Divario etnico culturale religioso dei conviventi e conflittualità della coppia
(Cc, articoli 337-quater, 337-sexies; Cpc, articolo 473-bis.69) Ai Servizi affidatari il Giudice ha assegnato invece, il compito di proseguire per 24 mesi nell’opera di monitoraggio e sostegno al nucleo familiare ed alla genitorialità e di mediare tra i genitori in caso di contrasto sulle decisioni riguardanti i figli, con facoltà di assumere direttamente tali decisioni laddove l’inerzia o il conflitto tra i genitori ne impedisca l’assunzione in tempi rapidi, con pregiudizio per i minori.
Tribunale di Reggio Emilia, sezione I, sentenza 26 gennaio 2024 n. 2 - Presidente e relatore Parisoli
Disporre che i figli trascorrano le vacanze natalizie ad anni alterni con la madre e con il padre e
quelle estive con il padre, indicativamente nel mese di luglio, per almeno 15 giorni consecutivi;
Disporre che le utenze domestiche, atteso anche l’avvio del Sistema fotovoltaico, vengano
corrisposte dalla signora XX così come le manutenzioni ordinarie, vengano eseguite a proprie spese
dall’assegnataria dell’abitazione familiare;
Disporre che le spese straordinarie, da concordarsi tra i genitori secondo quanto prescritto nel
Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia, saranno sostenute economicamente da
entrambi i genitori, nella misura del 40% a carico del Sig. YY e del 60% a carico della Sig.ra XX, con
rimborso della quota a favore del genitore che le abbia anticipate, previa esibizione delle ricevute
attestanti i pagamenti sostenuti, entro il mese successivo a quello della richiesta di rimborso;
In via istruttoria,
Si chiede autorizzazione al Giudice al deposito in cancelleria di supporto DVD in duplice copia, per
fascicolo d’ufficio e per controparte, contenente n. 2 riproduzioni audiovisive e n. 2 messaggi vocali
inviati tramite whatsapp dalla XX a YY;
si reiterano le precedenti istanze istruttorie, con particolare riguardo a l’ammissione a testi dei
signori R. S., residente in (omissis), (Reggio Emilia), S. P., residente in (omissis), (Reggio Emilia), G.
C., residente in (omissis), (Mantova), F. P. residente in (omissis), (Mantova) e M. E. sui fatti di causa,
in riferimento alla violenza domestica subita da YY e sull’abuso di mezzi educative e coercitivi posti
in essere dalla signora XX nei confronti dei figli J e W;
Si formulano nuove istanze istruttorie, in particolare ammissione per testi, indicando quale teste il
Sig. D. T. sulle seguenti domande, premesso "vero che":
Lei risiede a Marina di Massa?
Lei conosce la famiglia YY\XX?
La Sig.ra XX era in accordo con Lei per visionare e prendere in locazione/assegnazione un
appartamento a Marina di Massa nei giorni indicativamente dal 10 al 15 Novembre 2023?
La sig.ra XX le ha comunicato la volontà di trasferirsi nell’alloggio da visionare e locare insieme ai
figli J e W?
Lei è stato invitato da XX a trasferirsi qualche giorno presso l’abitazione di (omissis), (Reggio Emilia),
Via (omissis), n. 14 per accudire J e W alla fine del mese di Novembre 2023?
Lei aveva già frequentato anche nei giorni precedenti l’abitazione di (omissis), (Reggio Emilia)?
Nell’occasione della sua permanenza, Lei ha visto la Sig.ra XX inveire verbalmente contro il Sig. YY?
Nell’occasione della sua permanenza, Lei ha assistito ad attacchi fisici della Sir.ga XX nei confronti
del Sig. YY?
Nell’occasione, i minori J e W erano presenti in casa?
Ha assistito personalmente, in altre precedenti occasioni, ad attacchi fisici e verbali della Sig.ra XX
nei confronti del Sig. YY?
Con vittoria di spese e compensi professionali.".
Parte resistente:
"In via principale, contrariis rejectis:
a) disporre l’affido esclusivo dei minori J e W alla madre, mantenendo l’incarico al Servizio Sociale
competente ai fini di interventi di sostegno all’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di
redigere un calendario al fine di regolare il diritto di visita del padre tenendo conto degli impegni
scolastici e non dei figli minori;
b) assegnare la casa familiare e gli arredi in essa contenuti alla madre che l’abiterà con i figli minori;
c) dichiarare YY tenuto a versare in favore di XX entro il giorno 10 di ogni mese l’importo mensile
di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli J e W,
o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, soggetta ad aggiornamento in
base alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo intercorse nel precedente anno per le
famiglie di operai ed impiegati, tenuto conto del pagamento da parte del YY della rata del mutuo
acceso sulla casa familiare così come meglio descritto in premessa;
d) dichiarare tenuto YY a rimborsare alla sig.ra XX il 50% delle spese straordinarie sostenute o da
sostenere per i figli minori, come da protocollo del Tribunale di Reggio Emilia.
In subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale non ravvisasse i
presupposti per la disposizione dell’affido esclusivo dei minori alla madre:
a) disporre l’affido condiviso di J e W ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la
madre mantenendo l’incarico al Servizio Sociale competente ai fini di interventi di sostegno
all’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di redigere un calendario al fine di regolare il
diritto di visita del padre tenendo conto degli impegni scolastici e non dei figli minori;
b) assegnazione della casa familiare e degli arredi in essa contenuti alla madre che l’abiterà con i figli
minori;
c) dichiarare YY tenuto a versare in favore di XX entro il giorno 10 di ogni mese, l’importo mensile
di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli J e W,
o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, soggetta ad aggiornamento in
base alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo intercorse nel precedente anno per le
famiglie di operai ed impiegati, tenuto conto del pagamento da parte del YY della rata del mutuo
acceso sulla casa familiare così come meglio descritto in premessa;
d) dichiarare tenuto YY a rimborsare alla sig.ra XX il 50% delle spese straordinarie sostenute o da
sostenere per i figli minori, come da protocollo del Tribunale di Reggio Emilia.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.".
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso
che il procedimento riguarda le modalità di affidamento e mantenimento dei minori J e W, nati a
(omissis), (Reggio Emilia) rispettivamente in data (omissis).2010 e (omissis).2012 dalla relazione
more uxorio delle parti;
che entrambi i genitori nei rispettivi atti introduttivi hanno chiesto l’affidamento esclusivo a sé dei
figli minori con assegnazione in proprio favore della casa familiare, domandando che le visite con
l’altro genitore vengano regolamentate dal Servizio Sociale; hanno reciprocamente chiesto, inoltre,
che venga posto a carico dell’altro un contributo al mantenimento dei figli (il padre ha chiesto €
200,00 per ciascun figlio, la madre € 250,00 per ciascun figlio);
che alla base delle richieste formulate dalle parti vi è una contrapposta ricostruzione delle vicende
familiari ed un reciproco addebito di responsabilità per il conflitto in essere: il padre sostiene di
essere stato sottoposto a continue vessazioni e aggressioni da parte della compagna, ciò che lo
avrebbero indotto a reagire; la madre riferisce che sarebbe il sig. YY ad avere sempre tenuto condotte
vessatorie, ad essere dedito al consumo di stupefacenti, ad averla ripetutamente tradita con altre
donne e ad averla aggredita anche alla presenza dei figli minori tanto da rendere necessario in più
occasioni l’intervento delle forze dell’ordine;
che la situazione, già compromessa, è definitivamente degenerata in data 29.03.2023 quando,
all’esito di una violenta lite — della quale le parti forniscono ancora una volta una descrizione
differente — la madre ed i figli sono stati allontanati dalla casa familiare e condotti in una località
protetta; che in seguito a tale accadimento la sig.ra XX ha presentato ricorso ex art. 473 bis n. 69 c.p.c.
ottenendo un ordine di protezione inaudita altera parte (doc. 6 parte resistente) successivamente
confermato con Decreto del 17.05.2023 (doc. 7 parte resistente);
che in tale provvedimento il Giudice ha ordinato al sig. YY di cessare immediatamente dalla
condotta pregiudizievole tenuta nei confronti di XX e nei confronti dei figli minorenni Y. ed J, e di
allontanarsi immediatamente alla casa familiare sita a (omissis), (Reggio Emilia) prescrivendo al
medesimo di non avvicinarsi alla casa familiare, al posto di lavoro della medesima (XX), alle scuole
frequentate dai figli, nonché ai luoghi frequentati da questi ultimi e dalla loro madre; ha disposto
altresì che in attesa dei provvedimenti che saranno assunti da parte dell’Autorità Giudiziaria
competente ed al solo scopo di tutelare i figli siano i Servizi Sociali ad indicare le modalità più
opportune secondo le quali, se lo desidererà, il padre potrà incontrare i figli minori in modo protetto,
dando preciso mandato ai Servizi Sociali in merito;
che alla data dell’udienza di comparizione del presente procedimento (29.06.2023), i rapporti tra le
parti erano dunque regolati dal Decreto di cui sopra, la sig.ra XX risultava rientrata nell’abitazione
familiare insieme ai figli minori e gli incontri di questi ultimi col padre venivano regolati dal Servizio
Sociale; le parti davano atto altresì di avere trovato una provvisoria regolamentazione dei rapporti
economici inerenti il mantenimento dei figli (il padre avrebbe continuato a corrispondere la rata del
mutuo e la madre avrebbe percepito per intero l’Assegno Unico);
che all’esito dell’udienza veniva incaricato il Servizio Sociale di riferire sulla situazione del nucleo
familiare, sulla genitorialità delle parti e sulle condizioni dei minori, ai fini della definitiva decisione
sul loro affidamento e collocamento;
che il Servizio ha depositato la propria Relazione in data 08.11.2023 nella quale riferisce di essere già
stato coinvolto nelle questioni riguardanti il nucleo YY – XX sia nell’anno 2016 che nell’anno 2020,
sempre per episodi di conflitto e di violenza assistita, ma che la situazione in entrambi i casi era
rientrata e le tensioni familiari parevano essersi appianate;
che successivamente il Servizio è nuovamente stato coinvolto in seguito all’episodio occorso in data
29.03.2023 che ha dato origine all’ordine di protezione di cui si è detto;
che nel corso dell’indagine gli operatori hanno sentito anche i minori i quali hanno entrambi riferito
di un loro coinvolgimento nelle vicende familiari:
J è apparso molto investito in uno sforzo risolutivo […] ha spiegato di essere ingaggiato nel tentativo
di far tornare insieme la madre e il padre e che dal suo punto di vista nonostante la mamma e il papà
abbiano da sempre litigato parecchio la mamma potrebbe compiere uno sforzo e perdonare il padre
riaccogliendolo in casa; i due genitori potrebbero imparare a confliggere di meno a mantenere i toni
delle discussioni più bassi e a non alzare le mani reciprocamente; qualora essi non dovessero tornare
insieme lui vorrebbe passare almeno metà del tempo con il padre se non di più
W si è espresso in modo piuttosto simile al fratello riferendo agli operatori che la sua percezione è
che il padre sta cercando di far la pace con la madre sebbene la madre sia piuttosto restia ad andare
nella direzione di un ricongiungimento; lui avrebbe il desiderio che i genitori superassero la rottura
riprendendo il loro rapporto di coppia; qualora gli stessi dovessero restare separati ha espresso il
desiderio di passare più tempo con il padre che con la madre motivando tale posizione col fatto che
talvolta la madre è poco gentile con lui e il fratello e li incolpa di cose per cui dal suo punto di vista
non hanno colpa, arrabbiandosi in modo piuttosto importante senza buoni motivi che all’esito
dell’indagine gli operatori hanno individuato da un lato alcuni negativi elementi di rischio per i
minori e segnatamente
- I minori sino al 29 Marzo 2023 sono stati esposti a circostanze di violenza assistita e triangolati nella
dinamica conflittuale genitoriale
- sia il padre che la madre per anni hanno mantenuto riserbo su quanto accadeva in casa faticando
a riconoscere come ciò sia stato lesivo del diritto dei minori ed una serenità intrafamiliare e ad una
crescita armonica
- la madre e il padre si sono rivolti reciprocamente importanti accuse che qualora fossero veritiere
delineerebbero un quadro di importante esposizione a rischi e pregiudizio per i minori
- è stato ravvisato un invischiamento ed eccessiva attivazione da parte dei minori nelle dinamiche
relazionali dei genitori: i figli si sono detti impegnati nel tentativo di far tornare assieme ai genitori
oltre che apparsi dispiaciuti e preoccupati per la posizione del padre
- il padre figura molto importante per i ragazzi, affettiva e calorosa, è apparso piuttosto in difficoltà
facendo fatica a delineare un progetto di vita solido e preciso risultando confuso rispetto a quanto
vorrebbe fare in alcune occasioni; ha espresso il desiderio di tornare con l'ex compagna nonostante
l'abbia descritta come una persona violenta e poco trasparente; in altre occasioni ha portato come
volontà poi trasferirsi a vivere in un luogo marittimo vendendo la casa di (omissis), (Reggio Emilia);
nell'effettuare tali ipotesi lo stesso ha dato per scontato che i suoi figli lo potessero seguire senza
considerare gli effetti di un'eventuale trasferimento sulle loro vite
- la madre più ferma e razionale, più solida rispetto al proprio progetto di vita è apparsa però
piuttosto normativa, incline a uno stile educativo autoritario incentrato su di una tensione verso il
raggiungimento di alcuni obiettivi genitoriali risultando in parte carente sul piano affettivo e di
sintonizzazione con i vissuti emotivi dei figli; gli aspetti culturali e religiosi dovuti alle diverse
culture di appartenenza del padre e della madre paiono essere pregnanti rispetto alla conflittualità
che insorge tra i giudici genitori che dall’altro lato hanno evidenziato positivi elementi di protezione
per i minori:
- entrambi i genitori si sono mostrati affettivamente sinceramente legati ai figli e seppur in modi
diversi rispondenti ai bisogni materiali e concreti di J e W
- il padre ha accettato di vedere i figli all'interno di incontri protetti ancor prima che l'autorità
giudiziaria disponesse delle limitazioni alla propria responsabilità genitoriale mostrandosi
collaborante nei confronti del Servizio
- la madre ha accettato che i figli mangiassero anche gli alimenti vietati dalla religione musulmana
(il padre non avrebbe diversamente dato il consenso perché potessero fermarsi in mensa e
partecipare al doposcuola)
- entrambi i genitori hanno aderito al percorso di valutazione delle competenze genitoriali
presentandosi a tutti gli appuntamenti e mantenendo un atteggiamento positivo e di confronto con
gli operatori dello scrivente Servizio
- il padre ha fornito il consenso di effettuare un percorso di valutazione perso il Sert di (omissis),
(Reggio Emilia)
che alla Relazione sono allegati:
il referto del Sert dal quale si evince che gli esiti dei controlli sul sig. YY effettuati da luglio ad ottobre
2023 hanno dato esito negativo, tranne una positività all’alcool; risulta altresì che il YY non si sia
presentato per tre volte a chiamate per effettuare i controlli urinari e si chiede di poter proseguire la
valutazione
la relazione della psicologa che conclude riferendo di una forte conflittualità tra i genitori a causa di
problematiche di coppia ed in riferimento a posizioni educative verso i figli estremamente diverse e
impregnate anche di elementi legati alle differenze culturali e religiose; questi aspetti hanno fatto sì
che si sia cronicizzata una dinamica familiare per cui la madre è diventata il riferimento normativo
e il padre, maggiormente permissivo ed empatico verso i figli, il riferimento affettivo dei ragazzi;
appare necessario quindi riposizionare le parti e rendere meno rigidi questi ruoli
la relazione dell’educatore incaricato dell’educativa domiciliare e di presiedere agli incontri tra
padre e figli il quale riferisce che i minori si sono sempre mostrati molto felici di incontrare il padre
impazienti di sapere come questi stesse e passasse le giornate e che il padre ugualmente si mostrava
visibilmente felice e a volte commosso ad incontrare i figli, comportandosi in modo molto affettuoso
con entrambi e attento ad ascoltare alternativamente le richieste dei minori; essi durante i colloqui
sono sempre apparsi molto sereni; quanto agli interventi a domicilio dalla madre questa si è mostrata
molto accogliente nei confronti dell'operatore e i minori sono apparsi molto sereni anche a domicilio
cercando di coinvolgere e sfidare l'educatore nei giochi in cui erano occupati;
che la Relazione conclude chiedendo di poter proseguire il lavoro con la coppia genitoriale almeno
sino a novembre 2024 con l'obiettivo di accompagnare il padre nell'ideare un nuovo progetto di vita
che tenga al centro il benessere di bisogni dei figli e accompagnare la madre nel proseguire la sua
funzione normativa acquisendo sempre di più una funzione affettiva e di sintonizzazione emotiva
coi suoi figli nonché aiutare i genitori eventualmente anche mediante colloqui congiunti ad
individuare punti di incontro circa i propri stili educativi e le proprie posizioni genitoriali e
affiancarli nel dare un significato a quanto sino ad ora accaduto supportandone nel percorso di
ricostruzione del proprio progetto di vita; inoltre, in favore dei minori, si può proseguire con
l’intervento educativo in essere e se necessario attivare un supporto psicologico;
che in data 11.01.2024 i figli minori sono stati sentiti dal Giudice al quale hanno sostanzialmente
confermato quanto detto agli operatori del Servizio; in particolare J ha riferito con riguardo agli
incontri col padre mi vanno bene queste modalità e sono contento di mettermi d’accordo
direttamente con lui precisando che con mio papà mi trovo bene e vorrei che tornasse a vivere a
(omissis) con me e mio fratello. Se i miei genitori andassero d’accordo io vorrei che stessimo tutti
insieme, ma se non si riesce vorrei che tornasse mio papà. Mia madre è più severa, quando prendo
brutti voti o note mi ha dato qualche cinturata sul sedere, ora ha smesso, mio padre invece mi sgrida
solo a parole e dice che devo impegnarmi di più. Quanto a W egli ha riferito con riguardo al padre:
vorrei che lui stesse con me tutti i giorni della settimana. Lui è meno severo della mamma, lei grida
e a volte mi dà degli schiaffi, l’ultimo me lo ha dato due settimane fa perché avevo preso una nota
che nelle note conclusive le parti hanno reiterato le conclusioni degli atti introduttivi: in particolare
il ricorrente ha riferito delle difficoltà incontrate per avere dovuto lasciare la casa familiare, ha
sostenuto che la sig.ra XX avrebbe cercato di riprendere la relazione con lui e che a fronte del suo
rifiuto avrebbe scritto messaggi aggressivi; ha evidenziato la difficoltà di gestione che incontrerebbe
la madre con riguardo ai figli, lavorando la stessa su turni anche notturni; ha censurato la Relazione
del Servizio per non essersi espressa sul punto;
la ricorrente, nelle proprie note, ha richiamato il dispositivo e le motivazioni del Decreto emesso nel
procedimento ex art. 473 bis n. 69 stigmatizzando la personalità e la condotta del ricorrente ed il
coinvolgimento dei figli nel conflitto con la madre col tentativo di blandire i minori per portarli dalla
propria parte e criticare le condotte materne;
ritenuto e considerato
ritiene il Collegio opportuno e tutelante per i minori disporne l’affidamento al competente Servizio
Sociale, stante la risalente e importante conflittualità tra i genitori che, se pure se a tratti è parsa
rientrare, si è ripresentata in tutta la sua gravità nell’episodio del 29.03.2023;
che a fronte della conflittualità risulta evidentemente impraticabile un affidamento condiviso che
richiederebbe una condivisione tra i genitori di scelte ed obiettivi educativi, ma neppure si ritiene
possibile un affidamento esclusivo all’uno o all’altro genitore, essendo emerse a carico di entrambi
fragilità genitoriali che fanno ritenere preferibile l’affido al Servizio;
che la madre invero è risultata eccessivamente rigida e normativa (come osservato dagli operatori e
riferito anche dagli stessi minori), il padre per contro è parso più permissivo e ad oggi non in grado
di delineare un progetto di vita solido e deciso;
che entrambi i genitori, soprattutto, non hanno saputo preservare i figli dal conflitto essendo emerso
che i minori abbiano assistito in prima persona alle liti familiari ed anche alla violenta colluttazione
del 29.03.2023 nel corso della quale uno dei figli ha ripreso la scena col telefonino mentre l’altro
contattava le forze dell’ordine;
che il coinvolgimento dei minori emerge anche dalla Relazione del Servizio ove i figli sono parsi
"ingaggiati" nel tentativo di comporre la lite tra i genitori nell’auspicio di una ripresa della
convivenza; a fronte di ciò i genitori per anni hanno mantenuto riserbo su quanto accadeva in casa,
faticando a riconoscere il pregiudizio cui hanno esposto i figli e ledendo il loro diritto alla serenità
familiare e ad una crescita armonica;
che vada dunque disposto l’affidamento dei minori al Servizio Sociale mantenendone l’attuale
collocamento presso la madre, anche alla luce della gravità della condotta del padre in occasione
della lite del 29.03.2023, come dettagliatamente ricostruita nella motivazione del Decreto 17.05.2023
emesso nel procedimento RG 2304/2023 (doc. 7 parte resistente) che descrive "un’aggressione
prolungata ed estremamente violenta" con condotte caratterizzate da ferocia e gravemente
pregiudizievoli nei confronti dell’integrità psico-fisica dei figli, costretti ad assistere alle percosse del
padre nei confronti della madre;
che al collocamento dei minori presso la madre consegua, ai sensi dell’art. 337 sexies c.c.,
l’assegnazione in favore di quest’ultima della casa familiare (il godimento della casa familiare è
assegnato tenendo in considerazione essenzialmente l'interesse dei figli e dunque l'esigenza, che ne
costituisce l'unica ragione, di conservare alla prole che vede interrotta la convivenza dei genitori,
l'ambiente domestico - ex multis Cass. Civ. I, 13.10.2021, n. 27907)
che vada confermato l’incarico al Servizio di regolamentare le visite tra padre e figli — revocando
allo scopo il divieto di avvicinamento tra gli stessi già disposto col Decreto di cui sopra — tenendo
conto, nella predisposizione del Calendario, del forte legame affettivo tra padre e figli, come emerso
dalla Relazione e riferito dagli stesi minori in sede di audizione;
che, sotto il profilo economico, risulta che la sig.ra XX, come dedotto da entrambe le parti, percepisca
un reddito mensile di € 1.500,00, oltre all’intera somma erogata dall’INPS a titolo di Assegno Unico
per i figli e pari ad oggi ad € 200,00 a figlio (€ 400,00 complessivi), come dichiarato dalla stessa
resistente;
che il sig. YY, come da documentazione in atti (mod. 730/2022 e accrediti in Conto Corrente) risulta
percepire un reddito netto mensile pari a circa € 2.350,00; lo stesso deve sostenere un’uscita mensile
di € 500,00 a titolo di rata di rientro del mutuo contratto per l’acquisto della casa familiare nonché
spese alloggiative (che egli deduce di € 420,00 mensili comprensivi di utenze, pur allegando un
contratto di locazione di durata anomala — anni 1 + 4 — e mancante della necessaria registrazione
presso l’Agenzia delle Entrate); che non possa invece conteggiarsi l’uscita mensile di € 191,00 a titolo
di rientro di un debito con Equitalia, derivando il medesimo da inadempienza del ricorrente;
che per quanto sopra, in applicazione dei criteri di cui all’art. 337 quater c.c. e dunque della capacità
reddituale ed economica delle parti, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore
(stanno prevalentemente con la madre), dell’età dei medesimi (oggi di anni 14 e 11), considerato
altresì il valore economico dell’assegnazione della casa familiare alla resistente ed il percepimento
da parte di quest’ultima dell’intera somma dell’Assegno Unico (circostanza incontestata), per €
400,00 mensili, ritiene congruo il Collegio porre a carico del sig. YY l’onere di contribuire al
mantenimento dei figli con la somma di € 200,00 ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie;
che non siano rilevanti ai fini della decisione le ulteriori istanze istruttorie avanzate dalle parti;
che le spese di lite, in ragione dell’esito della stessa e della reciproca soccombenza, vadano
integralmente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) i minori J e W, nati a (omissis), (Reggio Emilia), rispettivamente in data (omissis).2010 e
(omissis).2012, sono affidati al competente Servizio Sociale e collocati presso la madre cui è assegnata
la casa familiare sita in (omissis), (Reggio Emilia), via (omissis) n. 14;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le tempistiche e le modalità stabilite dal
Servizio Sociale affidatario che avrà facoltà di modificare il Calendario in itinere a seconda
dell’andamento del medesimo e della rispondenza all’interesse dei minori;
3) allo scopo di consentire gli incontri di cui sub 2) è revocato in parte qua il Decreto emesso in data
17.05.2023 nel procedimento RG 2304/2023 (che ha confermato il Decreto emesso inaudita altera
parte in data 02.05.2023) nella parte in cui prevede il divieto di avvicinamento del sig. YY ai figli ed
ai luoghi da essi frequentati;
4) il Servizio affidatario proseguirà per 24 mesi nell’opera di monitoraggio e sostegno al nucleo
familiare ed alla genitorialità, mantenendo almeno in un primo tempo il servizio di educativa
domiciliare già avviato; il Servizio medierà altresì tra i genitori in caso di contrasto sulle decisioni
riguardanti i figli, con facoltà di assumere direttamente tali decisioni laddove l’inerzia o il conflitto
tra i genitori ne impedisca l’assunzione in tempi rapidi, con pregiudizio per i minori;
5) il sig. YY contribuirà al mantenimento dei figli mediante corresponsione in favore della sig.ra XX
della somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), con rivalutazione ISTAT annuale;
contribuirà inoltre nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli,
come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia (prot. 13.06.2023);
6) le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi al Servizio Sociale (Unione Bassa reggiana)
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in
data 18.01.2024
Il presidente est
28-06-2024 22:33
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