E’ corretto assegnare il godimento della casa familiare all’esito di un bilanciamento - effettuato alla luce delle risultanze del fatto concreto - tra l’interesse dei figli della coppia in crisi a conservare il proprio habitat familiare ed il diritto alla salute del coniuge malato che ha, nella dimora coniugale, fissato il proprio centro di interesse relativamente al percorso di cura.
E’ noto che l’assegnazione della casa coniugale “è strettamente funzionale all’interesse dei figli” e che “l’attribuzione dell’alloggio viene espressamente condizionata all’interesse dei figli”, tanto che la natura e la funzione dell’assegnazione della casa coniugale sono da rinvenire nella “esclusiva tutela della prole”.
Ma la peculiarità del caso esaminato dal Tribunale di Perugia è data dal fatto che il Giudice ha saputo dare una lettura alternativa dell’art. 337-sexies cod. civ. mettendo in relazione e bilanciando due interessi contrapposti: l’assegnazione della casa coniugale con la tutela del diritto alla salute del padre, affetto da una gravissima malattia. Fra l’altro era anche proprietario della casa. La moglie chiedeva l’assegnazione della casa nonostante le fosse stata data la possibilità di avere un altro immobile a disposizione. Il tribunale di Perugia ha ritenuto che la casa coniugale rimanesse nella disponibilità dell’uomo, disponendo, al contempo, che i minori venissero collocati in via prevalente presso la madre. Si tratta di una soluzione ritenuta conforme all’interesse dei minori tenuto conto della gravità dello stato di salute del padre il quale non avrebbe potuto attendere in modo puntuale alla loro cura e al loro accudimento.
Tribunale Perugia, sezione I, ordinanza 22 marzo 2024
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
Il Giudice, letti gli atti del procedimento per separazione giudiziale, promosso da PA.Me. (Avv. D.
Gu.) nei confronti di MA.Fa. (avv. C. Ol.), sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 6 marzo 2024,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
(art. 473bis.22 c.p.c.)
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La sig.ra PA.Me., con ricorso depositato il 20.9.23, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal marito
Ma.Fa., con il quale ha contratto matrimonio il 17.8.2014. Ha esposto che dall'unione sono nati, nel
2015 e nel 2017, i figli Gi. e Ni. e che la famiglia aveva vissuto a Gu.Ta., nella casa di proprietà del
suocero, concessa in comodato d'uso alla coppia già prima del matrimonio. Ha riferito di svolgere
attività lavorativa come cameriera addetta a un bar con contratto a chiamata e redditi non superiori
ad Euro 600,00 mensili, mentre il marito è socio al 49% di una società che esercita l'attività di bar,
nella quale la stessa ricorrente ha riferito di avere lavorato fino al 2018, quando il contratto non le
era stato rinnovato per incomprensioni lavorative e familiari con il cognato e la suocera, che del resto
non la avevano mai "vista di buon occhio" ed avevano con continue intromissioni creato tensioni
nella coppia. Ha aggiunto che il marito aveva intrattenuto per un paio di anni una relazione con
un'altra donna ed aveva ammesso la circostanza a maggio 2022, al termine di una cena rivelatrice
tra coppie, ma di avere deciso di indugiare, fintanto che era stato possibile, nel chiedere la
separazione perché lui nel frattempo si era ammalato gravemente. La malattia da cui è affetto il
marito richiede, secondo quanto in ricorso, frequenti cicli di chemioterapia che lo costringono a letto
e a ricoveri e degenze improvvisi, limitando fortemente la sua capacità di gestione dei figli minori.
La Pa. ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito al marito, disponendo
l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso di sé e conseguente
assegnazione a sé della casa coniugale, regolamentando come indicato in ricorso le occasioni di visita
paterne e quantificando in Euro 300 per ciascun figlio l'importo dovuto dal Ma., oltre ad Euro 200
quale assegno di mantenimento per sé.
Il sig. Ma.Fa. si è costituito ed ha dato atto di trovarsi dal 2019 a combattere conto un cancro al colon
infiltrato ed in metastasi. Ha riferito che dopo la malattia la moglie, trascorso un primo periodo di
comprensione e vicinanza, si era sempre più allontanata, dandosi alla vita mondana,
disinteressandosi della casa e dei figli e adottando atteggiamenti rabbiosi e ostili nei confronti propri
e della propria famiglia di origine. Ha negato di avere intrattenuto relazioni extraconiugali, riferendo
che era stata semmai la moglie ad intrattenerne in passato e ad intrattenerne attualmente una stabile.
Ha aggiunto di avere subito e di continuare a subire da parte della moglie vessazioni, umiliazioni,
offese, giunte al punto che la stessa in una occasione si era avventata contro di lui provocandogli
escoriazioni; il tutto alla presenza dei figli e senza alcun rispetto per la tranquillità che un malato
oncologico dovrebbe avere.
Il resistente ha dunque avanzato domanda di addebito della separazione alla moglie ed ha chiesto
assegnarsi a sé, in considerazione delle proprie condizioni di salute, la casa coniugale, con
collocamento paritario dei bambini e mantenimento diretto nei rispettivi tempi di permanenza. Si è
opposto alla domanda di assegno di mantenimento per la moglie, evidenziando che lei ha sempre
lavorato con orario a tempo pieno come barista e da ultimo è stata assunta come commessa presso
un negozio.
All'udienza di comparizione del 6.3.24, sentite le parti e tentata senza esito la conciliazione, il giudice
riservava la decisione sui provvedimenti temporanei e urgenti.
Non è dubbio doversi disporre - in conformità alla richiesta avanzata dalle parti -l'affidamento
condiviso dei figli minori Gi. (di anni 9) e Ni. (di anni 6), in applicazione del criterio legislativo
ordinario e preferenziale.
Costituisce oggetto di contrapposizione la questione inerente l'assegnazione della casa coniugale e
la conseguente disciplina del collocamento abitativo dei bambini.
In particolare, il Ma. ha insistito nella richiesta di assegnazione a sé della casa, di proprietà del padre,
che gliela ha concessa in comodato d'uso prima del matrimonio ("Per me l'abitazione, dove vivo da
15 anni, è diventata un punto focale della mia malattia, è il punto dove ho le mie sicurezze e so dove
muovermi, per me sarebbe del tutto deleterio cambiare abitazione"; v. verbale di udienza del 6.3.24).
La Pa. ha riferito di essere stata costretta a trasferirsi insieme ai figli in casa dei propri genitori a
Nocera Umbra, ma di voler tornare quanto prima nella casa coniugale con i bambini, che ci sono nati
e ivi hanno sempre vissuto.
Nel decidere in via provvisoria delle sorti della casa coniugale non può non considerarsi che il Ma.
- che vi è rimasto a vivere quando, a gennaio di quest'anno, la moglie insieme ai figli si è trasferita
dai genitori - è affetto da una gravissima malattia (adenocarcinoma del colon, stadio IV, con
metastasi), per la quale si sottopone a cicli ripetuti di chemioterapia. Dall'assegnazione alla Pa. della
casa coniugale deriverebbe la necessità per il Ma. di spostarsi a vivere in altra abitazione; evenienza,
questa, che potrebbe pregiudicare gravemente la sua serenità, meritevole di essere preservata e
tutelata proprio in considerazione delle difficili condizioni di salute. Al cambiamento di ambiente
domestico -che per un malato oncologico in stadio avanzato può già essere di grave pregiudizio - si
aggiungerebbe la difficoltà di reperire una abitazione adatta alle sue necessità, dunque posta al piano
terra, che abbia spazi adeguati per i figli, nelle immediate vicinanze delle quale deve essere agevole
parcheggiare e dalla quale non sia complicato muoversi per recarsi in ospedale o per far transitare
eventuali altri mezzi (auto di familiari che debbano assisterlo o accompagnarlo per effettuare le cure,
ambulanza).
Quanto detto fin qui non trascura affatto di considerare l'interesse dei figli minori, che non si pone
certo in contrasto con quello del padre ma ad esso si affianca, nella misura in cui si consideri che
condizioni di vita quanto più possibile serene e stabili per il padre sono le uniche che consentiranno
ai figli di essere esposti il meno possibile alla sofferenza inevitabilmente connessa alla malattia del
genitore e di condividere con lui momenti di vita "normale".
Va anche considerato il fatto, riferito da entrambe le parti, che nella fase delle trattative stragiudiziali
che hanno preceduto l'introduzione del procedimento i genitori del Ma. hanno più volte prospettato
alla Pa. la possibilità di metterle a disposizione (con la formula dell'intestazione di proprietà ai
minori e del diritto di abitazione alla madre) altra abitazione, situata nel centro di G.T., ove la stessa
potrebbe trasferirsi a vivere insieme ai figli, rimanendo così nella località dove essi frequentano le
scuole ed hanno i loro interessi. E' auspicabile che le parti, anche supportate dai rispettivi legali,
coltivino in autonomia questa possibilità, che avrebbe per i bambini evidenti vantaggi, connessi al
venir meno dei frequenti spostamenti cui attualmente sono costretti vivendo a Nocera ed alla
vicinanza delle case dei genitori.
Alla luce di quanto detto fin qui ritiene la scrivente che, allo stato, la soluzione maggiormente
conforme all'interesse dei minori sia quella che consente al padre di continuare a vivere nella casa
coniugale. Qualunque altra soluzione, tale da imporre al Ma. di lasciare la casa coniugale,
rischierebbe di pregiudicare grandemente le sue già difficili condizioni di vita e di salute,
pregiudicando quindi inevitabilmente anche l'andamento del rapporto con i minori. La casa
coniugale deve dunque rimanere nella disponibilità del Ma., alla quale va provvisoriamente
assegnata.
I minori dovranno essere collocati in via prevalente presso la madre, pur prevedendo frequenti
occasioni di frequentazione con il padre. Detta soluzione appare quella maggiormente conforme
all'interesse dei minori, considerando che le condizioni di salute del padre, pur non diminuendo in
alcun modo la sua certa adeguatezza e capacità genitoriale, non gli consentono di attendere in modo
sempre costante e puntuale alle loro molteplici esigenze di cura e accudimento.
Come emerge dagli scambi di messaggi prodotti in atti, e come è ovvio considerando le condizioni
di salute del Ma., accade che egli debba sottoporsi a ricoveri ospedalieri, anche non programmati;
inoltre, non è difficile immaginare che i trattamenti chemioterapici cui si sottopone con regolarità
richiedano il rispetto di periodi di riposo, in cui non si può che delegare ad altri l'accudimento dei
bambini. Per tali ragioni è opportuno il collocamento prevalente presso la madre dei bambini, che
potranno trascorrere con il padre, oltre ai fine settimana alternati (dal venerdì alla domenica sera),
anche alcuni giorni infrasettimanali con pernottamento, nei termini che meglio si indicano in
dispositivo, che tengono conto dell'alternanza dei fine settimana. Nulla osta a che i bambini possano
trascorrere con il padre più giorni continuativi durante i periodi di vacanza scolastica, come pure si
indica in dispositivo.
E' bene precisare che la presente regolamentazione è a valere in via residuale, per il caso in cui non
vi siano altri accordi tra i genitori, che in regime di affidamento condiviso possono sempre decidere
in autonomia le migliori modalità di gestione coordinata dei figli. E' anzi auspicabile, tenuto conto
dell'età dei bambini e della molteplicità delle loro esigenze, che le parti riescano ad avere un
atteggiamento collaborativo nell'andare incontro alle loro esigenze anche tenendo conto degli
impegni propri, di salute e di lavoro.
Considerando il collocamento prevalente presso la madre, deve porsi a carico del Ma. un assegno di
contributo al mantenimento ordinario dei figli, parametrato anche alle sue migliori condizioni
reddituali. Invero, il padre, pur non svolgendo al momento alcuna attività lavorativa (in ragione
delle proprie condizioni di salute), percepisce pensione di invalidità di Euro 1.120,00, non gravata
da spese di mutuo o locazione ed è socio al 49% del bar gestito dalla famiglia. Egli, anche
considerando i soli introiti mensili, può contare su una disponibilità economica maggiore di quella
della Pa., che ha riferito di percepire stipendio di circa Euro 900,00 mensili, sul quale potrebbe
gravare a beve il costo di una abitazione ove vivere con i figli. Valutate le riferite circostanze, e
primariamente i tempi prevalenti trascorsi con la madre, si reputa congruo quantificare in Euro
200,00 per ciascun figlio l'importo che dovrà essere versato mensilmente dal Ma.. Le spese
straordinarie, per la cui individuazione potrà essere di aiuto la lettura del Protocollo in uso presso
l'Ufficio, dovranno gravare in misura paritaria su entrambi i genitori.
Non sussistono, invece, i presupposti per prevedere un assegno di mantenimento in favore della Pa.,
che è economicamente indipendente in quanto occupata come commessa, sia pure con contratto
part-time.
P.T.M.
Letto l'art. 473-bis.22 c.p.c.;
provvedendo all'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto.
2) Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori Gi. e Ni., con collocazione
abitativa presso la madre, in Nocera Umbra.
3) Assegna a Ma. Fa. la casa coniugale.
4) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà previo accordo con la
madre, e comunque: una settimana, dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore
19.00 e il martedì, dall'uscita da scuola fino alla mattina del giorno dopo, quando li accompagnerà a
scuola o dalla madre alle 13.00; l'altra settimana, dal martedì, dall'uscita da scuola (o dalle 13) fino
al giovedì mattina, quando li accompagnerà a scuola o dalla madre alle 13.00; per quindici giorni,
anche non consecutivi, durante il periodo estivo, in periodi da concordare entro il 30 maggio di ogni
anno; per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, alternando di anno in anno il 24 e 25
dicembre con uno ed il 31 dicembre ed il 1 gennaio co n l'altro genitore; per tre giorni consecutivi
durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con l'uno e con l'altro
genitore.
5) Pone a carico di Ma. Fa. l'obbligo di corrispondere a PA.Me., entro il giorno 5 di ogni mese e con
decorrenza dal mese di deposito del presente provvedimento, a titolo di assegno di mantenimento
per i figli, la somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di Euro 400,00 (Euro 200,00
per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche ed extra-scolastiche.
Provvedendo sulle richieste istruttorie avanzate dalle parti
Sono da ammettersi i documenti prodotti dalle parti nel rispetto dei termini di rito. Le richieste di
prova orale rispettivamente avanzate dalle parti non sono invece ammissibili perché inerenti
circostanze non utili alla prova dell'addebito, in quanto accadute per lo più quando la crisi coniugale
era ampiamente conclamata, o comunque circostanze non utili alla decisione (es. quelle inerenti
l'attività lavorativa svolta dalla Pa. sono superate dal riferito reperimento di altra attività lavorativa,
quelle inerenti i giorni di vacanza trascorsi dal Ma. con i figli sono irrilevanti). Non sussistono i
presupposti per dar corso alla richiesta di ctu tesa ad accertare la "idoneità fisica" del Ma. ad
occuparsi dei figli.
Le parti vanno invitate a depositare, in tempo utile per l'udienza di rimessione della causa in
decisione, documentazione reddituale aggiornata. Il Ma. dovrà inoltre depositare estratti conto
semestrali personali e societari degli ultimi tre anni e i bilanci o documenti della società di cui è socio
al 49% degli ultimi tre anni.
P.Q.M.
Fissa, per la decisione della causa ex art. 473bis.28 c.p.c., l'udienza del 10 dicembre 2024, h. 9.00, per
l'effetto assegnando alle parti:
a) termine di giorni sessanta prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle
conclusioni;
b) termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
c) termine di giorni quindici prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.
Dispone che ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. l'udienza così fissata sarà sostituita dal deposito telematico
di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta" (o
dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio
alle istanze e conclusioni formulate in atti già depositato;
Assegna alle parti termine perentorio sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle
predette note scritte, pur invitando le parti a provvedervi in ottica collaborativa entro cinque giorni
prima.
Assegna ad entrambe le parti termine fino al 20.11.24 per il deposito della documentazione
menzionata in parte motiva, comprendente - se già non in atti - quanto indicato nell'art. 473-bis.12
comma 3 c.p.c. e modulo costituente allegato A) al Protocollo per il processo di famiglia in uso presso
l'ufficio debitamente compilato in ogni sua parte.
Invita le parti a valutare, nelle more, la possibilità di un accordo sulle condizioni della separazione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e l'adempimento.
Conclusione
Così deciso in Perugia, il 22 marzo 2024.
24-11-2024 00:58
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