La decadenza può essere pronunciata soltanto se dalla violazione dei doveri gravanti sui genitori sia derivato al minore un pregiudizio, e soltanto ove detto giudizio sia grave.
RESPONSABILITÀ GENITORIALE - La decadenza della responsabilità genitoriale misura a tutela del minore
(Cc, articoli 330 e 333; Convenzione di Istanbul; Reg. UE 2201/2003)
L’art. 330 c.c. prevede che “il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. E’ necessario e sufficiente, affinché possa essere pronunciata la decadenza, che la condotta tenuta dal genitore risulti oggettivamente lesiva ed in violazione dei doveri su di esso gravanti, a prescindere da qualsiasi valutazione di colpevolezza. La decadenza può essere pronunciata soltanto se dalla violazione dei doveri gravanti sui genitori sia derivato al minore un pregiudizio, e soltanto ove detto giudizio sia grave. Qualora infatti il pregiudizio cagionato al minore non si presti ad essere qualificato in termini di gravità, possono essere adottati i provvedimenti di cui agli artt. 333 o 334, ma non può essere pronunciata la decadenza. La gravità dell’inadempimento, infatti, esclude ogni fiducia residuale del genitore. Inoltre stante la funzione ”preventiva” e non repressiva del rimedio, il pregiudizio del figlio deve ritenersi non già quello verificatosi in forza degli atti compiuti dai genitori, ma il pregiudizio futuro, poichè esso potrebbe derivare dalla reiterazione di altri atti dello stesso genere, rispetto a quelli già compiuti, che si rendono prevedibili. Non occorre, dunque, che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno. Inoltre la decadenza implica “sospensione” della responsabilità genitoriale e concerne solo l’esercizio della stessa per cui il genitore che ne è colpito non può esercitarla anche se ne rimane “titolare”.
La decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce un provvedimento non a scopo sanzionatorio, ma a tutela del minore e finalizzato a scongiurare ulteriori condotte pregiudizievoli da parte del genitore.
Tribunale di Modena, sentenza 20 febbraio 2024 – Pres. Di Pasquale; Giud. Rel. Zavaglia
10-03-2024 14:27
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