Affidamento dei minori al padre. (Cc, articoli 337-quater, ult. comma e 337-sexies; Cpc, articoli 473-bis.4 e 473-bis.4)
Tribunale Bergamo, sentenza 10 gennaio 2025 n. 38 - Presidente Rel. Marrapodi
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Veronica Marrapodi - Presidente relatore
dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo - Giudice
dr.ssa Angiola Arancio - Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione
all'udienza "cartolare" tenutasi in data 2l/L. n. 1 del 2024, promossa da:
SD , nata a X (A.) il (...), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. (...), giusta procura in atti -
RICORRENTE;
nei confronti di
LR , nato aX (R.) il X (...), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv…., giusta procura in atti -
CONVENUTO;
con l'intervento della
CURATRICE SPECIALE Avv. FP , nominata ex art. 473-bis,8 c.p.c. in rappresentanza dei minori WL
(n. (...)) e NL (...) (n. (...)), ammessi al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con le delibere del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo nn. 33 e 35 del 27/02/2024;
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente
comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis. 14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 13/07/2023 DS - premettendo di aver contratto matrimonio civile con
RL in Bergamo in data X /2010, in regime di comunione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli W
(n. il (...) /2010) e N (n. il (...) 2015) - chiedeva all'intestato Tribunale di: (i) pronunciare la separazione
personale dei coniugi con addebito di responsabilità in capo al marito; (ii) assegnare alla ricorrente
la casa coniugale sita in X , Via X n. 1, e disporre che i figli W e N venissero affidati congiuntamente
ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità con riferimento agli atti di
ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza presso ciascun genitore: (iii) collocare in via
prevalente la prole presso il proprio domicilio, regolamentando le frequentazioni padre-figli a line
settimana alternati e due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento; (iv) pone a carico del marito
il versamento di un contributo di Euro 300,00 al mese, a titolo di mantenimento ordinario per ciascun
figlio minore, oltre alla metà delle spese straordinarie, e di un ulteriore assegno mensile di Euro
200,00, a titolo di mantenimento per sé, il tutto a decorrere dalla data della domanda: (iv) assegnare
in favore della medesima ricorrente l'autovettura Toyota ('HR cointestata tra i coniugi.
A fondamento delle proprie domande. DS deduceva che il rapporto coniugale con RL , da alcuni
anni in crisi, si era deteriorato ulteriormente a partire da gennaio 2023 quando la moglie comunicava
al consorte la sua ferma volontà di chiedere la separazione, momento a partire dal quale, spinto da
un attaccamento morboso alla casa coniugale, consapevole dell'Impossibilità di ottenere
l'assegnazione della stessa nel caso in cui i figli fossero stati collocati con la madre, RL poneva in
essere un'attività denigratoria e diffamatoria nei confronti della moglie andando a minare
profondamente la reputazione dell'odierna deducente sia verso i figli sia verso il contesto familiare
e scolastico all'esterno; che, più in particolare, il marito aveva iniziato a ostacolare il corretto esercizio
della finizione genitoriale materna, in primo luogo, inducendo i figli a trasferirsi con lui al piano
terra dell'abitazione, facendoli pernottare su un materasso appoggiato sul pavimento, screditando
ai loro occhi la figura della madre, alla quale veniva addossata la colpa della separazione dei genitori,
ma anche omettendo di partecipare alle spese della famiglia e lasciando che fosse solo la moglie ad
occuparsi degli acquisti dei generi alimentari per i bambini; che. peraltro, controparte iniziava a
usare epiteti volgari verso la moglie, autorizzando il figlio maggiore W ad assumere comportamenti
irrispettosi verso la madre; che, persino, il figlio W aveva iniziato a controllare la madre, talvolta
riprendendola con il cellulare, a riprova di come Patteggiamento paterno stesse cercando di portarlo
dalla propria parte rendendolo complice nella lotta contro la madre; che, pure il piccolo N , prima
molto legato alla madre, in più riprese si era sentito richiamato dal padre quando assumeva
comportamenti affettuosi o di apertura verso la madre; che, addirittura, in data 25/l 0/2023, dopo
esser stata avvisata da una amica della presenza di N fuori dall'edificio scolastico prima delle ore
8:00, ella si recava in corrispondenza della scuola trovando il figlio senza alcuna sorveglianza e in
quella circostanza il bambino esternava alla madre di non voler stare insieme a lei, arrivando ad
allertare con il suo telefono cellulare il "112", sol perché la madre cercava di convincerlo a sostare sul
marciapiede e ad entrare a scuola; che. inoltre, RL aveva deciso di ospitare presso la casa coniugale
la propria madre, la quale, invece di aiutare i coniugi a ridurre la conflittualità, istigava i nipoti ad
assumere atteggiamenti irrispettosi verso (...) ricorrente, arrivando persino ad aggredire fisicamente
la nuora in data 13/07/2023, fatto rispetto al quale S aveva sporto denuncia-querela; che, sebbene
l'odierna deducente non si fosse mai opposta ad un affido condiviso dei propri figli, chiedeva che
venisse disposto il collocamento prevalente dei minori presso di sé, soprattutto alla luce dei
comportamenti poco lucidi assunti dal signor L negli ultimi mesi, che rendevano necessario anche
l'espletamento di una consulenza tecnica psico-diagnostica e l'introduzione di una procedura di
mediazione familiare che potesse rimettere in una giusta ottica i rapporti tra i coniugi che dovranno
soprassedere sui problemi coniugali ed accettare la rottura del proprio rapporto di coniugio, per
assumere decisioni condivise per la vita dei figli; che. negli ultimi mesi, l'odierna ricorrente aveva
cercato, coi pochi introiti della propria attività lavorativa, di far fronte il più possibile alle esigenze
familiari anche se gli impegni economici assunti dalla famiglia risultano ormai del tutto
insormontabili e non sostenibili; che, a tal proposito, nell'anno 2017 i coniugi acquistavano l'attuale
casa coniugale per la quale stipulavano un contratto di mutuo e, per eseguire i primi lavori di
sistemazione e rendere dignitosa l'abitazione, si indebitavano ulteriormente con plurimi
finanziamenti che avevano profondamente minato la stabilità emotiva di entrambi i coniugi
incrinando definitivamente il rapporto coniugale; che, infatti, in quegli anni l'incapacità delta signora
S di contribuire sistematicamente dal punto di vista economico alla famiglia e la pressione
psicologica che il signor L subiva per i debiti contratti, spingevano ad appesantire ulteriormente il
rapporto tra i coniugi sino alla aggressione perpetrata dal marito verso S nell'anno 2019, a cui seguiva
una prima denuncia da parte della deducente, successivamente rimessa con archiviazione del
procedimento penale; che, infatti, l'attuale situazione avrebbe richiesto una presa di coscienza da
parte di entrambi i coniugi al fine di arrendersi affatto che la casa coniugale è eccessivamente onerosa
per la famiglia soprattutto ora che entrambi i coniugi dovranno dotarsi di un immobile idoneo per
accogliere i figli, atteso che alla rata di mutuo pari ad Euro 430,00 al mese si aggiungevano le rate
dei finanziamenti contratti per l'acquisto dei mobili e per la ristrutturazione per un esborso
complessivo superiore a 850 euro al mese, al netto delle utenze domestiche.
Con comparsa di risposta depositata in data 06/l I/2023 si costituiva in giudizio RL , chiedendo, a
propria volta, di disporre l'affidamento dei minori W e N ad entrambi i genitori con collocamento
prevalente presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale, di comune proprietà delle
parti, con tutti gli arredi e corredi che la compongono; chiedeva di prevedere il diritto della madre
di vedere e tenere con sé i figli nei tempi e secondo le modalità ritenute opportune secondo il
prudente apprezzamento giudiziale e, comunque, a line settimana alternati, oltre ad uno/due
pomeriggi alla settimana; chiedeva, quindi, di porre a carico di DS il versamento di un contributo di
Euro 100,00 al mese per ciascun figlio, oltre all'obbligo di concorrere al 50% nelle spese straordinarie.
A fondamento delle proprie domande ed eccezioni, l'odierno convenuto rappresentava che la crisi
tra i coniugi doveva farsi risalire all'anno 2019 non già per le asserite condotte aggressive attribuite
al L , quanto, al contrario, per il fatto che la moglie si era resa protagonista di una violenta
aggressione ai danni del marito e pure il cognato (fratello di DS ) lo aveva colpito con un violento
pugno al naso procurandogli un trauma nasale, come documentato dal verbale di pronto soccorso
datato 09/02/2019, prodotto agli atti; che. dopo quel periodo di tensione, il rapporto tra i coniugi
riprendeva tino alla primavera 2023. quando la moglie comunicava a L la sua intensione di separarsi.
mettendo in atto comportamenti aggressiva e violenti, iracondi e rabbiosi anche nei confronti dei
figli, disinteressandosi completamente delle esigenze dei minori; che. più in particolare, nel mese di
luglio 2023 S i si allontanava da casa per un intero weekend senza neppure comunicare al marito
dove si fosse recata; che quest'ultima rifiutava ogni interlocuzione con il marito al fine di coordinarsi
nella gestione dei figli tanto da costringere L a portare con sé i minori sul posto di lavoro; che in data
13 luglio 2023 la moglie aggrediva fisicamente la madre di L , dopo un incomprensibile scatto d'ira,
tanto da aver reso necessario l'intervento dei Carabinieri e di una ambulanza che prestava le prime
cure alla madre del l'odierno convenuto; che, inoltre, in data 14/07/2023 S metteva a soqquadro la
casa familiare rovesciando letti e materassi, gesto che indiceva il figlio W ad allertare i Carabinieri,
che intervenivano in loco; che, ancora, in data 15/10/2023 S. prendeva a calci la porta che divideva i
due piani dell'abitazione familiare pretendendo che i figli salissero al piano superiore per dormire
con lei. sottraendo a L il telefono cellulare, che quest'ultimo recuperava soltanto la mattina seguente
venendo "assalito" dalla moglie che gli provocava una contusione della spalla e del gomito con
prognosi di 5 giorni, come da referto medico allegato; che, contrariamente a quanto sostenuto dalla
ricorrente, i minori non erano condizionati né tantomeno manovrati dal signor L , ma avevano
constatato l'assenza e il disinteresse della madre ai loro bisogni basilar i, quali, ad esempio, la
preparazione dei pasti c l'aiuto nei compiti scolastici; che il fatto che i bambini avessero deciso di
dormire con il padre al piano terra, dove erano stati predisposti dei letti, non derivava da presunti
condizionamenti paterni ma era frutto di una libera scelta dei minori che avevano trovalo nel padre
quel senso di protezione, di pazienza e di affidabilità che invece è completamente mancato nella
figura materna, tanto che gli stessi figli avevano espressamente esternato al genitore la loro ferma
volontà di vivere con lui; che, peraltro, nonostante le rilevanti difficoltà economiche in cui versava
la famiglia, DS non sembrava intenzionata a reperire un'attività lavorativa che le consentisse di
apportare, per quanto possibile, il suo doveroso contributo economico; che, infatti, contrariamente a
quanto affermato dalla ricorrente, quest'ultima aveva omesso di contribuire alle spese del nucleo
familiare nonostante la preoccupante condizione debitoria in cui versava la famiglia, ostinandosi a
voler praticare l'attività di consulente di H. senza che fosse dato sapere, anche solo mediamente, a
quanto ammontassero i suoi guadagni mensili poiché nulla aveva mai versato sui conti correnti
comuni accesi con I.S.P. e W., che presentavano un saldo pari a zero o negativo; che. infatti, con lo
stipendio da dipendente di Euro 1.500 al mese, solo RL cercava di far fronte ai numerosi impegni
finanziari, rappresentati dalla rata del mutuo di durata trentennale gravante sulla casa familiare per
Euro 430,00 al mese, dalla rata del finanziamento acceso con F. S.p.a. per l'acquisto del l'autovettura
Toyota, pari ad Euro 358,17. dalla rata relativa al finanziamento per la ristrutturazione della casa
pari ad Euro 251,00 al mese, dalla rata di un ulteriore finanziamento acceso per l'acquisto del mobilio
per l'importo di Euro 156.00 al mese, per un totale di circa 1.200 euro al mese; che, infine, sin
dall'anno 2017 quando la casa venne acquistata, e per oltre un anno e mezzo, la porzione
dell'immobile al piano terra era stata occupata dal fratello della moglie, che vi aveva trasferito anche
la residenza anagrafica elargendo ai coniugi un contributo mensile di Euro 300,00, a riprova del latto
che da questo immobile avrebbero potuto essere ricavate due distinte unità abitative, tanto che da
mesi ... il padre vive al piano terra con i figli e la madre vive al piano primo.
Ritualmente depositate le memorie di cui all'art. 473-bis.l7 c.p.c., all'udienza di prima comparizione,
senza esperire il tentativo di riconciliazione dei coniugi ex art. 473.bis.42 c.p.c., il giudice delegato
procedeva a sentire separatamente le parti. La ricorrente DS , interrogata liberamente, dichiarava
quanto si reputa utile riportare di seguito: "Io vivo al primo piano della casa coniugale composto da
circa 60 mq, leggermente più piccolo del piano terra dove mio marito si è trasferito a vivere insieme
ai figli da marzo 2023. Quando vivevamo uniti, io e mio marito usavamo il piano terra per la
preparazione e la consumazione dei pasti e il primo piano per la notte, in quanto al primo piano ci
sono due camere da letto, una per me e mio marito e una dove dormivano i bambini. A marzo2023
mio marito ha allestito una cucina al piano primo e ha "arrangiato " una nuova cucina al piano terra.
Ho ritrovato in giro per la casa anche delle scatole con i miei effetti personali. Intorno ad aprile mio
marito riceveva la lettera del mio Avocato in cui gli veniva comunicata la mia intenzione di
separarmi, però già glielo avevo comunicato prima, motivo per cui lui si trasferiva al piano terra. I
bambini non stanno bene. No, non stanno bene. Li vedo spenti e vedo che accusano sintomi come il
mal di testa o il mal di pancia. Da quando ho comunicato la mia intenzione di separarmi, pian piano
R ha portato i figli a dormire sempre con lui al piano terra, prima facendoli dormire sul divano e poi
procurandogli un materasso. Io ho sempre chiesto a R di far venire i figli a dormire al piano primo,
non tanto per stare insieme a me, quanto per una maggiore comodità dei bambini. R rispondeva a
questa mia richiesta che i figli non volevano e quindi assolutamente non sarebbero saliti. La casa
presenta delle infiltrazioni, è una casa singola ma ci sono dei problemi al tetto per cui anche il piano
primo, così come il piano terra, presenta dei problemi di umidità. Dove mio marito ha allestito una
cucina al piano primo, io avevo chiesto di poter allestire uno spazio per adibirlo a studio e consentire
a W di usufruire di una zona apposita per svolgere i compiti, visto che la loro cameretta è molto
piccola. R non mi consente più di portare i figli a scuola sebbene io sia libera da impegni di lavoro.
In genere portavo io i figli a scuola e mi recavo nel mio ufficio a Z. dove fisso gli appuntamenti con
i clienti. Fino a marzo sono sempre andata io a recuperare i figli a scuola per portarli a casa e stavo
con loro nel pomeriggio, salvo che R fosse libero dal turno di lavoro, a quel punto io avevo la
possibilità di fissarmi degli appuntamenti, ma sempre in funzione dei figli. Io inizio a lavorare
intorno alle 9.00, 9.30 e finisco intorno alle 13.00. W torna a casa attorno alle 14.15 e io sono casa a
preparagli il pranzo. Quanto al prelevamento dei figli a scuola, talvolta me ne occupo io e talvolta R
; in questo momento non abbiamo raggiungo nessun accordo su questo aspetto, sebbene io abbia
sempre cercato di parlare con lui. G è stato un calo nella mia attività lavorativa a causa della
situazione familiare che stiamo vivendo. Guadagno circa 500,00 euro al mese. Mio marito sostiene
che dobbiamo vivere tutti felici nella stessa casa, negando i problemi che evidentemente stiamo
vivendo. Semmai i figli dovessero essere collocati con il padre, visto che mi viene rivolta questa
domanda, rispondo che io sono sempre disponibile a tenere con me i miei figli. Al momento pago il
canone di internet. l'utenza gas. che è molto elevata per via delle condizioni della casa, e la spesa
alimentare dei figli. Per me, in questo momento è fondamentale il benessere dei figli... Io non mi
sento serena a restare in questa casa in questo momento. Io non posso aderire ad una proposta che
preveda il godimento separato dei piani della casa in cui viviamo. Vorrei ricordare di aver subito
delle violenze quando è nato il nostro primo figlio. Ho rischiato di perdere nostro figlio a causa dei
comportamenti violenti di mio marito. Sono disposta a prendermi in affitto una casa e ad andarmene
con i figli. Da quando ho chiesto la separazione non sono diventata una madre idonea, fino a quel
momento mi sono occupata da sola di entrambi i figli, lo a questo punto preferirei andare in affitto
per una mia serenità personale e lasciare la casa a mio marito affinché continui ad abitarla con i figli.
Per me essere descritta come una madre inidonea è sfato inaccettabile. Mio marito sta assumendo
delle condotte dì pressione psicologica nei confronti dei figli così come quelle che ha attuato nei miei
confronti durante il mio matrimonio". Congedata la ricorrente, il convenuto dichiarava testualmente:
1 figli stanno bene. Sono un po nervosi ma stanno bene. I bambini non hanno la serenità che avevano
prima. Non so come spiegarglielo però sono nervosi a causa della situazione che stiamo vivendo.
Sono provati. Prima che io decidessi di trasferirmi al piano (erra, al primo piano c'era una cucina e
due camere da letto, in un secondo momento abbiamo deciso di allargarci al primo piano e abbiamo
portato la cucina al piano terra. Al piano terra preparavamo e consumavamo i pasti e poi salivamo
al piano primo per il pernottamento. Ho visto le foto e i video che sono stati prodotti dalla
controparte che ritraggono gli ambienti del piano terra in cu mi sono trasferito a vìvere con i figli e
a questo proposito voglio precisare che la camera da letto è stata ritinteggiata e sistemata e che la
cucina era ancora in fase di montaggio. Io e i miei figli abbiamo avuto l'idea di prendere un cucciolo
di cane a giugno, che ora vive insieme noi al piano terra. Il martello che si vede nelle foto non mi
spiego per quale motivo si vede sul letto o nel lavandino della cucina. Io l 'ho sempre riposto nella
cassetta degli attrezzi.
È vero che è il genitore che prende le decisioni, ma dì fronte alla richiesta dei bambini di dormire al
piano terra io non mi sono opposto e ho assecondalo le loro richieste. I figli erano spaventali dall'idea
di dover continuare a dormire al piano primo. Loro hanno sempre insistito ribadendomi che
vogliono sture con me insieme a me al piano terra. L 'ingresso da cui si accede ai due piani della casa
è unico. Gli impianti luce, gas e acqua sono unici per l'intera casa. Quando mia moglie mi ha
comunicato di volersi separare da me (a dire il vero l'ha comunicato prima ai figli senza che io lo
sapessi) mi sono interessato sulle condizioni dei nostri figli e ho cercato di capire il motivo per cui
verso gennaio/febbraio 2023 N non volesse più andare a scuola adducendo scuse come il mal di
pancia. Parlando con le insegnanti di N intorno a marzo/aprile 2023, mi spiegavano che questo
malessere del bambino era legato al fatto che non si presentava a scuola con i compiti fatti o in
ritardo, talvolta saltava del lutto la scuola, e questo creava disagio nel bambino perché avrebbe preso
dei rimproveri da parte degli insegnanti. A quel punto mi sono fatto carico della questione
occupandomi in prima persona di accompagnare i figli scuola la mattina e trovando una ragazza che
potesse seguire entrambi i figli nello svolgimento dei compiti. Lavoro su due turni: 830 - 13.00
oppure 14.00 - 20.15, talvolta termino alte ore 1930. N ENTRA A SCUOLA ALLE 8.25 E W alle 8.00.
Quando faccio il turno della mattina chiedo sempre ai miei capi di cambiare il turno oppure lascio
N davanti all'ingresso alle 8.05/8.10 insieme ai suoi compagni. Ho fatto richiesta per poterlo iscrivere
al pre-scuola ma per problemi telematici la mia richiesta non è andata a buon fine. Alla fine ho preso
contatti diretti per capire se potevo iscrivere N al pre-scuola ma mi hanno detto che sono a numero
chiuso e non sono riuscito ad iscrivere N Sono riuscito a fargli fare il post scuola il martedì. Per il
momento non abbiamo mai avuto contatti con i Servizi sociali" (v. verbale udienza del 07/12/2023).
All'esito del libero interrogatorio, preso atto della mancata adesione da parte della signora S alla
proposta di provvedimenti temporanei ed urgenti formulata dal giudice delegato, quest'ultimo
autorizzava i coniugi a vivere separatamente e, con separata ordinanza - preso atto di come le
questioni controversie tra le Parti attengano essenzialmente al collocamento della prole e alla
consequenziale assegnazione della casa familiare, in un clima domestico altamente compromesso in
cui i genitori appaiono incapaci di assumere decisioni condivise anche in ordine alla gestione degli
impegni quotidiani dei minori - nominava la Curatrice Speciale nella persona dell'Avv. PF e: (i)
affidava i minori W e N al Servizio Sociale territorialmente competente per la durata di un anno
dalla data del provvedimento, attribuendo ai Servizio il potere di assumere decisioni eccedenti
l'ordinaria amministrazione con diritto-dovere di ciascun genitore di esercitare separatamente la
responsabilità genitoriale quanto alle questioni di ordinaria amministrazione; (ii) disponeva il
collocamento dei minori presso la casa coniugale, salve diverse e migliori indicazioni da parte del
Servizio Affidatario; (iii) dettagliava le modalità di visita dei minori con ciascun genitore; (iv)
incaricava il Servizio Sociale, in collaborazione coi Servizi Specialistici, di prendere in carico il nucleo
familiare, attivando tutti gli interventi di sostegno e di aiuto di cui all'art. 1 L. n. 184 del 1983, nonché
svolgendo attenta attività di monitoraggio e una valutazione psico-diagnostica delle capacità
genitoriali paterne e materne, con attivazione del servizio di ADM e di un percorso di sostegno
psicologico e/o educativo; (v) incaricava il Servizio competente per territorio a svolgere "a sorpresa"
una verifica igienico-sanitaria presso la casa familiare; (vi) invitava entrambi i genitori a prestare la
massima collaborazione al Servizio Affidatario ed ai Servizi Specialistici coinvolti; (vii) onerava
entrambe le parti di contribuire al mantenimento ordinario dei figli nei periodi di rispettiva
permanenza, nonché di concorrere al pagamento delle spese straordinarie come da Protocollo nella
misura del 50% ciascuno (v. ordinanza resa in data 08/12/2023).
Con memoria difensiva depositata in data 04/03/2024 si costituiva in giudizio la Curatrice speciale
Avv. PF nell'interesse di W e NL insistendo per la conferma dell'affidamento dei minori al Servizio
Sociale territorialmente competente e degli altri provvedimenti assunti in via d'urgenza, riservando
ogni valutazione rispetto all'assegnazione della casa familiare ed al conseguente collocamento dei
minori, nonché all'eventuale adesione alla richiesta di c.t.u., all'esito degli accertamenti demandati
ai Servizi Sociali e Specialistici.
La presente causa, dunque, veniva istruita mediante l'acquisizione urgente di una relazione da parte
di AST Bergamo sulle condizioni igienico-sanitarie della casa familiare, nonché mediante
l'acquisizione di relazioni del Servizio Sociale, degli istituti scolastici frequentati da ciascun minore,
dell' X quanto alle competenze genitoriali, del servizio di educativa domiciliare attivato presso la
casa coniugale e dei Consultorio Familiare territorialmente competente quanto ai percorsi di
sostegno alla genitorialità intrapresi dalle parti.
All'esito dell'udienza tenutasi in data 19/09/2024. rigettata l'istanza di espletamento di una c.t.u.
psico-diagnostica reiterata dalla difesa della parte ricorrente, il giudice delegato fissava l'udienza
"cartolare" del 21/11/2024 per la rimessione della causa in decisione al Collegio, con assegnazione
alle parti di termini fino a 50 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione
delle conclusioni, tino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di comparsa conclusionale e
fino a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria di replica.
Precisate le conclusioni come sopra riportate, la causa veniva rimessa in decisione con ordinanza
pronunciata fuori udienza in data 26/1 1/2024.
Così riassunti brevemente i fatti di causa, il Collegio rileva preliminarmente che, dal punto di vista
istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione senza che si renda
necessario procedere ad una integrazione del materiale probatorio attraverso l'espletamento di una
consulenza tecnica d'ufficio, posto che l'indagine sulle capacità genitoriali di madre e padre e la
qualità della relazione sussistente tra i figli e ciascun genitore è già stata svolta attraverso l'intervento
dei Servizi socio-sanitari incaricati dal Tribunale, e le cui relazioni e valutazioni neppure sono state
specificatamente contestate dalle parti in causa.
Alla luce delle emergenze in atti, va dichiarata l'inammissibilità delle prove orali reiterate
dall'odierno convenuto in sede di precisazione delle conclusioni, vertendo le stesse di circostanze in
parte pacifiche poiché non contestate, in parte irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione.
Ogni altra istanza istruttoria non espressamente reiterata dalle parti in sede di precisazione delle
conclusioni deve intendersi definitivamente rinunziata.
Ciò detto, prima di affrontare il merito delle questioni controverse, preme al Collegio ricordare il
principio di diritto in base al quale il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento
da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla sua formazione" né gli
è richiesto di dar conto, nella motivazione" dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle
parli e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa
ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione
e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli
argomenti, le tesi e i rilievi che. seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la
soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (cfr. Cass. n. 29730/2020; Cass. 11. 26517/2024).
Orbene, la domanda di separazione personale dei coniugi è Fondata e va accolta, in conformità alle
conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.
Le deduzioni contenute nei rispettivi atti di parte, le circostanze emerse dalla trattazione della causa
ivi comprese le reciproche denunce-querele sporte tra le parti, sono clementi che dimostrano, in
modo inequivocabile, che i coniugi non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie per
effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo, e che la prosecuzione
della convivenza matrimoniale è divenuta da tempo intollerabile e pregiudizievole per l'educazione
della prole, ai sensi dell'art. 151, primo comma c.c.
E' invece infondata, e va rigetta, la domanda di addebito della separazione avanzata dalla parte
ricorrente per i motivi di seguito illustrati.
In punto di diritto pare utile ricordare che la dichiarazione di addebito della separazione implica
l'imputabilità al coniuge di un comportamento specifico, contrario ai doveri matrimoniali, cui sia
ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto di coniugio. Affinché possa essere addebitata ad uno, o
ad entrambi i coniugi, la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale non basta, infatti,
che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre
Ciò premesso in diritto, nella vicenda che ci occupa deve anzitutto prendersi atto che per la difesa
dell'odierna ricorrente il rapporto coniugale era già in crisi da diversi anni, anche per questioni
economico finanziarie che hanno profondamente minato la serenità emotiva della coppia, lauto che
nel gennaio 2023 DS comunicava a L la volontà di separarsi e da questo momento il marito avrebbe
posto in essere comportamenti controllanti nei confronti della moglie e condizionanti nei confronti
dei figli W e N . Dal canto suo, RL , senza avanzare alcuna domanda di addebito della separazione
c contestando le asserite condotte controllanti e manipolatorie nei confronti dei figli, deduceva come
nell'anno 2019 fu proprio la moglie, insieme al di lei fratello, a rendersi protagonista di una violenta
aggressione ai danni dell'odierno convenuto, dalla quale scaturiva un accesso al Pronto Soccorso.
Orbene, tale ultima circostanza deve ritenersi pienamente provata, sia perché incontestata dalla
odierna ricorrente ex art. 115 c.p.c. sia perché suffragata da valida documentazione medica,
precisamente dal verbale del Pronto Soccorso del "Policlinico San Pietro" datato 09/02/2019, in cui si
legge che RL accede al PS con mezzi propri riferendo di aver subito una aggressione in casa da
persona noia; la diagnosi sarà quella di trauma nasale con prognosi di 7 giorni (v. doc. I fase,
convenuto). Oltre a questo episodio di aggressione fisica, il convenuto produceva il referto medico
del Pronto Soccorso datato 16/10/2023, nel quale si certificava trauma confusivo spalla/gomito sx,
con prognosi di 5 giorni, in questo caso, per riferita aggressione da parte della moglie (v. doc. 4).
Ora, mentre deve ritenersi provata l'aggressione fisica ai danni di RL - che, al di là della prosecuzione
della convivenza matrimoniale, deve considerarsi fatto di per sé idoneo a minare irrimediabilmente
l'affettio coniugalis in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra richiamati - dalla trattazione della
causa è emerso come la stessa DS abbia riferito alla psicoioga, in sede di colloquio, di non aver mai
subito violenze fisiche ad eccezione di una "spinta" che le avrebbe dato RL (v. relazione psicologica
a firma della dr.ssa V ).
Del resto, anche la denuncia-querela sporta dalla ricorrente in data 12/06/2023 nei confronti del
marito - da cui scaturiva a carico di L il procedimento penale iscritto al numero di ruolo r.g.n.r.
6016/2023, oggetto di richiesta di archiviazione - offre elementi dello stesso tenore per escludere che
la donna abbia mai subito aggressioni fisiche da parte del marito, fondandosi la denuncia sul fatto
che L l'avrebbe accusata di essere la causa dei problemi economici della famiglia ed insultata con
frasi del seguente tenore: "albanese di merda", "sei una incapace", "non ce la farai mai", riferendosi
alla mancanza di denaro per la famiglia (v. nota deposito PM del 14/12/2023). Gli elementi emersi
dal fascicolo penale relativo al procedimento iscritto al r.g.n.r. 1846/2019 a carico di RL .archiviato
dal GIP presso questo Tribunale con decreto del 14/10/2019, ancora una volta, non appaiono
sufficienti a fondare gli assunti dell'odierna ricorrente che, in data 05/03/2019, sentita a sommarie
informazioni, dichiarava di esser stata presa a sberle e strattonata dal marito, salvo dichiarare, a
distanza di breve tempo, di continuare nella relazione coniugale e che la situazione personale era
migliorata da quando aveva trovato lavoro (v. nota deposito PM del 14/12/2023).
A questo proposito, il Tribunale non può fare a meno di osservare come su un unico aspetto converge
la narrazione delle odierne parti in causa, ossia il fatto che i litigi tra i coniugi scaturissero da
questioni di carattere finanziario, viste le condizioni di ristrettezza economica in cui versava il nucleo
e la situazione di grave sovraindebitamento determinata dagli oneri di mutuo e di finanziamento
assunti dai coniugi per far fronte alla ristrutturazione della casa, all'acquisto del mobilio e di una
nuova autovettura. Infatti, sebbene sentita a sommarie informazioni nell'anno 2019 DS avesse riferito
ai militari che il clima familiare era migliorato da quando ella aveva reperito un'attività lavorativa,
costituisce elemento indiscusso in questo processo come la ricorrente, negli ultimi anni di
convivenza matrimoniale, abbia svolto attività lavorativa come promotrice dei prodotti H., senza
rendere noti al marito i suoi effettivi guadagni - mai chiariti neppure in corso di causa, come si dirà
infra - e senza far confluire il proprio reddito sui conti correnti cointestati tra i coniugi, pur essendo
documentata l'assenza di risparmi e 1"incapienza del solo reddito di RL a far fronte ai numerosi
esborsi economici gravanti sulle parti, vista la comproprietà della casa coniugale, dei mobili e del
l'autovettura.
Dunque, per tutti i motivi sopra esposti, in assenza di condotte omogenee, ossia di gravità
equiparabile a quelle subite da RL per via del trauma nasale e del trauma contusivo alla spalla e al
gomito sinistro, la domanda di addebito della separazione avanzata da OS va respinta.
Tutto quanto emerso dall'istruttoria, peraltro, induce il Tribunale a ritenere che negli ultimi anni di
convivenza matrimoniale, complice la pesante situazione debitoria in cui versava il nucleo e lo stato
di protratta inoccupazione di DS , il rapporto coniugale sia stato caratterizzato da una alta
conflittualità che si è riverberata sullo stato di equilibrio psico-emotivo delle parti ma anche degli
stessi figli minori.
Data la necessità di assumere decisioni in punto di affidamento e collocamento dei figli, considerate
le allegazioni di violenza da parte di DS - che anche al Servizio Sociale ha esplicitato la percezione
che il servizio sia "schierato " a favore del padre e stia ignorando la situazione di violenza, pericolo
e svantaggio in cui la stessa si trova (v. relazione Servizio sociale del 30/08/2024) - questo il Tribunale
reputa doveroso chiarire quali elementi orientano il giudicante nella lettura degli avvenimenti
familiari per distinguere le situazioni caratterizzate da violenza da quelle connotate da mera
conflittualità. Ebbene, a questo fine, pare utile prendere le mosse da una pronuncia assai innovativa
in cui i giudici penali della Suprema Corte hanno enunciato alcuni "indici" sintomatici della violenza,
che si elencano di seguito, per contrapporli a quelle situazioni di semplice conflittualità che
contraddistinguono i litigi familiari: (i) se la relazione è consapevolmente e strutturalmente
sbilanciata a favore di uno solo dei due in ragione dell'identità sessuale; ovvero (ii) se emerge un
divario di potere fondalo su costrutti sociali o culturali connessi ai ruoli di genere tali da creare
modelli comportamentali fissi e costanti di prevaricazione, ovvero (iii) se una parte approfitta di
specifiche condizioni soggettive (età, gravidanza, problemi di salute, disabilità) per esercitare anche
un controllo coercitivo, ovvero (iv) se si ripete, con modalità prestabilite e prevedibili, la
soccombenza sempre dello stesso soggetto attraverso offese o umiliazioni o limitazioni della sua
libertà personale o di esprimere un proprio autonomo punto di vista, ovvero (v) se la sensazione di
paura per l'incolumità o di rischio o di controllo riguarda sempre e solo uno dei due, anche
utilizzando forme ricattatorie o manipolatone rispetto ai diritti sui figli minorenni della coppia (cfr.
Cass. pen. sez. VI, n. 37978/2023).
Dunque, mentre la violenza presuppone un'opera di prevaricazione e sopraffazione di una parte ai
danni dell'altra e, quindi, una condizione di vulnerabilità di un soggetto nei confronti dell'altro,
Volta conflittualità si caratterizza per la bidirezionalità delle azioni, ossia la reciprocità di agiti
pregiudizievoli e dannosi posti in essere da entrambe le parli ed è proprio sulla scorta di questa
distinzione che l'Autorità giudiziaria è chiamata ad assumere provvedimenti diversi a tutela della
prole minorenne: mentre, infatti, nelle situazioni familiari caratterizzate da violenza i figli debbono
essere preservati e protetti dall'esposizione ad agili prepotenti, sopraffattori e prevaricatori di un
genitore sull'altro, fondati sull'asimmetria di potere e/o di genere, nelle situazioni familiari
caratterizzate da alta conflittualità i figli debbono essere preservati e protetti da entrambi i genitori,
o meglio, dal clima disfunzionale causato dagli atteggiamenti reciprocamente ostili messi in atto da
ciascuno di loro e che si riverberano negativamente sul loro equilibrio e benessere psico-fisico cd
emotivo.
Ciò chiarito, nella presente vicenda familiare, il Tribunale ritiene che il clima domestico sia stato
caratterizzato da un'altissima conflittualità, sfociata, talvolta, in episodi di aggressione fisica e/o
verbale reciproca, che per ciò stesso non consentono di ravvisare resistenza di condotte di
prevaricazione e sopraffazione di una sola parte ai danni dell'altra. Sin dai primissimi accertamenti
psico-sociali compiuti in questo giudizio, il clima altamente conflittuale è emerso dal racconto dei
figli minori W e N . che riportavano alla psicologa del Servizio specialistico l'esistenza di "frequenti
litigi fra i genitori" (v. relazione psicologica a firma della dr.ssa BV ). Ancora, nella relazione sociale
datata 05/03/2024 si legge che "La relazione genitoriale appare cristallizzata in una dinamica
conflittuale caratterizzata da assenza di comunicazione e confronto su questioni legate ai minori.
Entrambi affermano di voler fare del proprio meglio per il bene dei minori ma faticano a mediare
opinioni e interessi personali. Il servizio scrivente ha dovuto concordare nei momenti di confronto
congiunto tra genitori per facilitare la comunicazione fra i due e definire alcune questioni importanti
per i minori rimaste insolute per disaccordo tra genitori".
Nella relazione integrativa sulle competenze genitoriali si legge che "Nel corso degli incontri è
emersa la costante situazione di conflittualità fra i genitori dei minori, che sembra portarli spesso a
difficoltà organizzative anche rispetto alle necessità dei figli. La sig.ra S si è presentata ai colloqui
mostrando, in diverse occasioni, un atteggiamento formalmente collaborante cercando di restare
spesso su un piano superficiale dei contenuti e poco critico, con la tendenza ad attribuire all'esterno
le responsabilità. 1 colloqui con la signora D sono spesso complessi perché la medesima mostra, in
diverse occasioni, la tendenza a portare l'interlocutore sulla conflittualità fra lei e il signor L
approfondendo poco le sue modalità di interazione e di rapportarsi ai figli. 11 sig L si è mostrato i
colloqui meno centrato sulla conflittualità ed. in alcune occasioni, è apparso critico rispetto alle
proprie azioni che coinvolgono anche i figli. W e N sono stati invitati a svolgere colloqui congiunti
con i genitori, prima con la madre e poi con il padre. Entrambi i minori si sono mostrati disponibili
e collaboranti. sufficientemente curati nell'aspetto e nell'igiene personale. W nel colloquio che si
sarebbe dovuto svolgere con la madre ha chiesto di presenziare individualmente per la
preoccupazione" a suo dire, di riferire (dia scrivente informazioni che avrebbero potuto provocare
nella signora S emozioni quali la rabbia. Per tale motivo non è stato possibile osservare la relazione
di W con la madre. Il minore ha riferito che, in alcune occasioni, la madre si sarebbe arrabbiata perché
lui le avrebbe esplicitato il suo desiderio di continuare ad abitare nella casa in cui è ora con il padre
ed il fratello. Racconta di non sentirsi a suo agio con la madre che, a volte, avrebbe offeso il padre
davanti a lui e rispetto al suo modo di portare elementi per giustificarsi non solo con loro, ma anche
con persone esterne alla famiglia. Aspetto quest'ultimo che lo farebbe sentire in imbarazzo e non a
proprio agio davanti agli altri. Al colloquio con il padre, W ha deciso di partecipare. E apparso
sereno, fra loro è stato possibile osservare un'interazione basata sulla reciprocità sia comunicativa
che affettiva. W ha riferito che. attualmente, il padre aiuta sia lui che il fratello in molte delle loro
attività come la scuola e lo sport. Riferisce che il padre si occupa di preparargli i pasti e spesso gli
lava gli indumenti. N ha partecipato ai colloqui con entrambi i genitori. La signora D , nel colloquio
con il figlio N , si è espressa poco, lasciava la parola al minore ed interveniva solo se direttamente
coinvolta. N è apparso complessivamente tranquillo, ha mostrato di accedere alla figura paterna, in
presenza della madre, senza apparente difficoltà. Il minore ha stimolato la madre a partecipare al
compito congiunto in diverse occasioni. La signora S è apparsa, quindi, poco spontanea. Tale
atteggiamento potrebbe essere sfato influenzato dal timore del contesto valutativo. Nel colloquio
con il padre, N è apparso tranquillo sorridente. E emersa una buona interazione in cui entrambi
hanno collaborato al compito fornito, accordandosi in partenza sulle fasi organizzative e di
pianificazione. W sta effettuando alcuni colloqui psicologici di sostegno che, ad oggi, non hanno
fatto emergere la necessità di approfondire ulteriori elementi di fragilità se non quelli riconducibili
alla separazione dei genitori. In conclusione, la valutazione delle competenze genitoriali dei signori
risulta particolarmente complessa per vari elementi. La conflittualità tra la signora S e il signor L non
facilita la loro comprensione del reale benessere dei minori. In particolare la signora D appare,
attualmente, molto attenta a fornire una buona immagine di sé, portando, spesso, nei colloqui,
comportamenti che lei reputa inadeguati del signor L mostrandosi meno riflessiva su quelli che
possono essere i motivi che hanno portato alla loro attuale condizione e agli elementi di sofferenza
per i figli. Questo, pur riferendo di nutrire importanti sentimenti per loro. Ad esempio, rispetto al
riferito di entrambi i minori di voler abitare con il padre, perché attualmente lo identificano
probabilmente come genitore che soddisfa maggiormente i loro bisogni e necessità, la signora D ha
mostrato un atteggiamento di chiusura, portando come unico elemento la possibile "manipolazione
" degli stessi da parte del padre. Il signor L si è mostrato più disponibile alla collaborazione ed è
sembrato meno centrato sulla conflittualità lasciando uno spazio maggiore di riflessione sulle
esigenze dei figli. Attualmente, W e N hanno espresso la volontà di vivere con il padre nella loro
attuale abitazione. pur continuando a frequentare la madre. Ad oggi, non sembrano emergere
atteggiamenti dei minori che possano essere ricondotti a tentativi di manipolazione di un genitore
rispetto all'altro ma si potrebbe piuttosto ipotizzare una maggiore capacità del signor R di
sintonizzarsi sui bisogni, anche emotivi, dei figli, oltre che a detta dei minori una maggiore
disponibilità a soddisfare i loro bisogni primari. La madre è, comunque, una figura genitoriale
riconosciuta da entrambi. Ad oggi, sembrano non esserci da parte della signora D e del signor R le
condizioni per effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità" (v. relazione psicologica
integrativa a firma della dr.ssa BV , del Consultorio familiare di (...)).
Dalla relazione relativa al percorso congiunto di sostegno genitoriale, emerge come i primi due
incontri si siano svolti solamente con RL , non essendosi presentata DS né al primo incontro del 10
giugno, rispetto al quale, poco prima del colloquio, effettuava una telefonata comunicando di essere
impossibilitata poiché l'unica auto familiare disponibile era stata utilizzata dal marito, il quale,
viceversa, precisava alla psicologa che la moglie si era rifiutata di percorrere il tragitto in auto
insieme a lui. né al secondo incontro fissato in data 19/06/2024 nel quale, ancora una volta, la signora
S contattava il Servizio poco prima dell'incontro comunicando di avere l'auto in riparazione e di non
poter raggiungere il consultorio familiare; in quello stesso incontro, presente al colloquio, RL riferiva
di essersi fatto accompagnare da un amico perché la moglie gli aveva sottratto le chiavi
dell'autovettura. Il primo incontro congiunto si svolgeva in data 30/07/2024 e in esso emergeva come
DS avesse sporto denuncia nei confronti di RL per "violenza domestica" e che, viceversa, il figlio
primogenite W aveva sporto denuncia nei confronti della madre dopo aver assistito ad alcune
reazioni violente mentre si trovava in casa con la stessa, in particolare per aver assistito al lancio di
indumenti dalla finestra e di oggetti contro le pareti; la signora DS , ridimensionando il fatto, riteneva
grave che un padre potesse spingere un figlio a sporgere denuncia nei confronti della madre. Il
secondo colloquio congiunto si svolgeva in data 20/08/2024 in un clima relazionale "sempre più teso";
da un lato, il padre esprimeva l'opportunità per la madre di incontrare i figli presso l'abitazione
familiare nei momenti in cui lui era impegnato al lavoro, così da ricostruire un legame positivo con
W e N che, in questo momento, rifiutavano di trascorrere del tempo presso l'abitazione materna,
soluzione che gli avrebbe consentito anche di risparmiare il costo della baby - sitter; dall'altro lato,
DS non condivideva le posizioni del marito, mostrandosi fermamente convinta che quest'ultimo
volesse controllarla, pretendendo che fosse il padre ad accompagnare i figli presso la sua abitazione
di X (v. relazione a finita dello psicologo dott. RR del Consultorio Familiare di X , datata 30/08/2024).
Dalla relazione di osservazione relativa all'intervento educativo domiciliare attivato in favore del
nucleo da maggio a luglio 2024 emerge quanto pare utile riportare di seguito. Rispetto alla figura
materna, si legge che "D è una madre affettuosa e dal carattere abbastanza accomodante.
Attualmente, il suo rapporto con i figli W e N appare abbastanza incrinato: durante gli accessi
domiciliari, entrambi si mostrano particolarmente evitanti nei confronti della madre e manifestano
poca voglia di passare del tempo con lei. Tale rifiuto è presente soprattutto da parte di W : egli - in
presenza della madre - preferisce piuttosto giocare ai videogiochi, uscire ad allenarsi oppure (se il
padre è a casa) scendere al piano di sotto e stare in sua compagnia. Dal canto suo, in occasione degli
incontri domiciliari D tenta di chiedere a W di essere presente e di fare qualcosa insieme; tuttavia,
egli tendenzialmente non la ascolta, la ignora o le risponde in malo modo. In occasione della
compilazione del Triangolo (Il mondo multidimensionale del bambino) - strumento socioeducativo
proposto dall'educatrice per conoscere meglio i ragazzi e intravedere i loro bisogni - W ha preferito
non citare la madre tra le figure importanti della sua vita, indicando invece come fondamentali il
padre, il fratello, la nonna paterna e i suoi animali domestici. Il ragazzo giustifica la scelta di
escludere la madre riferendosi a "quello che la mamma ha fatto in questi anni": a detta sua, D non
nutrirebbe un affetto sincero nei suoi confronti bensì avrebbe un secondo fine ovvero il denaro; in
questo senso, egli verbalizza "la mamma cerca di comprarci portandoci a mangiare al M. ma io non
ci casco, N è piccolo e quindi ci casca". Il minore dichiara inoltre di non voler assolutamente andare
in vacanza con la madre o con i nonni materni, con i quali dice di non avere un buon rapporto e di
non avere piacere a frequentare. In merito invece a N ,i rapporti sembrano essere un po' meno tesi:
diversamente da W , capita talvolta che egli manifesti gesti di affetto nei confronti della madre quali
baci affettuosi o abbracci. Tuttavia, ultimamente anche lui tiene spesso a precisare di non andare
d'accordo con la mamma e di preferire di gran lunga il tempo passato col papà. La sensazione è che
N voglia allinearsi al pensiero del fratello: capita spesso, ad esempio, che N cambi idea od opinione
in base a quanto detto dal fratello più grande. Durante gli accessi domiciliari, il minore è più presente
del fratello e si presta maggiormente alle attività proposte dalla madre o dall'educatrice. La
compilazione del Triangolo ha portato N a verbalizzare alcuni pensieri anche in merito alla madre:
nello specifico, diversamente da W , egli ha incluso la madre tra le figure importanti. Tuttavia,
riferendosi a lei, egli verbalizza "la mamma scende e urla spesso dicendo parolacce al papà, è sempre
lei ad iniziare, il papà mai"; il minore dice di non gradire tale atteggiamento. N inoltre riporta di
passare poco tempo con la mamma anche perché sempre stanca, di fare tutto col papà e nulla con la
mamma precisando "la mamma mi dice spesso che sono un rompiballe, il papà invece non mi
rimprovera mai". Sul piano educativo e normativo, la signora tenta di impartire delle regole ai suoi
figli; tuttavia, ella non sembra avere molta presa sui suoi figli che tendono più facilmente a non
ascoltare le sue indicazioni o suggerimenti. In merito al signor L , D afferma di essere da sempre
vittima di violenza psicologica: la donna ritiene che l'uomo abbia da sempre voluto mantenere il
controllo su di lei e che abbia in seguito alla separazione - riversato tale tendenza anche sui figli. D
crede fermamente che R manipoli W e N a suo favore e che sia questo il motivo del loro
allontanamento nei suoi confronti. La signora verbalizza inoltre che R prosegua ad avere l'interesse
a controllarla riportando situazioni che dimostrerebbero tale tesi: ad esempio, raccontando di un
sabato sera passato in compagnia delle sue amiche, la signora ha dichiarato di essere stata chiamata
più volte da un numero sconosciuto con voce maschile: a detta sua, tale telefonata sarebbe arrivata
da amici o conoscenti di R . i quali avrebbero voluto informarsi in merito a ciò che stava facendo. La
donna è convinta inoltre che l'ex marito sia controllante anche nei confronti dei figli e che interferisca
spesso nella loro quotidianità quando sono in compagnia della mamma: ad esempio, la signora ha
riportato che R chiamerebbe telefonicamente in maniera molto frequente W e N nei momenti
riservati a lei per sapere cosa stiano facendo. Tale tendenza in fastidisce molto la signora D la quale
lamenta il fatto che il signor L interferisca troppo nella sua quotidianità o nell'educazione che cerca
di impartire ai suoi figli. In questo senso, la donna lamenta che fatica a man tenere un assetto
educativo stabile con i suoi figli a causa delle intrusioni o scelte educative di R , ad esempio, il signore
ha deciso di regalare un telefono a N ; in merito a questo, D dichiara di non essere mai stata
d'accordo. Durante gli accessi domiciliari, la signora ha sempre evitato di parlare di questioni
inerenti al conflitto con l'ex marito davanti a W e N . Per ciò che concerne la situazione abitativa, D
ha sempre manifestato la volontà di volersi trasferire in un altro appartamento e di allontanarsi
dunque dal signor L ; ragazzi, pensando a tale ipotesi, si sono sempre dichiarati contrari: in
particolare, W ha sempre preferito rimanere col papà e N ha sempre malvisto l'idea di dover
cambiare scuoia e amici. Recentemente, la signora ha comunicato affigli di aver firmato un contratto
di affitto per un appartamento nei pressi di (...) nel quale potrà entrare dal prossimo l agosto;
inizialmente, N aveva manifestato il desiderio di seguire la madre; tuttavia, allineandosi poi
probabilmente al pensiero del fratello, ha dichiarato di voler invece rimanere a casa col papà. W si è
mostrato subito contrario all 'idea di trasferirsi dalla madre ma tuttavia disponibile a vederla una
volta a settimana nel giorno di sabato o domenica. Interloquendo con l'educatrice, il minore ha poi
rettificato dicendo "per ora mi andrebbe bene così e sarei felice di vederla quella volta alla settimana,
poi magari in futuro cambierò idea". Per ciò che riguarda il rapporto tra i minori e la famiglia
materna, appare anch 'esso abbastanza compromesso: recentemente, in occasione del compleanno
di D , i nonni materni sono venuti a trovare lei e i nipoti W e N ; in particolare, la nonna si è trattenuta
qualche settimana. Tuttavia, i minori non hanno manifestato piacevolezza e serenità rispetto al loro
arrivo mostrandosi invece particolarmente infastiditi dalla loro presenza. Sia la nonna che D
raccontano che i ragazzi - negli anni passati - hanno spesso passato le vacanze in Albania (talvolta
anche tre mesi consecutivi) e si dichiarano dunque addolorate nel vedere il recente rifiuto da parte
di W e N anche nei confronti di tutta la famiglia materna. Rispetto a tali vacanze, entrambi i minori
sembrano denigrare quanto vissuto in Albania negli anni precedenti, dichiarandosi in maniera molto
decisa non disposti a recuperare o a frequentare quella parte della famiglia ma invece piacevolmente
disposti a viversi il contesto familiare paterno. La madre di D afferma di essere molto preoccupata
per la figlia e per la sua sicurezza: recentemente, si è verificato un avvenimento poco piacevole che
ha interessato la nonna e il signor L ; quest'ultimo aveva chiamato l'elettricista per poter fare dei
lavori in casa, la signora e D non erano d'accordo e hanno dunque fermato i lavori, listo ciò, R ha
chiamato la polizia locale. In tale occasione, sarebbe avvenuto un acceso diverbio tra la madre di D
e il signor L ".
Quanto alla figura patema si legge che " R è un padre affettuoso che si mostra essere molto presente
con i suoi figli. Sia N che W condividono con lui un rapporto parecchio affiatato: durante gli accessi
domiciliari, i ragazzi sono sempre apparsi spontaneamente allegri e divertiti all'idea di stare in
compagnia del papà. Essi ricercano molto la sua presenza e sembrano considerarlo il loro punto di
riferimento e la persona a cui rivolgersi maggiormente. In particolare, W e N condividono col padre
la passione del calcio; capita spesso che egli giochi insieme a loro o li aiuti ad allenarsi nel parco
vicino alla loro abitazione. R dichiara di tenere molto affatto che i propri figli possano coltivare le
loro passioni. In merito a questo, W sta coltivando in maniera assidua e tenace la passione per il
calcio; visto ciò, sente l'esigenza di tenersi in forma in maniera completa e ha chiesto al padre -
soprattutto nel periodo estivo - di poter frequentare una palestra. Difatti, da qualche tempo W si reca
in palestra diversi giorni a settimana; viene accompagnato dal papà anche la mattina molto presto.
Oltre al calcio, i ragazzi amano condividere momenti di quotidianità col padre: ad esempio,
recentemente - in occasione del compleanno di R - W e N hanno fatto una sorpresa al papà
preparando per lui un pranzo. È capitato, inoltre, che R abbia accompagnato i figli a Reggio-Emilia,
presso la casa materna; i minori - tornando da tali giornate - hanno sempre descritto un resoconto
positivo e dichiarato di trovarsi molto bene con la nonna paterna. Come già anticipato sopra, anche
la compilazione del triangolo da parte di entrambi ha evidenziato il rapporto privilegiato tra i minori
e il padre: nello specifico, N ha verbalizzato che il papà si prenda più cura di lui rispetto alla madre
e W ha confermato di stare molto bene in compagnia del padre e di preferire di gran lunga il tempo
passato con lui. È da evidenziare che i minori apprezzino particolarmente lo sport del calcio
probabilmente anche perché condiviso col papà; diversamente, denigrano lo sport del judo che
invece hanno svolto e condiviso per molti anni insieme alla mamma. Per ciò che concerne la signora
S , R dichiara che i rapporti siano conflittuali esclusivamente a causa della ex moglie; a detta sua, se
la signora smettesse di "fare la guerra " non sarebbe presente più alcuna conflittualità tra i due. Il
signore afferma inoltre che D non parteciperebbe alle spese comuni inerenti ai figli: ad esempio, è
capitato recentemente che bisognasse pagare i costi della mensa scolastica di N ; il signor L ha subito
pagato la sua parte diversamente dalla signora D che, a detta di R , non avrebbe mai messo la sua.
In seguito a questo, R ha poi provveduto a pagare la parte spettante alla signora, evitando dunque
che a N non fosse più concesso di usufruire del servizio mensa a scuola il prossimo settembre. In
questo senso. R non ha condiviso la recente decisione di D di trasferirsi in un altro appartamento:
secondo il suo punto di vista, sarebbe egoista da parte della donna utilizzare i soldi che ha prima di
tutto per sé stessa e solo dopo per i figli; a detta sua, D se ne andrebbe lasciando a lui molte spese
comuni inerenti ai figli (ad esempio quella del servizio mensa). L 'uomo si dichiara d'accordo con
l'idea di vivere in luoghi separati: tuttavia, non ritiene lucido farlo in una fase cosi carica di spese
riguardanti i figli. Rispetto a tali considerazioni, il signor L è infatti venuto a conoscenza del fatto
che la donna avrebbe firmato un contratto di affitto molto oneroso a favore di una casa con piscina.
Egli ha avuto tali informazioni dai figli W e N che gli hanno mostrato tramite internet l'appartamento
in questione. Durante gli accessi domiciliari, R ha sempre cercato - come la ex moglie - di evitare di
parlare di questioni inerenti al conflitto o di parlare male di D davanti affigli; si intravede un 'intesa
tra il signore e i figli in merito alle considerazioni fatte sul conto della signora S . Ad esempio, il fatto
che i minori abbiano mostrato le foto del futuro appartamento materno al padre volendogli far
notare i costi onerosi dello stesso. Dal canto suo, R ha sempre dichiarato di voler collaborare affinché
W e N possano recuperare il rapporto con la madre, sottolineando di averli sempre spinti a
rispettarla e a frequentarla; tuttavia, il signore evidenzia di non poter insegnare lui alla ex moglie
come si svolge il ruolo di madre. A detta sua, i figli sarebbero evitanti nei confronti di D
esclusivamente a causa dei comportamenti da lei messi in atto negli ultimi anni e non dovuti a una
sua manipolazione. In seguito alla separazione, R ha riallacciato i rapporti con la madre; l'uomo
racconta che gli stessi si erano interrotti a causa di D da ben 8 anni. Visto ciò, anche il rapporto
presente tra i minori e la nonna paterna è recente: W e N conoscono la nonna relativamente da poco
tempo. Nonostante questo, i ragazzi affermano di condividere con lei un bellissimo rapporto, a
discapito del più lungo legame che intercorreva tra loro e i nonni materni, il quale viene invece
denigrato e rinnegato. Tale differenza di rapporti si estende addirittura anche alle considerazioni
"geografiche": a detta dei ragazzi. l'Albania (contesto materno) sarebbe un luogo brutto e poco
piacevole da visitare; Reggio-Emilia e la Calabria (contesto paterno) rappresenterebbero invece
luoghi e posti desiderabili. In generale, il rapporto intercorrente tra la signora D e il signor R appare
conflittuale: i signori non sembrano essere in grado di comunicare anche per ciò che riguarda le
questioni più inerenti ai figli: ad esempio, D ha informato R dell'imminente trasferimento solo
tramite messaggio e spinta dall'assistente sociale. Inoltre, sempre in merito a tale questione, i due
non hanno ancora avuto modo di accordarsi o confrontarsi rispetto alle organizzazioni future. I
signori confliggono anche per i motivi più futili: ad esempio, è capitato che D abbia portato i piatti e
le padelle sporche nel lavandino di R (non potendoli lavare nel suo appartamento, in mancanza di
acqua) e li abbia depositati lì. Il signore, trovandoli lì e non volendoli lavare lui, glieli ha posizionati
davanti alla porta ancora sporchi. O ancora, avendo attualmente una sola macchina funzionante, i
primi periodi hanno visto i due non collaborare rispetto a questo: R dichiara che D gli avrebbe
nascosto più volte la macchina in parcheggi diversi da quello della loro abitazione. Tuttavia, in
genere, i due ex coniugi raccontano spesso versioni molto differenti se non opposte. Il rapporto
compromesso tra i due è chiaro ed evidente anche agli occhi di W e N : durante qualche accesso
domiciliare è capitato, ad esempio, che R incrociasse D nella zona esterna della casa; in tali occasioni,
i due non si salutano nemmeno davanti affigli. È da ammettere però che i momenti di conflitto o di
confronto siano, rispetto a un tempo, probabilmente più ridotti e attenuati".
Rispetto agli esiti dell'intervento educativo, nella relazione si legge che, in una prima fase di
osservazione delle dinamiche familiari, "l'educatrice ha condiviso momenti di vita quotidiana con
W e N separatamente dalla madre e dal padre. La presenza dell'educatrice è stata colta
positivamente da tutti: in particolare, i minori - seppur talvolta più desiderosi di viversi l'estate e le
giornate al parco con gli amici - si sono sempre sforzati di essere presenti e - per quel che riuscivano
e si sentivano - di partecipare attivamente all'intervento. Sia la signora D che il signor R sono sempre
stati presenti in occasione degli incontri domiciliari. Oltre alla condivisione del quotidiano,
l'educatrice ha utilizzato uno strumento socioeducativo quale "Il Mondo Multidimensionale del
Bambino " (Triangolo): quest'ultimo ha permesso all'operatrice di conoscere meglio i minori, di
entrare in relazione con loro, intravedere quali possano essere i loro bisogni odierni e sollecitarli a
rileggere i recenti accadimenti familiari. In seguito a questa prima fase osservai iva, l'educatrice ha
restituito quanto osservato e raccolto ad entrambi i genitori con lo scopo di definire insieme alcuni
obiettivi su cui poter lavorare. Nello specifico, l'operatrice ha precisato di non avere la volontà di
schierarsi dalla parte di uno dei due ex coniugi bensì di aiutarli a vedere in maniera più nitida quali
possano essere i punti su cui è meglio intervenire per il bene di W e N . A tal proposito, è stato
ritenuto importante dall 'intero servizio che - a prescindere dalle motivazioni che hanno causato il
distacco madre/figli - i minori recuperino gradualmente la relazione affettiva che li ha sempre legati
alla madre. In questo senso, si è deciso insieme che uno degli obiettivi futuri dell'intervento
educativo sarà il supportare la signora D nel riavvicinamento emotivo e relazionale nei confronti dei
figli: in questo senso, l'educatrice ha chiesto personalmente a W e N se fossero disposti - in occasione
degli incontri domiciliari con la mamma - a condividere alcune attività con lei, magari proposte
direttamente da loro. Se inizialmente si sono detti contrari (in particolare W ), in seguito ad una
riflessione fatta insieme all'educatrice, i ragazzi si sono poi dichiarati disponibili a tale lavoro. Sia D
che R hanno manifestato il loro assenso rispetto a tale obiettivo; R ha assicurato che collaborerà, a
detta sua come ha sempre fatto, affinché i figli si riavvicinino alla madre. Oltre a tale obiettivo, sarà
oggetto di lavoro anche il continuare a sostenere W e N nell'elaborazione delle dinamiche familiari
attraverso l'utilizzo di altri strumenti socioeducativi atti a favorire il percorso di rilettura e bonifica
dei trascorsi familiari. In seguito a questa progettazione condivisa, ci sono già state recenti occasioni
che hanno visto un sottile avvicinamento tra D e i suoi figli: durante un incontro domiciliare, i
ragazzi hanno proposto di uscire a fare una merenda in compagnia della madre e dell 'educatrice:
benché inizialmente non fossero entusiasti di farlo, è positivo che i minori si siano sforzati di fare
questo primo passo. Inoltre, sempre in presenza dell'educatrice, si è verificato un importante
confronto tra D e W ; la donna si è servita della presenza dell'operatrice per chiedere affiglio più
grande perché sia tanto arrabbiato con lei: egli ha risposto facendo riferimento ad eventi passati che
l'avrebbero ferito (ad esempio, un avvenimento che vedeva D dare i pugni alla porta di casa in preda
all'ira) oppure sottolineando il fatto che lei sia egoista, dica spesso bugie e che parli troppo male del
papà. In merito all'egoismo, W cita per esempio il fatto che spesso la mamma non abbia voglia di
cucinare per loro e che sovente aspetti che cucini R in tarda serata una volta tornato dal lavoro. Il
ragazzo ha anche fatto notare che capiti che la madre litighi telefonicamente col signor L e si faccia
sentire apposta dai figli mentre lo insulta o gli parla in malo modo; ha evidenziato inoltre che D
cambi atteggiamento in presenza degli operatori sociali e che, a detta sua, la donna non penserebbe
con la sua testa ma che sia influenzata dal pensiero della madre o delle umiche. In seguito a tali
dichiarazioni, D si è messa sulla difensiva e non ha colto nell'immediato la sofferenza e apertura del
figlio (giustificando, ad esempio, la questione dei "pasti mancati " dicendo che sia ultimamente
troppo impegnata e che non possa pensare sempre a tutto); tuttavia, anche grazie alla mediazione
dell'educatrice, la signora ha ammesso alcun i sbagli fatti e ha promesso a W che avrebbe evitato di
farsi sentire mentre litiga con l'ex marito e cercato di ascoltare maggiormente i suoi bisogni. La donna
ha infine confidato al ragazzo di essere fortunata ad averlo come figlio e di essere fiera di quanto lui
sia responsabile e protettivo nei confronti del fratello. In seguito a questo dialogo, W ha affermato
che se la madre sarà in grado di ascoltare sinceramente quanto da lui fatto notare allora potrebbe
aprirsi ad un reale riavvicinamento ma attualmente non le crede e teme che le promesse fatte siano
scaturite dal fatto che lei abbia voluto mostrarsi competente in presenza dell'educatrice".
Quanto ai figli, dagli accertamenti svolti in corso di causa è emerso che N , di anni 9, frequenta la
scuola primaria di X e che il minore, nonostante la condizione familiare conflittuale, appare sereno;
negli incontri si è osservato il forte legame affettivo con il fratello maggiore W , ritenuto punto di
riferimento, una figura alla quale appoggiarsi e le cui opinioni e considerazioni influenzano
particolarmente quelle di N . Benché si presenti come un bambino vivace, il minore convive con
diverse ansie e fobie: ad esempio, ha paura del dentista, di viaggiare in aereo, in treno o in macchina.
N afferma di avere un gruppetto di amichetti fidati; tuttavia, ha raccontato spesso di quanto si
vergogni della propria abitazione, poiché crede che la sua casa sia brutta e meno gradevole rispetto
a quelle dei suoi coetanei e preferisce che essi non la vedano e non la frequentino. Per ciò che
riguarda le dinamiche familiari presenti in casa, N verbalizza "quando avrò 18 anni me ne andrò di
casa e lascio che i miei genitori risolvano le loro cose da soli"; in occasione di un accesso domiciliare,
l'educatrice chiedeva al minore se la situazione odierna gli pesi, N rispondeva inizialmente di no per
poi autocorreggersi e rispondere affermativamente. Rispetto a W , di anni 14, si legge che dallo scorso
mese di settembre frequenta la prima classe delle scuole superiori ad indirizzo informatico; W è un
ragazzo dal temperamento tranquillo, tendenzialmente responsabile e protettivo nei confronti del
fratello. Frequenta un gruppo di amici fidati con i quali afferma di trovarsi molto bene e di divertirsi
molto. W riferisce di non amare particolarmente la scuola e che preferirebbe non andarci: per quanto
riguarda la recente scelta della scuola superiore, il ragazzo si dichiara non convinto della scelta fatta.
W è un ragazzo molto tenace e concentrato su suoi obiettivi futuri: racconta di avere come sua
direzione principale quella di diventare un calciatore; è talmente convinto e determinato al punto
da non contemplare nemmeno l'ipotesi di non potercela fare. W dedica - nel periodo estivo - gran
parte della sua giornata agli allenamenti autonomi e al mantenimento di un certo stile alimentare e
di vita consono alla condotta da sportivo. In merito alle dinamiche familiari presenti attualmente in
casa, W verbalizza che la situazione non gli pesa; tuttavia, anche alla luce del recente confronto avuto
con la madre, appare evidente la necessità per lo stesso di rielaborare gli accadimenti familiari degli
ultimi anni e di rileggerli in maniera tranquilla e riflessiva (v. relazione educativa a firma
dell'Educatrice AB e della Coordinatrice SG , datata 30/07/2024).
Quanto all'andamento scolastico dei due minori, le insegnanti, ancora nelle relazioni datate maggio-
giugno 2024. riportavano evidenti fatiche in entrambi gli alunni: per quanto riguarda N sono state
registrati 32 giorni di assenza e il fatto che lo stesso non presenta sempre tutto l'occorrente per lo
svolgimento delle attività scolastiche, necessita di essere guidato in una migliore gestione del
materiale in cartella e durante le lezioni necessita del supporto dell'insegnante; per quanto riguarda
l'alunno W , all'epoca della relazione frequentante la classe terza presso la scuola secondaria di
primo grado di X , si legge che negli ultimi mesi il ragazzo aveva assunto il molo di "bullo" nei
confronti di due compagne di classe e che anche recentemente aveva preso di mira un altro
compagno per la sua corporatura robusta, offendendolo pesantemente, tanto da aver reso necessario
contattare la madre DS ; anche rispetto a W si legge come l'alunno presenti disorganizzazione dal
punto di vista della gestione del proprio materiale scolastico e non disponga di un valido metodo di
studio, anche se. da quando seguito allo spazio compiti della scuola, ha svolto con più regolarità i
compiti. Si legge anche, per quanto riguarda i contatti coi genitori, come costoro non si siano mai
prenotati per i colloqui collettivi di dicembre 2023 c di aprile 2024 e che la mamma, peraltro, non si
è presentata al colloquio settimanale da lei richiesto con la docente; i contatti con i genitori sono stati
esclusivamente telefonici o per via del comportamento del figlio o per sollecitare la famiglia alla
consegna delle varie autorizzazioni richieste (v. relazioni insegnanti allegate alla relazione sociale
del 30/08/2024). Del resto, anche dalla prima relazione trasmessa dal Servizio Sociale a questo
Tribunale emergeva come, rispetto a N , le insegnanti avessero registrato una situazione scolastica
fragile a causa delle fatiche del ragazzo nel sostenere il programma proposto, per lacune pregresse
e difficoltà nell'apprendere un metodo di studio adeguato; a tal proposito, si dava atto che le
insegnanti - già negli anni passati - avevano proposto ai genitori una valutazione presso l'UONPIA
di riferimento per sospetta disgrafia ma gli stessi "non hanno voluto procedere". Quanto a W , si
dava atto di come costui fosse un ragazzo molto introverso, che fatica a condividere pensieri ed
emozioni con gli operatori, atteggiamento rilevato anche nel contesto scolastico dove veniva
descritto come un ragazzo dolce, educato, ma molto taciturno e pensieroso, con la tendenza ad
isolarsi dal gruppo passando molto tempo da solo. Si dava atto che W riportava un andamento
scolastico negativo, risultando carente in cinque materie e che, anche per W , fin dalla scuola
primaria, era stata consigliata una valutazione presso la neuropsichiatria di riferimento, ma
entrambi i genitori non vi hanno mai provveduto, sostenendo di non voler "facilitare" il minore con
strumenti non necessari. Il Servizio rilevava di essere dovuto intervenire, in accordo con la curatrice
speciale, per definire il contrasto genitoriale insorto rispetto alla scelta della scuola superiore dove
iscrivere W in quanto il consiglio orientativo della scuola media aveva indicato un istituto
"professionale", considerate le difficoltà di W in diverse materie, mentre la scelta del ragazzo era
ricaduta sull'istituto tecnico "X " con indirizzo informatico, vista la sua passione per quest'ambito e
il fatto che presso questa scuola si erano iscritti anche altri compagni di classe, scelta sostenuta anche
dal padre, ma contestata dalla madre che proponeva l'istituto tecnico " Y " di Bergamo, perché più
comodo da raggiungere coi mezzi pubblici e con maggiori sbocchi lavorativi. Anche dal punto di
vista sanitario, dal colloquio con il pediatra di riferimento, emergeva come i due minori non
soffrissero di particolari problematiche di salute ma che, per quanto riguarda le vaccinazioni, queste
non erano state sempre rispettate con le tempistiche previste (v. relazione a firma dell' Ass. Soc. S.P.
datata 05/03/2024).
Orbene, alla luce di tutto quanto sopra esposto, è possibile affermare come, diversamente da quanto
affermato dall'odierna ricorrente, i minori W e N non abbiano subito alcun genere di
condizionamento da parte della figura paterna e che il rifiuto o. meglio, le fatiche che si sono
registrate negli ultimi tempi nel rapporto con la madre dipendono esclusivamente da quanto da loro
vissuto e sperimentato nella relazione con la genitrice. Alla presenza dell'educatrice, e a fronte di
un'esplicita domanda di DS rivolta al figlio più grande del perché fosse così tanto arrabbiato con lei,
il minore W è stato in grado di ricordare alcuni eventi passati che lo avrebbero profondamente ferito,
in cui ricordava la madre dare dei pugni contro la porta di casa in preda all'ira o insultare il padre
al telefono, o quando si è sentito trascurato per via della assenza della madre in casa.
Più in generale, quanto emerso dall'osservazione delle dinamiche familiari e dai racconti dei minori
conferma, nella sostanza, i fatti dedotti in giudizio dalla difesa del convenuto, mentre smentisce
quanto affermato dalla ricorrente: sono già stati illustrati i motivi per i quali W e N hanno preso le
distanze dalla genitrice dopo alcuni eventi che li hanno particolarmente segnati dal punto di vista
emotivo; è poi emerso come, contrariamente a quanto affermato dalla difesa di S , il padre si sia
fattivamente adoperato per mettere in sicurezza la casa coniugale, così come richiesto dall'Ente
comunale a seguito di verifica igienico-sanitaria disposta da questo Tribunale, ma non è stato
possibile eseguire i lavori in casa fintanto che era presente la moglie, essendosi questa fermamente
opposta all'avvio dei lavori di sistemazione da parte dell'elettricista (v. relazione educativa, p. 6); è
poi emerso, pacificamente, che nonostante entrambi i minori siano rimasti a vivere insieme al padre
presso la casa coniugale, DS si era impossessata dell'unica autovettura funzionante, cointestata tra i
coniugi, costringendo il marito e i figli a tragitti a piedi o in bicicletta; è poi emerso che, sebbene la
madre abbia reperito attività lavorativa su turni, non si è resa disponibile a seguire i figli
nell'adempimento dei compiti scolastici quando libera da impegni lavorativi, pretendendo che fosse
il padre ad accompagnare i minori presso la sua abitazione; è poi emerso che, nonostante la
gravissima situazione debitoria in cui versa il nucleo, tanto da avere difficoltà a reperire risorse per
l'attività sportiva o la mensa scolastica dei figli. DS decideva di reperire in locazione un immobile al
canone di curo 700,00 al mese, oltre ad Euro 350,00 al mese di oneri condominiali (v. documentazione
in atti), importi assolutamente esorbitanti rispetto alle capacità economiche del nucleo e, soprattutto,
rispetto al tenore di vita che lino ad oggi i genitori hanno potuto offrire alla prole.
Contrariamente a quanto chiesto nel presente giudizio, la madre dei minori dichiarava al Servizio
sociale, nell'incontro tenutosi in data 29/08/2024, di voler procedere con la richiesta di affido
esclusivo con decadenza della responsabilità genitoriale del padre; in diverse occasioni, la donna ha
affermato di aver chiesto un affidamento condiviso ma di non ritenere il padre in grado di occuparsi
adeguatamente dei figli, verbalizzando di non voler comunicare con lui in quanto "vittima di
violenza psicologica ed esposta a continue critiche e offese", atteggiamento che ha impedito agli
operatori sociali ogni azione concreta volta a favorire la bigenitorialità e cogenitorialità, limitando la
possibilità di giungere ad accordi e decisioni; è emerso, da parte di DS - un atteggiamento di
ambivalenza nei confronti dello stesso Servizio, alternando espressioni di gratitudine per la presenza
e il supporto a espressioni di sfiducia e scarsa professionalità degli operatori; inoltre, in questi mesi
di presa in carico, i signori L-S hanno portato all'attenzione del Servizio questioni concrete
dimostrando l'incapacità di raggiungere accordi o anche solo stemperare la tensione: in più occasioni
la scrivente è stata contattata per questioni inerenti all'ISEE. alla mensa, alla gestione dell'auto,
interventi di ristrutturazione dell'abitazione. Le questioni riguardanti i figli sono state portate in
particolare dal padre (es. mensa scolastica, assegno di inclusione utile al pagamento della mensa)"
(v. relazione
Servizio sociale datata 30/08/2024).
Ora, fermo quanto sopra, deve darsi atto di come l'indagine psico-sociale abbia fatto emergere una
realtà ben diversa da quella descritta da DS , che si è definita una madre adeguata e capace tino a
quando non ha esternato al marito la volontà di separarsi:
per la verità, il resoconto delle insegnanti di scuola dei figli delinea l'immagine di due genitori
latitanti verso i bisogni dei minori, nonostante i molti temi di preoccupazione riportati dalle
insegnanti, a dimostrazione di come il conflitto genitoriale abbia acuito le carenze genitoriali
comunque già presenti in egual misura in madre e padre, e ciò nonostante la madre fosse anche più
libera da impegni di lavoro e, quindi, maggiormente disponibile a sostenere i minori nei vari ambiti
della vita quotidiana, a partire dai compiti scolastici.
Ciò detto, sebbene entrambi i genitori e la curatrice dei minori abbiano chiesto di disporsi
l'affidamento condiviso della prole in conformità alle conclusioni rassegnate dal Servizio sociale
nell'ultima relazione - in cui si legge che l'affidamento dei minori all'ente si è rivelato poco efficace
in quanto ha favorito un atteggiamento di deresponsabilizzazione da parte dei genitori - questo
Tribunale ritiene che non vi siano affatto i presupposti per garantire l'attuazione di questo regime di
affidamento.
Sul punto, preme ricordare che nel nostro ordinamento il regime dell'affidamento condiviso
costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori
sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti
della vita quotidiana del figlio, sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore,
coerenti con il modello comportamentale offerto, sia in grado di esprimere delle preferenze sulle
scelte che interessano la vita del figlio tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni di questo. La
Suprema Corte, negli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di
affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato
dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia più
idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad
assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve
essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere
ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il
proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di
comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento
della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire
al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass. n. 27348/2022).
Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che ad esso possa
derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando
l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non
più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità
educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass. n. 6535/2019; conf. Cass. n.
16593/2008), come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze
di cura, di istruzione e di educazione del figlio, una anomala condizione di vita, una obiettiva
lontananza anche morale dalla vita del minore.
Inoltre, i giudici di legittimità hanno chiarito che se la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso
connota i procedimenti separatizi. non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento
condiviso, è pur vero che questa conflittualità deve mantenersi nei Umili di un tollerabile disagio
per la prole, assumendo, diversamente, connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima
in torme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e,
dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (ex multis, Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 26517/2024; Cass.
n. 6535/2019). All'esito di simili verifiche, infatti, il perseguimento dell'obiettivo di assicurare
l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di
provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, quali l'affidamento
c.d. super-esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale
dell'altro, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del
minore (cfr. Cass. n. 4056/2023; Cass. n. 32876/2022).
Ciò premesso in diritto, al di là della verità storica dei fatti riferiti, in particolare, dal primogenito W
rispetto alle condotte aggressive poste in essere dalla madre contro il padre o gli oggetti presenti
all'Interno dell'abitazione familiare, quel che assume rilevanza è il vissuto del ragazzo, i desideri da
lui espressi e le sue personali opinioni, che paiono frutto di una autonoma e consapevole
elaborazione, proprio perché ancorati a specifici episodi narrati dallo stesso W , che lo avrebbero
sconvolto e destabilizzato dal punto di vista emotivo. L'indagine psicologica svolta sia sulle figure
genitoriali sia sui minori ha infatti escluso l'esistenza di atteggiamenti manipolatori da parte di RL
nei confronti dei figli, mentre ha fatto emergere la tendenza di N di allinearsi al pensiero del fratello
maggiore, che viene considerato una guida e un punto di riferimento.
Per lutti i motivi sopra esposti e alla luce di quanto emerso in corso di causa, pur necessitando di
essere sostenuto nella gestione della casa e degli impegni scolastici dei figli, RL è parso capace di
sintonizzarsi sui bisogni emotivi dei minori, così come è parso capace di discernere il conflitto di
coppia dal ruolo genitoriale, tanto da non aver mai fatto mancare il proprio supporto morale e
materiale ai figli, ricercando anche l'aiuto di una baby-sitter per il tempo in cui era impegnato al
lavoro, data l'indisponibilità di DS ad accudire i minori presso la casa familiare (decisione a cui la
madre, peraltro, si opponeva fermamente, come risulta documentato dal messaggio Whatsapp
inviato dalla baby-sitter a RL , v. doc. 70 fasc. convenuto). Questo Tribunale, dunque, condivide le
risultanze dell'indagine psicologica, ritenendo che la conflittualità tra i genitori ancora oggi esistente
rappresenti un elemento estremamente preoccupante che già ha avuto e potrà avere in futuro
importanti ricadute sul benessere psicologico dei minori. Del resto, l'impossibilità di attuare un
percorso congiunto di sostegno alla genitorialità o un percorso di mediazione familiare preclude
qualsivoglia ulteriore spazio di intervento a supporto della co-genitorialità e impone al Tribunale di
assumere delle decisioni che, allo stato degli atti, paiono maggiormente in grado di preservare il
benessere futuro dei minori.
Considerati i rilievi che precedono, le fatiche emerse nei figli quanto alla relazione con la madre, la
difficoltà mostrata dalla madre nel porre in discussione i propri comportamenti, l'incapacità della
stessa di sintonizzarsi sui bisogni emotivi dei minori, oltre che sui loro bisogni strettamente materiali
(se solo si considerano le ingenti risorse impiegate per la locazione di un immobile ben al di sopra
degli standard del nucleo), il Tribunale reputa allo stato maggiormente conforme all'interesse
morale e materiale dei minori disporre l'affidamento esclusivo di W e N padre, con potere in capo a
RL di assumere autonomamente tutte le decisioni di ordinaria amministrazione sia inerenti alla vita
quotidiana sia inerenti all'educazione dei figli (si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle
decisioni rispetto allo svolgimento di visite mediche di ruotine, alla somministrazione di farmaci,
alle attività ludiche-ricreative o sportive praticate dai minori, alle frequentazioni amicali, al regime
alimentare, all'aiuto compiti, al rilascio di autorizzazioni per eventuali gite scolastiche, ad eventuali
autorizzazioni per ingressi/uscite anticipate o posticipate da scuola, alle richieste di rilascio/rinnovo
dei documenti di identità, tessere sanitarie etc.), nonché di tenere autonomamente i rapporti ordinari
con le istituzioni scolastiche (si pensi ai colloqui con le insegnanti di scuola), con le autorità sanitarie
(si pensi alle visite pediatriche etc.) e con ogni altro organo della pubblica amministrazione. Solo le
decisioni di maggiore rilevanza in tema di salute (a titolo esemplificativo, l'esecuzione di interventi
chirurgici e/o di trattamenti sanitari etc.), quelle relative al percorso scolastico e al cambio di
residenza abituale dei figli dovranno essere previamente concordate tra madre e padre,
eventualmente tramite l'intermediazione del Servizio sociale qui incaricato. Resta inteso che RL , in
qualità di genitore affidatario della prole, dovrà tenere costantemente informata la madre
sull'andamento scolastico dei figli e sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, possibilmente
per iscritto a mezzo posta elettronica o sms o via whatsapp. Il genitore non affidatario, in ogni caso,
ha il diritto e il dovere di vigilare sull'affidamento, anche prendendo contatti con le insegnanti di
scuola e il pediatra dei minori (art. 337-quater, ultimo comma c.c.).
Ferma la revoca dell'affidamento dei minori al Servizio Sociale, all'Ente territoriale va comunque
attribuito un compito di stretta vigilanza sulla condizione di benessere dei minori, sul loro
andamento scolastico e sull'evoluzione della relazione con la madre, rispetto alla quale il medesimo
Servizio è incaricato di attivare e/o proseguire tutti gli interventi di sostegno psicologico e/o di
educativa domiciliare ritenuti necessari per la ripresa di una regolare frequentazione tra DS e la
prole.
Le frequentazioni madre-figli, inizialmente, dovranno avvenire a line settimana alternati (dal sabato
alla domenica), con introduzione di visite infrasettimanali e dei pernottamenti (del sabato sera o
infrasettimanali) nel rispetto dei tempi e dei bisogni manifestati da ciascun figlio minore. Resta inteso
che gli spostamenti dei minori, durante il periodo di spettanza della madre, saranno a carico di
quest'ultima, la quale avrà cura di seguire i figli nello svolgimento dei compiti e nelle loro attività
extra-scolastiche. Nel rispetto della volontà di ciascun figlio minore, durante le vacanze natalizie, il
padre potrà tenere con sé i figli dal 23.12 al 30.12 compresi, alternando il giorno di Natale e la Vigilia
di Natale con la madre, mentre l'altro genitore terrà con sé i figli dal 31.12 al 6.1 ; ciascun genitore
terrà i figli per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali all'inizio o alla line delle stesse in
modo da ricomprendere la Santa Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, in alternanza di anno in anno.
Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere i minori con sé per 21 giorni, anche consecutivi, nel
periodo prescelto da indicare all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. Eventuali periodi di
vacanza dei minori con la madre dovranno essere definiti in accordo con il Servizio Sociale, che terrà
conto della volontà espressa da ciascun figlio minore. Durante i periodi di vacanza dei figli con il
padre o con la madre, saranno sospese le frequentazioni temporanee con l'altro genitore.
Al medesimo Servizio Sociale va demandato il compito di attivare, tramite il Servizio Specialistico
territorialmente competente, un percorso di supporto alla genitorialità in favore di madre e padre,
anche individualmente, nonché di attivare un percorso di supporto psicologico in favore dei minori
W e N - ciò anche in assenza del consenso materno e paterno - al fine di sostenere i minori nella
rielaborazione degli eventi che hanno interessato il nucleo familiare negli ultimi anni.
Posto che il contesto paterno è stato descritto come maggiormente rispondente ai bisogni di crescita
e di cura dei minori. anche perché richiesto da entrambi i figli, va disposto il collocamento di W e N
presso il padre e, cosi, l'assegnazione della casa coniugale, con tutti i mobili e le suppellettili ivi
presenti, in favore di RL , che, peraltro, ha offerto prova documentale degli interventi di messa in
sicurezza eseguiti sull'immobile a fronte delle anomalie e difformità contestale dall'Ente pubblico in
sede di verifica igienico-sanitaria (v. docc. 71-72).
In ragione del fatto che le preferenze attuali dei minori e il loro punto di vista è emerso chiaramente
c inequivocabilmente sia durante i colloqui con la psicologa del Servizio Specialistico sia nell'ambito
del l'osservazione domiciliare alla presenza dell'Educatrice, il Collegio reputa manifestamente
superfluo procedere all'ascolto diretto di W e N . così come previsto dall'art. 473-bis.4 c.p.c.,
soprattutto per evitare una sovraesposizione dei minori nel presente giudizio contenzioso dato
l'elevato grado di coinvolgimento degli stessi nell'ambito del conflitto genitoriale (ex multis, Cass.
civ. sez. I, Ord., 23/01/2023, n. 2001 ).
Passando alle questioni strettamente economiche, deve prendersi atto di come DS abbia dichiarato
in questo giudizio e agli operatori socio-sanitari di essere costantemente impegnata nella propria
attività lavorativa di promoter per H., riferendo talvolta di un guadagno di Euro 500 al mese e
talaltra di un introito di circa 700 euro mensili (v. verbale udienza e relazione sociale datata
05/03/2024). Allo stato, la ricorrente ha riferito e documentato di aver reperito attività lavorativa a
tempo parziale, per 26,30 ore alla settimana, presso la catena di supermercati Iperal, come addetta
alle operazioni di vendita, percependo una retribuzione mensile lorda di Euro 1.609.62, per 14
mensilità (v. documenti in atti). Quanto alle condizioni reddituali di L , dalla documentazione fiscale
versata in atti risulta un reddito mensile che, nell'ultimo triennio, è oscillato tra Euro 1.678,25 ed curo
1.759,83, già al netto delle imposte e rapportato a dodici mensilità (v. Mod. 730/2020; Mod. 730/2021
e Mod. 730/2022); il convenuto, inoltre, continua ad essere gravato dalla rata del mutuo e dai plurimi
finanziamenti accesi in costanza di convivenza matrimoniale, oltre che dagli oneri di mantenimento
della prole, vista l'assenza significativi periodi di permanenza dei figli presso l'abitazione materna.
Ebbene, considerato il diritto di RL di percepire per intero l'assegno unico erogato dall'Inps per
entrambi i figli minori dato il regime di affidamento esclusivo della prole, tenuto conto delle
condizioni reddituali e patrimoniali delle parli come sopra presentate e dei tempi di permanenza
dei minori presso ciascun genitore, il Tribunale reputa equo e congruo prevedere a carico della
madre il versamento di un contribuito di Euro 200,00 al mese per ciascun figlio (cosi per complessivi
Euro 400,00), a far tempo dalla data della presente pronuncia, a mezzo bonifico bancario entro il
giorno 10 di ogni mese (somma da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat a partire dal mese di
gennaio 2025). I genitori dovranno contribuire al 50% ciascuno nelle spese di natura straordinaria
che dovessero rendersi necessarie per la prole, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale
che si riporta in dispositivo.
Va rigettata, in quanto infondata, la domanda di riconoscimento di un assegno in favore di DS per il
proprio mantenimento ex art. 156 c.c. Al di là del fatto che la ricorrente non si è neppure offerta di
provare opportunamente i propri guadagni derivanti dall'attività lavorativa prestata per l'azienda
H., anche in considerazione dell'occupazione recentemente reperita, deve ritenersi che la medesima
disponga di redditi e sostanze di per sé idonei e sufficienti a consentirle di provvedere al proprio
mantenimento e di contribuire, proporzionalmente, al mantenimento ordinario e straordinario dei
figli minori.
In ultimo, va rigettata la domanda di assegnazione dell' autovettura Toyota, esulando dai
presupposti normativamente previsti dall'art. 337-sexies c.c.
Stante la prevalente soccombenza dell'odierna convenuta, con particolare riguardo alla domanda di
addebito della separazione, di affidamento e collocamento presso di sé dei minori, di assegnazione
della casa coniugale e di riconoscimento di un assegno di mantenimento per se stessa e per i figli
minori, DS deve essere condannata a rifondere in favore di RL le spese di lite della presente
procedura, che, tenuto conto dei parametri "minimi" di cui al D.M. n. 55 del 2014, come
successivamente modificati e integrati, della medio-bassa complessità delle questioni trattate e delle
quattro fasi di merito (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), si liquidano in complessivi
3.809,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a.
come per legge. "
Entrambi i genitori, invece, debbono essere condannati a rifondere le spese di lite in favore
dell'Erario, avendo dato causa con il loro comportamento all'affidamento temporaneo dei minori al
Servizio Sociale e, quindi, alla nomina di un Curatore Speciale ex art. 473-bis.8 c.p.c. In tal senso, DS
e RL debbono essere condannati in solido a versare all'Erario l'importo di Euro 4.951,70, per
compensi professionali, già comprensivo dell'aumento del 30% per l'assistenza di due parti aventi
la medesima posizione processuale, oltre al 15% di rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a.
come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra
le parti indicate in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così
decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi DS e RL , che hanno contratto matrimonio civile
in data X /2010 (iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Bergamo, anno 2010. atto n X -
parte );
2. RIGETTA la domanda di addebito della separazione avanzata da DS ;
3. AFFIDA i figli minori W e N in via esclusiva al padre. RL , con potere in capo a quest'ultimo di
assumere autonomamente tutte le decisioni inerenti alla vita quotidiana e all'educazione dei figli (si
pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle decisioni rispetto allo svolgimento di visite
mediche di ruotine. alla somministrazione di farmaci, alle attività ludiche-ricreative o sportive
praticate dai minori, alle frequentazioni amicali, al regime alimentare, all'aiuto compiti, al rilascio di
autorizzazioni per eventuali gite scolastiche, ad eventuali autorizzazioni per ingressi/uscite
anticipate o posticipate da scuola, alle richieste di rilascio/rinnovo dei documenti di identità, tessere
sanitarie etc.), nonché di tenere autonomamente i rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche (si
pensi ai colloqui con le insegnanti di scuola), con le autorità sanitarie (si pensi alle visite pediatriche
etc.) e con ogni altro organo della pubblica amministrazione. Solo le decisioni di maggiore rilevanza
in tema di salute (a titolo esemplificativo, l'esecuzione di interventi chirurgici e/o di trattamenti
sanitari etc.), quelle relative al percorso scolastico e al cambio di residenza abituale dei figli dovranno
essere previamente concordate tra madre e padre, eventualmente tramite l'intermediazione del
Servizio sociale qui incaricato. Resta inteso che RL , in qualità di genitore affidatario della prole,
dovrà tenere costantemente informata la madre sull'andamento scolastico dei figli e sull'eventuale
insorgenza di malesseri e patologie, per iscritto a mezzo posta elettronica o sms o via whatsapp. Il
genitore non affidatario, in ogni caso, ha il diritto e il dovere di vigilare sull'affidamento, anche
prendendo contatti con le insegnanti di scuola e il pediatra dei minori (art. 337-quater, ultimo comma
c.c.);
4. CONFERMA il collocamento prevalente dei minori presso il padre, anche ai fini della residenza
anagrafica;
5. ASSEGNA la casa coniugale sita in (...), Via (...) n. 1, in favore di RL , con tutti i mobili, gli arredi e
le suppellettili ivi presenti, affinché continui ad abitarla insieme ai figli minori;
6. INCARICA il Servizio Sociale territorialmente competente di svolgere una attività di stretta
vigilanza e monitoraggio per la durata di 24 mesi, sulla condizione di benessere dei minori, sul loro
andamento scolastico e sull'evoluzione della relazione con la madre, rispetto alla quale il medesimo
Servizio è incaricato di attivare e/o proseguire tutti gli interventi di sostegno psicologico e/o di
educativa domiciliare ritenuti necessari per la ripresa di una regolare frequentazione tra DS e la
prole;
7. DISPONE che le frequentazioni madre-figli, inizialmente, dovranno avvenire a fine settimana
alternati (dal sabato alla domenica), con introduzione di visite infrasettimanali e dei pernottamenti
(del sabato sera o infrasettimanali) nel rispetto dei tempi e dei bisogni manifestati da ciascun figlio
minore. Resta inteso che gli spostamenti dei minori. durante il periodo di spettanza della madre,
saranno a carico di quest' ultima, la quale avrà cura di seguire i figli nello svolgimento dei compiti e
nelle loro attività extra-scolastiche. Nel rispetto della volontà di ciascun figlio minore, durante le
vacanze natalizie, il padre potrà tenere con sé i figli dal 23.12 al 30.12 compresi, alternando il giorno
di Natale e la Vigilia di Natale con la madre, mentre l'altro genitore terrà con sé i figli dal 31.12 al
6.1, ad anni alterni. Ciascun genitore terrà i figli per tre giorni consecutivi durante le vacanze
pasquali all'inizio o alla fine delle stesse in modo da ricomprendere la Santa Pasqua o il Lunedi
dell'Angelo, in alternanza di anno in anno. Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere i minori
con sé per 21 giorni, anche consecutivi, nel periodo prescelto da indicare all'altro genitore entro il 31
maggio di ogni anno. Eventuali periodi di vacanza dei minori con la madre dovranno essere definiti
in accordo con il Servizio Sociale, che terrà conto della volontà espressa da ciascun figlio minore.
Durante i periodi di vacanza dei figli con il padre o con la madre, saranno sospese le frequentazioni
temporanee con l'altro genitore.
8. INCARICA il Servizio Sociale di attivare, tramite il Servizio Specialistico territorialmente
competente, un percorso di supporto psicologico in favore dei minori W e N - ciò anche in assenza
del consenso materno e paterno - al fine di sostenere i minori nella rielaborazione degli eventi che
hanno interessato il nucleo familiare negli ultimi anni:
9. PONE a carico di DS l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario indiretto dei figli minori
mediante la corresponsione, in favore di RL , della somma mensile di curo 200,00. per ciascun figlio
(così per complessivi Euro 400.00), a far tempo dalla data della presente pronuncia, a mezzo bonifico
bancario entro il giorno 10 di ogni mese (somma da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat a
partire dal mese di gennaio 2025);
10. CONFERMA a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% nelle
spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli minori, secondo lo schema del
Protocollo del Tribunale di Bergamo attualmente vigente, che si riporta di seguito: "Premesso che
sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché
riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento
inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da
banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare; trattamenti e cura della
persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività
conviviali), regali di modesto importo; si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese
non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la il prole secondo il
seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria: b) cure dentistiche, ortodontiche, e
oculistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria: d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte
del medico di assistenza primaria; f) tarmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e
test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal
primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o
apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico: spese mediche (da documentare) che richiedono il
preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie c test
particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza
primaria; spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di
iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo
cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici; b) libri di testo: c) materiale di
corredo scolastico di inizio anno: d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la
dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione
didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario
prescelto: e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al
programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza
pernottamento; g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno; h) corsi di recupero ove
suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato; i) mensa; spese scolastiche (da documentare) che
richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi
incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati; b)
corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con
pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato; e)
alloggio presso la sede universitaria; spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il
preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o
gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da
associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari
ad Euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio; c) spese vive per sostenere l'esame teorico della
patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso
l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di
locomozione acquistati in accordo fra le parti; spese extrascolastiche (da documentare) che
richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali,
artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di
accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non
menzionati nel punto precedente; c) viaggi e vacanze; d) spese per il conseguimento della patente
presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi
di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante
delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare. il genitore, a fronte di una
richiesta scritta dell'altro. dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza
della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo; in difetto il silenzio sarà inteso
come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese II genitore anticipatario
delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione
per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso
dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell 'assegno
di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità
fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori
nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse; a tal fine ciascun genitore, anche ai
fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso
inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi
altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio
di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali
sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato c/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese
scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei
genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro
quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della
percentuale di suddivisione delle spese extra concordate";
11. RIGETTA le reciproche domande di assegnazione dell'autovettura Toyota CHR;
12. CONDANNA DS a rifondere in favore di RL le spese di lite della presente causa, liquidate in
complessivi 3.809,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
13. CONDANNA entrambi i genitori a rifondere le spese di lite in favore dell'Erario, per l'attività
prestata dal Curatore Speciale nell'interesse dei minori, liquidate in Euro 4.951,70, per compensi
professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni
ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla Cancelleria anche per la trasmissione della presente sentenza al Servizio Sociale
competente per il Comune di (...).
Conclusione
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2025.
03-05-2025 22:14
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