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Sentenza

Legge 218/1995, articoli 3, 37 e 45; Convenzione dell’Aja del 1996, articolo 5 par. 1)
Legge 218/1995, articoli 3, 37 e 45; Convenzione dell’Aja del 1996, articolo 5 par. 1)

Ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 1 della convenzione dell’Aja del 1996, la giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’adozione dei provvedimenti volti alla protezione della persona o dei beni del minore spetta alle autorità dello Stato contraente di residenza abituale del minore, fatta eccezione per il caso di trasferimento o mancato ritorno illecito del minore. La giurisdizione prevista dall’articolo 5 paragrafo 1 della convenzione dell’Aja del 1996 non si estende, tuttavia, alle controversie riguardanti la determinazione delle modalità di contribuzione del genitore al mantenimento del figlio, le quali, in quanto aventi un oggetto riconducibile all’«obbligo degli alimenti» nell’ampia accezione emergente dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità, e quindi non limitato alle obbligazioni alimentari strettamente intese nel senso previsto dal nostro ordinamento, restano escluse dall’ambito applicativo della predetta convenzione ai sensi dell’articolo4 lett. e) della stessa, trovando applicazione l’articolo 37 della l. n. 218 del 1995.

NOTA

Il principio di prossimità trova applicazione in materia di obbligazioni alimentari, dal momento che l’art. 3, lett. b), del Regolamento CE n. 4/2009, attribuendo la competenza a pronunciarsi in ordine alle stesse all’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente, consente d’individuare la predetta autorità in quella del luogo di residenza del minore, quando la domanda abbia ad oggetto il mantenimento dello stesso; in tale materia, tuttavia, tale competenza non è esclusiva, essendo prevista in alternativa rispetto a quella dell’autorità giurisdizionale del luogo in cui risiede abitualmente il convenuto (lett. a), o a quella della autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale, quando la domanda relativa all’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti (lett. c).

    
Avv. Antonino Sugamele

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