non può certo sorprendere che il Tribunale di Asti consenta deroghe alla regola della condivisione – sia nell’affidamento, sia nella presa di decisioni – soltanto a fronte di situazioni estreme, fortemente pregiudizievoli per la prole: la sentenza n. 203 si riferisce ad “un completo e grave disinteresse del genitore affidatario potenzialmente idoneo a paralizzare l’assunzione di decisioni di fondamentale importanza per la vita e l’educazione del minore”.
Evidenti sono, nel caso specifico, le circostanze concrete che inducono il giudice astigiano ad accogliere la richiesta di affidamento super esclusivo avanzata dal padre ricorrente, legate tutte al comportamento materno, ritenuto dannoso per l’equilibrio psicofisico della figlia.
Il secondo aspetto che merita di essere preso in considerazione e che emerge dalle motivazioni fornite dalla decisione in commento riguarda il ruolo centrale assunto dal minore nell’ambito dei procedimenti che lo riguardano.
A tal proposito, occorre esaminare i nuovi articoli 473 bis.4, 473 bis.6 del Codice di Procedura Civile, di recente introduzione da parte del Decreto Legislativo 149/2022. La prima norma citata si occupa di un istituto di grande importanza, ossia dell’ “Ascolto del minore”. Il comma I ribadisce il diritto del minore che abbia compiuto dodici anni e sia dotato di capacità di discernimento ad essere sentito dal giudice chiamato ad emanare un provvedimento che lo riguarda. Il II comma rafforza tale diritto gravando il giudice che non intenda ascoltare il minore dell’obbligo di motivazione. L’articolo si conclude con un ultimo comma, ai sensi del quale qualora i genitori abbiano concordemente deciso le condizioni di affidamento ed il giudice debba semplicemente prenderne atto, l’ascolto del minore avviene soltanto in caso di necessità (come nella specie).
La norma sottolinea l’importanza delle opinioni espresse dal minore di fronte al giudice, il quale dovrà valutarle in base all’età e alla maturità. Tale concetto è strettamente legato alla concezione puerocentrica, che vede il fanciullo non più come “oggetto”, ma come “soggetto” – anche se non propriamente come “parte” – del processo.
Quanto all’articolo 473 bis.6, il “Rifiuto del minore a incontrare il genitore” impone al giudice di procedere senza indugio all’ascolto, al fine di salvaguardare il diritto a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, incluso dunque anche quello non affidatario o non collocatario.
Conformemente all’orientamento già espresso in precedenza dalla Corte di Cassazione, la sentenza del Tribunale di Asti n. 203/2025 non si limita a ribadire la centralità della figura del minore, ma definisce la sua volontà come “sostanzialmente insuperabile”, in quanto l’organo giudicante può adottare soluzioni diverse, purché rispondenti al suo interesse e suffragate da adeguate motivazioni.
Tribunale Asti Civile Sentenza 8 aprile 2025 n. 203
Data udienza 2 aprile 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Gian Andrea MORBELLI PRESIDENTE
Dott.ssa Elga BULGARELLI GIUDICE
Dott.ssa Sara POZZETTI GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 921/2024 R.G. avente per oggetto: scioglimento del matrimonio.
promossa da:
(...), rappresentato e difeso dall'avv. (...) del Foro di Asti ed elettivamente domiciliato ai fini del presente ricorso presso lo studio di quest'ultimo in 12042 - Bra (CN), Via (...),
Parte ricorrente
contro
(...) nata a Tecuci (ROMANIA) il (...), Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dal sig.re (...) in data 28.10.2006 in Comune di Montaldo Roero (CN) con la sig.ra (...) ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Montaldo Roero (CN) a mezzo rituale comunicazione da parte della Cancelleria ai sensi dell'art. 10 della legge n. 898/70 e successive modificazioni, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio e di provvedere alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/11 sui pubblici registri anagrafici;
- affidare la minore in via esclusiva al ricorrente con esercizio esclusivo in capo al padre della responsabilità genitoriale sulla minore ovvero, in via di subordine, ad entrambi i genitori con collocazione prevalente della minore presso il padre (così come sino ad oggi praticato);
- in ambedue i casi
(a) prevedere modalità di visita della madre alla figlia tali da ridurre il più possibile le possibilità di contrasto e di attrito tra marito e moglie e soprattutto tra madre e Figlia, (b) assegnare la casa familiare (di proprietà del ricorrente) al ricorrente unitamente a tutti gli arredi che la compongono quale genitore collocatario esclusivo ovvero (in subordine) principale della figlia minore (...) che ivi manterrà altresì la residenza anagrafica e
(c) condannare la convenuta a corrispondere mensilmente al marito a titolo di assegno perequativo nel mantenimento della Figlia minore (...) la somma mensile di Euro 300,00= (Euro trecento/00) oltre al 50% delle spese straordinarie concordate e successivamente documentate come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Asti. Con vittoria di onorari e spese di giudizio"."
I signori (...) e (...) contraevano matrimonio civile in data 28.10.2006 in Comune di Montaldo Roero (CN) optando per il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio è nata un'unica figlia, (...) (nata a Bra il (...)) oggi sedicenne. Con decreto di omologa in data 21.10.2020, questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 28.4.2024, (...) chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato, disporsi l'affidamento super esclusivo a sé della figlia (...) disporsi un contributo al mantenimento della figlia a carico della madre di Euro 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Allegava, a supporto della richiesta di affido super esclusivo a sé della figlia minore, che la madre a maggio 2021, subito dopo la separazione, si era trasferita a vivere stabilmente in Germania insieme ad un'amica disinteressandosi del tutto della figlia e delegando totalmente al padre la cura e l'educazione della minore e il mantenimento di (...) al quale ha partecipato solo in minima parte e in modo saltuario e sporadico. Dopo il rientro in Italia della (...) a gennaio 2022, i rapporti tra la madre e la figlia (pur ripresi su invito e dietro insistenza del padre) sono rimasti frammentari, sporadici e conflittuali tanto che (...) incontra grosse difficoltà a rapportarsi normalmente con la madre e gli incontri madre-figlia finiscono spesse volte in litigi e urla.
Nonostante la ritualità della notifica, (...) ometteva di costituirsi e ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 3.2.2024 il ricorrente confermava le sue difese e chiedeva la rimessione della causa al Collegio per la pronuncia in punto status.
Con sentenza n. 81/2025 questo Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 28.10.2006 in Comune di Montaldo Roero (CN) tra (...) e (...) (...) e rimetteva la causa in istruttoria per la decisione sull'affidamento e il mantenimento della figlia minore.
All'udienza del 31.3.2025 il GD provvedeva all'ascolto della minore la quale illustrava le sofferenze che, fin da piccola, le aveva procurato il rapporto con la madre definita come assente, negligente e non accudente. Rappresentava che nel 2018 la madre la aveva sottratta al padre portandola in Romania con il compagno e impedendole di avere contatti con il padre al quale era stata sempre legatissima, che a seguito del rientro in Italia la madre era scomparsa trasferendosi in Germania e non facendosi più sentire; che i conseguenza delle condotte della madre aveva avuto gravi problemi psicologici per i quali era stata in cura dal 2021 a fine 2024 e che ogni qualvolta sentiva o vedeva la madre i problemi si ripresentavano sotto forma di attacchi di ansia. Esponeva la ferma volontà di continuare a non vedere né sentire più la madre verso la quale dichiarava di provare sentimenti di odio. Informava che la madre pochi giorni prima si era nuovamente allontanata per trasferirsi definitivamente in Romania, in luogo imprecisato.
Il sig. (...), ancora oggi in sporadico contatto telefonico con (...), confermava il recente ritorno della resistente in Romania.
Il legale del ricorrente insisteva nelle conclusioni di cui al ricorso e discuteva oralmente la causa che, all'esito, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'affidamento della figlia minore (...)
La parte ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo in via rafforzata a sé, motivando tale richiesta in considerazione delle condotte pregiudizievoli poste in essere dalla madre nei confronti della figlia nel corso degli anni.
Rileva il Collegio a tale riguardo che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza della Suprema Corte, a cui aderisce anche questo Tribunale, l'affido condiviso si pone come regola generale - rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione - derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di suo sostanziale disinteresse per le esigenze del minore), con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla inidoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (ex plurimis, Cass. Civ. 17.12.2009, n. 26587; Cass. Civ. 19.5.2010, n. 12308; Cass. Civ. 18.6.2008, n. 16593). Il c.d. affidamento "super esclusivo" o "rafforzato", modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova la propria fonte nell'art. 337-quater comma III c.c. nella parte in cui ammette deroga giudiziale ("salvo che non sia diversamente stabilito") alla previsione di riservare comunque, anche in caso di affidamento esclusivo, le decisioni di maggiore interesse per i figli ad entrambi i genitori, presuppone quindi un completo e grave disinteresse del genitore non affidatario potenzialmente idoneo a paralizzare l'assunzione di decisioni di fondamentale importanza per la vita e l'educazione del minore.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, la richiesta di affidamento super esclusivo formulata dal ricorrente può trovare accoglimento alla luce delle condotte gravemente pregiudizievoli poste in essere da (...) ai danni della figlia dal 2018 ad oggi, culminati nella sottrazione della figlia al padre mediante suo trasferimento in Romania e, una volta fatto ritorno in Italia, continuati con improvvisi e repentini allontanamenti della madre verso stati esteri con conseguente interruzione dei rapporti con la minore, seguiti da ritorni in Italia con la pretesa di riallacciare i contatti con la figlia. A cagione delle condotte materne, è derivato a (...) grave pregiudizio alla sua equilibrata crescita psico fisica che ha richiesto di essere trattato da professionisti. Alla luce di quanto sopra, sussistono quindi gli estremi per disporre l'affido esclusivo rafforzato di (...) al padre, trattandosi della modalità più idonea a tutelare gli interessi della minore, già gravemente lesi dalle condotte pregiudizievoli della madre. La tendenza della madre a improvvisi trasferimenti in luoghi sconosciuti è tale da lasciare, comunque, ipotizzare un concreto ostacolo all'assunzione delle decisioni di fondamentale importanza per la vita e l'educazione della minore. Essendo l'abitazione familiare di proprietà esclusiva del sig. Pt_1 che vi vive unitamente alla figlia, non sorge la necessità di prevedere in suo favore l'assegnazione della casa familiare sita in Montaldo Roero (CN), Fraz. (...).
Per quanto riguarda il diritto di visita della madre, dalle dichiarazioni rese da (...) (ormai sedicenne), emerge la capacità di discernimento della minore, la sua sofferenza per le condotte materne, oggi parzialmente elaborata, e la sua chiara e precisa volontà di non frequentare la madre onde preservare la serenità faticosamente conquistata.
Ebbene, ritiene il Tribunale che non ci si possa discostare da tale volontà posto che, come ha chiarito la Suprema Corte con sentenza 18846/2016, non vi è dubbio che, acquisita la volontà del minore, da considerare come portatore di un interesse diretto e rilevante nel processo, anche senza che egli rivesta la qualità di parte, il Giudice potrebbe contrapporvi una differente decisione soltanto ove questa fosse il frutto di una ricostruzione alternativa dell'interesse del minore, fondata su basi istruttorie e motivazionali solide, la stessa volontà del minore risultando altrimenti sostanzialmente insuperabile.
Da quanto sopra, consegue l'opportunità di disporsi la sospensione attuale degli incontri tra minore e la madre e la rimessione alla volontà della minore, ormai sedicenne, della possibilità di scegliere se e quando vedere la madre, previo accordo con la stessa e il padre.
Il contributo al mantenimento della figlia.
In ordine al mantenimento di (...) la ricorrente ha domandato il versamento da parte della resistente di un contributo mensile di Euro 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie individuate come da Protocollo di questo Tribunale.
Osserva il Tribunale che i minori hanno diritto ad un mantenimento tale da garantire loro un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e in linea, per quanto possibile, con quello goduto in epoca antecedente la separazione personale dei genitori o comunque idoneo ad assicurare loro il soddisfacimento delle loro primarie esigenza di vita.
In considerazione del fatto che le esigenze economiche dei figli sono notoriamente legate alla crescita e non sono abbisognevoli di specifica dimostrazione, che (...) ha sedici anni e che grava esclusivamente sul padre l'onere del suo quotidiano mantenimento e che la madre appare essere in possesso di adeguate capacità lavorative (in funzione dell'ancora giovane età e della mancata allegazione di circostanze atte a dimostrare una diminuzione o compromissione di tale capacità), il Tribunale ritiene che possa essere accolta, in quanto adeguata, la quantificazione in Euro 300 del contributo mensile da porre a carico della resistente, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese al sig. (...), oltre al 50% delle spese straordinarie così come determinate nell'apposito protocollo firmato il 7.7.2017 dal Tribunale di Asti che qui integralmente si richiama.
Decorrenza ex lege dalla data della proposizione della domanda (28.4.2024).
Il padre, sul quale grave in via esclusiva il mantenimento della figlia, percepirà, il 100% dell'assegno unico.
Le spese del giudizio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei valori prossimi ai minimi dello scaglione tariffario di riferimento di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche (indeterminabile, complessità bassa), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa domanda, in contraddittorio delle parti, - affida (...) in via esclusiva al padre, (...), con residenza e dimora abituale presso lo stesso, con facoltà del padre di assumere in via esclusiva nell'interesse della minore le decisioni di maggiore importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
- sospende gli incontri tra madre e la figlia;
- rimette alla volontà della minore, ormai sedicenne, la possibilità di scegliere se e quando vedere la madre, previo accordo con la stessa e il padre;
- dispone che (...) versi a (...), entro il giorno 5 del mese di ogni mese a decorrere dalla data della proposizione della domanda (28.4.2024), un contributo al mantenimento di (...) di Euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT; tutte le spese straordinarie, così come determinate nel Protocollo di questo Tribunale firmato in data 7.7.2017 che ivi si richiama, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
- rigetta ogni diversa domanda;
- condanna (...) a corrispondere in favore di (...) le spese del presente procedimento che liquida in complessivi Euro 3.900,00, oltre spese generali, IVA e CPA, se e come per legge
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti in data 2.4.2025 13-07-2025 07:11
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