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Sentenza

Separazione e spese. Le utenze.
Separazione e spese. Le utenze.

(Cc, articoli 1100, 1104 e 1110; Cpc, articoli 132, 633 e 634)

Nel caso di separazione tra coniugi, l’assegnazione della casa prescinde dagli aspetti patrimoniali e, quindi, per il pagamento delle bollette vige la normativa ordinaria, ovvero le bollette devono essere pagate dal coniuge che usufruisce del servizio.

Il giudice può anche disporre diversamente, stabilendo che le utenze restino a carico del proprietario dell’immobile, in sua assenza, le bollette deve pagarle l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale.

Nel caso in cui la casa coniugale resta in comunione, come nella fattispecie, valgono le regole della comunione dei beni, di cui all’art. 1100 c.c. che regola la comunione di proprietà o di altro diritto reale tra più persone.

Giudice di pace Campobasso, sentenza 19 febbraio 2024 n. 67 - Giudice Onorario di Pace Cennamo
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO
Il Giudice Onorario di Pace di Campobasso Dr. Carlo CENNAMO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n…/2023 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 24.01.24 avente ad
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
D.S.P., nata a B. (C.) il (...), C.F. (...), rappresentata e difesa dagli avv.ti…, giusta procura in atti, presso
lo studio quest'ultima in Campobasso alla via …elettivamente domiciliata,
opponente
B.D., nato a I. il (...), C.F. (...), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv…, presso il cui
studio elettivamente domiciliata in Campobasso alla via …
opposto
Svolgimento del processo
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione
del processo e, dunque, in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 Disp. Attua. c.p.c..
Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti
introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
All'udienza del 24.01.24, sulle precisate conclusioni, la causa veniva trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione
Con decreto ingiuntivo n. …/2022, reso dal Giudice di Pace di Campobasso in data 19.10.22, ad
istanza di B.D., veniva ingiunto a D.S.P., il pagamento della somma di Euro 486,50, oltre interessi
spese e competenze, avente ad oggetto il rimborso del 50% delle spese sostenute relative all'utenza
elettrica, della ex casa coniugale in comproprietà.
L'opponente deduceva innanzitutto che le somme richieste riguardavano periodi anteriori alla data
di deposito del ricorso per separazione giudiziale del 28.02.2022 e che comunque tali spese restavano
escluse da quelle di cui all'art. 1110 c.c., in quanto riguardavano non la conservazione ma la migliore
fruizione della cosa comune.
Si costituiva B.D. deduceva innanzitutto che i pagamenti risultavano tutti successivi alla
proposizione del ricorso per separazione giudiziale, e che comunque nel caso di specie andava
applicata la disciplina della comunione dei beni, in quanto l'appartamento era in comproprietà e
rimasto tale anche dopo la separazione, chiedeva altresì la condanna della D.S. al pagamento
dell'ulteriore somma di curo 719,09 a titolo di rimborso.
All'udienza del 24.01.24 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Bisogna innanzitutto osservare, che in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente
può avvalersi di tutti i mezzi di difesa che sono propri del convenuto, attraverso fatti che dimostrino
l'inesistenza o l'estinzione o la prescrizione del credito vantato dall'opposto.
Come contro altare, all'opposto grava il maggior onere probatorio circa la fondatezza del suo credito,
allorché quest'ultimo risulti provato, attraverso prove documentali quali ad esempio una semplice
fattura.
Il giudicante è investito dal potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda
di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso
fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può limitarsi ad
accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass.04.12.97 n.12311).
Nel procedimento monitorio la prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo
a norma degli artt.633 e 634 c.p.c. può essere qualsiasi documento meritevole di fede quanto ad
autenticità pur se privo di efficacia probatoria assoluta, proveniente anche dal debitore o dal terzo
che abbia intrinseca legalità, nel successivo giudizio di opposizione, il creditore può provare il suo
credito, prescindendo dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto, così come il debitore può
dimostrare l'inesistenza del preteso diritto del creditore (Cass, Sez.I 14.03.95 n.2929).
Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si segue la regola che la parte opposta
deve dimostrare l'esistenza del credito posto a fondamento dell'azione monitoria.
In effetti sembrerebbe una deroga dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c., che prevede che
ciascuno debba provare i fatti costituivi della propria pretesa, mentre incombe su colui che eccepisce
dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi l'onere di provarli.
A ben vedere, nell'opposizione a decreto ingiuntivo è l'opposto creditore che deve dimostrare i fatti
costitutivi della sua pretesa creditoria, non si tratta di alcuna regola diversa da quella ordinaria.
Fatta questa doverosa premessa, la domanda promossa da D.S.P. va rigettata per le seguenti
considerazioni.
Il presente giudizio ha per oggetto il rimborso del 50% delle spese sostenute dal sig. B.D.,
relativamente alle utenze elettriche, di un immobile in comproprietà con la ex coniuge, D.S.P.,
rimasto tale anche dopo l'ordinanza di separazione giudiziale del 15.07.2022, pronunciata dal
Tribunale Civile di Campobasso, dr. D.D..
La prova documentale del credito è stata fornita dall'opposto, con il deposito delle ricevute di
pagamento, relative all'utenza elettrica dell'immobile in comproprietà con la D.S.P., di cui ne chiede
il rimborso al 50 %.
Si osserva in diritto.
Nel caso di separazione tra coniugi, l'assegnazione della casa prescinde dagli aspetti patrimoniali e,
quindi, per il pagamento delle bollette vige la normativa ordinaria, ovvero Le bollette devono essere
pagate dal coniuge che usufruisce del servizio.
Il giudice può anche disporre diversamente, stabilendo che le utenze restino a carico del proprietario
dell'immobile, in sua assenza, le bollette deve pagarle l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale.
Nel caso in cui la casa coniugale resta in comunione, come nell'odierna fattispecie, valgono le regole
della comunione dei beni, di cui all'art. 1100 c.c. che regola la comunione di proprietà o di altro
diritto reale tra più persone.
Risulta evidente che a nulla rileva la proposizione della domanda di separazione, come vorrebbe far
intendere parte opponente.
L'art. 1104 c.c. infatti prevede che nel caso di comunione, ciascun partecipante deve contribuire nelle
spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune.
L'art. 1110 c.c. prevede, come regola, che il partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli
altri partecipanti o dell'amministratore, ha diritto al rimborso delle spese necessarie per la
conservazione della cosa comune.
In tema di spese relative alle parti comuni di un bene, la S.C. ha stabilito che l'obbligo di partecipare
ad esse incombe su tutti i comunisti in quanto appartenenti alla comunione ed in funzione delle
utilità che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire, così il diritto al rimborso pro quota delle
spese necessarie per consentire l'utilizzazione del bene comune secondo la sua destinazione spetta
al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri in forza della previsione dell'art.
1110 c.c., le cui prescrizioni debbono ritenersi applicabili, oltre che a quelle per la conservazione,
anche alle spese necessarie perché la cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l'utilità sua
propria secondo la peculiare destinazione impressale.
Ne consegue che vanno considerate alla stregua di spese necessarie al mantenimento della
funzionalità delle parti comuni di un edificio destinato ad abitazioni le spese relative non solo alla
conservazione degli impianti elettrico, idrico, di riscaldamento e di videocitofono, ma altresì quelle
intese al mantenimento della continuità nell'erogazione dei relativi servizi, non essendo più
condivisibile un'interpretazione degli artt. 1104 e 1110 c.c. che configuri come godimento, piuttosto
che come conservazione della funzione essenziale d'un immobile ad uso abitativo, l'ordinaria
erogazione dei servizi in questione, connaturati all'idoneità stessa dell'edificio a svolgere la sua
funzione non altrimenti che le sue componenti strutturali.
Consegue pertanto il diritto da parte del B., al rimborso del 50% delle spese sostenute relative alle
utenze elettriche dell'immobile in comproprietà con la sua ex coniuge D.S.P..
La domanda va pertanto rigettata.
Al rigetto della domanda consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza vengono liquidate come da dispositivo.
Per quanto concerne la domanda riconvenzionale di parte opposta, si osserva quanto segue.
Come già detto in precedenza, nel giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una sorta
di inversione: il convenuto-opposto formale è in realtà il creditore che ha già proposto la domanda,
mentre Fattore-opponente formale è invece il debitore.
Si pone pertanto il problema di chi possa proporre domande riconvenzionali in quel giudizio, se il
creditore o il debitore.
La Corte di Cassazione (sent. 13086/2007) ha ribadito il principio secondo cui nell'ordinario giudizio
di cognizione introdotto dalla opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, nella sua
posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, e non anche l'opposto,
che incorrerebbe nel divieto di proporre domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una
riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a trovarsi nella posizione
processuale di convenuto.
L'inosservanza del divieto, aggiunge la Corte, correlata all'obbligo del giudice di non esaminare nel
merito tale domanda, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, poichè costituisce una
preclusione all'esercizio della giurisdizione, che può essere verificata nel giudizio di cassazione
anche d'ufficio, ove sulla questione non si sia formato, pur implicitamente, il giudicato interno (Cass.
26 settembre 2005, n. 18786; Cass. 17 settembre 2004, n. 18767; Cass. 18 giugno 2004, n. 11415, tra le
tantissime).
Pertanto solo l'opponente, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande
riconvenzionali, e non anche l'opposto.
Un ultimissimo orientamento della S.C. in tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto
opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una
domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel
caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un 'eccezione riconvenzionale e sia
limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si
riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene
della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.
Fatta questa doverosa premessa, rilevato che la domanda riconvenzionale promossa dall'opposto,
verte su crediti diversi da quelli oggetto della causa di opposizione, trattandosi di periodi diversi, la
stessa va pertanto rigettata in quanto inammissibile.
P.Q.M.
il Giudice Onorario di Pace di Campobasso dott. Carlo Cennamo definitivamente pronunciando
sulla domanda proposta da D.S.P. contro B.D., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda promossa da D.S.P.;
2) conferma il decreto ingiuntivo n… /2022, reso dal Giudice di Pace di Campobasso in data 19.10.22;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi
in favore dell'avv…., procuratore antistatario di B.D., che liquida in Euro 100,00 per compensi fase
di studio, Euro 100,00 per compensi fase introduttiva, ed Euro 180,00 per compensi fase decisoria,
oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
4) rigetta la domanda riconvenzionale di B.D..
Conclusione
Così deciso in Campobasso, il 16 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 19 febbraio 2024.
Avv. Antonino Sugamele

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