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Sentenza

AFFIDAMENTO - Inammissibilità dei provvedimenti urgenti

(Cc, articoli 337-ter, 337-quater; Cpc, articolo 473-bis.15)
AFFIDAMENTO - Inammissibilità dei provvedimenti urgenti (Cc, articoli 337-ter, 337-quater; Cpc, articolo 473-bis.15)

La richiesta di provvedimenti urgenti ex articolo 473 bis.15 cpc in tema di modifica dell’affidamento del minore (da condiviso ad esclusivo) è inammissibile, poiché tali domande rientrano tra quelle di attuazione ex articolo 473-bis.38 cpc e sono riservate al giudizio di merito. La modifica dell’affidamento non è compatibile con l’urgenza dei provvedimenti ex 473 bis.15 cpc, data la complessità degli accertamenti necessari.

    Tribunale di Bari, Sezione Feriale, decreto 23 luglio 2025 - Giudice Cutolo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE FERIALE
Il Giudice designato
letto il "Ricorso per la pronuncia di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis. 15 cpc" (ud. merito
20/10/2025);
vista l'assegnazione presidenziale odierna;
considerato che le circostanze esposte a pp. 4 e 5 del ricorso inducono a disporre in via immediata il
divieto di espatrio della minore
rilevato, in ordine alla richiesta di "disporre l'affido esclusivo della minore al padre" (seconda
richiesta), che la stessa si profila inammissibile mediante la tutela urgente richiesta, rientrando
nell'ambito delle domande di attuazione dei provvedimenti sull'"affidamento del minore" ex art.
473-bis.38 il cui scrutinio è perciò da rimettersi al merito (Ud. …/2025 Giudice Guaragnella); invero,
la modifica del regime di affidamento (allo stato condiviso) si appalesa incompatibile, per la portata
degli accertamenti richiesti, con la natura indifferibile e urgente del chiesto provvedimento; (v. anche
Trib. Bergamo, sez. famiglia, 16/10/2024, n. 3493);
visto l'art. 473bis. 15 c.p.c.
PQM
disattesa ogni diversa istanza;
DISPONE in via immediata il divieto di espatrio della minore
RIMETTE le parti dinanzi a sé alla già fissata ud. 12/08/2025, da celebrarsi in via cartolare;
ASSEGNA alla parte ricorrente termine perentorio sino al 04/08/2025 per la notificazione del ricorso
e del presente decreto alla controparte, unitamente al decreto di trattazione cartolare
separatamente emesso.
Si comunichi.
Bari,23/07/2025
Avv. Antonino Sugamele

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