I poteri officiosi istruttori di indagine patrimoniale rappresentano una deroga alle regole generali sull’onere della prova: l’articolo 5, comma 9, della legge n. 898 del 1970, - principio enunciato anche con riguardo ai giudizi di separazione -non può essere letto nel senso che il “potere” del giudice di disporre indagini di polizia tributaria debba essere considerato come un “dovere” imposto dalla “mera contestazione” delle parti in ordine alle rispettive condizioni economiche, con la conseguenza che tale potere non può essere attivato a fini esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale devono basarsi su fatti specifici e circostanziati, il che non può dirsi nel caso di specie in riferimento alla richiesta dell’appellata di nuove indagini in ordine ad una società di capitali che si assume riconducibile di fatto all’ex marito, attraverso la quale egli, in seguito alla cessazione della società in precedenza dallo stesso rappresentata, continuerebbe a svolgere attività lavorativa occultandone i proventi.
Corte d’Appello Campobasso, civile, sentenza 17 luglio 2024 n. 185
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
- collegio civile –
riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
dr. Maria Grazia d'ERRICO - presidente rel.
dr. Rita CAROSELLA - consigliere
dr. Gianfranco PLACENTINO - consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. …del Ruolo Gen. 2023, di appello avverso la sentenza n.
…emessa in data 26/07/2022 dal Tribunale di Larino in composizione collegiale (nel proc. n. …R.G.),
avente ad oggetto: separazione giudiziale fra coniugi
TRA
A.A. (c.f. (...)), rappresentato e difeso dall'avv…., presso il cui studio in Termoli è elettivamente
domiciliato, come da procura allegata al ricorso in appello -pec: …
APPELLANTE
E
A.T. (c.f. (...)), elettivamente domiciliata presso l'avv…., che la rappresenta e difende in virtù di
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello -pec: …
APPELLATA
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.-- Con ricorso del 4/01/2023, A.A. ha adito questa Corte per la riforma della sentenza n. 387
pubblicata il 26/07/2022 dal Tribunale di Larino in composizione collegiale, non notificata, con la
quale:
- è stata pronunciata la separazione fra l'A. e la coniuge A.T., con rigetto delle contrapposte richieste
di addebito della separazione formulate dalle parti;
- sono state confermate le statuizioni dell'ordinanza presidenziale del 5/01/2021 circa l'affidamento
condiviso e la collocazione prevalente della figlia minore presso la madre, nonché i tempi della sua
permanenza presso ciascun genitore, l'assegnazione della casa familiare alla T. e l'imposizione all'A.
del contributo al mantenimento della moglie e dei due figli F. -n. il (...)- e G. -n. il (...)-, per l'importo
di 300,00 Euro ciascuno;
- le spese processuali sono state dichiarate compensate fra le parti.
L'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza suddetta:
a) l'accoglimento della richiesta di addebito della separazione alla T.;
b) la revoca o la riduzione dell'assegno di mantenimento a favore della coniuge e la riduzione a
300,00 Euro del contributo per i figli, nonché la riduzione alla metà dell'obbligo di provvedere al
pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare;
c) la condanna dell'appellata al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio.
A.T. si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, con condanna della controparte al pagamento
delle spese del giudizio di gravame.
2.-- A sostegno del primo motivo di appello, si censura la decisione impugnata per violazione, falsa
ed errata applicazione dell'art. 151, co. 1 e 2, c.c.
Il motivo è infondato.
La sentenza gravata ha respinto le domande di addebito reciprocamente proposte dalle parti,
avendo ritenuto che entrambi i coniugi non avessero assolto l'onere probatorio relativo alle condotte
addotte quali cause dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
L'A. ribadisce le circostanze esposte in primo grado, secondo cui la frattura del legame coniugale
sarebbe stata causata dalla disaffezione e dal comportamento egoista della moglie (la quale avrebbe
omesso di condividere con il coniuge i proventi della sua attività lavorativa nel settore della moda e
delle cerimonie, pretendendo che ogni onere familiare fosse sostenuto dal marito), dando inoltre
risalto in questa sede al disinteresse manifestato dalla T. in ordine ai problemi di salute di esso
appellante ed alla stabile relazione dell'appellata con un altro uomo, ed insiste con l'atto introduttivo
per l'ammissione della prova per testi esclusa dal tribunale.
Per l'addebitabilità della separazione occorre, oltre al riscontro di una condotta volontariamente
contraria ai doveri del matrimonio, accertare che essa abbia reso o contribuito a rendere intollerabile
la prosecuzione della convivenza.
Fra le tante, la decisione della S.C., sez. I, n. 40795/2021 ha ritenuto che "la pronuncia di addebito
non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo,
invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata
ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto
efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale…Ed, invero, la dichiarazione di
addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile
esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti
dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i
comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto,
in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri
tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza,
legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito" (cfr. anche Cass. Sez. I, n. 20866
del 21/07/2021; Cass. 2020/n. 16691; Cass. n.7859/2000; Cass. 2015/n. 16859).
Nel caso, le prove richieste in proposito da entrambe le parti non sono state ritenute dal primo
giudice neppure astrattamente idonee a dimostrare il citato nesso eziologico.
L'istanza istruttoria dell'A., ribadita con l'appello, è stata disattesa anche da questa corte con
ordinanza del 14/12/2023, sul rilievo -già posto alla base della decisione del primo giudice-
dell'articolazione della prova su circostanze non rilevanti ai fini della dimostrazione della causa della
impossibilità della prosecuzione della convivenza: viene qui ribadito che i capitoli di prova non
attengono all'andamento della vita coniugale durante la convivenza dei coniugi, ma a circostanze
successive al manifestarsi della crisi del rapporto coniugale ed alla separazione di fatto fra le parti
(descritta nel ricorso introduttivo come verificatasi nel 2019), ovvero al fatto incontestato della
malattia dell'A. -diagnosticata, come specificato dallo stesso ricorrente con le note ex art. 183, co.6 n.
1) c.p.c., all'inizio dell'anno 2020-.
In proposito va sottolineata l'ininfluenza -al fine della riforma della pronuncia impugnata quanto
all'individuazione del fattore determinante la separazione-, dell'indifferenza che si assume mostrata
dalla moglie per le condizioni di salute dell'appellante, circostanza non prospettata infatti dall'A.
con l'atto introduttivo come causa della crisi, in quanto successiva alla cessazione di fatto della
convivenza fra i coniugi.
Analogamente priva di efficacia causale è la mera asserzione della convivenza dell'appellata con un
altro uomo, non addotta quale motivo di addebito nel ricorso introduttivo di primo grado e
genericamente descritta nelle citate note ex art. 183, co.6, n. 1) c.p.c come intrattenuta "ormai da
tempo".
Il contenuto dei rispettivi atti difensivi delle parti evidenzia dunque una situazione di progressiva
disgregazione familiare, non imputabile in modo particolare all'uno o all'altro coniuge, che ha
condivisibilmente indotto il tribunale a dichiarare la separazione senza addebito.
3.-- Con il secondo motivo di appello l'A. censura la sentenza impugnata per erronea e carente
motivazione in ordine ai presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento
in favore della coniuge, con violazione ed errata applicazione degli artt. 143 c.c. e 156 c.c.
Il motivo merita di essere accolto solo parzialmente.
Il primo giudice -dopo avere provveduto in ordine all'affidamento, alla collocazione privilegiata
della figlia minore ed ai tempi di permanenza della stessa presso il padre, nonché all'assegnazione
della casa coniugale, sul che non vi è appello- ha richiamato la motivazione dell'O.P. del 5 febbraio
2021 secondo cui la T., risultante disoccupata e non percettrice di alcun reddito, aveva tuttavia una
sicura capacità di lavoro in attività del settore terziario, avuto riguardo alle sue concrete esperienze,
pur sporadiche e occasionali, di organizzazione di eventi e di addetta alla vendita in una gioielleria;
l'A. percepiva redditi annui netti di oltre 34.000,00 Euro (= 2.880,00 Euro netti mensili circa) e
sosteneva la rata di 400-500 Euro di restituzione del mutuo trentennale contratto nel 2003 per
l'acquisto -da parte di entrambi i coniugi- della casa familiare, nonchè un canone di locazione
abitativa di 400,00 Euro mensili); il tenore di vita desumibile dalla tipologia delle vacanze della
famiglia e degli arredi della casa familiare risultanti dalle foto prodotte era d'altra parte compatibile
con i redditi dichiarati.
A tanto si è aggiunto in sentenza che l'ulteriore documentazione fotografica e la relazione
investigativa prodotte nel corso del giudizio dal ricorrente e le parziali ammissioni della convenuta
avevano confermato che la capacità lavorativa attribuita in sede presidenziale alla T. era concreta ed
effettiva; che tuttavia, trattandosi di iniziative imprenditoriali non consolidate ed in mancanza di
elementi che consentissero di determinare anche solo approssimativamente i redditi derivatine, non
poteva attribuirsi alla T. una capacità di guadagno superiore a quella già valutata.
Il tribunale ha specificato che gli accertamenti di polizia tributaria disposti in corso di causa avevano
confermato le risultanze già in atti relative alla situazione economico-patrimoniale dei coniugi,
mentre la patologia tumorale del ricorrente documentata dalla documentazione sanitaria prodotta
non risultava averne determinato l'inabilità totale o parziale al lavoro, essendo emersa la sua stabile
capacità reddituale e di guadagno.
Sono state pertanto confermate le statuizioni provvisorie di cui all'ordinanza presidenziale, con
riferimento sia all'obbligo per il ricorrente di provvedere per intero al pagamento delle rate del
mutuo per l'acquisto della casa familiare, che a quello di contributo al mantenimento della figlia
minore G. e del figlio maggiorenne F., non ancora economicamente autosufficiente (in ragione di
300,00 Euro ciascuno), nonché della coniuge, in uguale misura.
L'appellante, invocando i principi recentemente affermati dalla S.C. in tema di assegno divorzile,
contesta la decisione di imposizione a suo carico dell'assegno di mantenimento per la coniuge
nonostante la sua riconosciuta capacità lavorativa, chiedendo la revoca di tale obbligo o la
rideterminazione in un importo minore: tanto in base alle già accertate attività svolte dalla T., nonchè
al fatto che la donna gode in via esclusiva della casa familiare mentre gravano sul solo appellante i
ratei del relativo mutuo ed alla menzionata circostanza della stabile convivenza con un compagno
attivo nel mondo degli spettacoli televisivi.
A tali rilievi l'A. aggiunge la propria peggiorata situazione di salute per il progredire della patologia
da cui è affetto, tanto da costringerlo a cessare l'attività lavorativa e da cedere le quote della propria
società, operante nel settore della vendita di apparecchi medicali. L'appellante deduce infine che il
figlio maggiorenne F. (attualmente 23enne) svolgerebbe attività lavorativa, e che pertanto anche
l'assegno a suo carico per il mantenimento dei figli andrebbe ridotto.
3.a-- Preliminarmente, non può condividersi l'affermazione dell'appellante circa l'applicabilità alla
separazione del principio giurisprudenziale secondo cui il parametro da utilizzare per
l'accertamento del diritto all'assegno non è quello del tenore di vita matrimoniale ma quello
dell'autosufficienza economica dei coniugi, criterio elaborato in relazione all'assegno divorzile, del
quale è stata affermata la natura assistenziale e perequativo - compensativa (Cass., S.U., n.
18287/2018).
La tesi è smentita dalla S.C. (da ultimo, Cass n. 5242/2024, secondo la quale "diversa è la funzione
dell'assegno di mantenimento nel giudizio di separazione, il cui diritto è riconosciuto al coniuge
economicamente debole al quale non sia addebitabile la separazione quando non sia in grado di
mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e consentito dalle possibilità
economiche di entrambi (Cass., n. 12196/2017), in quanto la separazione non fa venir meno il dovere
di assistenza materiale, concetto ben distinto da quello di solidarietà post-coniugale che è
presupposto dell'assegno divorzile (sulle differenze tra i presupposti dei due assegni v. Cass., ord.
n. 17098/2019)"; cfr. anche Cass. n. 12196/2017 e Cass. n. 16809/2019, che chiarisce come dalla
separazione personale "deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà,
convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale,
presupposto dell'assegno di divorzio; pertanto, "la separazione personale, a differenza dello
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo
coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di
mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli
necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio" (Cass. 2019/n. 16809).
3.b-- Neppure ha fondamento la deduzione dell'appellata secondo cui non sarebbero ammissibili nel
presente giudizio le deduzioni circa le mutate condizioni lavorative e reddituali delle parti e del
figlio maggiorenne, ai fini della modifica delle statuizioni economiche.
La natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in
conseguenza della separazione postulano infatti la possibilità di adeguare l'ammontare del
contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, con la
conseguenza che il giudice d'appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quellogenerale
della domanda, è tenuto a considerare l'evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more
del giudizio (v. in tal senso Cass. civ. Sez. I, 24/07/2007, n. 16398; Cass. 2023/n. 34728).
3.c-- Nella determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, la decisione impugnata
risulta fondata su un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali
dei coniugi (Cass. 2022/n. 4327), avendo il tribunale tenuto presenti sia le dichiarazioni reddituali
delle parti -fra le quali quelle dell'A., non smentite dall'asserzione in questa sede della loro
inattendibilità per non meglio precisati errori di redazione del professionista incaricato- che delle
risultanze delle indagini affidate alla polizia tributaria e redatte il 28/09/2021, di sostanziale conferma
dei suddetti elementi.
Va precisato che i poteri officiosi istruttori di indagine patrimoniale rappresentano una deroga alle
regole generali sull'onere della prova: l'art. 5, comma 9, della L. n. 898 del 1970, - principio enunciato
anche con riguardo ai giudizi di separazione (cfr. Cass. 2005/n. 10344)-non può infatti essere letto nel
senso che il "potere" del giudice di disporre indagini di polizia tributaria debba essere considerato
come un "dovere" imposto dalla "mera contestazione" delle parti in ordine alle rispettive condizioni
economiche, con la conseguenza che tale potere non può essere attivato a fini esplorativi, sicché la
relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale devono
basarsi su fatti specifici e circostanziati (cfr. Cass. 2022/n. 22616 e Cass. 2016/n. 23263), il che non può
dirsi nel caso di specie in riferimento alla richiesta dell'appellata di nuove indagini in ordine ad una
società di capitali che si assume riconducibile di fatto all'A., attraverso la quale egli, in seguito alla
cessazione della società in precedenza dallo stesso rappresentata, continuerebbe a svolgere attività
lavorativa occultandone i proventi.
Come già tenuto presente dalla sentenza di primo grado in riferimento alla situazione della T.,
costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di
mantenimento l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno,
dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in
considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (Cass. sez. 1 - n. 24049 del
06/09/2021).
Dovendo tenersi conto della situazione di ciascun coniuge all'attualità, la quantificazione effettuata
dal tribunale richiede una parziale revisione, avuto riguardo alle circostanze emergenti dagli atti:
l'A., attualmente 51enne, è in possesso di diploma di ragioniere ed era dedito nel corso del
matrimonio contratto nel 1999 all'attività commerciale nel campo della rappresentanza di dispositivi
medici dalla quale ha tratto i redditi già evidenziati; la T., ora 54enne, è dotata di titolo di studio di
segretaria d'azienda ma non aveva un lavoro stabile durante il matrimonio, essendosi occupata
prevalentemente della cura dei figli e della casa; l'appellante è allo stato affetto da grave patologia
neoplastica, tale da determinare la prospettiva della sua minore capacità di lavoro e di reddito,
mentre l'appellata, la quale fruisce con i figli della casa coniugale, come emerso dagli elementi
addotti in appello sta dando impulso all'attività già avviata di organizzatrice di cerimonie ed eventi
di moda, nonché di promotrice di iniziative pubblicitarie ed editoriali (non è stata invece provata
dall'appellante l'asserita stabilità della convivenza della donna con il nuovo compagno, negata
dall'appellata, né soprattutto il sostegno economico fornito da quest'ultimo).
Sulla scorta di tanto, se da un lato persiste l'indubbia disparità economica fra i coniugi a favore
dell'A., che resta per tale ragione onerato in via esclusiva del mutuo contratto per l'acquisto della
casa familiare e della partecipazione al mantenimento della coniuge, quanto evidenziato induce a
rideterminare in misura congrua tale contribuzione l'assegno di mantenimento imposto all'A. nei
confronti della T., riducendolo da Euro 300,00 ad Euro 200,00 mensili, oltre all'aggiornamento
annuale in base agli indici Istat.
3.d-- Il figlio delle parti F., appena maggiorenne ed ancora studente all'epoca della decisione di
primo grado, ha attualmente 23 anni e non è controverso che abiti tuttora stabilmente con la madre
nella casa familiare; sostiene inoltre l'A. con l'atto di appello che il figlio primogenito avrebbe
"reperito una serie di occupazioni", e nelle note conclusive che lo stesso "lavora sistematicamente"
(circostanza smentita genericamente dalla parte appellata).
Secondo i principi affermati dalla Suprema Corte:
- i genitori hanno l'obbligo di mantenere i figli sino al completamento del percorso formativo
prescelto e all'acquisizione della capacità lavorativa che consenta loro di raggiungere
l'autosufficienza (Cass., n. 19696 del 22/07/2019);
- al fine di valutare la sussistenza dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non
indipendenti economicamente, il giudice deve valutare caso per caso le circostanze che giustificano
il permanere del suddetto obbligo e la sua compatibilità con le condizioni economiche dei genitori,
con onere della prova delle condizioni che fondano il diritto a carico del figlio richiedente (ovvero
del coniuge separato già affidatario, in via concorrente), tanto più lieve, quanto più prossima sia l'età
del figlio a quella di un recente maggiorenne; di converso, la prova del diritto all'assegno di
mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio
adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità (Cass., n. 17183 del 14.8.2020; Cass. 2021/n.
27904).
Nel caso, la parte appellata non ha neppure allegato che il figlio F. stia seguendo un percorso di
studio o di formazione lavorativa, ma come accennato si è limitata a contestare che lo stesso svolga
attività lavorativa, eccependo (infondatamente, per quanto già esposto al punto n. 3.b)
l'inammissibilità della relativa questione nel presente giudizio in quanto sopravvenuta alla decisione
impugnata.
Ritiene pertanto la corte che tale carenza probatoria, contemperata con la ancora giovane età del
beneficiario ed il tenore delle indicazioni del genitore onerato (che inducono a considerare probabile
la natura non stabile dell'impiego del figlio, anche in considerazione della sua mancanza di
specializzazione lavorativa) non giustifichi l'esclusione di qualsiasi contributo al suo mantenimento,
bensì la riduzione a far tempo dalla presente decisione anche dell'assegno a carico del padre per il
figlio F. a 200,00 Euro mensili, da aggiornarsi in base all'Istat.
Entrambe le riduzioni disposte operano a far tempo dalla presente decisione: in tema di separazione
personale, la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli decorre dal
momento della pronuncia giudiziale che ne modifica la misura, non essendo rimborsabile quanto
percepito dal titolare di alimenti o mantenimento, in virtù del principio di irripetibilità desumibile
dall'art. 189 disp. att. c.p.c. (Cass. civ. Sez. I, 10/12/2008, n. 28987; Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza,
20/07/2015, n. 15186; Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 06/06/2017, n. 14027).
4.-- In ordine alle spese processuali, tenuto conto dell'esito complessivo del doppio grado del
giudizio, le stesse vanno dichiarate integralmente compensate fra le parti private, previa conferma
della relativa disposizione adottata per il primo grado, in considerazione della parziale soccombenza
reciproca sia in ordine alle contrapposte domande di addebito che alle statuizioni economiche (Cass.
sez. un. 2022/n. 32061).
P.Q.M.
La Corte, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da A.A. nei confronti di A.T., con
ricorso depositato il 4/01/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Larino n …/2022, con l'intervento
del P.G. in sede, così provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione, e per l'effetto:
1) ridetermina, a far tempo dalla presente decisione, l'importo dell'assegno dovuto da A.A. ad A.T.
a titolo di contribuzione al suo mantenimento in 200,00 Euro mensili, oltre aggiornamento annuale
in base agli indici Istat;
2) ridetermina, a far tempo dalla presente decisione, in 200,00 Euro mensili oltre aggiornamento
annuale in base agli indici Istat l'importo dell'assegno dovuto da A.A. ad A.T. a titolo di
contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne F.;
3) conferma la dichiarazione di integrale compensazione fra le parti private delle spese del giudizio
di primo grado e provvede analogamente quanto al presente appello.
Conclusione
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio della Corte del 20 giugno 2024.
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2024
I poteri officiosi istruttori di indagine patrimoniale rappresentano una deroga alle regole generali sull’onere della prova: l’articolo 5, comma 9, della legge n. 898 del 1970, - principio enunciato anche con riguardo ai giudizi di separazione -non può essere letto nel senso che il “potere” del giudice di disporre indagini di polizia tributaria debba essere considerato come un “dovere” imposto dalla “mera contestazione” delle parti in ordine alle rispettive condizioni economiche, con la conseguenza che tale potere non può essere attivato a fini esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale devono basarsi su fatti specifici e circostanziati, il che non può dirsi nel caso di specie in riferimento alla richiesta dell’appellata di nuove indagini in ordine ad una società di capitali che si assume riconducibile di fatto all’ex marito, attraverso la quale egli, in seguito alla cessazione della società in precedenza dallo stesso rappresentata, continuerebbe a svolgere attività lavorativa occultandone i proventi.
La Corte d’appello ha tenuto conto di quanto deciso in primo grado in riferimento alla situazione economica della moglie che ha costituito elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento l’attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale.
Dovendo tenersi conto della situazione di ciascun coniuge all’attualità, la quantificazione effettuata dal tribunale ha richiesto una parziale revisione dell’assegno di mantenimento.
14-12-2024 22:41
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