Provvedimenti "de potestate" emessi dal tribunale ordinario nell'ambito di giudizi di separazione e scioglimento del matrimonio - "Ante" riforma - Impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Fondamento.
Cassazione SEZ. UNITE CIVILI
SENTENZA N. 22423 DEL 25/07/2023
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - POTESTA' DEI GENITORI (TITOLARITA') - DECADENZA – PROCEDIMENTO.
I provvedimenti "de potestate" adottati dal tribunale ordinario, quando competente ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., nel corso dei giudizi aventi ad oggetto la separazione e lo scioglimento (o cessazione degli effettivi civili) del matrimonio, nel sistema normativo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, della Costituzione, trattandosi di provvedimenti temporanei incidenti su diritti soggettivi (in tal senso decisori) ma non definitivi, in quanto privi di attitudine al giudicato seppur "rebus sic stantibus", essendo destinati ad essere assorbiti nella sentenza conclusiva del grado di giudizio e, comunque, revocabili e modificabili in ogni tempo per una nuova e diversa valutazione delle circostanze.
06-01-2024 17:32
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