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Sentenza

Il minore, ormai adolescente, ha diritto a rifutare la relazione col genitore non affidatario verso cui prova sentimenti di forte avversione.
Il minore, ormai adolescente, ha diritto a rifutare la relazione col genitore non affidatario verso cui prova sentimenti di forte avversione.
Il giudice, nel preminente interesse del minore, può disporre la totale sospensione degli incontri padre-figlio.
il giudice della separazione è chiamato valutare se il mantenimento del diritto di visita sia idoneo o meno a superare i sentimenti negativi nei confronti del genitore o se ciò invece possa condurre a radicalizzarli. E in tale seconda ipotesi la scelta di sospendere la relazione dà atto del diritto del minore a essere ascoltato nelle sue indicazioni verso ciò che lo fa sentire in equilibrio. Una situaziione che di fatto comprime il diritto alla genitorialità, ma a tutela del figlio stesso. Inoltre, nel giudizio sui diritti di padre e figlio che si vengano a trovare in situazione di contrapposizione a nulla rileva quale sia stata l’origine della manifestata avversione. Quindi, anche se, come nel caso concreto, si attribuisca all’altro genitore la colpa di aver indotto tali sentimenti negativi nel figlio quest’ultimo ha diritto a vedere rispettata la condizione psicologica in cui di fatto versa. E nessun giudice può ritenere insuperabile la genitoriaalità al punto di imporla a un figlio che cerchi invece di evitarla in quanto il proprio geniitore genera in lui ansia e paura. Per tale valutazione l’ascolto diretto di un minore già adolescente è fondamentale, in quanto in base al grado di maturità raggiunto egli può bene esprimere un disagio da cui è giusto che venga protetto e allontanato.

Nel caso concreto, dopo un’inizale separazione durante la quale - secondo il ricorrente - le difficoltà emotive del figlio a mantenere una relazione con lui andavano attribuite al comportamento della madre, era intervenuto l’affidamento familiare del minore agli zii paterni e il diritto di visita del padre era stato sospeso e l’affidamento ulteriormente prorogato.

Il ricorso intendeva contestare l’illegittima lesione del diritto alla genitorialità e al suo mantenimento nonostante sia intervenuta separazione tra i genitori. Il ricorso invocava a sostegno della propria rivendicazione convenzioni internazionali dove affermano diritti fondamentali dalle norme di ambito europeo a quelle di più ampia rilevanza internazionale. La Cassazione ha però risposto che è preminente il diritto del minore al proprio sviluppo in assenza di situazioni dove possa patire l’aggravamento di uno stato psicologico patologico legato alla relazione col proprio genitore.
Avv. Antonino Sugamele

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