Matrimonio - Coniugi - Doveri verso i figli (Cc, articoli 147, 155; legge 54/2006, articolo 1)
Osserva il Tribunale di Livorno come il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall’articolo 147 c.c., obblighi i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell’articolo 155 c.c., come sostituito dall’articolo 1 della legge n. 54/2006, il quale, nell’imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Segnatamente, a seguito della separazione personale continua a trovare applicazione l’articolo 147 c.c., e, poiché lo standard di soddisfazione delle esigenze dei figli (come innanzi accennate) è correlato anche al livello economico-sociale del nucleo familiare, il parametro di riferimento, ai fini della quantificazione del concorso nei predetti oneri, è costituito non soltanto dalle esigenze dei figli, ma anche dalle sostanze e dai redditi, nonchè dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, che, rappresentando l’insieme delle risorse economiche a disposizione della famiglia, consentono di valutare il tenore di vita dalla stessa goduto nel corso della convivenza, al quale dev’essere rapportato il contributo in esame.
Infine, si consideri che le vere spese straordinarie non sono prevedibili e, per la loro rilevanza e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, con la conseguenza che la loro sussistenza giustifica un accertamento giudiziale specifico a seguito dell’esercizio di apposita azione.
Tribunale di Livorno, sentenza 29 ottobre 2024 n. 1089
Tribunale di Livorno, Sentenza n. 1089/2024 del 29-10-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. ### /2024 promossa da:
### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente
domiciliato in ### presso il difensore avv. ### ATTORE/I
contro ### (C.F. ###), CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Trattasi di un giudizio di regolamentazione dell'affidamento e
mantenimento del figlio della coppia, in cui la ricorrente ha chiesto
l'affidamento esclusivo del minore, rassegnando le seguenti
conclusioni: “###mo Tribunale di Livorno affinché, espletati gli
adempimenti di rito e fissata l'udienza di comparizione delle parti,
### • preliminarmente, in sede di provvedimenti indifferibili ex art.
473-bis.15 cpc adottare decreto provvisoriamente esecutivo con cui
si dispone l'affidamento esclusivo rafforzato (in subordine esclusivo),
del minore ### alla madre ### con mantenimento della residenza
anagrafica e collocazione presso la stessa in ###, via ### ### ; •
in via principale, disporre l'affidamento esclusivo rafforzato (in
subordine esclusivo), del minore ### alla madre ### con
mantenimento della residenza anagrafica e collocazione presso la
stessa in ###, via ### n. ### ; • disciplinare il diritto di visita del
padre, là ove dallo stesso richiesto, con le modalità ed i tempi ritenuti
adeguati ma comunque in modalità protetta e con il supporto di figure
professionali adeguate, anche vista la diagnosi di disturbo dello
spettro autistico del minore ed i precedenti penali del padre; • porre
a carico del padre un contributo al mantenimento mensile del figlio in
misura non inferiore ad euro 400,00, oltre rivalutazione ### o
comunque in altra misura che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito
dell'espletamento della trattazione della presente causa, oltre al
rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore del
figlio da parte della madre, come da protocollo CNF che si allega;
disporre che la sig.ra ### benefici per intero dell'assegno ###
versato dall'### in favore del figlio minore; • con vittoria di spese e
compensi del presente giudizio.” Nella contumacia del convenuto, la
causa è stata istruita documentalmente e acquisendo una relazione
dei ### sociali relativa alla indagine socio familiare da loro svolta sul
nucleo del minore. 2. Venendo a trattare delle domande relative ai
provvedimenti accessori in primo luogo va deciso in ordine
all'affidamento della prole.
In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di
legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento
dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale
rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole,
privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al
massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo
familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del
minore; l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base
di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di
crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui
il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare
riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di
comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto,
nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue
consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla
regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua
applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la
duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento
esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in
positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo
sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore
( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n.
6535 del 2019).
Nel caso in esame, va accolta la domanda di affidamento esclusivo da
parte della madre.
Il resistente risulta irreperibile, anche i ### sociali hanno tentato di
rintracciarlo, ma invano; lo stesso da più di un anno non vede il figlio
e non si occupa del suo mantenimento, il bambino infatti vive con la
madre e la nonna materna, nella casa di questa ultima, e la ricorrente
può contare per la crescita del figlio solo sull'aiuto dei suoi genitori.
### inoltre, dopo la fine del rapporto di coppia è stato ammonito dal
### per atti persecutori nei confronti della ricorrente e delle persone
che a lei stanno vicine, come peraltro, dimostrano i messaggi
gravemente minatori prodotti dalla stessa ### inviati anche al datore
di lavoro della stessa. La ricorrente, da ultimo, ha anche sporto
formale denunciaquerela e ha riferito in udienza che avrebbe di
recente avuto contatti epistolari con il resistente che si sarebbe
trovato a ### per fatti reato legati allo spaccio di sostanze
stupefacenti.
Al contrario, secondo la relazione dei ### risulta che la madre del
bambino e il suo nucleo familiare si preoccupano della crescita del
minore in modo adeguato e costruttivo e che anche il domicilio in cui
il bambino vive è idoneo alla sua serena crescita.
C'è da rilevare, infine, che ### è seguito presso la fondazione ###
per un sospetto disturbo dello spettro autistico, quindi, sia sul piano
sanitario che su quello della istruzione, necessita di un centro
decisionale pronto e sicuro, ad oggi costituito dalla sola madre.
Pertanto, alla madre va assegnato anche il potere di prendere da sola
ogni decisione, anche quelle di maggiore importanza, relative alla
salute e istruzione del figlio.
Quanto alla frequentazione padre figlio, allo stato, stante la condotta
trascurante del padre verso il figlio e il contegno persecutorio verso la
madre del bambino, appare necessario prevedere un divieto di
frequentazione libera e che ove il padre intenda riprendere le visite
con il minore, i ### organizzino un calendario di incontri protetti,
secondo le tempistiche e setting ritenuti più opportuni. 3. Tanto
premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova
ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole,
stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una
molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo
alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo,
sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna
predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile
organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità
di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo
dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio
2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di
provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al
proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella
determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di
vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse
economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso
ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura
da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso in esame, come detto, la ricorrente vive con la di lei madre
e non ha spese di alloggio, la stessa ha un reddito di circa 1400,00
euro al mese e provvede al mantenimento diretto del figlio in modo
esclusivo.
Il resistente ad oggi è irreperibile, non è dato sapere se è ancora in
stato di detenzione e se lavori; tuttavia lo stesso, tenuto conto della
giovane età, ha sicuramente capacità lavorativa generica e, quindi,
deve contribuire al mantenimento del bambino. Appare congruo
fissare un contributo al mantenimento di € 300,00 al mese, oltre il
50% delle spese straordinarie. 4. Le spese di lite, stante il contegno
del resistente e l'esito del giudizio, vanno poste a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla causa RG n. ### del
2024: 1. Affida il minore in via esclusiva alla madre, con collocamento
prevalente presso di lei; 2. conferisce alla madre il potere di adottare
da sola ogni decisione relativa al figlio, anche di maggiore importanza,
relativa alla di lui salute e istruzione; 3. sospende la frequentazione
libera padre-figlio; 4. dispone che, ove il padre voglia riprendere la
frequentazione con il bambino, i ### attivino un calendario di incontri
protetti, secondo le tempistiche e setting ritenuti più adeguati anche
alle esigenze specifiche del minore; 5. il padre verserà entro il 5 di
ogni mese e con decorrenza dal febbraio 2024 la somma di € 300,
oltre ### e il 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento
della prole; 6. ### unico verrà percepito dalla sola ricorrente; 7.
condanna il resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla
ricorrente che liquida in € 2715,00 oltre accessori
12-11-2024 15:21
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