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Sentenza

Nel giudizio risarcitorio non opera il principio dispositivo con metodo acquisitivo, fondato sull’allegazione da parte del danneggiato di elementi di prova cui possa poi sopperire il giudice acquisendo in via istruttoria elementi di certezza non allegati, ma vige pienamente il principio dispositivo, che onera l’attore di fornire piena prova degli elementi della fattispecie risarcitoria.
Nel giudizio risarcitorio non opera il principio dispositivo con metodo acquisitivo, fondato sull’allegazione da parte del danneggiato di elementi di prova cui possa poi sopperire il giudice acquisendo in via istruttoria elementi di certezza non allegati, ma vige pienamente il principio dispositivo, che onera l’attore di fornire piena prova degli elementi della fattispecie risarcitoria.
SCUOLA – Monte ore per bambino autistico e risarcimento del danno

( Legge 5 febbraio 1992 n. 104, articolo 3)

Accolta la domanda di risarcimento del danno patito dai ricorrenti, genitori di un bambino affetto da DSA, per l’illegittima privazione del minore dell’integralità del sostegno scolastico, al riguardo evidenziandosi che la colpa dell’Amministrazione discende dal contrasto degli impugnati provvedimenti, con l’evidente necessità di integrale sostegno scolastico.

Quanto alla quantificazione del danno, il Collegio ha ritenuto di non poter concordare con la quantificazione determinata dai genitori, risultando certo, nel caso di specie, il dies a quo di produzione del lamentato pregiudizio, individuabile, nella data di approvazione del P.E.I. che illegittimamente non attribuiva al minore la totalità delle ore di sostegno (limitandosi a 18 ore), ma non essedno certo il dies ad quem, da farsi coincidere con il momento dell’attribuzione al medesimo delle ore mancanti, ossia con l’integrazione del monte ore, pari nella specie a 30.

Nel giudizio risarcitorio non opera il principio dispositivo con metodo acquisitivo, fondato sull’allegazione da parte del danneggiato di elementi di prova cui possa poi sopperire il giudice acquisendo in via istruttoria elementi di certezza non allegati, ma vige pienamente il principio dispositivo, che onera l’attore di fornire piena prova degli elementi della fattispecie risarcitoria. Nell’azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.

Tar Campania Napoli, sezione IV, sentenza 13 novembre 2024 n. 6188 - Pres. Severini, Cons. Est. Graziano

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 5749 del 2023, proposto da -
OMISSIS-, -OMISSIS-, quali esercenti la potestà sul minore, rappresentati e difesi dagli avvocati…,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Scuola Secondaria di I Grado "…, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a) del Piano Educativo Individualizzato anno scolastico 2023/2024 del 23 ottobre 2023;
b) del -OMISSIS-;
c) della -OMISSIS-;
d) della -OMISSIS- avente ad oggetto: "Assegnazione ore di sostegno alunno d.a. -OMISSIS- nato a
P. (N.) il (...)";
e) nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, se e
in quanto lesivo della posizione della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e della Scuola
Secondaria di I Grado "Borrelli" di Santa Maria La Carita';
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Premesso che i ricorrenti, in qualità di genitori dell'alunno minore -OMISSIS-, affetto da disturbo
dello spettro autistico, impugnano i provvedimenti specificati in epigrafe, con i quali, nonostante le
sue gravi patologie, l'Istituto scolastico Scuola secondaria di I grado "Borrelli" di Santa Maria la
Carità, ha disposto che egli sia è affiancato da un insegnante di sostegno per sole 18 ore settimanali
e non per l'intero orario scolastico (30 ore settimanali), malgrado i deficit cognitivi e neurologici;
in particolare gravano: a) il Piano Educativo Individualizzato per l'anno scolastico 2023/2024 del 23
ottobre 2023; b) il verbale della riunione G.L.O. (operativo) del 23 ottobre 2023; c) la -OMISSIS-; d) la
-OMISSIS- avente ad oggetto: "Assegnazione ore di sostegno alunno d.a. -OMISSIS- nato a P. (N.) il
(...)".
Lamentano che nonostante i loro solleciti, supportati da certificazione medica attestante la gravità
delle patologie sofferte dall'alunno e la continua richiesta di ore suppletive di insegnante di sostegno,
l'Istituto Scolastico resistente, in data 15 settembre 2022, con i provvedimenti impugnati, comunicava
ai genitori che all'alunno: "…sono state attribuite n. 18 ore di sostegno su posto EH su un tempo di
scuola di 30 ore settimanali, distribuite dal Lunedì al Venerdì";
i deducenti agiscono inoltre per la condanna dei convenuti resistenti al risarcimento di tutti i danni
patiti e patendi dal minore per effetto dell'assegnazione di sole 18 ore di sostegno - che ritengono
insufficienti a garantire la sua piena integrazione scolastica - nella misura che sarà quantificata in
corso di causa o nella misura che il Tribunale vorrà quantificare equitativamente;
Rammentato che la Sezione con Ordinanza n. 142 del 16 gennaio 2024 accoglieva la domanda
cautelare motivando nei seguenti termini la delibata sussistenza del fumus boni iuris nel gravame e,
versandosi in materia di giurisdizione esclusiva, impartendo il conseguente dettame di adozione
degli atti più idonei a tutelare interinalmente il diritto del minore per cui è causa:
"RITENUTO, all'esame sommario proprio della cognizione in sede cautelare, che il ricorso sia
provvisto del prescritto fumus boni juris, avuto riguardo alla patologia sofferta dal minore (e alla
riconosciuta gravità della stessa: art. 3, co.3, L. n. 104 del 1992 con altresì necessità di
accompagnamento) sul quale i ricorrenti esercitano la potestà genitoriale e che sussista il periculum
in mora, in ragione dell'avvio dell'anno scolastico;
RILEVATO infatti che può annettersi natura di sufficiente prova della reclamata necessità di sostegno
scolastico ai verbali di accertamento dell'handicap grave (all.ti.8 e 9 del ricorso) attestanti altresì il
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché al verbale del GLHO del 23 ottobre
2023 (all. 6 produz. cit.) nel quale si dichiara la "gravità del caso" e sancisce la correlata "necessità di
30 ore" di sostegno scolastico al fine di fronteggiare le esigenze di integrazione scolastica ed
inclusione del minore per cui è causa;
RITENUTO, pertanto, che l'istituto scolastico intimato debba provvedere, conformando all'uopo sia
il gravato Pei che il provvedimento di assegnazione delle ore del dirigente scolastico impugnati:
-ad assegnare al predetto minore un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie a coprire
il monte ore di frequenza settimanale pari a 30 (trenta) in considerazione della situazione di
handicap grave del medesimo, con copertura integrale dell'orario, non essendo sufficientemente
motivata l'assegnazione in un numero di ore inferiore (nella specie, 18) delle ore da poter assegnare
al minore per cui è causa;
RITENUTO di dover rinviare il giudizio alla camera di consiglio del 5 giugno 2024 al fine di
verificare l'ottemperanza al presente provvedimento cautelare, sollecitando l'amministrazione a
depositare nota sull'effettivo adempimento almeno 10 giorni prima della camera di consiglio così
fissata;
RITENUTO di riservare la regolazione delle spese per la fase cautelare all'esito della predetta camera
di consiglio";
Rammentato altresì che con successiva ordinanza collegiale n. 4766 del 30 agosto 2024, la Sezione,
stante il mancato adempimento dell'amministrazione al disposto deposito di nota circa l'effettivo
adempimento all'ordinanza cautelare n. 142/2024, disponeva l'acquisizione dall'Amministrazione di
documentati chiarimenti sul punto, così statuendo:
"Premesso che con Ordinanza 16 gennaio 2024, n. 142 la Sezione accoglieva la domanda cautelare
spiegata dai ricorrenti disponendo che "l'istituto scolastico intimato debba provvedere,
conformando all'uopo sia il gravato Pei che il provvedimento di assegnazione delle ore del dirigente
scolastico impugnati:
-ad assegnare al predetto minore un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie a coprire
il monte ore di frequenza settimanale pari a 30 (trenta) in considerazione della situazione di
handicap grave del medesimo, con copertura integrale dell'orario, non essendo sufficientemente
motivata l'assegnazione in un numero di ore inferiore (nella specie, 18) delle ore da poter assegnare
al minore per cui è causa", contestualmente rinviando il giudizio alla Camera di consiglio del 5
giugno 2024 al fine di verificare l'ottemperanza al riportato provvedimento cautelare e sollecitando
l'amministrazione a depositare nota sull'effettivo adempimento almeno 10 giorni prima della
Camera di consiglio così fissata;
Rilevato che in vista della alla Camera di consiglio del 5 giugno 2024 l'Amministrazione scolastica
onerata ha disatteso siffatta sollecitazione, non depositando la richiesta nota in ordine all'effettivo
adempimento all'Ordinanza cautelare n. 142/2024 e alla relativa assegnazione dell'insegnante di
sostegno per l'intero monte ore (30) di frequenza scolastica settimanale del minore per cui è causa,
né lumi al riguardo sono stati forniti da parte ricorrente, che ha presentato richiesta di passaggio in
decisione non intervenendo in Udienza;
Rilevato, peraltro, che dalla memoria prodotta dai ricorrenti in data 4 giugno 2024 si desumono
elementi assertivi circa l'intervenuto pressoché integrale adempimento da parte
dell'Amministrazione, all'incremento delle ore di sostegno scolastico disposto dalla Sezione,
affermandosi in tale memoria (pag.3) che l'Istituto resistente "aumentava di sole poche ore
l'insegnamento di sostegno al minore, passando da 18 a 27 ore", come emergerebbe da una non
meglio precisata memoria che sarebbe stata prodotta dalla resistente;
Ritenuto, pertanto, che occorre acquisire documentati chiarimenti da parte dell'Amministrazione
scolastica, in ordine all'effettivo (ancorché, in ipotesi, non integrale) adempimento all'Ordinanza
cautelare n. 142/2024, chiarimenti da produrre per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
entro giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notifica a cura di
parte ricorrente, ove anteriore, della presente Ordinanza;
Ritenuto di dover rinviare l'ulteriore trattazione della domanda cautelare alla Camera di consiglio
di cui al dispositivo" (ossia all'odierna camera di consiglio del 9 ottobre 2024);
Rilevato che l'Amministrazione non ha ottemperato al disposto incombente, non producendo i
richiesti chiarimenti in ordine all'effettivo (ancorché, in ipotesi, non integrale) adempimento
all'Ordinanza cautelare n. 142/2024;
Atteso che il procuratore costituito di parte ricorrente ha prodotto in data 3 ottobre 2024 memoria,
poi nuovamente depositata il 5 ottobre 2024, con la quale ha rappresentato che "al fine di fugare ogni
dubbio, si rappresenta che l'Istituto Scolastico resistente, sin dalla ordinanza interlocutoria n.
142/2024 provvedeva ad assegnare all'alunno -OMISSIS- le ore di sostegno necessarie passando da
18 alla cattedra completa", ed ha conseguentemente dichiarato la cessazione della materia del
contendere, instando, peraltro, per la pronuncia di condanna alle spese, nonché per il risarcimento
del danno.
Il Collegio, ravvisati i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata
ex art. 60 c.p.a., prende atto di quanto rappresentato da parte ricorrente e alla luce dell'istanza
formulata, opina di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co.5, c.p.a.,
risultando la pretesa di parte ricorrente integralmente soddisfatta nel corso del giudizio;
Rammentato che il provvedimento impugnato del dirigente, nonché il parimenti gravato P.E.I.,
recanti assegnazione al minore -OMISSIS-, di un numero inadeguato di ore di sostegno e pari a sole
18 ore risultano carenti di motivazione rapportata alla gravità della patologia sofferta dal medesimo
e alla necessità del correlato numero di ore di sostegno, essendo ancorati alla sola considerazione
dei vincoli imposti all'organico di diritto e dell'eventuale assegnazione di posti in deroga;
Considerato, conseguentemente, che la proposizione del ricorso ha all'evidenza avuto efficacia
causale sulla nuova manifestazione di volontà provvedimentale dell'Amministrazione, attuata
mediante l'assegnazione al minore per cui è causa, delle ore di sostegno nel numero richiesto dai
ricorrenti mediante il gravame in trattazione e disposto con la riportata ordinanza cautelare n.
42/2024;
Ritenuto, pertanto, che possa essere dichiarata la soccombenza virtuale dell'Amministrazione, con
la conseguente condanna al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, con
attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
Ritenuto che debba essere accolta anche la domanda di risarcimento del danno patito dai ricorrenti
per l'illegittima privazione del minore dell'integralità del sostegno scolastico, al riguardo
evidenziandosi che la colpa dell'Amministrazione discende dal patente contrasto degli impugnati
provvedimenti, con l'evidente necessità di integrale sostegno scolastico, dovendosi annettere rilevo
e valenza probatoria e tali fini , come del resto già posto in luce con l'Ordinanza cautelare n. 142/2016,
"ai verbali di accertamento dell'handicap grave (all.ti.8 e 9 del ricorso) attestanti altresì il
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché al verbale del GLHO del 23 ottobre
2023 (all. 6 produz. cit.) nel quale si dichiara la "gravità del caso" e sancisce la correlata "necessità di
30 ore" di sostegno scolastico al fine di fronteggiare le esigenze di integrazione scolastica ed
inclusione del minore per cui è causa";
Rammentato che in punto di responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo nell'azione ex
art. 30, c.p.a., "Il privato, che assume di essere stato danneggiato da un provvedimento illegittimo
dell'amministrazione pubblica, non è tenuto ad un particolare impegno per dimostrare la colpa della
stessa, potendosi limitarsi ad allegare l'errore compiuto e la illegittimità dell'atto, oltre alla mancanza
di diligenza" (T.A.R. Campania - Napoli, sez. I, 17/04/2023, n.2339);
Ritenuto, per converso, che non può l'Amministrazione invocare a discolpa, nel paradigma della
responsabilità ex lege aquilia de damno, che l'illegittimità provvedimentale si sia prodotta "non iure"
per effetto di incertezza normativa, difficoltà e dubbi interpretativi, oscillazioni giurisprudenziali
ovvero oscurità della fattispecie in punto di fatto e documentale, conformemente a nota
giurisprudenza;
Rilevato, quanto al nesso causale, che secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato della
Sezione (ex plurimis, cfr. TAR Campania - Napoli, Sez. IV, n. 3660/2024, n. 3534/2024 e n. 2367/2024),
la seppur temporanea sottrazione o diminuzione delle ore di sostegno, rispetto al monte ore dovuto
in virtù della patologia riscontrata nel minore e debitamente certificata, provoca inevitabilmente
danni allo sviluppo della personalità del minore stesso nonché alla famiglia;
Segnalato che in via equitativa, quanto alla quantificazione, la Sezione è orientata a riconoscere
forfettariamente l'importo di 1000,00 € per ogni mese di privazione dell'integrale monte ore di
sostegno necessarie al minore, a far tempo dalla data di adozione del provvedimento del dirigente
scolastico che ha assegnato il sostegno in misura inferiore, e fino alla data di integrazione del monte
ore;
Quanto al risarcimento del danno e, in particolare alla quantificazione del relativo ammontare in
virtù del periodo di tempo durante il quale il minore è stato privato dell'integralità del sostegno
scolastico, la difesa dei ricorrenti, sulla base della giurisprudenza della Sezione, correttamente citata,
che riconosce l'importo di € 1000,00 per ogni mese di siffatta privazione, conclude sostenendo che "
la quantificazione dei danni patiti dal minore è calcolabile in € 8.000,00 (ottenuto moltiplicano
€1000,00 per 8 mensilità", senza peraltro precisare gli estremi temporali di riferimento di detto
calcolo;
Ritiene infatti il Collegio di non poter concordare con tale quantificazione, atteso che nel mentre nel
caso di specie risulta certo il dies a quo di produzione del lamentato pregiudizio, individuabile,
come affermano i ricorrenti, nella data di approvazione del P.E.I. (23 ottobre 2023) che
illegittimamente non attribuiva al minore la totalità delle ore di sostegno (limitandosi a 18 ore), ma
già auspicava la necessità di una copertura di sostegno pari a 30 ore, viceversa non è certo il dies ad
quem, da farsi coincidere con il momento dell'attribuzione al medesimo delle ore mancanti, ossia
con l'integrazione del monte ore, pari nella specie a 30;
Rilevato che tale carenza è dipesa della mancata produzione da parte dell'Amministrazione del
provvedimento di assegnazione di tali ore aggiuntive, nonché dal non avere i ricorrenti
circostanziato la data dell'avvenuta integrazione, peraltro in ciò agevolati dal principio della
vicinanza alle fonti di prova.
Giova rammentare al riguardo, in punto di diritto, che nel giudizio risarcitorio non opera il principio
dispositivo con metodo acquisitivo, fondato sull'allegazione da parte del danneggiato di elementi di
prova cui possa poi sopperire il giudice acquisendo in via istruttoria elementi di certezza non
allegati, ma vige pienamente il principio dispositivo, che onera l'attore di fornire piena prova degli
elementi della fattispecie risarcitoria. Si è infatti anche di recente, ribadito che "Nell'azione di
responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo
acquisitivo proprio dell'azione di annullamento (..)" (Consiglio di Stato, Sez.VII , 15ovembre 2023 ,
n. 9796;nello stesso senso, Consiglio di Stato, sez. IV , 11/09/2023, n. 8259; T.A.R. Lazio - Roma, sez.
II, 18 maggio 2023, n. 8451).
Con la precisazione, peraltro, che nel caso, come quello di specie, di quantificazione equitativa del
danno, il principio dispositivo e il correlato onere della prova in capo al danneggiato declina sul
versante dell'acclaramento della durata del pregiudizio patito.
Osservato, invero, che per traguardare il richiesto importo di 8.000,00 Euro, occorrerebbe poter
affermare e provare che l'integrazione del sostegno sia avvenuta dopo 8 mesi dal 23 ottobre 2023,
ossia il 23 giugno 2024, il che non è affatto documentato; e, del resto, collide con la stessa
affermazione della memoria dei ricorrenti sopra riportata, secondo cui "al fine di fugare ogni dubbio,
si rappresenta che l'Istituto Scolastico resistente, sin dalla ordinanza interlocutoria n. 142/2024
provvedeva ad assegnare all'alunno -OMISSIS- le ore di sostegno necessarie passando da 18 alla
cattedra completa"; senonché l'ordinanza cautelare n. 142/2024 è stata pubblicata il 16 gennaio 2024,
ragion per cui, se, per ammissione degli stessi ricorrenti, l'Istituto resistente ha integrato le ore di
sostegno fin dalla citata ordinanza, ne consegue che il pregiudizio è durato all'incirca tre mesi.
Ritenuto quindi che l'Amministrazione, che in accoglimento della domanda attorea viene
condannata al risarcimento del danno per l'illegittima privazione della totalità del sostegno
scolastico ai danni del minore -OMISSIS-, debba altresì essere onerata (criterio di determinazione
del quantum dettato ai sensi dell'art. 30, co.4, c.p.a.), di calcolare l'importo di 1000,00 € da riconoscere
alla parte ricorrente per ogni mese, con decorrenza dal 23 ottobre 2023 - data di adozione del P.E.I.
2023/2024 - e fino alla data dell'effettiva integrazione del monte ore di sostegno (non sono infatti
emersi elementi atti ad inferire che detta integrazione sia avvenuta solo quando il procuratore della
ricorrente l'ha dichiarata, ossia a con la suindicata memoria del 5 ottobre 2024, e non
antecedentemente);
Considerato, per converso, che avendo i ricorrenti, con la più volte citata memoria del 5 ottobre
20234, affermato che l'Istituto Scolastico resistente provvedeva ad assegnare all'alunno -OMISSIS- le
ore di sostegno necessarie passando da 18 alla cattedra completa, sin dalla ordinanza interlocutoria
n. 142/2024, ed essendo stata la stessa comunicata all'Amministrazione dalla Segreteria della Sezione
in data 16 gennaio 2024 (come risulta dal Sistema informativo della G.A.), emerge un elemento di
certezza, ovverosia che l'integrazione delle ore di sostegno è avvenuta non prima di mesi tre dal 23
ottobre 203; ragion per cui il Collegio può, intanto, riconoscere ai ricorrenti l'importo di € 3.000,00 a
titolo di danno non patrimoniale ex art. 2059, c.c. sub specie di danno esistenziale sofferto dal
minore; fermo restando che la parte residua di risarcimento del danno, rapportata all'ulteriore
periodo di protrazione della illegittima privazione dell'integralità del sostegno, sarà quantificata
dall'Istituto scolastico resistente, in contraddittorio con i ricorrenti (entrambe le parti, in realtà, sono
in grado di pervenire agevolmente ad una data certa, trattandosi di un dato di comune conoscenza);
Ritenuto, quindi, che l'Amministrazione, in accoglimento della domanda attorea debba essere
condannata, sulla scorta di quanto sopra osservato, al risarcimento del danno per l'illegittima
privazione della totalità del sostegno scolastico ai danni del minore -OMISSIS-, a corrispondere ai
ricorrenti l'importo di € 3.000,00 (tremila), salvo l'eventuale maggior danno, calcolato, ex art. 30, co.4,
c.p.a., in applicazione del criterio dianzi illustrato; l'importo complessivo così quantificato dovrà
essere maggiorato di interessi legali e rivalutazione maturandi dalla data di pubblicazione della
presente sentenza all'effettivo soddisfo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale la Campania (Sezione Quarta), definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l'Amministrazione scolastica resistente al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti,
liquidato in € 3.000,00 (tremila), fatto salvo l'eventuale maggior danno calcolato, ex art. 30, co.4,
c.p.a., in applicazione del criterio di cui in parte motiva, maggiorato di interessi legali e rivalutazione
maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
Condanna l'Amministrazione scolastica resistente a corrispondere ai ricorrenti le spese di lite, che
liquida in Euro 1500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore
dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4,
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo
52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione
del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a
rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Conclusione
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l'intervento dei
magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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