Nel caso di specie, erano emersi i requisiti specifici per la deroga al regime generale dell’affido condiviso, essendo stata pronunciata nei confronti del padre del minore, la sentenza con cui gli veniva applicata, su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., la pena di due anni di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per il reato di cui all’articolo 600-quater, comma due, c.p. con la pena accessoria delle interdizione perpetua da qualsisia ufficio attinente alla tutela, alla curatela ed all’amministrazione di sostegno.
Tribunale Pisa, Sentenza, 22 agosto 2023 n. 1047 - Presidente Relatore Polidori
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eleonora Polidori - Presidente Relatore
dott. Laura Pastacaldi - Giudice
dott. Teresa Guerrieri - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8/2021 promossa da:
XXXXX XXXXX (C.F. XXXXX), con il patrocinio dell'Avv. …elettivamente domiciliata in Pisa,
Corso…., presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE
contro
XXXXX XXXXX (C.F. XXXXX) con il patrocinio dell'Avv. ….elettivamente domiciliato in …Via
….presso lo studio del difensore
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: ricorso per lo scioglimento del matrimonio
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 04.01.2021 la sig.ra XXXXX XXXXX chiedeva fosse pronunciato lo
scioglimento del matrimonio contratto in data XXXXX con il sig. XXXXX XXXXX, dalla cui unione
nasceva in data 21.06.2015 il figlio XXXXX XXXXX, oggi di otto anni.
La separazione tra le parti veniva omologata dal Tribunale di Pisa con decreto del XXXXX. Gli
accordi tra le parti prevedevano che i sig. XXXXX potesse vedere il figlio due volte alla settimana
con incontri protetti e che una volta al mese fosse la madre ad accompagnare il minore a Pisa (luogo
di residenza del resistente), anche al fine di favorire l'incontro del minore con i nonni paterni.
La sig.ra XXXXX precisava che il sig. XXXXX nel settembre 2017 veniva arrestato e sottoposto a
procedimento penale per il reato di cui all'art. XXXXX. (in realtà XXXXX c.p., n.d.r.).
Con memoria integrativa del 03.06.21 Parte ricorrente precisava che non corrisponde al vero che il
sig. XXXXX si è sottoposto a un lungo percorso riabilitativo né che questi si è sempre reso disponibile
a recarsi presso la residenza del figlio a La Spezia. Il documento allegato dal resistente relativo al
percorso riabilitativo - precisava la sig.ra XXXXX - non attesta infatti alcuna valutazione positivista
sull'esito del percorso stesso.
Con la prima memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. Parte ricorrente chiedeva la modifica dei
provvedimenti provvisori e urgenti assunti all'udienza del 17.05.2021 e, in particolare, disporsi
l'attivazione di una assistenza domiciliare duranti gli incontri padre-figlio laddove non fosse
possibile garantire la presenza di altri familiari insieme al padre. La sig.ra XXXXX motivava tale
richiesta alla luce della pena detentiva irrogata al sig. XXXXX per la detenzione di materiale
pedopornografico, con l'aggravante dell'ingente quantità e la pena accessoria della interdizione a
tutti gli uffici che prevedono la presenza di minori (pena accessoria di cui la ricorrente è venuta a
conoscenza solo nel presente procedimento).
Quanto agli aspetti patrimoniali, la ricorrente dichiarava di avere una busta paga di 680,00 Euro, di
pagare un affitto di 450,00 Euro e di non ricevere aiuti economici dal suo attuale compagno privo di
una occupazione lavorativa.
Con note di trattazione scritta in funzione di partecipazione all'udienza del 06.04.23 Parte ricorrente
precisava come segue:
- Disporsi l'affiso esclusivo del figlio XXXXX a sé medesima;
- Ordinare al sig. XXXXX la frequenza costante di una terapia per la gestione delle pulsioni e la
ricerca delle cause del disturbo, percorso di cui dovrà tenere informata anche la sig.ra XXXXX
nell'esclusivo interesse del figlio;
- Disporsi che il sig. XXXXX possa vedere il figlio a La Spezia ogni volta che vuole e di prenderlo a
La Spezia e portarlo presso di sé a Pisa un giorno ogni due settimane (o, in assenza di
impegni del figlio o della madre, anche ogni settimana), dalle ore 9:30 in poi fino alle ore 21:00, in
cui lo riporterà a casa, tale giorno sarà preferibilmente il sabato o la domenica, previo accordo con
la madre;
- Disporsi che XXXXX trascorra le festività di Natale, Pasqua e la festa di compleanno con la madre
e che il padre potrà passare con il minore un giorno durante le vacanze di Pasqua, nel fine settimana
successivo la Pasqua, due giorni durante le vacanze di Natale e Capodanno comunicando i giorni
alla madre con largo anticipo al fine di coordinarsi anche con le ferie di quest'ultima. I giorni e gli
orari saranno preferibilmente durante il fine settimana, sempre seguendo gli orari di prelevo da casa
della madre a La Spezia dalle ore 9:30 e di rientro a casa la sera entro le ore 21:00. Per le vacanze
estive di XXXXX, il padre potrà scegliere una settimana o due settimane non consecutive, da
comunicare alla madre entro la fine di aprile di ogni anno, per passare alcuni giorni con XXXXX
senza pernottamento, tempo in cui il padre potrà venire a trovare XXXXX anche più giorni
consecutivi dalla mattina alla sera, ove il bambino si trovi con la madre o la nonna, oppure portarlo
altrove, sempre dalla mattina alla sera, previa comunicazione delle date e delle mete in questione
con largo anticipo;
- Porsi a carico del sig. XXXXX l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore versando alla
madre un assegno mensile di Euro 350,00, oltre al 75% delle spese straordinarie che dovranno esser
anticipate a mesi alterni da ciascun genitore;
- Disporsi che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% dalla sig.ra XXXXX.
In data 22.04.21 si costituiva in giudizio il sig. XXXXX XXXXX che contestava integralmente quanto
riportato dalla ricorrente e riferiva di essersi reso disponibile, in sede di separazione, all'affido
esclusivo del figlio minore alla madre per via della tenerissima età che aveva all'epoca il bambino e
per le problematiche penali che lo avevano coinvolti, per le quali ha scontato un periodo di
carcerazione di circa un anno in relazione ai fatti di reato di cui all'art. 600-quater c.p.c ommessi
nell'anno 2017.
Parte resistente precisava di aver continuato a vedere il figlio con cadenza regolare anche nel periodo
in cui scontava la pena e di essersi sottoposto nell'istituto penitenziario ad un lungo percorso
riabilitativo continuato, anche a seguito della scarcerazione, al "Centro di ascolto uomini
maltrattanti", dove il resistente ha diradato gli incontri solo nell'ultimo periodo per cercare una
stabile occupazione lavorativa.
Il sig. XXXXX riferiva di aver tenuto negli anni successivi alla scarcerazione un comportamento
corretto sia nei confronti della moglie che nel figlio, tanto che lui e la sig.ra XXXXX avevano, di
comune accordo, deciso di non coinvolgere i Servizi Sociali per l'organizzazione degli incontri
padre-figlio, incontri che si sono svolti spontaneamente e senza la presenza di terze persone. In
particolare, il sig. XXXXX precisava di vedere il figlio presso la sua abitazione una volta al mese,
quando la sig.ra XXXXX lo accompagna e lo lascia con lui e/o i nonni per poi andarlo a riprendere
prima di cena, nonché una volta a settimana a La Spezia (luogo di residenza del minore).
Quanto agli aspetti patrimoniali, il sig. XXXXX precisava di aver corrisposto regolarmente alla sig.ra
XXXXX il contributo al mantenimento per il figlio sino a novembre 2020 e di esser rimasto indietro
di tre mensilità a causa della mancanza di lavoro, reperito solo nella seconda metà di febbraio 2021,
mese in cui è stato assunto con contratto a tempo determinato presso la XXXXX dove svolge
mansioni di operaio percependo circa 1300,00 Euro mensili.
Tanto premesso, il sig. XXXXX concludeva per l'accoglimento della domanda di scioglimento del
matrimonio alle seguenti condizioni:
- Disporsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore XXXXX, con collocamento
prevalente presso la madre;
- Disporsi che egli possa vedere il figlio un pomeriggio durante la settimana quando, previo accordo
con la madre, potrà recarsi a La Spezia. Il fine settimana il padre potrà tenere con sé il figlio dal
sabato dopo la scuola sino alla domenica sera quando lo riporterà presso l'abitazione della madre a
fine settimana alternati. Nel periodo delle vacanze scolastiche (natalizie, XXXXX e/o ponti) il figlio
potrà trascorrere 3-4 giorni con il padre, previo accordo con la madre. Durante le vacanze estive il
padre potrà tenere il figlio con sé 15 giorni anche non consecutivi accordandosi con la madre per i
relativi periodi. Quanto alle principali festività (Natale, Capodanno, Befana, Pasqua) nonché per il
compleanno del figlio i genitori seguiranno il principio dell'alternanza, il tutto salvo migliori accordi
tra i genitori;
- Porsi a suo carico l'obbligo di corrispondere alla sig.ra XXXXX l'assegno mensile di Euro 200,00 a
titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Disporsi che l'assegno familiare sia percepito per l'intero della sig.ra XXXXX.
Con memoria integrativa del 27.07.21 Parte resistente precisava di aver iniziato un percorso
psicologico di tipo cognitivo-comportamentale con la psicoterapeuta dott.ssa R. per la risoluzione
dei suoi pregressi problemi. Quanto agli aspetti patrimoniali il resistente si dichiarava disposto a
contribuite al mantenimento del figlio con un assegno mensile di Euro 200,00, oltre al 50% delle
spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore.
Con la prima memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. il resistente ribadiva la sua opposizione a che gli
incontri padre-figlio avvengano alla presenza dei Servizi Sociali e/o di assistenti domiciliari poiché
la presenza di terze persone destabilizzerebbe il minore, il quale frequenta volentieri il padre.
All'udienza del 17.05.21, il Presidente, sentiti i coniugi, esperiva il tentativo di conciliazione che dava
esito negativo e confermava le condizioni della separazione fatta eccezione per il contributo al
mantenimento del figlio a carico del sig. XXXXX che veniva aumentato ad Euro 250,00 mensili.
Quanto alle modalità di frequentazione il Presidente disponeva che il padre potesse vedere il figlio
ogni volta lo desiderasse previo preavviso e quanto meno una volta a settimana, da individuarsi in
mancanza di diverso accordo nella domenica, quando lo preleverà dall'abitazione di La Spezia
tenendolo con sé dalle ore 10:00 alle ore 21:00 e che una volta al mese e, in particolare, o il sabato o
la domenica sia la madre ad accompagnare il bambino dal padre garantendo una presenza del bimbo
col padre di almeno tre ore. Alla medesima udienza il Presidente nominava sé stessa giudice
istruttore e fissava dinanzi a sé l'udienza del 16.09.21. All'udienza del 16.09.21, su richiesta delle
parti, il Giudice concedeva i termini massimi di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. All'udienza del
20.01.22 il Giudice ammetteva le prove richieste dalle parti e rimetteva la causa al Collegio per la
sentenza parziale, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. In data 03.05.22 veniva
pronunciata la sentenza richiesta e con ordinanza emessa nella stessa data veniva fissata per
l'escussione dei testi l'udienza del 06.10.22. All'udienza del 06.01.22 si procedeva all'ascolto del teste
sig.ra XXXXX (madre della ricorrente) e del teste sig.ra XXXXX XXXXX (sorella del resistente).
All'udienza del 26.01.23 si procedeva all'ascolto del teste sig.ra XXXXX (madre del resistente) e
veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 06.04.23. Con Provv. del 7 aprile
1923, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
È già stato pronunciato con sentenza parziale lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra
XXXXX XXXXX e il sig. XXXXX XXXXX. Le questioni controversie da decidere sono l'affidamento
del figlio minore XXXXX, le modalità di frequentazione con il genitore non collocatario e l'assegno
di mantenimento. Le parti hanno concordato che l'assegno unico venga percepito per l'intero della
sig.ra XXXXX.
La ricorrente ha insistito per l'affido esclusivo a se medesima del figlio minore XXXXX.
L'art. 337-quater c.c. prevede, al co. 1, che: "Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo
dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario
all'interesse del minore".
L'affidamento esclusivo si pone, pertanto, come una soluzione eccezionale, derogativa della regola
dell'affidamento condiviso, da adottarsi esclusivamente ove risulti la condizione di manifesta
carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da recare un concreto pregiudizio all'interesse
del minore.
Nel caso di specie, sembrano emersi i requisiti specifici per la deroga al regime generale dell'affido
condiviso.
Difatti, nei confronti del sig. XXXXX è stata pronunciata dal XXXXX la sentenza n. XXXXX del
XXXXX, con cui gli veniva applicata su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. la pena di due
anni di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 600-quater, comma due, c.p.
con la pena accessoria delle interdizione perpetua da qualsisia ufficio attinente alla tutela, alla
curatela ed all'amministrazione di sostegno (v. doc. allegato alla comparsa di costituzione e risposta
del 27.07/21).
Al riguardo è emerso che il sig. XXXXX non ha completato alcun percorso riabilitativo specifico.
Nella relazione del "Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti" del XXXXX si legge infatti che il sig.
XXXXX ha intrapreso nel carcere di Sollicciano un percorso di gruppo per uomini autori di reati
sessuali nei confronti di minori, percorso però che il resistente non ha proseguito in modo costante
una volta uscito dal carcere (v. doc. allegato alla comparsa di costituzione e risposta del 22.04.21). La
costanza nella frequentazione del percorso - come si legge dalla relazione - è però un prerequisito
necessario per la buona riuscita del percorso stesso (v. doc. allegato alla comparsa di costituzione e
risposta del 22.04.21).
Anche la certificazione della dott.ssa XXXXX, psicoterapeuta che ha preso in carico il sig. XXXXX il
03.06.2021 (v. doc. allegato alla comparsa di costituzione e risposta del 27.07.21) nulla prova se non
che questi abbia intrapreso un generico percorso di psicoterapia di tipo cognitivo-comportamento
con frequenza quindicinale e con un atteggiamento collaborativo e disponibile (v. doc. allegato al
deposito del 06.12.21 di Parte resistente).
In altre parole, non vi è alcuna prova che il sig. XXXXX abbia seguito con costanza ed esiti positivi
percorso riabilitativo per la grave condotta tenuta.
In definitiva, in ossequio alle considerazioni sopradette e, in particolare, alla luce dei gravi fatti per
cui il sig. XXXXX è stato condannato che tra l'altro hanno reso necessaria la pena accessoria
dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio inerente la tutela, la curatela e l'amministrazione di
sostegno, e della mancata prova che questi abbia portato a compimento un percorso riabilitativo
specifico, devono ritenersi sussistenti i presupposti per far luogo all'affidamento esclusivo del figlio
XXXXX alla sig.ra XXXXX con collocazione abitativa presso la stessa.
Quanto al regime di frequentazione padre-figlio, si ritengono meritevoli di accoglimento le modalità
richieste dalla madre in quanto, benché non prevedano il pernotto del minore presso il padre, sono
comunque ampie e garantiscono al minore il pieno diritto alla bigenitorialità, ossia il diritto del figlio
a intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori.
Le modalità di frequentazione padre-figlio articolate dalla sig.ra XXXXX appaiono inoltre in linea
con i provvedimenti provvisori e urgenti assunti all'udienza del 17.01.2021 e confacenti al benessere
del minore, il quale ha un buon rapporto tanto con la madre che con il padre. In merito a questo
occorre infatti evidenziare come nel corso dell'istruttoria è emerso che il minore XXXXX trascorre
volentieri il tempo con sig. XXXXX, descritto dalla teste sig.ra XXXXX XXXXX (sorella del resistente)
come un padre attento e affettuoso (v. verbale di udienza del 06.10.22). Anche la sig.ra XXXXX
(madre della ricorrente), chiamata a descrivere il comportamento tenuto dal sig. XXXXX durante gli
incontri con il figlio, ha risposto che questi è sereno, gioca insieme al figlio e mangiano insieme (v.
verbale di udienza del 06.10.22). Quando detto è stato riferito anche dalla sig.ra XXXXX (madre del
resistente), sentita all'udienza del 26.01.23. La sig.ra XXXXX ha descritto il minore come un bambino
gioioso a cui piace molto giocare, cosa che fa frequentemente insieme al padre dal quale si allontana
con dispiacere (v. verbale di udienza del 26.01.23).
In definitiva, può essere accolto il calendario di frequentazione padre-figlio articolato dalla sig.ra
XXXXX che fino ad ora ha permesso al minore di mantenere rapporti continuativi e sereni con il sig.
XXXXX. Questi potrà quindi vedere il figlio a La Spezia ogni volta che vorrà previo preavviso alla
madre e, sempre previo accordo con la madre, potrà portarlo presso di sé a Pisa un giorno ogni due
settimane (o, in assenza di impegni del figlio o della madre, anche ogni settimana), preferibilmente
nei giorni di sabato o domenica dalle ore 9:30 fino alle ore 21:00, ora in cui lo riporterà a casa.
Il minore trascorrerà con il padre un giorno durante le vacanze di Pasqua e due giorni durante le
festività di Natale e Capodanno. Detti giorni (che saranno cominciati alla madre in anticipo al fine
di coordinarsi anche con le ferie di quest'ultima) saranno preferibilmente durante il fine settimana,
sempre seguendo gli orari di prelevo da casa della madre a La Spezia dalle ore 9:30 e di rientro a
casa la sera entro le ore 21:00.
Durante le vacanze estive il sig. XXXXX potrà scegliere una settimana o due settimane non
consecutive, da comunicare alla madre entro la fine di aprile di ogni anno, per passare alcuni giorni
con XXXXX senza pernottamento. Il padre potrà quindi andare a trovare XXXXX anche più giorni
consecutivi
dalla mattina alla sera, ove il bambino si trovi con la madre o la nonna, oppure portarlo altrove,
sempre dalla mattina alla sera, previa comunicazione delle date e delle mete in questione.
Quando al contributo da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio occorre considerare
i redditi percepiti dalle parti e i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore.
In particolare, il sig. XXXXX ha dichiarato di esser stato assunto nella seconda metà di febbraio 2021
presso la XXXXX, sita in XXXXX dove svolge mansioni di operaio. Dalle buste paga depositate in
atti (v. documenti depositate da Parte resistente in data 19.01.23) risulta che il sig. XXXXX percepisce
uno stipendio mensile di circa 1.500,00 (la busta paga di novembre 2022 riporta un importo netto di
Euro 1.499,00, quella di dicembre 2022 di Euro 1.473,00). Il sig. XXXXX paga mensilmente la rada del
mutuo pari ad Euro 450,00, circostanza questa riferita anche dalla teste sig.ra E. XXXXX (sorella del
resistente), sentita all'udienza del 06.10.22 (v. verbale di udienza del 06.10.22). Di contro, la sig.ra
XXXXX ha dichiarato di lavorare come cameriera, di percepire uno stipendio mensile di circa 700,00
Euro (v. doc allegati in data 31.01.23 da Parte ricorrente) e di pagare un canone di affitto di 450,00
Euro mensili.
Orbene, considerata la situazione reddituale e patrimoniale delle parti e, in particolare, l'attività
lavorativa del resistente e il tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore, occorre porre
a carico del padre un assegno mensile di Euro 350,00 per il mantenimento del figlio da corrispondere
alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese.
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio devono invece rimanere a carico di entrambi
i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, devono gravare a carico di Parte resistente,
soccombente in ordine alla domanda di affido condiviso del minore, alle modalità di frequentazione
del genitore non collocatario e alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, fino alla
concorrenza di un terzo, nell'importo liquidato in dispositivo, con il versamento diretto in favore
dell'Erario a condizione della definitiva ammissione della XXXXX al beneficio del patrocinio a spese
dello Stato ma senza il dimezzamento dei compensi alla stregua del condivisibile orientamento della
Suprema Corte, secondo cui " In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la
parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a
quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n.
115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del
medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di
patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione
del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente
sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso
di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di
mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua
globalità (Cass. sez. II, sentenza n. 19 del 3 gennaio 2020)".
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da XXXXX XXXXX (C.F. XXXXX)
nei confronti di XXXXX XXXXX (C.F. XXXXX), in ordine alle condizioni del divorzio già pronunciato
con sentenza parziale del 03.05.22, così provvede: 1. Affida il figlio minore XXXXX in via esclusiva
alla sig.ra XXXXX XXXXX con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la stessa;
2. Dispone che il sig. XXXXX XXXXX possa vedere e tenere con sé il figlio a La Spezia ogni volta che
vorrà previo preavviso alla madre e, sempre previo accordo con la madre, potrà portarlo presso di
sé a Pisa un giorno ogni due settimane (o, in assenza di impegni del figlio o della madre, anche ogni
settimana), preferibilmente nei giorni di sabato o domenica dalle ore 9:30 fino alle ore 21:00, ora in
cui lo riporterà a casa.
Il minore trascorrerà con il padre un giorno durante le vacanze di Pasqua e due giorni durante le
festività di Natale e Capodanno. Detti giorni (che saranno cominciati alla madre in anticipo al fine
di coordinarsi anche con le ferie di quest'ultima) saranno preferibilmente durante il fine settimana,
sempre seguendo gli orari di prelevo da casa della madre a La Spezia dalle ore 9:30 e di rientro a
casa la sera entro le ore 21:00.
Durante le vacanze estive il sig. XXXXX potrà scegliere una settimana o due settimane non
consecutive, da comunicare alla madre entro la fine di aprile di ogni anno, per passare alcuni giorni
con XXXXX senza pernottamento. Il padre potrà quindi andare a trovare XXXXX anche più giorni
consecutivi dalla mattina alla sera, ove il bambino si trovi con la madre o la nonna, oppure portarlo
altrove, sempre dalla mattina alla sera, previ comunicazione delle date e delle mete in questione;
3. Pone a carico del sig. XXXXX XXXXX l'obbligo di corrispondere alla sig.ra XXXXX XXXXX
l'importo mensile di Euro 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio XXXXX importo
annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo
bonifico bancario;
4. Dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie (sanitarie,
scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate; il genitore che ritiene
necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando
se possibile la spesa presuntiva; l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro dieci
giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso; in caso di
mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa, l'altro
genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di dieci giorni dalla presentazione mediante
invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
5. Dispone che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% dalla sig.ra XXXXX;
6. Condanna il sig. XXXXX XXXXX a rifondere all'Erario le spese di lite fino alla concorrenza di un
terzo del totale, spese che liquida, per l'intero, in Euro 6.000,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e
rimborso forfettario come per legge.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile
del Comune di XXXXX per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di
cui all'art. 5 della Legge sul divorzio.
Conclusione
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 22 agosto 2023.
Depositata in Cancelleria il 22 agosto 2023
15-03-2024 20:54
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