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Sentenza

Mantenimento e parametri utilizzabili.
Mantenimento e parametri utilizzabili.
Tribunale Roma, Sez. I, sentenza, 4 marzo 2024 n. 4006
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa (...) giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64311/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi,
vertente TRA (...) (CF: (...)), nata il (...) a L.D.Z. ((...), con il patrocinio degli avv.ti (...) e (...) E (...) (CF:
(...)), nato il (...) a (...), con il patrocinio degli avv.ti (...) e (...)
OGGETTO: mantenimento del figlio maggiore di età; (...) come in atti.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. (...) - premesso che dalla relazione more uxorio con (...) risalente al periodo 1999-2000 nasceva il
figlio (...) (n. il (...)), riconosciuto alla nascita dalla sola madre; che nel 2003 veniva espletata indagine
sul genoma e, a seguito del predetto accertamento, con scrittura privata del 23.07.2003 le parti
disciplinavano gli aspetti pregressi e futuri relativi all'obbligo di mantenimento paterno, altresì
concordando di non "procedere alla costituzione del rapporto di filiazione naturale" per le ragioni
meglio esposte nella suddetta scrittura privata; che in data (...) il (...) provvedeva al riconoscimento
del minore presso l'(...) del Comune di (...) e con decreto del 13.03.2015 l'intestato Tribunale
disponeva che il minore assumesse il cognome del padre sostituendolo a quello della madre -
chiedeva di porre a carico del padre un assegno di Euro 2.000,00 mensili quale contributo per il
mantenimento del figlio (...) oltre al 100% delle spese straordinarie.
Al riguardo, deduceva che negli anni non vi era stato alcun rapporto padre-figlio, né un concreto
impegno genitoriale paterno in termini di cura morale e gestione di (...) atteso che l'odierno
convenuto, da lunga data residente (...)proprio nucleo familiare (moglie e figlia), si era limitato a
versarle il mantenimento nel quantum concordato nella scrittura privata del 2003 (euro 3.000,00
semestrali e successiva rivalutazione, oltre al 50% delle spese mediche straordinarie); che rispetto
all'epoca dell'accordo la capacità reddituale del padre era significativamente aumentata e in tempi
più recenti il (...) le corrispondeva importi maggiori rispetto a quelli formalmente (...) 2 di 14 pattuiti
(euro 800,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario e mediamente Euro 700,00 mensili a titolo
di spese straordinarie); che, pertanto, in considerazione della prassi già in uso tra le parti, delle
attuali disponibilità economico-reddituali del convenuto, delle aumentate esigenze del figlio (...),
nonché dell'inadeguatezza delle risorse materne anche a causa della malattia oncologica
diagnosticata nel 2012 e dell'assenza di ogni rapporto padre-figlio, si rendeva necessario prevedere
un aumento del contributo ordinario e straordinario a carico del (...)
Il convenuto, preliminarmente contestando quanto ex adverso dedotto e rappresentato - in specie:
negando di aver intrattenuto una relazione more uxorio con la (...) deducendo il comportamento
ostacolante dell'attrice nella costruzione di un proficuo rapporto con il figlio; rappresentando di aver
sempre contribuito alle esigenze materiali dello stesso, in misura crescente negli anni; fornendo una
diversa ricostruzione delle reciproche situazioni economico-reddituali - chiedeva al Tribunale di
stabilire la misura della contribuzione paterna ordinaria nell'importo già corrisposto pari ad Euro
800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Concessi i termini e(...) art. 183 c.p.c., con ordinanza del 26.04.2021 la causa veniva istruita con prova
orale (interrogatorio formale dell'attrice e prova per testi sui capitoli 1, 2, 3 della memoria e(...) art.
183, comma 6, n. 2, c.p.c. del convenuto) e con indagini di polizia tributaria e CTU contabile, al fine
di valutare la situazione economica e patrimoniale delle parti, nonché l'effettivo tenore di vita.
Con la medesima ordinanza, l'(...) rigettava l'istanza cautelare avanzata da parte attrice con ricorso
del 12.09.2020, non ritenendo sussistente il periculum in mora di cui all'art. 700 c.p.c.; con successiva
ordinanza collegiale all'esito del reclamo proposto dall'attrice, l'intestato Tribunale, in accoglimento
del suddetto reclamo, disponeva provvisoriamente, fino alla definizione del giudizio di merito,
l'obbligo di (...) di contribuire al mantenimento del figlio (...) nella misura mensile pari ad Euro
1.500,00, oltre all'80% delle spese straordinarie.
Espletata la prova orale e acquisite le risultanze delle indagini di polizia tributaria e della CTU
depositata in data (...), all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.02.2023 la causa veniva
rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; disposta la rimessione della
causa sul ruolo con ordinanza del 18.09.2023 e fissata nuova udienza di precisazione delle
conclusioni per il (...), con ordinanza del 03.11.2023 I'(...) tratteneva la causa in decisione sulle
conclusioni di cui alle note del 17.10.2023 per parte attrice e del 29.09.2023 per parte convenuta. 2.
(...) questione controversa nel presente giudizio attiene all'ammontare del contributo di
mantenimento per il figlio (...) (già maggiorenne all'epoca dell'introduzione del giudizio), studente
universitario della (...) in (...) In particolare, l'attrice ha chiesto di determinare un contributo paterno
pari ad Euro 2.000,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie; il convenuto si è detto
disponibile a versare la minor somma di Euro 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Non è contestato che il figlio (...) (23 anni compiuti ad ottobre 2023) non abbia ancora raggiunto
l'autosufficienza economica e sia convivente con la madre.
Sulla scorta di quanto concordato tra le parti nel 2003, il padre per diversi anni ha versato alla madre
un contributo mensile pari ad Euro 500,00, oltre al 50% delle spese mediche straordinarie.
Successivamente, pur senza modificare l'Acc. del 2003, il padre ha iniziato a corrispondere alla
madre somme maggiori (euro 800,00 mensili, oltre Euro 700,00 di media a titolo di spese
straordinarie); dal 2021, in esito al parziale accoglimento del reclamo della (...) il (...) sta versando
Euro 1.500,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie.
Come detto, l'attività difensiva ruota attorno a temi economici: si controverte, nella specie, del
quantum di mantenimento e della percentuale di spese straordinarie.
(...) è un affermato libero professionista, che negli anni ha affiancato all'attività da sempre esercitata
come odontoiatra quella svolta quale socio di maggioranza della (...) s.r.l. - Centro medico (...) ((...)
familiare costituita unitamente alla propria moglie e alla figlia avuta da quest'ultima, nata due anni
prima della nascita di (...); (...) è iscritta all'albo dei medici chirurghi ed odontoiatri, sebbene non
risulti allo stato esercitare la professione. 2.1. Dalla CTU espletata è emerso quanto segue.
La madre (iscritta all'albo dei medici chirurghi ed odontoiatri, disoccupata): come riepilogate di
seguito: Nel periodo oggetto di indagine (2018-aprile 2021), non è dunque risultata titolare di alcun
reddito e conseguentemente la (...) non ha presentato modelli dichiarativi giacché non tenuta.
Per quanto riguarda i redditi figurativi, il CTU non ha attribuito alla signora alcun reddito da
locazione di immobili. In merito all'immobile di (...) di cui la (...) è stata proprietaria, il CTU ha
attribuito importo nullo e, dunque, alcun valore patrimoniale immobiliare, atteso che l'immobile
predetto è risultato oggetto di vendita tramite procedura esecutiva a seguito dell'inadempienza della
signora al pagamento del mutuo contratto per il relativo acquisto nel 2005 (nelle note del (...)
riscontrate dal (...) si dà atto che nel maggio 2021 l'immobile è stato trasferito nell'ambito della
procedura esecutiva e il CTU ha verificato che il prezzo di aggiudicazione del lotto immobiliare -
Euro 161.000,00 - è inferiore al debito contratto dall'attrice, ossia Euro 217.406,65, con conseguente
attribuzione di importo nullo all'unità immobiliare in questione).
E' titolare di una polizza assicurativa con valore di riscatto lordo pari ad Euro 5.373,35 all'aprile 2021.
Perciò che attiene alle movimentazioni finanziarie, è emerso che ha avuto modo di disporre di
somme pervenute mediante versamenti in contanti: in particolare, risulta che la (...) ha intrattenuto
rapporti a vario titolo con diversi istituti ((...) s.p.a.; (...) s.p.a.: nr. 2 rapporti, entrambi estinti nel 2018;
(...) s.p.a.; (...) s.r.l.; (...) s.p.a.): nella specie, il CTU ha accertato che la signora ha avuto la disponibilità
di somme pervenute mediante versamenti in contanti (redditi figurativi da versamenti quanto al
rapporto con (...) Euro 2.165,00 per il 2018; Euro 1.485,00 per il 2019; Euro 976,00 per il 2020) ed è
stata verificata l'esistenza di operazioni con vari istituti finanziari, tutte per importi poco rilevanti e
per alcune delle quali di entità così esigua da non attribuire alcun valore a titolo di reddito figurativo
(l'unico movimento rilevante indicato dal CTU è un trasferimento di Euro 955,00 effettuato nel luglio
2018 su (...).
Il padre (odontoiatra libero professionista e titolare - unitamente alla di lui moglie e alla figlia
primogenita (...) - di società esercente l'attività di (...) multidisciplinare in (...): Nel periodo oggetto
di indagine (2018-aprile 2021), è risultato titolare di redditi di lavoro autonomo e fondiari
(disponibilità effettiva mensile nel 2018: Euro 6.447,00; nel 2019: Euro 8.803,00; nel 2020: Euro
3.675,00; nel quadrimestre gennaio-aprile 2021: Euro 8.424,00). E' titolare di immobili diversi da
quelli in cui è posta l'abitazione, sui quali gravano diritti reali di godimento di terzi o sono in uso a
terzi anche con contratto (...) 6 di 14 di locazione (il CTU non ha ritenuto di trarne alcun reddito
figurativo).
Ha avuto modo di disporre di somme sia a titolo di regalie da parte di soggetti riconducibili alla
propria famiglia, sia di accrediti rimasti sprovvisti di giustificazione causale (redditi figurativi al
30.04.2021: Euro 54.961,61 corrispondenti ad un netto mensile di Euro 4.580,12).
Il valore medio degli immobili è stato stimato dal CTU in Euro 339.632,33 (per uno degli immobili
di cui è proprietario al 100% è gravato da spese di mutuo, il cui valore residuo al 30.04.2021 ammonta
ad Euro 6.838,13). E' titolare di tre polizze (valore di riscatto stimato in Euro 22.969,27 per una polizza
ed Euro 29.308,67 per l'altra polizza; la terza polizza non è stata ritenuta valorizzabile dal (...). Ha
quote di fondi comuni di investimento (controvalore Euro 371,86 ed Euro 70,44). Ha ricoperto
incarichi di amministrazione e detenuto partecipazioni societarie e precisamente: Per ciò che attiene
alla (...) (costituita nel 2012): il (...) è titolare di una quota di partecipazione pari al 51% del capitale,
mentre la di lui moglie della restante quota pari al 49%; ne è amministratore unico con poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione. Il CTU ha ritenuto che la società in questione possa
considerarsi rilevante per il signore sotto il profilo patrimoniale per un valore quantomeno pari al
51% del valore del patrimonio netto della società (euro 80.662,00 al 31.12.2020).
Risulta aver intrattenuto rapporti a vario titolo con diversi istituti finanziari e, in particolare, con (...)
dei (...) e (...) Quanto a (...) dei (...)Con il predetto istituto, ha intrattenuto anche rapporti di conto
corrente tecnico collegati a distinte carte prepagate: Non è stato possibile per il CTU procedere alla
ricostruzione integrale del conto (...) cointestato con la moglie (saldo al 31.12.2020 negativo per circa
Euro 650,00).
In sintesi, sulla scorta delle verifiche effettuate il CTU ha stimato i seguenti redditi mensili netti e le
seguenti entrate bancarie: II CTU ha dunque affermato che le parti hanno avuto complessivamente
a disposizione le seguenti somme: Nel rispondere ai quesiti, ha ricostruito la situazione reddituale,
patrimoniale e finanziaria (1) e il tenore di vita delle parti (2) nelle tabelle riepilogative che di seguito
si riportano: Quanto al (...) il CTU ha considerato altresì le seguenti esposizioni debitorie:
Tanto premesso, il (...) prende atto delle conclusioni del (...) ampiamente ed esaustivamente motivate
anche in risposta alle note dei CTP (cfr. pag. 77-86 elaborato peritale, con la parziale riformulazione
dei dati relativi al convenuto - che, comunque, nella sostanza non divergono in modo significativo
da quanto riportato nelle suesposte tabelle: si ricorda, in proposito, che nei giudizi in materia di
famiglia non si richiede una millimetrica ricostruzione della condizione economica dei due
interessati, ma è (...)sufficiente disporre di una conoscenza complessiva delle rispettive posizioni (v.
Cass. 25618/07; Cass. 605/2017), tale da poter pervenire ad una ragionevole comparazione tra di esse
- e pag. 86 ss. elaborato peritale quanto all'attrice e alle osservazioni sui suoi maggiori redditi da
attività non contrattualizzata).
2.2. Ciò posto quanto all'analisi reddituale, patrimoniale e finanziaria delle parti e al tenore di vita,
in merito all'attività lavorativa svolta dalla (...) si osserva che dalla prova testi espletata è emerso che
l'attrice negli anni 2014-2015 ha lavorato con prestazioni occasionali saltuarie quale odontoiatra e
che successivamente al 2015 (anno in cui la collaborazione si è interrotta) non ha più lavorato con lo
studio ove in precedenza aveva collaborato. Dalle indagini di polizia tributaria e dagli accertamenti
del CTU non è ricavabile l'evidenza di conti diversi da quelli dichiarati, anche se sono rimasti privi
di riscontro gli accrediti del reddito di cittadinanza che la signora ha dichiarato di aver percepito
sino al 2020, indizio di presumibile titolarità di altro conto.
Orbene, pur in presenza di margini di opacità riferibili allo stato di protratta disoccupazione della
(...) nonostante la professionalità acquisita e l'iscrizione all'albo dei chirurghi odontoiatri, aggiunto
che non è stata documentata un'inabilità lavorativa della signora in conseguenza della patologia
oncologica contratta nel 2012 e considerato che le spese sostenute dalla predetta a titolo di canone di
locazione (euro 800,00 mensili: cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 2020) e di iscrizione
all'università del figlio (pur valutato l'importante abbattimento di queste ultime grazie alle
agevolazioni economiche fruite da (...) depongono nel senso della percezione di introiti non
dichiarati dall'attrice, è pacifico il notevole incremento delle disponibilità economiche del convenuto
giustificato dalla crescita professionale del medesimo, il quale, negli anni successivi alla scrittura
privata del 2003, ha cumulato l'attività da sempre esercitata come libero professionista odontoiatra
con quella svolta quale socio di maggioranza della (...) s.r.l. (di cui la di lui moglie è socia di
minoranza), che gli assicurano attualmente un reddito mensile netto pari a circa Euro 8.400,00, cui
va aggiunto l'importo di circa Euro 7.300,00 per entrate bancarie.
Sulla scorta di quanto osservato, visti i redditi accertati e presumibili, valutata la significativa
disparità economico-reddituale delle parti, considerati gli esborsi spontaneamente corrisposti dal
(...) in epoca più recente, nonché la totale assenza di rapporti con il figlio e, dunque, di contribuzione
diretta, si stima equo determinare in Euro 1.800,00 (e successivo adeguamento automatico annuale
secondo gli indici sul costo della vita elaborati dall'(...) il contributo mensile, dovuto da (...) per il
mantenimento del figlio, da corrispondere a (...) presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni
mese, a decorrere dalla domanda.
Le spese straordinarie di cui al (...) del Tribunale di (...) del 2014 vanno poste a carico del padre per
l'80% e della madre per il restante 20%, vista la maggiore capacità paterna.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le
spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo
esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e
logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle
concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse
scolastiche ed (...)universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa
attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed
autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN - a titolo esemplificativo:
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella
vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione,
materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o
carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola
nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per
l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo
esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori; in difetto di previo
accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di
affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute
anche in assenza della previa concertazione sono le c.d. spese straordinarie "obbligatorie" (a titolo
esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e
di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
3. Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura della presente controversia ed in presenza
di margini di reciproca soccombenza, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite,
comprensive del cautelare, e porre in via definitiva a carico di ambo le parti in pari quota le spese
occorse per la (...) resasi necessaria ai fini della ricostruzione della posizione di entrambe le parti
anche alla luce della carenza dei dati forniti da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione
disattesa, così provvede: - determina in Euro 1.800,00 (e successivo adeguamento automatico
annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'(...) il contributo mensile dovuto da (...)
per il mantenimento del figlio, da corrispondere a (...) presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di
ogni mese, a decorrere dalla domanda; - pone le spese straordinarie di cui al (...) del Tribunale di (...)
del 2014 a carico del padre per l'80% e a carico della madre per il 20%; - compensa tra le parti le spese
di lite del presente giudizio e del cautelare; - pone in via definitiva le spese di CTU già liquidate con
separato decreto a carico di entrambe le parti in pari quota.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2024.
Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2024.
Avv. Antonino Sugamele

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