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Sentenza

(Cc, articoli 1180, 1411; Cpc articoli 91 e 96). Mutuo cointestato. Non ripetibilità.
La ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate, purché l’accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dal Giudice quale contributo al mantenimento de! coniuge o dei figli, o non sia previsto negli accordi delle parti “.
(Cc, articoli 1180, 1411; Cpc articoli 91 e 96). Mutuo cointestato. Non ripetibilità. La ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate, purché l’accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dal Giudice quale contributo al mantenimento de! coniuge o dei figli, o non sia previsto negli accordi delle parti “.
 Tribunale Rovigo, sentenza 22 marzo 2025 n. 241 – Giudice Del Vecchio
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. …/2022 R.G., vertente
tra
P1 (C.F. (...)), rappresentata e difesa dall'Avv.to…, elettivamente domiciliata presso lo Studio del
proprio difensore, sito in …(RO), alla Via…,
- opponente -
contro
C1 (C.F. (...) ), rappresentato e difeso dall'Avv.to …(C.F.: (...)), elettivamente domiciliato presso lo
Studio del proprio difensore, sito in …(RO), via ...;
- opposta -
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo
e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma
17, L. 18 giugno 2009, n. 69.
1. P1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 640 del 2022, con il quale le è stato
ingiunto il pagamento della somma di 33.668,18 in favore di C1.
Segnatamente, l'opponente ha precisato che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in
data 11.2.2005 e che, in precedenza, in data 22.9.2000, il C1 ha acquistato dai propri genitori un
immobile sito in A. (R.) in via X n. 14.
Dunque, l'opponente ha allegato di avere provveduto al pagamento di metà delle rate del
finanziamento all'uopo acceso dal C1 ed allo stesso esclusivamente intestato, sulla scorta di un
accordo concluso dalle parti nel periodo in cui non erano ancora coniugate, poi cristallizzato in una
scrittura privata.
La P1 ha dedotto che, successivamente, l'odierno convenuto ha stipulato nuovo mutuo ipotecario,
esclusivamente intestato allo stesso, la cui rata veniva addebitata sul conto corrente intestato al C1
n. X , sul quale a sua volta venivano versati dalla P1 gli importi pari a metà della rata del mutuo in
contanti o a mezzo assegni.
Secondo la prospettazione dell'opponente, è stato poi acceso ulteriore finanziamento di 50.000,00
Euro, le cui rate venivano addebitate sul conto corrente alimentato dal solo stipendio della stessa.
Infine, la P1 ha dedotto che il contratto di mutuo ipotecario n. X , su cui si fonda la pretesa creditoria
dell'opposto, è stato stipulato tra C1 , come datore di ipoteca, P1 e la Banca X 1896 X (nel 2011 unita,
a seguito di fusione, a X Soc. Coop.) per l'importo di Euro 220.000,00, con atto notarile pubblico a
rogito del Notaio X1 di data (...), Rep. X , la cui rata veniva addebitata sul conto corrente cointestato
n. X acceso presso X , sul quale veniva accreditato l'intero stipendio di P1 ; detto conto corrente è
stato chiuso solo quando è stata pronunciata la separazione giudiziale intervenuta tra le odierne
parli in causa.
L'opponente ha precisalo che tale ultimo mutuo è stato stipulato con la finalità di pagare i
finanziamenti precedentemente ottenuti e con lo scopo di finanziare l'Agenzia assicurativa C2 1 poi
divenuta dal 2016 la società C3 di cui attualmente il C1 risulta socio ed amministratore.
La P1 ha dedotto che, nel processo di separazione, nella determinazione del mantenimento in favore
della figlia minore, nei provvedimenti provvisori si è tenuto espressamente conto della circostanza
per cui il C1 si fosse fatto carico di pagare per intero delle rate residue del mutuo ipotecario stipulato
per la casa n. del 23.02.2011, impegno riconosciuto espressamente dallo stesso C1 nel corso della
causa.
L'opponente ha dunque dedotto come, nel corso del processo, fosse sostanzialmente intervenuto un
accordo tra le parti in ordine al pagamento delle rate da parte del solo C1 il quale, tuttavia,
successivamente alla sentenza di separazione, ha poi preteso il rimborso della quota di metà delle
rate pagate, a ben sei anni dall'inizio del processo di separazione.
Nel costituirsi, il C1 ha contestato resistenza di un accordo intercorso tra le parti in ordine al
pagamento del mutuo ipotecario.
Inoltre, l'opposto ha evidenziato come di tale circostanza non si sia tenuto conto nella sentenza di
separazione, a riprova dell'assenza di un accordo perfezionatosi tra le parti.
E ancora, il C1 ha contestato che si verta in ipotesi di obbligazione naturale, ragione per cui la P1
sarebbe tenuta a rimborsare le somme anticipate dall'opposto per il pagamento del mutuo
cointestato.
Invece, con riferimento alla domanda riconvenzionale svolta da controparte, il convenuto ha dedotto
come gli eventuali pagamenti effettuati dalla P1 in costanza di matrimonio sarebbero irripetibili, in
quanto spontaneo adempimento di un obbligo in esecuzione di doveri morali o sociali.
2. In primis, è opportuno individuare quale sia l'oggetto della domanda sottesa al ricorso monitorio.
L'odierno opposto ha chiesto condannarsi la P1 al pagamento della quota delle rate dal medesimo
anticipate, relative al periodo dal mese di dicembre 2016 al luglio 2022, momento in cui ha precisato
la domanda monitoria a seguito dell'integrazione dei documenti richiesti dal giudice.
Ebbene, in primo luogo è opportuno verificare a quando risalga la separazione tra le parti.
Dall'esame dei documenti depositati, si ricava che la pronuncia sulla separazione risale al 4.2.2022,
atteso che proprio nella sentenza n. 112 del 2022 è contenuta la statuizione sullo status (Cfr. doc. n.
20 di parte opponente).
Tale elemento temporale risulta dirimente, in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte "In caso di
interruzione del rapporto coniugale per effetto di separazione, entrambi i coniugi possono decidere
di continuare a pagare normalmente le rate del mutuo. Ma se uno dei due coniugi non vuole più
pagare le rate del mutuo, così rinunciando al diritto di proprietà sulla casa, l'altro coniuge può
accollarsi interamente il mutuo, versando le rate mancanti fino all'estinzione dello stesso (e, qualora
scelga di mantenere lo stesso istituto del credilo in cui ha acceso il mutuo, addivenendo con la banca
mutuante alla modifica dell'intestazione del mutuo).
La ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme
successivamente pagate (cfr. Cass., sent. n. 1072/2018), purché l'accollo del mutuo da parte di uno
solo dei coniugi non sia imposto dal Giudice quale contributo al mantenimento de! coniuge o dei
figli, o non sia previsto negli accordi delle parti " (Cfr. in motivazione Cassazione civile sez. III,
ordinanza del 21/02/2023, n.5385).
Nella specie, come detto, la data della separazione può essere collocata al 4.2.2022. ragione per cui,
in ogni caso, la pretesa creditoria avanzata dal C1 e collocata nel periodo dal dicembre 2016 al
gennaio 2022 non potrebbe essere fatta valere dall'odierno opposto.
Infatti, con specifico riferimento all'ipotesi del mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato
da uno solo di essi, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che, fatta salva
l'esistenza di un differente accordo inter partes, non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei
coniugi in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per
l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata.
In particolare, "i pagamenti delle rate del mutuo cointestato, effettuati da uno solo dei coniugi in via
esclusiva, talvolta sono stati considerati (cfr. sent. n. 18749/2004, n. 18749; sent. n. 10942/2015; ord. n.
10927/2018, che hanno appunto escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarietà
matrimoniale) quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. (e, quindi,
espressione di quei "doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza
morale e materiale tra i coniugi" sanciti appunto dall'art. 1433c.c.); mentre tal al tra sono stati
ricondotti (in questo senso cfr. Cass. sent. n. 12551/2009) alla logica di solidarietà che connota la vita
familiare (e, quindi, ad una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di
matrimonio) " (Cfr. in motivazione Cassazione civile sez. III, ordinanza del 21/02/2023, n.5385).
Dunque, a ben vedere, il credito preteso dal C1 e relativo al periodo dal dicembre 2016 al febbraio
2022 non può ritenersi sussistente, in quanto il pagamento, peraltro spontaneamente effettuato, ben
potrebbe essere ricondotto ad una logica di solidarietà che connota la vita familiare, non essendo
ancora sopraggiunta la separazione personale.
Pertanto, va esaminata la fondatezza della domanda di condanna al pagamento relativa al solo
periodo intercorso tra il febbraio 2022 ed il luglio 2022, periodo rispetto al quale il C1 ha provato di
avere pagato la somma complessiva di 5.941,20; pertanto, il credito fatto valere relativamente a tale
arco temporale ammonta ad Euro 2.970,60.
2.1 Tanto premesso, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che le parti del presente giudizio,
in forza del contralto di mutuo dedotto dall'opposto. sono coobbligate in solido nei confronti
dell'istituto di credito (cfr. doc. n. 4 allegato al ricorso monitorio).
Non può negarsi che nella sentenza di separazione non si dà espressamente conto del pagamento
delle rate del mutuo da parte del C1 ma, in ogni caso, è riscontrabile per tabulas che la questione
fosse emersa nel corso del processo e che il C1 anche nel rassegnare le conclusioni nella comparsa di
costituzione, avesse rappresentato la volontà di corrispondere per intero la rata del mutuo sino alla
scadenza dello stesso.
Orbene, ai principi sopra richiamalo va aggiunto anche il corollario applicativo ricavabile nella
motivazione della sentenza n. 1072 del 2018 della Suprema Corte, in cui si legge: "Non v'é dubbio,
in primo luogo, che la prova dell'accollo non potesse desumersi dalle mere premesse di un
provvedimento (peraltro temporaneo e destinato ad esaurire i suoi effetti col passaggio in giudicato
della sentenza di divorzio) che non solo non conteneva alcuna statuizione a riguardo, ma ometteva
di dare atto delle modalità attraverso le quali l'odierno ricorrente aveva manifestato l'effettiva
volontà di assumere pei* l'intero, in via definitiva, l'obbligazione di pagamento: la prova in questione
avrebbe, piuttosto, dovuto essere tratta da elementi documentali (dichiarazioni di G., verbali delle
cause di separazione e divorzio), eventualmente avvalorati (anziché, come nel caso, palesemente
smentiti) dal successivo comportamento processuale delle parti".
Dunque, si opina che ben possa trarsi dal contenuto delle dichiarazioni delle parti, dal contegno
processuale ed extraprocessuale delle stesse, il perfezionamento di un accordo di accollo.
In particolare, nella comparsa di risposta del C1 nel processo di separazione e, più specificamente,
nelle conclusioni rassegnate nella stessa, si legge: "in ordine al mutuo acceso per l'acquisto della casa
coniugale, le restanti rate mensili di Euro 990,00 sino all'estinzione dello stesso che avverrà nel 2036,
saranno interamente pagate dal sig. C1 (Cfr. doc. n. 15 di parte opponente).
Anche nel corpo della comparsa è scritto: "stante la volontà del sig. C1 di farsi interamente carico del
pagamento delle restanti rate del mutuo acceso sulla casa coniugale fino al 2036 pe un importo
mensile di Euro 990.00 e di tutte le polizze attive che vedranno come unica beneficiaria la figlia (...)
nonché il piano di accumulo per un importo pari a Euro 200.00 mensili, appare congruo che egli
versi a titolo di contributo al mantenimento della figlia Euro 500,00 mensili, rivalutabile
annualmente secondo gli indici ISTAI" (Cfr. doc. n. 15 di parte opponente, pag. 10).
Inoltre, nel verbale del 7.9.2018, data dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, il C1
ha dichiarato: "Attualmente sto pagando io il mutuo, da diciotto mesi, che ammonta a Euro 991.00
mensili"; invece la P1 ha affermalo: "... attualmente vivo io nella casa coniugale, che è di proprietà di
mio marito e per il quale attualmente lo stesso sta pagando un mutuo di oltre 900 euro" (Cfr. doc. n.
16 di parte opponente).
E ancora, nella memoria integrativa depositata dalla P1 successivamente alla fase presidenziale,
nelle conclusioni si legge: "si prende atto dell'impegno del sig. C1 di corrispondere integralmente ed
in via esclusiva le rate del residuo mutuo gravante sulla ex casa coniugale, nulla opponendovi" (Cfr.
doc. n. 19 di parte opponente).
Anche nelle conclusioni rassegnate nella memoria integrativa del C1 nel giudizio di separazione si
legge: "5) che in ordine al mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, le restanti rate mensili di
Euro 990,00 sino all'estinzione dello stesso che avverrà nel 2036, saranno interamente pagate dal C1
(Cfr. doc. n. 6 di parte opposta).
In seguito, nella memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c. del giudizio di separazione, primo atto difensivo
successivo alla memoria integrativa della P1 con cui la stessa aveva preso atto della volontà del C1
questi ha ulteriormente ribadito: "Si farà altresì carico delle ulteriori spese relative al mutuo della
casa, alla polizza attiva sulla casa coniugale ed alla polizza vita in favore della figlia" (Cfr. doc. n. 7
di parte opposta).
Dunque, questo giudicante reputa che, in applicazione dei principi sopra richiamali, debba ritenersi
raggiunto un accordo tra le parti, in forza del quali il C1 si è accollato la quota del mutuo riferibile
alla P1
Ebbene, va ricordato come l'accollo è ricondotto allo schema del contratto a favore di terzo previsto
dall'articolo 1411 c.c.: a seconda che il creditore aderisca o no all'accollo questo è esterno o interno.
Nell'accollo interno o semplice - non previsto espressamente dal codice e riconducibile all'esercizio
dell'autonomia privata per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela - l'accollante non assume
alcuna obbligazione verso il creditore, il quale non può quindi pretendere l'adempimento da lui, con
la conseguenza che la convenzione di accollo può essere modificata o revocata in qualsiasi momento
dalle parti che l'hanno stipulata, mentre l'accollante risponde dell'inadempimento nei confronti
dell'accollato e non pure del creditore, che rimane terzo estraneo all'accollo (Cfr. Cass. 8044/1997;
6612/1984).
E ancora, la figura dell'accollo interno, non prevista espressamente dal codice civile, ma
riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata, ricorre nel caso in cui il debitore convenga con il
terzo l'assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito (che può
anche essere solo determinabile cfr. Cass n. 14372/2018) senza, tuttavia, attribuire alcun diritto al
creditore e senza modificare l'originaria obbligazione (Corte appello Palermo sez. II, 11/04/2023, n.
725 in WWW.deiure.it).
Il terzo accollante, pertanto, assolve al proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo
direttamente in veste di terzo (art. 1180 cod. civ.), o apprestando in anticipo al debitore i mezzi
occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che adempiuto.
Ebbene, non appare equivoco il contegno, processuale ed extraprocessuale, tenuto dell'odierno
opposto nel corso del giudizio di separazione.
Infatti, dall'esame degli atti depositati in detto processo, il C1 non si è limitato alla mera formulazione
di una proposta conciliativa, ma ha manifestato in maniera inequivoca la volontà di farsi carico del
pagamento dell'intera rata del mutuo, in parte ottenuto per ripianare un precedente mutuo per
lavori di ristrutturazione della casa. di cui è esclusivo proprietario, sino alla scadenza.
In tal senso, appare significativo il contenuto della comparsa di risposta, in cui il C1 ha rappresentato
di essere intenzionato al pagamento della rata del mutuo, oltre che di ulteriori spese guitte le polizze
attive che vedranno conte unica beneficiaria la figlia nonché il piano di accumulo per un importo
pari a Euro 200,00), affinché tale elemento di fatto venisse preso in considerazione in relazione alla
congruità dell'assegno di mantenimento della figlia da porsi in capo allo stesso, non già ai fini di una
soluzione concordata.
Inoltre, va posto in rilevo che nella memoria integrativa la pi ha espressamente preso atto
dell'impegno del d di provvedere da solo al pagamento del mutuo sino alla sua naturale scadenza,
manifestando il suo consenso, tanto che negli scritti difensivi successivi nessuna delle parti ha più
posto in dubbio che tale costo sarebbe stato sostenuto esclusivamente dal C1 come effettivamente
occorso
Orbene, ciò posto, non si trascura la circostanza per cui nelle conclusioni precisate nella memoria n.
I non ci sia il riferimento al pagamento della rata del mutuo, ma tale scelta appare determinata più
dalla presa d'atto della P1 in ordine alla manifestata disponibilità del C1 a provvedere a detto
pagamento in via esclusiva, piuttosto che da una precisa volontà di volere diversamente perimetrare
le conclusioni originariamente rassegnate.
E ancora, non appare pregnante la deduzione del convenuto in ordine all'assenza di riferimenti nella
sentenza di separazione in ordine al pagamento delle rate del mutuo.
Infatti, non era oggetto del giudizio l'accertamento di un eventuale intervenuto accordo tra le parti
in ordine ai rapporti economici esorbitanti dalle domande relative al mantenimento della figlia,
compreso quello attinente al mutuo in questione.
Al più, tale elemento poteva essere valorizzato con riferimento alla quantificazione dell'assegno di
mantenimento, ma siffatta questione non può essere certamente oggetto di esame nel presente
giudizio, anche in quanto irrilevante ai fini della verifica della sussistenza di un accordo di accollo,
come dedotto dalla opponente.
Nondimeno, anche la circostanza per cui il C1 nel precisare le conclusioni nel processo di
separazione non abbia più fatto riferimento al contratto di mutuo appare deporre nel senso che
trattavasi di questione ormai superata, essendosi nei fatti consolidalo ed attuato raccordo raggiunto
dalle parti sul punto.
Neppure particolarmente significativa è la risposta fornita dal difensore della P1 nel corso delle
trattative intercorse tra le parli circa la presentazione di un ricorso per il divorzio congiunto, in cui
non ha fatto espresso riferimento all'accordo raggiunto dalle parti in ordine al mutuo, in quanto
trattavasi evidentemente di un confronto relativo all'opportunità di una soluzione concordata, non
esclusivamente attinente alla questione oggetto del presente giudizio (Cfr. doc. n. 11 di parte
opponente).
In definitiva, per tutte le ragioni sopra espresse, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto
ingiuntivo va revocato.
3. A questo punto va esaminata la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente. la quale ha
chiesto:
"accertare e dichiarare che il sig. C1 è obbligato alla restituzione allei sig.ru P1 della somma di Euro
97.864,17, o della maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di giudizio, per i
finanziamenti stipulati dal sig. C1 nel 2001 con X S.p.A., nel 2005 con Banco X S.c.r.l. (Banco X ), nel
2008 con Banca X S.p.A. del gruppo Banco X , nel 2011 (mutuo ipotecario contestato n. X ) con Banca
X , ora Cassa X (come specificati in proemio) e, conseguentemente, - condannare il sig. C1 al
pagamento in favore della sig.ra P1 dell'importo di Euro 97.864.17 o di quella maggiore o minore
quantificata nel corso del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo
effettivo".
Orbene, anche in tal caso è opportuno individuare i periodi rispetto ai quali la P1 ha inteso far valere
la pretesa creditoria.
Sul punto, si osserva che la P1 ha chiesto che il C1 venga condannato alla restituzione di somme
corrisposte dall'opponente in un periodo dal 2001 al 2017; in particolare ha allegato di avere pagato:
- dal 2001 al 2004, mediante assegni bancari versati sul conto corrente intestato al C1 la metà della
rata del primo finanziamento, intestato al solo convenuto opposto, acceso per l'acquisto della casa,
per un totale di Euro 9.520.19 (cfr. doc. 5);
- dal 2004 al 2007, il finanziamento acceso da C1 sul conto corrente acceso presso Banco (...) n. (...)
(ex (...) COINTESTATO ED ALIMENTATO DALLO STIPENDIO DELLA P1 CHE VENIVA
interamente impiegalo per pagare le rate e rispetto al quale risulta versato l'importo di Euro
17.283.30:
- dal 2007 a gennaio 2011, per intero le rate del finanziamento acceso con accredito sul c/c cointestalo
di Banco n. per Euro 38.439,29, alimentato dallo stipendio della P1
- dal 2011 al 2017, per intero delle rate di cui al mutuo ipotecario n. per la somma di Euro 68. 513,76.
sul c/c cointestato acceso presso Cassa X n. X , alimentato con lo stipendio della P1
Ebbene, per tutte le ragioni sopra espresse, peraltro coerentemente con le difese articolate dalla
stessa P1 con riferimento alla domanda svolta dall'opposto, per il periodo dal matrimonio (11.2.2005)
alla separazione (febbraio 2022), le somme dedotte dalla P1 non sono ripetibili.
Infatti, non appare particolarmente significativa, ai fini voluti dall'opponente, la circostanza per cui
le rate del mutuo e dei finanziamenti venissero pagate mediante conto corrente alimentato dallo
stipendio percepito dalla P1
Al contrario, proprio tale elemento induce a ritenere che tale modalità di compartecipazione della
P1 al pagamento di debiti contratti dal coniuge tosse stata concordata dagli stessi e fosse chiara
declinazione della contribuzione economica della P1 nel più complessivo interesse del nucleo
familiare.
In questa prospettiva, assume rilevanza anche la protrazione nel tempo di tale modalità di gestione
comune dei pagamenti, indicativa della ordinaria dinamica di compartecipazione di ciascuno dei
coniugi alle spese direttamente ed indirettamente incidenti sul menage familiare.
D'altronde, è pacifico che nel periodo in questioni le parti fossero coniugate, conviventi e che
ciascuna di esse contribuisse con le proprie sostanze alle esigenze della famiglia.
Dunque, anche a voler ritenere provati i pagamenti effettuati dalla P1 questi vanno comunque
ricondotti alla logica di solidarietà che connota la vita familiare e non risulta superala la presunzione
di gratuità degli esborsi effettuati, in assenza di prova dell'esistenza di un contratto di mutuo
intercorso tra le parli e riferibile proprio a dette somme.
Da ciò deriva l'irripetibilità delle somme dedotte dall'odierna opponente, quantomeno in relazione
al periodo corrispondente al matrimonio.
3.1 A questo punto, occorre vagliare la fondatezza della pretesa creditoria limitatamente al periodo
dal 2001 all'11.2.2005.
Ebbene, l'opponente si è limitata al deposito di copia delle matrici di assegni e di copia degli estratti
conto relativi ad un conto asseritamente alla stessa intestato.
Orbene, come nolo rassegno è un titolo astratto; inoltre, neppure possono ritenersi connotati da
particolare pregnanza probatoria le copie delle matrici, in quanto trattasi di documenti di
formazione unilaterale e non idonei a comprovare non solo la somma portata dall'assegno, ma
soprattutto il soggetto che li ha incassati (Cfr. doc. n. 5 di parte opponente).
In questa prospettiva, anche i parziali estratti del conto corrente non consentono di individuare con
certezza il soggetto che abbia percepito le somme oggetto degli assegni emessi dalla PI (Cfr. doc. n.
6 di parte opponente).
Nondimeno, e tanto appare dirimente, l'opponente ha allegato che nel 2001 le parti avrebbero
sottoscritto una scrittura privata, con la quale il C1 si sarebbe impegnato a restituire entro due anni
quanto corrisposto in suo favore dalla P1
Ebbene, nessuna prova dell'esistenza e del contenuto di detta scrittura privata è stata fornita
dall'opponente.
Pertanto, per le ragioni sopra espresse, anche la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente va
integralmente respinta.
4. Per mera completezza, si osserva che non avrebbero condotto a diverso esito le istanze istruttorie
non ammesse per le ragioni espresse con Provv. del 18 gennaio 2024. da intendersi ivi integralmente
richiamate.
5. Con riferimento alle determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., si osserva che
si è in presenza di una reciproca soccombenza, idonea a giustificare la compensazione delle spese di
lite.
Di conseguenza, neppure può essere accolta la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. formulata
dall'opposto.
Giova precisare che tale domanda appare riconducibile all'ipotesi prevista dal comma 3, nulla
avendo dedotto l'istante in ordine al danno subito, come richiesto dal comma 1.
Peraltro, si opina che l'opponente non abbia azionato lo strumento processuale in maniera abusiva
od esorbitante dalle sue finalità, soprattutto in ragione della particolarità delle questioni affrontale.
In ogni caso, si reputa che, ai fini della valutazione circa la soccombenza, si ritiene di aderire al più
recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rigetto della
domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di
merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura
un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può
giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cfr.: Cass., ord., 12/04/2017,
n. 9532; Cassazione civile sez. VI, 15/05/2018, Cassazione civile sez. II, 13/09/2019, n. 22952).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. …/2022:
rigetta le domande riconvenzionali svolte dall'opponente;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dall'opponente;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Conclusione
Così deciso in Rovigo, il 22 marzo 2025.
Depositata in Cancelleria il 22 marzo 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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