Lo scioglimento del vincolo incide sullo status, ma non cancella tout court gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della pregressa vita familiare, che inevitabilmente si proiettano nel futuro dei singoli ex coniugi.
Anche nella fase successiva allo scioglimento del vincolo, permane il principio di solidarietà fondato sui canoni costituzionali offerti dagli articoli 2, 3 e 29 Cost. e, nel contempo, viene elaborato un equilibrato rapporto tra libertà e responsabilità, ovvero tra autodeterminazione e solidarietà post-coniugale, così definendosi sotto il profilo economico il passaggio, per i coniugi, da una vita comune ad una vita separata.
Le sentenze dei Tribunali di Roma e Pavia, nel ricordare ancora una volta, la sentenza delle Sezioni Unite del 2018 hanno affermato che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, assegnata all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. L’assegno ha pertanto natura perequativo-compensativa. In linea con il riconoscimento della natura perequativo-compensativa dell’assegno, la Suprema Corte nel 2018 ha ritenuto idoneo il riconoscimento di un assegno divorzile all’ex coniuge per il contributo fornito al menage familiare con la propria attività di casalinga. Oltre alla natura compensantiva-perequativa, l’assegno ha anche una funzione assistenziale che impone la disamina dei mezzi a disposizione del coniuge.
Ai fini della determinazione del quantum dell’assegno divorzile, il Giudice dovrà prendere in considerazione: le condizioni dei coniugi; le ragioni della decisione; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune; la durata del matrimonio; il reddito di entrambi. È certo che ai fini del riconoscimento dell’assegno rimane fondamentale la presenza di una disparità economica: disparità economica, esistente al momento del divorzio, che si fonda su una valutazione comparativa, il che implica che venga presa in considerazione l’intera consistenza patrimoniale di entrambi i coniugi, ma in una prospettiva che valuti anche le cause che l’hanno prodotta, in ragione degli indicatori presenti all’art. 5 comma 6, l. div. Per il riconoscimento dell’assegno è necessario operare, dunque, una valutazione complessiva di quelli che sono i criteri presenti nell’art. 5, comma 6, l. div. In questo senso, si giustificano i richiami all’effettiva, e non solo astratta, possibilità di svolgimento di una attività lavorativa, alla durata del matrimonio, mentre appare un retaggio del passato il richiamo, seppure con le cautele adottate, al tenore di vita pregresso.
Nei casi sottoposti al vaglio dei due Tribunali, è stato negato l’assegno divorzile all’ex moglie che vantava una sua indipendenza economica tale, da potersi garantire un dignitoso mantenimento da sé.
Tribunale di Pavia, sentenza 12 marzo 2024 n. 507 - Presidente Bellegrandi, Giudice Rel. Sturiale
05-04-2024 22:04
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