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Sentenza

Famiglia - Separazione e divorzio - Assegno - Pertinenze.
Casa coniugale - Ambiente domestico - Centro di affetti, interessi e consuetudini di vita - Tutela dei figli - Attribuzione della casa al genitore con cui convivono i figli.

Separazione - Separazione - Assegnazione della casa familiare - Assegnazione degli arredi - Presupposti
Famiglia - Separazione e divorzio - Assegno - Pertinenze. Casa coniugale - Ambiente domestico - Centro di affetti, interessi e consuetudini di vita - Tutela dei figli - Attribuzione della casa al genitore con cui convivono i figli. Separazione - Separazione - Assegnazione della casa familiare - Assegnazione degli arredi - Presupposti
Corte di Cassazione Sezione 6 1Civile Ordinanza 14 gennaio 2020 n. 510
Famiglia - Separazione e divorzio - Assegno - Pertinenze

Qualora, al piano sottostante rispetto all’appartamento dove si è svolta la vita familiare, vi siano diversi locali di servizio, correttamente il giudice di merito ha assegnato tutti tali locali al genitore collocatario della prole, considerandoli tutti pertinenze della casa di abitazione qualora dall’appartamento sia possibile accedere, per mezzo di una scala interna, direttamente ad un locale adibito a garage e, attraverso questo, senza incontrare limiti o barriera di sorta a tutti gli altri.

Tribunale Palermo Sezione 1 Civile Sentenza 21 marzo 2017 n. 1433
Data udienza 27 febbraio 2017
Casa coniugale - Ambiente domestico - Centro di affetti, interessi e consuetudini di vita - Tutela dei figli - Attribuzione della casa al genitore con cui convivono i figli
La "casa coniugale" rappresenta l'ambiente domestico costituente centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole. Tale interesse, volto a tutelare i diritti fondamentali dei minori, o dei figli economicamente non autosufficienti, è dotato di copertura costituzionale, con la conseguenza che la casa familiare potrà essere, in caso di separazione dei coniugi, assegnata al genitore con cui convivono i figli. Ed infatti, sia in sede di separazione che di divorzio, il giudice può assegnare l'abitazione al coniuge non titolare di un diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile, solo se a lui risultino affidati figli minori, ovvero con lui risultino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti. Tale assegnazione non ha più ragion d'essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione. (Nella fattispecie si ritenevano sussistenti i presupposti per confermare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale a favore della ricorrente con cui convivevano le figlie studentesse universitarie ancora non autosufficienti economicamente; mentre non costituiva "casa coniugale" nel senso dianzi precisato, il box auto appartenente in via esclusiva al resistente).

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza 13 novembre 2009  n. 24104
Data udienza 30 settembre 2009
Famiglia e minori - Separazione e divorzio - Casa coniugale o familiare - Assegnazione - Box - Bene accessorio.
In sede di separazione personale dei coniugi l'assegnazione a uno di questi della casa coniugale di proprietà dell'altro deve intendersi estesa al box situato nello stesso palazzo (e di proprietà dello stesso coniuge), lo stesso, infatti, in quanto pertinenza, è sottoposto allo stesso regime del bene principale.


Corte d'Appello Roma sezione PF Civile Sentenza 27 febbraio 2014  n. 1367
Data udienza 12 febbraio 2014
Separazione - Separazione - Assegnazione della casa familiare - Assegnazione degli arredi - Presupposti

In materia di separazione, l'assegnazione alla madre degli arredi a suo tempo già presenti nella casa coniugale postula sulla previsione dell'art. 155-quater c.c., che prevede appunto, che il diritto al godimento della casa familiare venga meno qualora l'assegnatario cessi di abitarvi. Per l'effetto la sorte degli arredi, che solitamente vengono assegnati unitamente alla casa familiare, al fine di realizzare la conservazione dell'habitat familiare, segue quella della casa familiare.

Tribunale Ragusa Civile Sentenza 7 marzo 2011 n. 178
Casa familiare - Separazione personale - Assegnazione personale - Assegnazione della casa familiare - Arredi ed elettrodomestici - Inclusione - Coniuge non assegnatario - Domanda di restituzione - Infondatezza (cc, articoli 155 e 155 - Quater)

Nel giudizio di separazione personale, l'assegnazione della casa familiare a uno dei coniugi, ai sensi dell'articolo 155-quater del Codice civile, si estende anche agli arredi ed elettrodomestici della casa. Ne consegue l'infondatezza della domanda del coniuge non assegnatario di restituzione della mobilia presente in detto immobile.
Avv. Antonino Sugamele

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