Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Divorzista Trapani

Sentenza

Acordi tra coniugi. Restituzione di somme da parte della moglie e opposizione a decreto ingiuntivo

(Cc, articoli 192 e 2697; Cpc artt. 190, 222 e 281)
Acordi tra coniugi. Restituzione di somme da parte della moglie e opposizione a decreto ingiuntivo (Cc, articoli 192 e 2697; Cpc artt. 190, 222 e 281)
Tribunale Pesaro, sezione I, sentenza 16 aprile 2025 n. 248 – Giudice Mazzini
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. …/2019 promossa da:
P1 (C.F. (...) ), con il patrocinio dell'avv. …e dell'avv. …con domicilio eletto in VIA …… presso il
difensore avv. …
OPPONENTE
contro
C1 C.F. (...) ), con il patrocinio dell'avv. …presso il cui studio in VIALE …elegge domicilio
OPPOSTA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con alto di citazione ritualmente notificato, P1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo
provvisoriamente esecutivo N. .../2019 emesso dal Tribunale di Pesaro nel procedimento N. .../2019
R.G., recante l'intimazione di pagamento dell'importo di Euro 140.000,00 oltre interessi moratori e
spese del monitorio, in favore del signor C1 , quale somma portata dalla scrittura privata di
riconoscimento di debito sottoscritta dalla signora P1 in data 17.07.2007.
Somma che il C1 affermava di avere prestato alla ex moglie per l'acquisto di un appartamento sito
in P., da destinare ad abitazione famigliare.
Avverso l'altrui pretesa creditoria, l'opponente chiedeva preliminarmente la sospensione della
provvisoria esecutorietà del titolo esecutivo mentre, nel merito, chiedeva, in via principale,
l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decret o ingiuntivo n. .../19 e, in via
subordinata, la compensazione della somma ingiunta con i crediti vantali dall'opponente, come
esposti nell'atto introduttivo, domanda, quest'ultima, poi rinunciata in sede di memoria ex art. 183
VI co. c.p.c.. primo termine.
Il Giudice sospendeva inaudita altera parte la provvisoria esecutività, sul presupposto che fosse
necessario, sulla base dei rilievi mossi dall'opponente, accertare l'effettiva sottoscrizione della
scrittura da parte della P1 medesima, nonché la reale sussistenza del credito in favore del C1 Si
costituiva il convenuto opposto, chiedendo il rigetto delle altrui domande in quanto infondate in
fatto e in diritto, eccependo in particolare la tardività del disconoscimento della sottoscrizione e
ribadendo che i soldi erano stati prestati all'allora coniuge per l'acquisto della casa, concludendo per
la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 5.3.2020 il Giudice confermava il provvedimento di sospensione della provvisoria
esecutività e concedeva i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c..
Depositate le memorie istruttorie, ritenendo la causa matura per la decisione, il Giudice fissava
udienza di discussione ex art. 281 c.p.c..
Preso atto del disconoscimento della firma da parte dell'opponente, la causa era stata rimessa in
istruttoria per procedere al giudizio di verificazione.
Introdotto dall'opponente il relativo giudizio incidentale, dichiarato da parte del C1 di volersi
avvalere del documento ai fini probatori, il Giudice procedeva con la nomina di un CTU grafologo
che accertava che la sottoscrizione era della P1 ma che la stessa era stata apposta su altro documento,
non riferibile alla dichiarazione apparentemente sottoscritta.
All'esito della CTU veniva disposta la sospensione del procedimento principale.
Il C1 chiamato nuovamente ad esprimersi ai sensi dell'art. 222 c.p.c., dichiarava di non volersi
avvalere della scrittura contestata.
Con ordinanza del 10.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini
ex art. 190c.p.c..
L'opposizione va accolta per le ragioni di seguito esposte.
In primis, il decreto ingiuntivo n. .../2019 va revocato, in quanto in corso di causa è venuto meno il
documento sulla cui base lo stesso è stato richiesto ed emesso.
Premesso che il disconoscimento della sottoscrizione da parte dell'opponente deve considerarsi
tempestivo, in quanto effettuato nella prima difesa utile successiva alla produzione della scrittura,
non rilevando che la stessa fosse stata già prodotta nel giudizio di separazione, si rileva che a seguito
del giudizio di verificazione, il convenuto-opposto ha dichiarato di non volersi avvalere della
scrittura asseritamente sottoscritta dall'opponente in data 17.7.2007 e, pertanto, la stessa non va
tenuta in alcun conto.
Dall'espletata CTU è infatti emerso che sebbene la sottoscrizione sia riferibile alla opponente, la
stessa non è riconducibile alla dichiarazione sovrastante in quanto trattasi di ritaglio di altro
documento.
Molteplici i rilievi mossi dalla CTU, dai quali emerge un maldestro tentativo dell'opposto di
precostituirsi un documento sulla cui base fondare la propria richiesta di restituzione delle somme.
E' stato accertato che:
- la firma apposta in calce alla dichiarazione privata è riconducibile alla P1
- la dichiarazione sovrastante la sottoscrizione, invece, non è riconducibile alla P1
- la scrittura privata è frutto di un ritaglio manuale da altro documento;
- l'F24 semplificato utilizzato per la dichiarazione e contenente la sottoscrizione dell'opponente, è
reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate a partire dall'anno 2012, mentre la sottoscrizione è
datata 17.7.2007.
Altro elemento che depone per una dichiarazione preconfezionata dall'opposto è che con la stessa,
la signora P1 si sarebbe impegnata a restituire la considerevole somma di curo 140.000,00 in poco
più di un anno.
Si consideri poi, che l'acquisto del Tabi (azione e la sottoscrizione della dichiarazione, entrambe
avvenute in data 17.7.2007, si collocano in un periodo in cui i rapporti tra gli allora coniugi erano
alquanto burrascosi, stante il verificarsi di presunti episodi di violenza del C1 nei confronti della
moglie, tanto che quest'ultima in data 02.07.2007 si recava al pronto soccorso per le lesioni subite
(cfr. doc. 7 opponente) e si determinava a sporgere poi querela in data 24.03.2008 per il perpetrarsi
dei presunti episodi di violenza e minaccia (cfr. doc. 3 opponente).
Revocato, pertanto, il decreto ingiuntivo per le ragioni sopra esposte, si rende necessario valutare se
sussistono comunque i presupposti che legittimano la richiesta di restituzione formulata
dall'opposto, accertando, in primo luogo, l'effettiva dazione o meno delle somme reclamate e, in
secondo luogo, in caso di estio positivo, la causale della dazione.
Non corrisponde a verità quando dedotto dall'opponente nei propri atti conclusivi e cioè che il C1
abbia chiesto l'accertamento del rapporto sottostante alla scrittura solo in sede di p.c. e. pertanto,
tardivamente rispetto alle preclusioni previste ex lege.
Fin dalla comparsa di costituzione e risposta, l'opposto ha infatti chiesto l'accertamento del rapporto
sostanziale sotteso alla scrittura privata.
Vero è che venendo meno la scrittura privata come documento, il rapporto sostanziale da accertare
non è quello sotteso alla scrittura medesima ma, semmai, quello che discende dalla eventuale ed
effettiva dazione delle somme in favore della ex moglie.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, si apre una fase a cognizione piena e, per
costante giurisprudenza, l'opposto, attore sostanziale, che chiede la restituzione di somme date a
mutuo, è tenuto, ex art. 2697 comma 1 c.c., a provare gli elementi costituitivi della domanda e, quindi,
non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. L’esistenza
di un contratto di mutuo non può, infatti, desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o
somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé, a fondare una
richiesta di restituzione), essendo l'attore, tenuto a dimostrare per intero, il fatto costitutivo della sua
pretesa.
Per quanto concerne il prestito tra coniugi, in particolare, questo è ammesso dalla legge e dalla
giurisprudenza, ma senza diritto alla restituzione, a meno che non ricorrano determinate
circostanze; esso viene considerato come un'espressione del dovere di solidarietà reciproca o di
mutuo soccorso che è elemento imprescindibile del rapporto di coniugio e che avviene "nella
riservatezza della vita familiare" (Cass. n. 12251/2009)
Occorre innanzitutto accertare, quindi, se la somma reclamate dall'opposto sia stata effettivamente
impiegata per l'acquisto dell'immobile da parte della P1
Al riguardo, alcune somme vanno escluse a priori, in quanto non richiamate nel rogito notarile tra i
mezzi di pagamento del prezzo convenuto
In particolare:
a) l'assegno di Euro 10.000,00 n. (...) (v. doc. 8 opponente);
b) la ricevuta di Euro 20.000,00 del 07.09.2006 (v. doc. 9 opponente);
c) la ricevuta di Euro 5.000,00 del 14.10.2006 (v. doc. 12 opposto).
In tutti i summenzionati casi, non vi è alcuna correlazione con l'acquisto dell'immobile per cui è
causa.
Per quanto riguarda, invece, i pagamenti richiamati nel rogito notarile e per i quali il C1 non ha
prodotto la relativa documentazione, si esclude:
d) l'assegno circolare n. (...) di Euro 31.200.00 emesso dalla C2 in data 11.08.2006.
Sono invece riconducibili ad un passaggio di denaro dal C1 alla P1 :
- l'assegno bancario n.t. n. (...) di Euro 9.000,00 (v. doc. 16 opponente);
- l'assegno bancario n.t. n. (...) di Euro 15.085,34 (v. doc. 15 opponente);
- il bonifico di Euro 10.524,80 (v. doc. 20 opponente);
- l'assegno n.t. n. (...) di Euro 31.200,00.
Somme tutte fuoriuscite dal conto corrente intestato al C1 e riconducibili all'acquisto dell'immobile
per cui è causa.
Per quanto riguarda gli assegni, il fatto che gli stessi siano a firma della P1 può significare solo che
la stessa sul conto avesse la delega, benché lo stesso C1 L'ABBIA ESCLUSO, IN QUANTO, IN CASO
CONTRARIO, non avrebbe legittimamente avuto la possibilità di emetterli.
Ed emettere assegni su di un conto per il quale si ha la delega, significa emettere un assegno in nome
e per conto del titolare del conto.
Ugualmente, il bonifico di Euro 10.524,80 che vede la signora P1 quale ordinante, è da ricondurre
alla circostanza che su quella somma doveva ottenere i benefici fiscali connessi all'acquisto del
garage per cui, per legge, doveva figurare quale ordinante, anche se non titolare del conto corrente
dal quale la somma è fuoriuscita.
La riconducibilità dell'assegno di Euro 31.200,00, invece, è provata dall'essere indicato nei rogito
notarile (v. doc. 19 opponente), dall'estratto conto prodotto dal C1 nonché dalla fattura intestata alla
P1 ed emessa da parte della venditrice in data corrispondente a quella del pagamento (v. doc. 12
opposto).
Si ritiene, pertanto, che per la complessiva somma di Euro 65.810,15 vi sia la prova della datio da
parte del C1 ed in favore della P1 per l'acquisto dell'immobile per cui è causa ed intestato alla sola
P1
Somma a cui è da aggiungere quella di Euro 1.176,00 per l'assicurazione del fabbricalo come
comprovato dall'assegno n. e quella di Euro 900,00 per il Notaio rogante dell'atto di acquisto
dell'immobile in quanto è stata prodotta la sola fattura relativa al suddetto importo mentre quella
restante di Euro 4.400,00 non è provata.
Complessivamente, pertanto, si è raggiunta la prova relativamente alla somma di Euro 67.8(86,15
Detto ciò, il C1 non ha dimostrato, venuta meno la scrittura privata, la sussistenza di un titolo sulla
cui base fondare la propria richiesta di restituzione.
Anzi, proprio il tentativo del C1 accertato all'esito della CTU, di volersi precostituire un titolo che
legittimasse la restituzione delle somme, è sintomatico del fatto che tra le parti non vi fosse alcun
accordo in tal senso.
Ed è lo stesso opposto che nel proprio atto di costituzione in giudizio afferma che l'immobile veniva
acquistato per adibirlo a casa coniugale.
D'altronde, la parte di prezzo di acquisto che si è accollata la P1 (Euro 194.000.00 a mezzo mutuo
come indicato nell'atto notarile), superava di molto quanto impiegato dal C1. La circostanza, poi,
che la parte che ha ricevuto la somma neghi la causale del mutuo non inverte l'onere della prova,
poiché rappresenta un'eccezione in senso sostanziale:
"Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna
del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto: ne consegue che la prova della materiale
messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi
l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade
necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non
valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo
implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso
sostanziale". Sempre in punto di onere della prova occorre rilevare che il contratto di mutuo non
richiede la forma scritta ad substantiam, né quella ad probationem e che l'esistenza dell'erogazione
di denaro e dell'obbligazione restitutoria può essere data con ogni mezzo di prova, anche per
presunzioni, purché gravi, precise e concordanti.
In ambito più strettamente familiare, il dovere di contribuzione è per i "bisogni della famiglia" e,
dunque, va inteso (non nell'interesse esclusivo dell'altro coniuge, ma) in senso solidaristico (cioè
nell'interesse collettivo della famiglia) ed ampio (ad es., costituisce adempimento del dovere di
contribuzione: mettere a disposizione della famiglia una casa di cui si era già proprietari prima delle
nozze affinché vi si possa vivere senza doverne acquistare un'altra; effettuare le spese di
ristrutturazione sulla casa di proprietà dell'altro coniuge per poterla abitare congiuntamente:
partecipare alle spese per l'acquisto dell'abitazione familiare da parte del coniuge in regime di
separazione dei beni).
Nel momento in cui cessa il matrimonio, in via generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sono
irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di
vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune
progetto di convivenza: diviene cosi irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere
della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa
(ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza
di rapporto coniugale o di convivenza.
Alla luce delle suesposte argomentazioni e passando all'esame della concreta fattispecie, in carenza
di specifico accordo scritto di ricognizione di debito, (con il conseguente obbligo di restituzione), tra
i coniugi la domanda deve essere, inevitabilmente rigettata.
Dalla documentazione depositata, infatti, al netto della scrittura privata non utilizzabile, non
discende il diritto dell'opposto a vedersi riconosciuto l'obbligo per l'opponente alla restituzione delle
somme reclamate e, quindi, la sussistenza di un rapporto sottostante all'avvenuto prestito delle
somme come indicate, essendo stato l'acquisto effettuato, come già fatto presente, per adibire
l'immobile a casa coniugale.
La giurisprudenza di legittimità inquadra tale contributo nella donazione indiretta. Essa ha la sua
causa nella consapevole determinazione dell'arricchimento del beneficiario attraverso attribuzioni
od erogazioni patrimoniali.
Ciò significa che, in pendenza di matrimonio, i conferimenti in danaro rappresentano una liberalità,
una donazione indiretta. In altri termini, il denaro elargito da un coniuge in favore dell'altro in
costanza di matrimonio, e mediante il quale quest'ultimo acquisti un immobile, si presume essere
un atto di liberalità avvenuto per i bisogni familiari. Pertanto, è inquadrabile nello schema della
donazione indiretta, ed i cui vincoli di forma sono unicamente quelli dell'atto tramite il quale si
realizza la liberalità.
E' noto, in tema di comunione, ex art. 192 c.c., da un lato, che ciascun coniuge deve rimborsare
all'altro il denaro prelevato dal patrimonio comune e impiegato per scopi diversi dal
soddisfacimento delle esigenze familiari, dall'altro - ed è questo il punto - il coniuge può richiedere
all'altro la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed utilizzate per spese ed
investimenti sul patrimonio comune.
Quindi, teoricamente, sussisterebbe il diritto di recuperare il proprio danaro speso per l'immobile di
proprietà dell'altro coniuge.
Tuttavia, secondo l'interpretazione della Cassazione tale principio non si applicherebbe alla casa
coniugale, in quanto l'elargizione per migliorare il "nido comune" viene configurato come una
donazione, che va inquadrata nel rispetto e nell'adempimento di un dovere previsto dalla legge per
entrambi i coniugi, ovvero quello di provvedere alla famiglia anche sotto il profilo economico.
Numerose sono le sentenze della Corte Suprema in tal senso (Cass, civ., sez. II. ordinanza . 3
settembre 2021 n.23882; ex multis, Cass. n. 24160/2018; Cass. n. 10942/2015) con le quali si è statuito
che il coniuge che sostenga le spese per la ristrutturazione dell'immobile comune, non potrà ripetere
alcun onere sostenuto, anche se la casa è di proprietà di uno solo di essi, poiché in costanza di
matrimonio deve presumersi la sussistenza di una donazione indiretta e le donazioni godono di
stabilità, non potendo essere revocate che in caso di ingratitudine.
Applicando i medesimi principi all'acquisto della casa coniugale, soprattutto quando entrambi i
coniugi, come nel caso in esame, partecipano all'acquisto della medesima, la domanda dell'opposto
non può che essere rigettata.
Ogni altra domanda assorbita.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi
previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55 del 2014. come modificato dalD.M. n. 147 del
2022.
Le spese di CTU come già liquidate in corso di causa vengono poste interamente a carico di parte
opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. di R.G. 2820/2019. promossa
da P1 contro C1 , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, cosi dispone:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. .../2019 emesso dal Tribunale di
Pesaro nel procedimento n. .../2019 R.G.
- condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente che liquida
in complessivi Euro 14.103.00 oltre iva. epa e rimborso forfettario come per legge.
- Pone a carico di parte opposta le spese di CTU come liquidate in corso di causa.
Conclusione
Così deciso in Pesaro, il 16 aprile 2025.
Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2025.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza