L’affidamento condiviso presuppone la capacità per i genitori di instaurare un’ottimale c prolungata sintonia sulle scelte educative relative ai figli alla luce del principio di bigenitorialità e che l’affidamento esclusivo, che pur sempre costituisce soluzione eccezionale, può essere disposto anche quando il genitore non onora il suo obbligo di mantenimento.
Alla regola dell’affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore.
L’affidamento condiviso presuppone la capacità per i genitori di instaurare un’ottimale c prolungata sintonia sulle scelte educative relative ai figli alla luce del principio di bigenitorialità e che l’affidamento esclusivo, che pur sempre costituisce soluzione eccezionale, può essere disposto anche quando il genitore non onora il suo obbligo di mantenimento.
Nel caso di specie pertanto, il Collegio ha ritenuto di sancire l’affidamento esclusivo della minore al padre, genitore idoneo, per le evidenze della condizione psicologica emerse a carico della resistente, palesate in atteggiamenti tendente alle manie di persecuzione, vittimistici alla luce peraltro della mancanza di un percorso psicologico in atto finalizzato al recupero delle capacità critiche
Tribunale Napoli, Sez. I, sentenza, 17 gennaio 2024 n. 615
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei X X giudice estensore X giudice riunito in X
di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n…. /2021 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA X nato in data X a X X CF X difensore avv. X domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo
telematico X
ricorrente
E X nata in data X in a X X difensore avv X domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo
telematico X
resistente
CON L'X P.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data X , la parte ricorrente X chiedeva pronunziarsi la cessazione degli
effetti civili del matrimonio contratto con X X in X il X (atto n. 311 , P. II, Serie. A, anno 2010 ),
riferendo che dall'unione tra i predetti nasceva X in data X.
La parte ricorrente X ha chiesto;
- l'affidamento esclusivo della minore;
- l'assegnazione della casa familiare;
- la previsione di un contributo al mantenimento della figlia minore a carico della resistente pari a
300,00Euro mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
La parte resistente X si costituiva chiedendo:
- l'affidamento condiviso della figlia minore con domiciliazione privilegiata materna e disciplina del
diritto di visita paterno;
- la previsione di un contributo al mantenimento della figlia minore a carico del ricorrente pari a
300,00 Euro mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
- vittoria di spese; I coniugi comparivano in data X innanzi al X del Tribunale il quale, dato atto del
fallimento del tentativo di conciliazione confermava le condizioni della separazione e rimetteva gli
atti al GI.
Innanzi all'istruttore con ordinanza che il Collegio condivide si rigettavano le istanze istrutorie delle
parti e si conferiva CTU al dr F X . All'udienza cartolare del 21.9.23 con note di udienza,
ritualmente depositate, le parti precisavano le conclusioni. Si concedevano i termini ex art. 190 c.p.c.
X concludeva come in ani in data X
Motivi della decisione
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898, così come
modificata dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, e dalla L. n. 55 del 2015 essendo decorsi i termini di legge
dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al X del Tribunale di Napoli (14.12.2020) ed essendo
perdurata da tale data la separazione (di cui al decreto di omologa RG …/20), che deve presumersi
ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine al regime di affidamento si evidenzia che in separazione le parti concordavano
l'affidamento condiviso della minore con domiciliazione privilegiata paterna ed al X veniva
assegnata l'abitazione familiare ubicata peraltro nello stesso stabile dove risiedono anche i genitori
di quest'ultimo. Veniva altresì concordato un ampio calendario di incontri tra la minore e la madre.
Il ricorrente lamentava però che:
- dalla data della separazione la resistente non contribuiva al mantenimento della figlia X né
tantomeno alle spese straordinarie,
- senza valide motivazioni la resistente adottava condotte ostruzionistiche nei confronti dei nonni
paterni di X il cui apporto è indispensabile, quando il ricorrente è impegnato per motivi di lavoro,
per prelevare la piccola X a scuola.
- la resistente talvolta tratteneva la minore, in occasione dei fine settimana di sua spettanza, senza il
rispetto del calendario concordato in sede separativa.
Di contro la resistente evidenziava di aver concordato le condizioni della separazione solo in quanto
aveva appreso nel 2019 di essere affetta da carcinoma globulare della mammella, ovvero solo in
quanto in una situazione di grave difficoltà di salute ed economica.
Superati i problemi di salute, la stessa riferiva di percepire reddito di cittadinanza e pensione di
invalidità per un importo complessivo di circa 1000 Euro e di svolgere lavori occasionali tanto da
avere locato un appartamento nel quale chiedeva che il Tribunale collocasse in via prevalente la
piccola X Il giudice istruttore disponeva anche accertamenti del servizio sociale sulla cui imparzialità
e terzietà il Collegio, come il GI, nutre legittime riserve all'esito delle dichiarazioni rese dalla stessa
resistente al giudice istruttore (vedi verbale della 15 settembre 2022 quando la resistente dichiarava
"effettivamente sono andata a casa della dr.ssa X solo qualche volta, circa due /tre volte in questo
periodo estivo e l'ho aiutata, per qualche ora a titolo gratuito, nelle faccende domestiche in quanto
lei è stata operata alla mano, lo ho conosciuto la dr.ssa X in quanto la stessa è stata incaricata dal
Tribunale di fare degli accertamenti presso la mia abitazione; lei più volte si è recata presso la mia
abitazione e io in quest'occasione l'ho conosciuta").
Alcuna riserva invece si nutre rispetto all'elaborato peritale. Il Collegio condivide infatti la
consulenza tecnica e le risultanze cui è pervenuta, condividendo le modalità operative, le indagini
svolte, i test somministrati, il percorso logico, le valutazioni adeguatamente motivate e le
argomentazioni tecniche e le conclusioni complete, precise, persuasive.
Invero si ritiene, che le risultanze della ctu siano tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di
una accurata disamina dei fatti in contestazione, e siano state condotte con iter logico ineccepibile.
Esse possono essere quindi tranquillamente condivise e fatte proprie da questo Collegio ai fini delle
valutazioni da assumere nel presente procedimento.
Il Ctu osservava X una forte problematica circa il legame con la figura X ... la Sig.a X mostra un
assetto di personalità sintomatologico tendente alle manie di persecuzione, con una interpretazione
della realtà alterata a suo sfavore; ogni evento o comportamento altrui è sempre interpretato come
"contro di me" in una sorta di visione del mondo vittimistica e ostile a sé, e con atteggiamento
"alloplastico" ovvero spostando le colpe sull'altro. Tale atteggiamento ed interpretazione della realtà
è innanzitutto preoccupante in senso clinico, e andrebbe seguito e monitorato con supporto
psicologico, ed inoltre comporta quella discrepanza e rottura del legame madre-figlia, in quanto X
bambina molto intelligente, percepisce una realtà, e vede la madre interpretarla in maniera diversa,
... oltre a percepire una sorta di anaffettività nei suoi confronti ... ed appare assolutamente necessario
alla X un percorso di sostegno genitoriale presso i X competenti, e si consiglia altresì un supporto
psicologico al fine di monitorare e far migliorare la sintomatologia rilevata, che, potenzialmente, se
non trattata potrebbe aggravarsi in direzioni seriamente disfunzionali ...è evidente da quanto
descritto nei paragrafi precedenti le buone capacità genitoriali del X X di contro riguardo la Xa X le
sue capacità genitoriali, sebbene potenzialmente direzionate in maniera positiva, vengono inficiate
dal suo assetto di personalità e dalla sintomatologia rilevata. X se ben guidata e supportata potrebbe
riuscire a recuperare quella dimensione di giusta attenzione e focalizzazione dei normali problemi
di gestione della minore, e la dimensione della giusta affettività nei confronti della figlia. Precisiamo
che, vista la situazione, si consiglia che tutto il nucleo familiare venga preso in carico dai X poiché
anche il sig. X e la minore X hanno bisogno di un accompagnamento di supporto per poter meglio
entrare in contatto, e comprendere, le problematiche della X in modo da non creare un definitivo
troncamento nel rapporto madre-figlia, che attualmente risulta molto precario... il X X padre della
minore X il periziato appare in grado di ben svolgere il proprio ruolo genitoriale in maniera proficua
ed adeguata. Per quanto riguarda la Xa X madre della minore X a causa della sintomatologia rilevata,
ella non appare pienamente in grado, attualmente, di svolgere con completezza il ruolo genitoriale.
Precisiamo che le potenzialità per poterlo svolgere appieno sono presenti, ma come detto la
sintomatologia rilevata interferisce in maniera cospicua in tali capacità; ...non si è individuato in
nessuno dei due periziati, alcun atteggiamento consapevole od inconsapevole di condizionamento
nei riguardi della minore... X se, da un lato, le carenze genitoriali riscontrate nella Xa X e dovute
principalmente ad una sintomatologia rilevata in sede di CTU possano direzionare un parere in
direzione di un affido monogenitoriale al XX dall'altro in concreto i comportamenti e le azioni della
X non ci appaiono ostacolanti né dannose in sé nei riguardi della minore, ma potenzialmente
pericolosi in una concezione squisitamente psicologica di identificazione ed integrazione della figura
materna nella minore. Dunque, a nostro avviso è nel best-interest della minore, mantenere
attualmente un affido condiviso, ma solo e soltanto se vengono intrapresi i percorsi di sostegno
genitoriale come indicati nel paragrafo 4.2 di questa relazione di X si ritiene altresì necessario un
monitoraggio dell'andamento di tali percorsi, al fine di comprenderne il reale andamento ed
eventualmente rivedere tale decisione in caso di necessità verso un affido monogenitoriale. Resta
ben inteso che il luogo di residenza adeguato nell'interesse della minore è quello in cui risiede
attualmente, ovvero con il padre X X... Riguardo al regime di visita, si ritiene che, al momento, si
possa mantenere il regime di visita già in vigore, ma con un "aiuto" dei professionisti del sostegno
alla genitorialità che prenderanno in carico il caso, al fine che esso possa avere una certa elasticità
sia nel favorire il rapporto madre-figlia, sia nella gestione del rapporto tra i due genitori.
Ciò posto in ordine al regime di affidamento si osserva che alla regola dell'affidamento condiviso
può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la
duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da
una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo
sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
A ciò si aggiunga che l'affidamento condiviso presuppone la capacità per i genitori di instaurare
un'ottimale c prolungata sintonia sulle scelte educative relative ai figli alla luce del principio di
bigenitorialità e che l'affidamento esclusivo, che pur sempre costituisce soluzione eccezionale, può
essere disposto anche quando il genitore che non onora il suo obbligo di mantenimento.
Nel caso di specie pertanto, alla luce delle condivisibili considerazioni del X il Collegio ritiene di
sancire l'affidamento esclusivo della minore al padre, genitore oltremodo idoneo, per le evidenze
della condizione psicologica emerse a carico della resistente, palesate in atteggiamenti tendente alle
manie di persecuzione, vittimistici alla luce peraltro della mancanza di un percorso psicologico in
atto finalizzato al recupero delle capacità critiche. A ciò si aggiunga che la resistente non negava il
suo inadempimento, quantomeno pregresso, agli obblighi contributivi al mantenimento della figlia
(vedi verbale di udienza presidenziale del 26.1.22) e che quando contribuiva lo faceva in misura
inferiore (vedi depositi 25.5.22).
Tutto ciò impone al Collegio di derogare al principio generale dell'affido condiviso , pur nell'auspicio
in chiave prognostica di una completo riassetto delle garanzie necessarie per il futuro eventuale
ripristino dell'affido condiviso; non si ritiene più che sussistano pertanto i presupposti per la
conferma della condivisione della genitorialità tra i due adulti, ragion per cui, appare conforme
all'interesse della minore il suo affido esclusivo al padre, il quale già dalla separazione veniva
individuato quale genitore prevalente, affidamento che si dispone nella forma dell'affidamento cd
superesclusivo ex art. 337 quater co 3 c.c. attribuendo al padre anche l'assunzione delle decisioni di
maggior interesse per la figlia senza necessità di preventiva consultazione della madre.
Il genitore affidatario esclusivo del minore deve attenersi alle condizioni determinate dal Tribunale
e l'altro genitore ha sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione del figlio
e può ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo
interesse, come nel caso di specie.
Anche nel caso di affidamento esclusivo, inoltre, deve garantirsi alla minore il più possibile la
presenza comune dei genitori, idonea a garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni
affettive con entrambi e per l'effetto è necessario garantire al genitore non affidatario un adeguato
ed effettivo diritto di visita che nel caso, come quello di specie, si ridetermina rispetto a quello
concordato in separazione.
Il Collegio ritiene di adottare un calendario in base al quale la madre potrà vedere e tenere con sé la
figlia un pomeriggio a settimana (che in caso di mancato accordo si indica nel giorno di martedì),
prelevandolo presso l'abitazione del padre o all'uscita da scuola alle ore 16.00 per riportarla alle ore
20.00; nonché dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20,00 della domenica con pernottamento a settimane
alternate; la settimana in cui la minore trascorrerà il fine settimana con il padre si prevede che la
madre possa incontrarla anche un secondo pomeriggio (che in caso di mancato accordo si indica nel
giorno di giovedì ) con le stesse modalità. Trascorrerà inoltre con la madre
- nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza il 24 o il 25 dicembre; il 31, dicembre o il 1
gennaio; la giornata del 6 gennaio
- nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, la domenica di X o il lunedì in X
- 7 giorni consecutivi nei mesi di luglio o di agosto da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di
ogni anno;
- il giorno dell'onomastico o del compleanno ad anni alterni.
Ritiene, altresì, il Tribunale che correttamente il Gi non ha rilevato la necessità di procedere
all'ascolto della minore; tale ascolto è stato correttamente ritenuto manifestamente superfluo in
ragione dell'età (X è nata (...)) e della CTU espletata anche attraverso colloqui con la minore e
osservazione diretta della relazione della minore con le parti.
Osserva infine il Collegio che correttamente il CTU rappresentava che la resistente, adeguatamente
seguita e supportata, potrà migliorare le proprie competenze e superare le registrate disfunzionalità;
certamente però l'Ag è tenuta ad adottare la presente decisione allo stato degli atti con una pronuncia
comunque priva dei requisiti di decisorietà e di definitività essendo modificabile in ogni momento
per motivi sopravvenuti ed avendo la funzione, non di decidere una lite tra due soggetti o di avere
carattere sanzionatorio /punitivo nei confronti del destinatario, bensì di governare e controllare gli
interessi della minore rebus sic stantibus. Invero non si può escludere, ma anzi auspicare, che
all'esito di un percorso di sostegno possa nuovamente disporsi l'affidamento condiviso della minore,
ma certamente la elaborazione e realizzazione del progetto di superamento delle criticità della X ha
necessariamente dei tempi che non coincidono con quelli del giudizio.
Il collegio, in considerazione delle difficoltà di registrate dal CTU e delle difficoltà personali della
resistente ritiene doveroso ex articolo 337 ter c.c. (che consente alla Ag la possibilità di adottare ogni
altro provvedimento relativo alla prole) investire i X territorialmente competenti.
Solo ad abundantiam si osserva che investendo il SS non si contravviene certo ai dettami della Corte
di legittimità (13042 / 13/07/2015) in quanto - lungi dall'adottare prescrizioni di percorso
psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialità - si investe il X ente titolare della
protezione e tutela del minore, perché - instaurando un rapporto chiaro, basato sulla trasparenza dei
rispettivi ruoli - accompagni le parti e la minore in un percorso di comprensione delle proprie
difficoltà e di individuazione delle proprie risorse nei termini indicati dalla CTu sopra riportati. Si
rileva inoltre che grava un obbligo di mantenimento della figlia minore solidalmente su entrambi i
genitori e che tale obbligo ricomprende sia le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle
straordinarie , imprevedibili ed imponderabili. Per la determinazione del quantum o ccorre fare
riferimento al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai
tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di
cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze della figlia. Convivendo la minore
con il padre, quest'ultimo provvederà direttamente al mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri
di cui all'art. 337 ter c.c. c., va posto a carico della madre, quale genitore non convivente, l'obbligo di
corrispondere un assegno periodico.
Si determina tale contributo, conformemente alla richiesta attorea, nella medesima misura
concordata dalle parti nella recentissima separazione atteso che le condizioni reddituali della
resistente non sono certo peggiorate (vedi verbale di udienza presidenziale).
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per la minore, allo stato imponderabili ed imprevedibili
e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio
dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in
data X e sottoscritto dal X del Tribunale di Napoli e dal X del locale consiglio dell'ordine, che deve
ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori. Sul punto, si
ribadisce che le parti dovranno far riferimento al predetto protocollo di intesa anche in ordine alla
modalità della preventiva concertazione, salvo per le spese cosiddette obbligatorie.
In ragione della domiciliazione paterna della minore va confermata l'assegnazione della casa
familiare ove si è pacificamente svolta la vita familiare. Invero il previgente art. 155 cod. civ. ed il
vigente art. 337 sexies civ. (introdotto dal D.Lgs. n. 154 del 2013) sanciscono che l'assegnazione della
casa coniugale postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non
ancora autosufficienti; tale "ratio" protettiva tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente
domestico in cui sono cresciuti ovvero l'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il
centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare
(vedi Cass. 3030/2006, 6979/2007, 4555 /2012, 21334/13, 18440/2013 24254/18 23473/20) Vanno disposte
le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In ordine al regime delle spese il Tribunale - pur nella consapevolezza che la condanna al pagamento
delle spese processuali, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa
anche d'ufficio in mancanza di una esplicita richiesta dalla parte vittoriosa, (Corte di Cassazione,
sez. VI Civile - 2, ordinanza n. 2719/15) - osserva che, nel presente giudizio, il ricorrente, pur non
avendo manifestato espressa volontà contraria, non ha invocato alcuna vittoria di spese.
Ciò posto si ritiene comunque di compensare le spese per la difficile configurabilità di soccombenza
in giudizi - quale questo di specie - in cui sono emerse legittime difficoltà di gestione della minore,
nonché gravi difficoltà personali/psicologiche della resistente; in casi del genere Il Tribunale ha solo
cercato di aiutare la minore a superare la crisi personale legata alla rottura della coppia genitoriale
ed a risolvere le difficoltà dei genitori legate alla gestione della figlia; in questa ottica non appare
configurabile, in giudizi quali questo di specie, una soccombenza in senso tecnico giuridico e per
l'effetto il Collegio reputa quindi di compensare le spese, comprese quelle di CTU già liquidat e.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra X X e X in X il X (atto n.
(...) , P. II. Serie. A, anno 2010),
- X l'affidamento esclusivo della minore al padre nella forma dell'affidamento cd superesclusivo ex
art. 337 quater co 3 c.c. attribuendo al padre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse
per la figlia senza necessità di preventiva consultazione della madre e disciplina il diritto di visita
come in motivazione.
- determina in Euro 300,00 a carico della resistente il contributo per il mantenimento della figlia
minore disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre
adeguamento annuale secondo indici X oltre il 50% delle spese straor dinarie come da protocollo
stipulato in data X e sottoscritto dal X del Tribunale di Napoli e dal X del locale consiglio dell'ordine
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'X di
Stato Civile del Comune di X per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. X , P. X, Serie. X, anno 2010), c) compensa le spese
comprese quelle di CTU già liquidate d) rigetta per il resto e) X i servizi sociali territorialmente
competenti per attività di sostegno e monitoraggio nell'interesse della minore come indicato in parte
motiva.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e al SS territorialmente competente.
Conclusione
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17 gennaio 2024.
Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2024
31-05-2024 14:33
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