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Sentenza

Abbandono del domicilio familiare e rigetto della domanda di addebito (Cc articoli 148, 151, 337-ter, 337 sexies, 2729; Cpc articoli 115, 127-ter, 183, comma 6)
Abbandono del domicilio familiare e rigetto della domanda di addebito (Cc articoli 148, 151, 337-ter, 337 sexies, 2729; Cpc articoli 115, 127-ter, 183, comma 6)
Circa la domanda di addebito, il Tribunale ha premesso che grava sulla parte che richieda l’addebito l’onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l’efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Nel caso in esame, la circostanza per cui il ricorrente ha proposto una domanda di separazione con addebito alla moglie solo a distanza di 5 anni dall’abbandono della casa familiare da parte della stessa è un elemento indiziario confermativo del fatto che l’infedeltà e l’abbandono della casa familiare da parte della resistente non furono allora patiti dal marito come cause determinanti - all’improvviso - la crisi familiare, ma gli apparvero come la conseguenza della grave disaffezione e del profondo distacco che si era creato tra i coniugi, di cui il marito sostanzialmente prese atto, non attivando nessuna reazione nell’immediato.

Inoltre, il Tribunale ha assegnato la casa familiare al marito (proprietario della stessa), perché continuasse a convivervi con la figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ed ha imposto alla moglie, alla quale non è stato riconosciuto il mantenimento, il versamento di un assegno di euro 230,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia.

    Tribunale Ravenna, civile, sentenza 24 marzo 2025 n. 194 – Pres. Vicini, Giud. Rel. Galante
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessia Vicini - Presidente
dott.ssa Elena Orlandi - Giudice
dott. Pierpaolo Galante - Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. …/2022 avente ad oggetto "separazione giudiziale",
vertente
TRA
OMISSIS (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avv. …presso il cui studio è elettivamente
domiciliato in…, fraz…., via…, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
OMISSIS (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avv. …presso il cui studio - e domicilio digitale - è
elettivamente domiciliato in …(PV), via…, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 12/2/2022 OMISSIS ha chiesto pronunciarsi la separazione personale
dalla moglie OMISSIS , con cui contrasse matrimonio in Ravenna, il 28/7/2004, iscritto nel registro
degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2004, atto n. (...), p. 1, con addebito alla
moglie ed alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo in particolare che dall'unione con la
predetta nacque la figlia OMISSIS il 20/12/2004.
Con memoria difensiva depositata il 28/6/2022 si è costituita in giudizio OMISSIS , che non si è
opposta alla domanda di separazione, ma ha chiesto rigettarsi la domanda di addebito avanzata dal
marito e disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dal
ricorrente.
All'esito dell'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa
dinanzi al G.I.; nel giudizio è, quindi, intervenuto il P.M. e, successivamente, la parte ricorrente ha
depositato una memoria integrativa.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., espletato l'interrogatorio formale del
ricorrente, escussi i testimoni ammessi, acquisita documentazione varia, entro la scadenza del
termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le stesse hanno precisato le conclusioni
come sopra riportate ed il G.I. ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata
il 13/9/2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
1. Le circostanze dedotte dalle parti e l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambe
consentono d'inferire la sopravvenienza dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra
i coniugi. Sulle conformi conclusioni del P.M. va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i
coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 151c.c., per essere divenuta intollerabile tra loro la
convivenza.
2. Circa la domanda di addebito della separazione alla moglie, proposta da OMISSIS, va premesso,
in diritto, che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità grava sulla parte che
richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che
derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la
prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n. 16691/2020).
In particolare, per quanto qui interessa, in caso di violazione dell'obbligo di fedeltà da parte di uno
dei coniugi grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della
separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel
rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia
dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione
dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr., da ultimo, in motivazione, Cass. ord.
n. 32837/2022).
Quanto, invece, al volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, esso è
di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, costituendo violazione del
dovere di convivenza, a meno che non risulti provato - dal coniuge che abbia posto fine alla
coabitazione - che tale abbandono fu determinato dal comportamento dell'altro coniuge o intervenne
in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in
conseguenza di tale fatto (cfr., da ultimo, tra diverse, in motivazione, Cass. ord. n. 3426/2022).
Nel caso di specie OMISSIS ha dedotto, a fondamento della domanda di addebito della separazione
a OMISSIS che questa verso la metà dell'anno 2017 andò a vivere con OMISSIS, con cui aveva
instaurato una relazione extraconiugale che fu "causa della rottura d el matrimonio".
OMISSIS ha dedotto, invece, che l'unione spirituale col marito fosse in realtà terminata ben prima
dell'anno 2017; che in realtà la scelta di sposarsi fu fatta dai coniugi sostanzialmente "per dare un
padre alla bambina" che avevano concepito, non perché esistesse un solido rapporto fra loro; che,
successivamente, i problemi economici (era fallita la ditta per cui lavorava il marito) incrinarono
ancora di più il legame fra le parti; che, pertanto, da tempo antecedente al 2017 l'unità materiale e
spirituale tra i coniugi si era interrotta, tanto da rendere impossibile la convivenza tra gli stessi.
Il Collegio osserva, ora, quale ragione più liquida del decidere, che il ricorrente non ha contestato
specificamente le allegazioni della resistente circa l'eziologia della "scelta di sposarsi", circa
l'inesistenza di "un solido rapporto" tra le parti, nonché circa le ripercussioni dei problemi economici
che Parte 1 dovette affrontare sul legame tra le parti.
Deve allora inferirsi (art. 2729 c.c.) da tali fatti pacifici (art. 115 c.p.c.) che la decisione di OMISSIS ...
di andare a vivere con OMISSIS, con cui aveva instaurato una relazione extraconiugale, verso la metà
dell'anno 2017, dipese da una condizione di grave disaffezione e distacco tra i coniugi, tale da
rendere intollerabile la convivenza tra gli stessi.
Del resto anche la circostanza per cui l'odierno ricorrente ha proposto una domanda di separazione
con addebito alla moglie solo a distanza di 5 anni dall'abbandono della casa familiare da parte della
stessa costituisce un elemento indiziario confermativo del fatto che l'infedeltà e l'abbandono della
casa familiare da parte dell'odierna resistente non furono allora patiti dal marito come cause
determinanti - all'improvviso - la crisi familiare, ma gli apparvero come la conseguenza della grave
disaffezione e del profondo distacco che si era creato tra i coniugi, di cui il marito sostanzialmente
prese atto, non attivando nessuna reazione nell'immediato.
La domanda di addebito della separazione alla moglie proposta da OMISSIS va pertanto rigettata
perché infondata.
3. Circa l'assegnazione della casa familiare, invece, è pacifico che in essa viva l'odierna parte
ricorrente con la figlia delle parti - e con i figli dell'odierna resistente, ivi pacificamente dimoranti
dal 2004 -. Tale casa familiare, sita in R., fraz. S. S. (R.), via B. nr. 71, di proprietà di OMISSIS, va
pertanto assegnata allo stesso ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., trattandosi di tutelare l’"habitat"
abitativo della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (come si dirà al
paragrafo che segue).
4. Quanto al mantenimento della figlia da porsi a carico del genitore non convivente va invece
premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al
mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove
necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di
proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita
goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso
ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti
domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametr o di riferimento, ai fini
della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il
disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di
lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle
risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione,
Cass. ord. n. 25531/2016).
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di legittimità, poi, l'obbligo di mantenere il figlio
non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fintanto che non
si siano esaurite in un congruo termine le fasi di formazione ed inserimento nel mondo del lavoro
(cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 35494/2023).
Infine, è opportuno premettere che anche i genitori privi di lavoro, quando dotati di capacità
lavorativa, sono obbligati a partecipare pro quota al mantenimento della prole, proprio al fine di
evitare che il peso di tale obbligo ricada in via esclusiva sul genitore convivente. Come
costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito, infatti, la specifica natura dell'obbligazione
gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il
riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando
anche la sola capacità lavorativa generica (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto
Trib. Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015).
Nel caso di specie il Collegio osserva, innanzitutto, che la figlia ventenne non può ritenersi
economicamente autosufficiente, atteso che la stessa, nata il 20/12/2004, ha allo stato svolto lavori a
(breve) termine o a chiamata, che non consentono di ritenere esaurita la fase del suo inserimento nel
mercato del lavoro.
Ciò detto, dalla più recente dichiarazione dei redditi prodotta da OMISSIS (cfr. persone fisiche 2021)
si evince che l'odierno ricorrente nell'annualità fiscale 2020 fu titolare di "redditi di terreni e
fabbricati" per Euro 1949,00, nonché di redditi di "lavoro dipendente e/o pensione" per Euro 31081,
rispetto ai quali corrispose un'imposta netta di Euro 6292,00, un'addizionale regionale di Euro 525,00
ed un'addizionale comunale di Euro 178,00.
Per quanto concerne invece OMISSIS , ella ha dichiarato sin dall'inizio del presente giudizio di essere
priva di attività lavorativa.
Dall'istruttoria di causa, tuttavia, è emerso che la stessa svolgeva e presumibilmente (art. 2729 c.c.)
continua a svolgere l'attività di estetista, avendo i testi escussi - della cui attendibilità il Tribunale
non ha ragioni per dubitare - narrato che quando OMISSIS cessò di vivere presso la casa familiare
portò con sé, in più volte, l'attrezzatura che ivi si trovava funzionale allo svolgimento del suo lavoro
di estetista (cfr., in particolare, dichiarazioni testimoniali di OMISSIS figlia delle parti in causa).
Pertanto, tenuto conto a) delle condizioni patrimoniali e reddituali del ricorrente e della capacità
reddituale presumibile della madre (art. 2729 c.c.) in considerazione del mercato lavorativo relativo
all'attività di estetista, nonché della capacità lavorativa reddituale potenziale concreta della
resistente in relazione all'attività di badante che OMISSIS già svolgeva al tempo in cui conobbe
l'odierno ricorrente, b) delle presumibili (art. 2729 c.c.) esigenze di vita della figlia, c) della
convivenza della stessa con il padre, d) della capacità reddituale manifestata dalla figlia come
accertata nel corso di questo giudizio, il Collegio stima equo disporre che OMISSIS contribuisca al
mantenimento della figlia convivente con il padre versando a OMISSIS la somma di Euro 230,00,
entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50 %
delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale.
5. Con riferimento, invece, alla domanda di mantenimento avanzata da OMISSIS va premesso che
per effetto della pronuncia di separazione tra i coniugi il giudice può riconoscere a uno dei essi il
diritto a percepire un assegno di mantenimento, stabilendone la periodicità, purché la separazione
non sia addebitabile al coniuge richiedente l'assegno e l'avente diritto non abbia "adeguati redditi
propri" (cfr. art. 156, comma 1, c.c.), da intendersi come quelli necessari a mantenere il tenore di vita
goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. n. 12196/2017). E ciò, tuttavia, tenuto conto degli
effetti che la disgregazione familiare comporta in punto di impoverimento dei partners e comunque
di eventuali sopravvenienze incidenti sulle condizioni reddituali dei coniugi.
Deve inoltre aggiungersi che, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro
proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini
della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi
verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione
di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato
svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr.
da ultimo Cass. ord. n. 24049/2021). E grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti
accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente
attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie
attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati
redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di
assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria
diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. Cass. ord. n. 20866/2021).
Nel caso di specie quale ragione più liquida del decidere il Collegio osserva che OMISSIS nel
presente giudizio si è limitata da dichiararsi disoccupata, senza provare in alcun modo di essersi in
quale modo attivata per cercare un'attività lavorativa remunerata, sebbene sia pacifico che la stessa
abbia svolto, in passato, le attività di badante e di estetista, afferenti a mercati lavorativi in cui è
elevata la domanda di lavoro.
Pertanto non avendo l'odierna resistente assolto all'onere di provare di essersi proposta sul mercato
per reperire un'occupazione retribuita confacente alle sue attitudini professionali, la domanda di
pagamento di un assegno di mantenimento in suo favore va rigettata perché infondata.
Del resto, e sotto altro angolo visuale, il prelievo da parte della resistente dell'attrezzatura funzionale
allo svolgimento dell'attività di estetista lascia presumere (art. 2729 c.c.) lo svolgimento di un'attività
lavorativa da parte della resistente. Conseguentemente la mancata trasparenza circa i redditi di cui
OMISSIS presumibilmente (art. 2729 c.c.) gode all'attualità non consente di apprezzare la
disponibilità o meno da parte della resistente di redditi sufficienti a mantenere il tenore di vita
goduto in costanza di convivenza con il marito.
Anche per questa diversa ragione la domanda di pagamento di un assegno di mantenimento
proposta dalla resistente va rigettata perché infondata.
6. Le spese del giudizio vanno compensate per 1/3 in relazione al rigetto della domanda di addebito
proposta dal ricorrente e si liquidano per intero, vale a dire in misura comprensiva della parte
compensata, come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014(scaglione
indeterminabile valori medi), con pagamento da parte di OMISSIS dei restanti 2/3 in favore di
OMISSIS, quale parte prevalentemente vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, rigettata ogni contraria domanda come in
motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. …/2022 R.G., così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di OMISSIS e OMISSIS, avendo i coniugi contratto
matrimonio in Ravenna, il 28/7/2004, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2004, atto n. (...), p. 1;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ravenna ai
fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) assegna la casa familiare sita in R., fraz. S. S. (R.), via B. nr. 71, a OMISSIS ... ;
d) dispone che OMISSIS contribuisca al mantenimento della figlia convivente con il padre versando
a OMISSIS la somma di Euro 230,00, entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente rivalutabile sulla
base degli indici istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato
Tribunale;
e) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna OMISSIS al pagamento, in favore di OMISSIS , dei
restanti 2/3 di tali spese che liquida per intero, vale a dire in misura comprensiva della parte
compensata, in Euro 98,00 per spese vive ed Euro 7616,00 per compenso professionale, oltre spese
vive prenotate a debito ed oltre al 15% di spese generali, c.p.a. e i.v.a come per legge se dovuta.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri
dati identificativi ai sensi dell'art. 52delD.Lgs. n. 196 del 2003.
Conclusione
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2025
Avv. Antonino Sugamele

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