L’obbligo di mantenimento non viene meno con la detenzione carceraria.
I Supremi giudici hanno rilevato che secondo la giurisprudenza della Cassazione penale, con riferimento allo stato di detenzione, non è escluso affatto la debenza dell’obbligo contributivo ma è posto in discussione soltanto l’accertamento se tutto ciò comporti la scusabilità penale della condotta astrattamente criminosa (forza maggiore non imputabile all’imputato). Infatti esaminando la sentenza n. 41697/16, la Corte ha escluso che lo stato di detenzione dell’obbligato integrasse una causa di forza maggiore idonea a scriminarne l’inadempimento rilevando che tale condizione era a questi imputabile e che, comunque, lo stato detentivo si era protratto per pochi mesi in relazione alla durata di oltre cinque anni dell’inadempimento. Anche la più recente pronuncia della sentenza n. 13144/22 afferma che: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di detenzione dell’obbligato non può considerarsi causa di forza maggiore giustificativa dell’inadempimento, in quanto la responsabilità per l’omessa prestazione non è esclusa dall’indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, per colpa dell’obbligato (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il dolo, non avendo l’imputato dato prova di aver fatto quanto possibile per fruire, in regime detentivo, di fonti di reddito lavorativo, presentando domanda di lavoro, e avendo lo stesso la disponibilità di un cespite immobiliare, pur formalmente intestato ad una società estera, di cui non era stata neppure tentata la vendita)”.
Conclusioni
Alla luce dei richiamati principi, il ricorso del coniuge obbligato agli alimenti si palesa del tutto infondato e deve essere respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
08-05-2024 21:39
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