Successioni. Diritto di abitazione al coniuge superstite e rinuncia all’eredità
(Cc, articoli 540, 581, 582 e 1022)
Bologna.
Con l’apertura della successione, il coniuge diviene titolare del diritto reale di abitazione della casa adibita a residenza familiare, riconosciuto dall’art. 540, comma secondo, c.c., non a titolo successorio derivativo, bensì a diverso titolo costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge, che prescinde dai diritti successori; e, ancora, che il valore dei diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili chela corredano di cui all’art. 540, 2 comma, c.c. deve essere detratto dall’asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, che spetta in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c..
Ne scaturisce come logica conseguenza che anche in presenza di un’attribuzione testamentaria della casa familiare o dei mobili che la arredano in favore di terzi, il coniuge superstite potrà invocare “ipso iure” l’acquisto di tali diritti, senza dover ricorrere all’azione di riduzione.
Nel caso di specie, la volontà espressa dal de cuius di limitare a cinque anni il godimento dell’abitazione da parte “della compagna” è risultata superata dai diritti a quest’ultima spettanti in virtù del matrimonio intervenuto, successivamente alla redazione del testamento. Inoltre, la rinuncia all’azione di riduzione espressa davanti al Notaio non ha privato la donna del legato derivantele ex lege dall’art. 540, 2 comma c.c., ed acquisito per la sola qualità di coniuge, senza alcuna necessità di agire in riduzione.
Corte d’Appello Bologna, sezione I, sentenza 23 gennaio 2024 n. 300 - Presidente Rel. Montanari
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione I Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
Dottor Paola Montanari - Presidente rel.
Dottor Antonella Allegra - Consigliere
Dottor Rosario Lionello Rossino - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. …del ruolo generale dell'anno 2017
promossa da
T. (rappresentata dall'AdS Avv.to ..***)
rappresentata e difesa dagli Avv.ti ..*** e ...per procura allegata all'atto di citazione nel giudizio
d'appello
Appellante
contro
F.
M.
C.
rappresentati e difesi dagli Avv.ti ...per procura posta a margine della comparsa di costituzione nel
giudizio di primo grado
Appellati e appellanti incidentali
In punto a: appello avverso la sentenza n. 433/17 emessa dal Tribunale di Rimini e depositata in
Cancelleria il 14-4-2017
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, T., rappresentata dall'Amministratore di Sostegno
provvisorio, avv. ***, conveniva in giudizio F., M. e C. chiedendo all'adito Tribunale: a) accertare che
la dichiarazione di rinuncia all'eredità è stata formulata in stato di incapacità di intendere e di volere
e, per l'effetto, dichiararne l'annullamento, b) accertare l'avvenuta lesione di legittima e, per l'effetto,
dichiarare l'inefficacia della disposizione testamentaria lesiva della quota di riserva, disporre la
reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni
testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius, signor T., poteva disporre, nei limiti della quota
medesima e quindi devolvere alla signora T. l'eredità ad essa spettante, c)conseguentemente
dichiarare la qualità di coerede della signora T. riconoscendole la titolarità ai sensi e per gli effetti
dell'art. 540, 2 comma, c.c. del diritto di abitazione della casa famigliare sita in R...., nonché del diritto
di uso dei mobili che la corredano e riconoscendole, altresì, la contitolarità del diritto di proprietà
del suddetto immobile pari al valore di un quarto ai sensi dell'art. 542 comma 2, c.c.
F., M. e C. si costituivano in giudizio chiedendo che la domanda fosse dichiarata improcedibile per
intervenuta prescrizione del diritto di impugnazione o fosse rigettata; in subordine, che fosse
detratto dalla legittima quanto già percepito dal de cuius a titolo di donazione.
Con sentenza n. .../2017, pubblicata il 14-4-2017 e notificata il 9-5-2017, il Tribunale di Rimini
rigettava la domanda, compensava integralmente tra le parti le spese di lite, ponendo a carico di
entrambe le spese di CTU.
Con atto di citazione in appello notificato in data 8-6-2017, T., rappresentata dall'Amministratore di
Sostegno, avv.to ...***, giusto provvedimento di autorizzazione del GT del Tribunale di Rimini del
7-6-2017, ha impugnato la citata sentenza chiedendo l'accoglimento delle domande già avanzate nel
giudizio di primo grado, quindi la devoluzione alla signora T. dell'eredità ad essa spettante o,
almeno, il riconoscimento della titolarità, ex art. 540 comma 2 c.c., del diritto di abitazione della casa
familiare sita in R., ..., nonché del diritto di uso dei mobili che la corredano.
F., M. e C. si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa impugnazione e appellando
a propria volta, in via incidentale, la medesima sentenza onde ottenere la condanna di T. a rifondere
loro le spese relative al giudizio di primo grado.
All'udienza del 4-7-2023, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 3
del D.Lgs. n. 149 del 2022, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle
parti nelle note depositate in via telematica.
Motivi della decisione
L'appellante ha dedotto:
-l'incongruenza e la non esaustività della CTU in quanto, dopo essere giunto ad una diagnosi di
patologia ben più grave di quella dichiarata dall'attrice e dopo aver rilevato che, in data precedente
all'atto di rinuncia all'eredità, a T. era stata somministrata una terapia farmacologica considerevole,
il CTU aveva concluso per la capacità di intendere e di volere di T. in quanto il Notaio..., rogando
l'atto, l'avrebbe ritenuta capace;
-che, così facendo, il CTU non ha dato compiuta risposta al quesito postogli donde la necessità di
una rinnovazione ovvero di una integrazione della CTU che il primo giudice non ha ammesso;
-che, con sentenza n. 9163/2005, le SSUU penali della Corte di Cassazione hanno stabilito che anche
i disturbi della personalità possono costituire causa idonea ad escludere o ridurre la capacità di
intendere e di volere del soggetto agente, dando così al concetto di infermità un significato più ampio
di quello rigido di malattia;
-che secondo quanto affermato dalla Suprema Corte i diritti spettanti al coniuge superstite, tra cui
quello di abitazione ai sensi dell'art. 540 c.c., sono diritti prelegati oltre alla sua quota di riserva e
non già diritti che devono essere distribuiti al coniuge in sede di divisione;
-che la natura di legato ex lege comporta che il coniuge acquisti tale diritto anche nel caso di rinuncia
all'eredità;
-che, secondo la pronuncia della Cassazione n. 1921/2008, con l'apertura della successione il coniuge
diviene titolare del diritto reale di abitazione della casa adibita a residenza familiare in base al
combinato disposto degli artt. 540 e 1022 c.c. e, quindi, non a titolo successorio, bensì a diverso titolo
costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge;
-che, pertanto, il coniuge che rinuncia all'eredità o che venga escluso dalla stessa a seguito di un
testamento mantiene comunque il diritto di abitazione.
L'appello è parzialmente fondato.
Va, preliminarmente, chiarito che nonostante l'attrice-appellante faccia riferimento ad una "rinuncia
all'eredità", l'appellata sentenza argomenta in merito alla dichiarazione con cui T. ha prestato
acquiescenza alle disposizioni testamentarie rinunciando all'azione di riduzione.
In tal senso è, infatti, il tenore della dichiarazione resa da F.M. davanti al notaio ...al momento della
pubblicazione del testamento olografo redatto da T. il 5-7-2006.
Con il primo motivo d'appello, T. lamenta la contraddittorietà e lacunosità della CTU effettuata nel
primo giudizio posto che, pur dando atto del grave disturbo Borderline di personalità da cui era
affetta T. fin dal 1995, il CTU conclude affermando la di lei capacità di intendere e volere al momento
della dichiarazione "poiché l'esimio dott. ...in quanto Notaio rinomato, l'avrebbe ritenuta tale
rogando l'atto".
In realtà, l'adesione alla valutazione peritale effettuata dal primo giudice è sorretta da plurime e
specifiche ragioni che l'appellante non ha contrastato specificamente.
Tenuto conto di una domanda avanzata ai sensi dell'art. 428 c.c. ed esposti i principi espressi dalla
giurisprudenza in relazione a tale domanda, il primo giudice ha sottolineato: 1) che la sussistenza di
una specifica patologia non è condizione necessaria ai fini dell'incapacità naturale, ma neppure può
ritenersi condizione sufficiente, essendo comunque richiesta una compromissione delle facoltà
intellettive o volitive del soggetto nel momento specifico in cui pone in essere l'atto; 2) che T. è affetta
da disturbo borderline di personalità con sintomatologia prevalente di tipo ossessivo compulsivo e
manifestazioni ansiose importanti, con diagnosi risalente al 1995 che è stata confermata dal CTU, 3)
che con certificato del 19-12-2011 la dott.ssa..., medico psichiatra del C.D.R. aveva evidenziato che
"spesso la paziente in periodi di stress si chiude in casa a letto, non riesce ad uscire richiedendo
numerose visite domiciliari e mostrando crisi psicogene simil epilettiche o pseudo-crisi improvvise
con grave ansia ed angoscia ...in tali periodi di crisi la capacità di comprendere pienamente la realtà
e di trovare soluzioni è affievolita", 4) che se scoperta l'esistenza del testamento e preso atto delle
ultime volontà del de cuius T. fosse stata colta da una crisi dissociativa di distacco dal reale, la crisi
avrebbe assunto tratti sicuramente manifesti e percepibili da parte di chiunque, stante la loro
oggettiva evidenza, ed i tratti sarebbero stati vieppiù riscontrabili da parte di un professionista, il
notaio, deputato alla verifica preliminare dei presupposti di validità degli atti dal medesimo rogati,
5) che l'assenza di riscontri oggettivi della supposta crisi dissociativa è ulteriormente confermata
dagli eventi successivi alla pubblicazione del testamento, atteso il contenuto della cartella clinica
redatta dai medici del D.D.R., ed il fatto che, successivamente, T. aveva assunto un comportamento
coerente con la dichiarazione resa al Notaio non avendo mai agito in senso contrario, 6) che la
sottoscrizione di un atto per sé pregiudizievole non costituiva un indizio certo dell'asserita
incapacità naturale.
Il Tribunale ha, quindi, concluso per la capacità di intendere e volere di T. al momento della
dichiarazione resa al Notaio non perché quest'ultimo l'avrebbe ritenuta capace, ma per la mancanza
sia durante che dopo la dichiarazione resa al notaio di elementi oggettivi dai quali desumere che tale
dichiarazione era stata effettuata in una situazione di "crisi" derivante dalla "patologia", idonea ad
influire sulla capacità di intendere e volere della dichiarante.
L'atto d'appello non indica elementi di prova specifici a confutazione di tale assunto, cioè che
contrastino specificatamente con la valutazione del materiale istruttorio effettuata dal primo giudice,
onde la richiesta di rinnovazione della CTU o di convocazione del CTU a chiarimenti risulta essere
inammissibilmente esplorativa.
Né può soccorrere la dettagliata disamina dei documenti contenuta nella comparsa conclusionale
posto che i vizi della sentenza devono essere censurati con l'atto d'appello non essendo deducibili
motivi nuovi nel corso del giudizio (Cfr. Cass. Ordin. 14434/2019).
Né l'atto d'appello contiene censure sulla distribuzione dell'onere della prova effettuato dal primo
giudice e in base al quale l'insufficienza del quadro probatorio a dimostrare, in termini di elevata
probabilità, la sussistenza di uno stato di incapacità naturale di T. al momento della dichiarazione
necessariamente si risolve in senso sfavorevole alla stessa, ritenuta gravata del relativo onere.
Fondate sono, invece, le doglianze con cui l'appellante censura il rigetto da parte del primo giudice
della pretesa vantata dall'attrice ai sensi dell'art. 540, 2 comma c.c.
Errata è, infatti, l'affermazione del primo giudice secondo cui il coniuge privato di tale diritto ha
l'onere di esperire l'azione di riduzione per ottenerne il reintegro sicché l'eventuale rinuncia a tale
azione da parte del legittimario leso non può che avere effetti abdicativi.
La Suprema Corte di Cassazione afferma, infatti: che con l'apertura della successione, il coniuge
diviene titolare del diritto reale di abitazione della casa adibita a residenza familiare, riconosciuto
dall'art. 540, comma secondo, c.c., non a titolo successorio derivativo, bensì a diverso titolo
costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge, che prescinde dai diritti successori (Cass. Sent.
1920/2008); e, ancora, che il valore dei diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e
di uso dei mobili chela corredano di cui all'art. 540, 2 comma, c.c. deve essere detratto dall'asse prima
di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al
prelegato, che spetta in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c. (cfr. Cass. Civ. Sent.
8400/2019, SS.UU. 18354/13 e 4847/2013).
Ne scaturisce come logica conseguenza che anche in presenza di un'attribuzione testamentaria della
casa familiare o dei mobili che la arredano in favore di terzi, il coniuge superstite potrà invocare
"ipso iure" l'acquisto di tali diritti, senza dover ricorrere all'azione di riduzione (cfr. Cass. Ordin.
15667/2019).
La volontà espressa da T. il 5-7-06 di limitare a cinque anni il godimento dell'abitazione da parte
"della compagna" T., risulta superata dai diritti a quest'ultima spettanti in virtù del matrimonio
intervenuto il 29-9-2006, successivamente alla redazione del testamento, e la rinuncia all'azione di
riduzione espressa davanti al Notaio ...non ha privato T. del legato derivantele ex lege dall'art. 540,
2 comma c.c., ed acquisito per la sola qualità di coniuge, senza alcuna necessità di agire in riduzione.
In parziale accoglimento dell'appello va, quindi, riconosciuta a T. la titolarità ex art. 540, comma
secondo, c.c. del diritto di abitazione della casa familiare, sita in R., ..., distinta al Catasto Fabbricati
di detto comune al foglio (...), particella (...) sub (...), nonché il diritto di uso dei mobili che la
corredano.
La riforma totale o parziale della sentenza appellata determina caducazione anche del capo relativo
alle spese di lite l'onere delle quali va, poi, ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite
(cfr. Cass. Civ. sent. 18837/10 e 15483/08).
Il parziale accoglimento della domanda avanzata da T. giustifica ex art. 91 c.p.c., la compensazione
in ragione del 50% delle spese relative sia al giudizio di primo grado che al presente giudizio, come
liquidate in dispositivo ex D.M. n. 147 del 2022, atteso che l'attività difensiva è stata ultimata dopo
la sua entrata in vigore (23 ottobre 2022), esclusa per il presente giudizio la fase istruttoria in quanto
non svolta, con conseguente condanna di F., M. e C. in via solidale, a rifondere il restante 50%.
P.Q.M.
LA CORTE
In parziale riforma della sentenza n. 433/2017 emessa dal Tribunale di Rimini,
1) riconosce a T. la titolarità ex art. 540, comma secondo, c.c. del diritto di abitazione della casa
familiare, sita in R., ..., distinta al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio ..., particella ... sub (...),
nonché il diritto di uso dei mobili che la corredano;
2) liquida le spese relative al giudizio di primo grado in complessivi Euro 9.000,00 e, dichiarate dette
spese compensate tra le parti in ragione del 50%, condanna F., M. e C. in via solidale, a rifondere il
restante 50%;
3) conferma nel resto l'appellata sentenza;
4) liquida le spese relative al presente giudizio in complessivi Euro 7.000,00 e, dichiarate dette spese
compensate tra le parti in ragione del 50%, condanna F., M. e C., in via solidale, a rifondere il restante
50%.
Conclusione
Così deciso in Bologna, il 23 gennaio 2024.
Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2024.
24-11-2024 01:08
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