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Sentenza

Revoca assegno di mantenimento se il coniuge avente diritto, dopo la separazione, instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza.
Revoca assegno di mantenimento se il coniuge avente diritto, dopo la separazione, instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza.
Cass. civ, sez. I, ord., 12 dicembre 2023, n. 34728

Presidente  Antonio – Relatore  Russo

Ove durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza o, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita, caratterizzato da assistenza morale e materiale come il matrimonio, viene meno l'obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all'assegno.
Avv. Antonino Sugamele

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