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Sentenza

Separazioni e divorzi. Mantenimento figli: spese straodinarie quelle non prevedibili dall’assegno ordinario.
L’individuazione delle spese straordinarie

I Supremi giudici puntualizzano che anche nell’individuazione di spese straordinarie che non siano comprese nell’importo predeterminato nell’assegno di mantenimento, assume, un’importanza significativa il principio di proporzionalità. D’altronde, la determinazione del contributo al mantenimento viene effettuata sulla base delle spese che prevedibilmente si compiono per il figlio al momento in cui tale contributo è determinato, le quali, poi, vengono ripartite tra i genitori in proporzione delle rispettive consistenze e dei diversi apporti dati da ciascuno. La valutazione va fatta considerando in concreto gli elementi di valutazione menzionati nell’articolo 337—ter del codice civile, tenendo conto della situazione attuale, e nell’attualità viene effettuata la ponderazione della proporzione. Tutto ciò che è previsto o comunque prevedibile e ponderabile, nei termini sopra indicati, deve, pertanto, ritenersi compreso nell’assegno di mantenimento del figlio, che è oggetto di quella valutazione ponderata necessaria per distribuire proporzionalmente tra i genitori le spese per i figli. Tutto ciò che non è previsto né prevedibile e ponderabile al momento della determinazione dell’assegno, non è compreso nell’assegno e, se di rilevante entità, deve essere considerato come un esborso straordinario. 
La prevedibilità

La prevedibilità e la ponderabilità, in concreto e nell’attualità, della spesa, va dunque riferita al tempo della determinazione del contributo e senza dubbio non può riguardare spese neppure ipotizzabili al tempo della determinazione dell’assegno perché suscettibili di possibile verificazione molti anni dopo (come per assurdo la frequentazione universitaria di un bambino), e dunque prive del requisito dell’attualità.
Separazioni e divorzi. Mantenimento figli: spese straodinarie quelle non prevedibili dall’assegno ordinario. L’individuazione delle spese straordinarie I Supremi giudici puntualizzano che anche nell’individuazione di spese straordinarie che non siano comprese nell’importo predeterminato nell’assegno di mantenimento, assume, un’importanza significativa il principio di proporzionalità. D’altronde, la determinazione del contributo al mantenimento viene effettuata sulla base delle spese che prevedibilmente si compiono per il figlio al momento in cui tale contributo è determinato, le quali, poi, vengono ripartite tra i genitori in proporzione delle rispettive consistenze e dei diversi apporti dati da ciascuno. La valutazione va fatta considerando in concreto gli elementi di valutazione menzionati nell’articolo 337—ter del codice civile, tenendo conto della situazione attuale, e nell’attualità viene effettuata la ponderazione della proporzione. Tutto ciò che è previsto o comunque prevedibile e ponderabile, nei termini sopra indicati, deve, pertanto, ritenersi compreso nell’assegno di mantenimento del figlio, che è oggetto di quella valutazione ponderata necessaria per distribuire proporzionalmente tra i genitori le spese per i figli. Tutto ciò che non è previsto né prevedibile e ponderabile al momento della determinazione dell’assegno, non è compreso nell’assegno e, se di rilevante entità, deve essere considerato come un esborso straordinario. La prevedibilità La prevedibilità e la ponderabilità, in concreto e nell’attualità, della spesa, va dunque riferita al tempo della determinazione del contributo e senza dubbio non può riguardare spese neppure ipotizzabili al tempo della determinazione dell’assegno perché suscettibili di possibile verificazione molti anni dopo (come per assurdo la frequentazione universitaria di un bambino), e dunque prive del requisito dell’attualità.
«In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie, non comprese nell’ammontare dell’assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione, convenzionale o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell’attualità degli elementi indicati nell’art. 337—ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni dell’obbligo di entrambi i genitori, produrrebbero l’effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale) dell’assegno». Questo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione nell’ordinanza n.7169/24.
Avv. Antonino Sugamele

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